Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8697 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -c.f. 11435690158 – in persona dei commissari straordinari, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dottor NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE avverso il decreto del Tribunale di Milano dei 16/22.1.2020,
udita la relazione nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria dell ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE, disposta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.1.2015.
Esponeva che aveva su incarico e per conto della società in amministrazione straordinaria svolto attività di impiantistica (cfr. ricorso principale, pag. 5) .
Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ importo di euro 4.693.049,26, oltre interessi, in prededuzione (cfr. ricorso principale, pag. 5) .
Il giudice de legato faceva luogo all’ammissione al passivo in prededuzione per euro 1.039.049,60 limitatamente al credito maturato per le prestazioni riconducibili al piano di cui al D.P.C.M. 14.3.2014; faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo per euro 3.560.816,44 , ‘non essendo stata dimostrata la sussistenza dei presupposti soggettivi per poter fondatamente invocare l’art. 3, I ter , d.l. 347’ (così ricorso principale, pag. 7) ; denegava l’ammissione per il credito di euro 83.228,40, riferito a prestazioni di cui non si era acquisita dimostrazione, e per il credito di euro 9.954,82, richiesto a titolo di interessi (cfr. ricorso principale, pag. 7) .
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Resistevano i commissari straordinari dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE
Deducevano, tra l’ altro, che, a prescindere dal riscontro dei presupposti soggettivi, la natura delle prestazioni rese da controparte ostava al riconoscimento della prededuzione (cfr. ricorso principale, pag. 7) .
Con decreto dei 16/22.1.2020 il Tribunale di Milano accoglieva in parte l’opposizione e disponeva l’ammissione in prededuzione per gli importi di euro 2.611.072,06 per capitale e di euro 6.582,83 per interessi, disponeva l’ammissione in chirografo per gli importi di euro 949.744,38 per capitale e di euro 3.371,99 per interessi, ribadiva il diniego di ammissione per l’importo di euro 83.228,40, compensava le spese di lite.
Premetteva il tribunale, nel segno dell’i neludibile restrittiva interpretazione dell’art. 3, 1° co. ter , d.l. n. 347/2003, che il riconoscimento dell ‘invocata prededuzione, evidentemente di tipo funzionale, postulava, peraltro, che le prestazioni titolo della pretesa creditoria si qualificassero come necessarie ai fini del risanamento ambientale ovvero ai fini della sicurezza e della continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice ovvero ancora come necessarie ai fini del risanamento ambientale, della sicurezza e del l’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.3.2014.
Premetteva altresì che alla patrocinata opzione esegetica non ostava l’art. 8, 1° co. bis , del d.l. n. 91/2017, convertito nella legge n. 123/2017.
Premetteva inoltre -pur alla luce delle relazioni tecniche, costituenti mere difese, hinc et inde allegate – che nell’ambito del ciclo produttivo dell’acciaio ‘è essenziale tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ed è necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato ‘ (così decreto impugnato, pag. 8) .
Premetteva dunque che le prestazioni indispensabili ai fini della continuità degli impianti produttivi essenziali potevano essere individuate mercé l’esame delle sigle apposte sulle singole fatture ovvero che l’esame delle copiose produzioni dell’opponente rendeva possibile per ogni prestazione fatturata,
correlata al relativo ordine, la determinazione della natura e della destinazione della medesima prestazione (cfr. decreto impugnato, pag. 9) .
Indi evidenziava in ordine al requisito soggettivo – ovvero in ordine alla qualità di ‘P .M.I. ‘ del creditore , come definita alla stregua dei parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003 – elemento costitutivo della prededuzione, che la valutazione della documentazione prodotta induceva senza dubbio alla qualificazione dell a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in guisa di piccola-media impresa (cfr. decreto impugnato, pag. 10) .
Indi evidenziava in ordine al requisito oggettivo -per quel che qui rileva -quanto di seguito.
Ovvero che la prededuzione era senz’altro da riconoscere limitatamente alle prestazioni di cui alle ‘fatture contrassegnate dalle sigle RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (Produzione RAGIONE_SOCIALE)’ (così decreto impugnato, pag. 10) , in quanto riconducibili agli impianti essenziali; che dunque era da ammettere in prededuzione l’intero importo di cui alla tabella ‘A’, pari ad euro 1.877.120,06 (cfr. decreto impugnato, pag. 10) .
Ovvero, con riferimento alle forniture di cui alla tabella ‘B’, che la prededuzione era senz’altro da riconoscere limitatamente alle prestazioni di cui all’ordine 9937 ; che dunque era da ammettere in prededuzione l’ulteriore importo di euro 733.952,00 (cfr. decreto impugnato, pag. 11) .
Ovvero che era da ammettere in prededuzione il credito per gli interessi collegati agli ordini contenuti nella tabella ‘A’ ed all’ordine 9937, per il complessivo importo di euro 6.582,83; e che era da ammettere in chirografo il credito per gli interessi per il residuo ammontare di euro 3.371,99 (cfr. decreto impugnato, pagg. 12 – 13) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.
La ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la parziale nullità del decreto per violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. , dell’art. 3, 1° co. ter , d.l. n. 347/2003 e degli artt. 98, 99 e 100 l.fall.
Premette che nella fase sommaria di verifica del passivo il g.d. aveva reputata acclarata la qualità oggettiva delle prestazioni ed aveva circoscritto al solo requisito soggettivo le ragioni di esclusione della prededuzione limitatamente al credito di euro 3.560.816,44 (cfr. ricorso principale, pag. 10 -11) .
Premette che, costituitasi in sede di opposizione, l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto del requisito oggettivo delle prestazioni ed essa ricorrente con le memorie difensive di seguito depositate ha eccepito l’inammissibilità di tale eccezione a motivo del suo carattere riconvenzionale (cfr. ricorso principale, pag. 11) .
Indi deduce che il Tribunale di Milano ha omesso la disamina e la pronuncia in ordine a ll’addotta inammissibilità d ell ‘ eccezione riconvenzionale formulata dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in sede di opposizione (cfr. ricorso principale, pag. 9) .
Deduce al contempo che il curatore fallimentare che ritenga la decisione assunta dal g.d. non conforme al proprio interesse, ha da esperire l’impugnazione di cui al 3° co. dell’art. 98 l.fall. (cfr. ricorso principale, pag. 12) .
Deduce quindi che, se il tribunale non fosse incorso nel denunciato ‘ error in procedendo ‘, avrebbe dovuto riconoscere la prededuzione con riferimento al l’intero credito di euro 3.560.816,44 (cfr. ricorso principale, pagg. 12 e 13) .
Il motivo di ricorso principale è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ.
La ricorrente principale, dunque, denuncia con il mezzo in disamina un presunto ‘ error in procedendo ‘, ossia l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’ (asserita) eccezione riconvenzionale sollevata dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ circa il difetto del requisito oggettivo ai fini de ll’ammissione al passivo in prededuzione del credito di euro 3.560.816,44 (che il g.d. aveva escluso per difetto del requisito soggettivo: cfr. ricorso principale, pag. 7) .
E tuttavia al riguardo sovviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. (ord.) 25.1.2018, n. 1876; Cass. 26.9.2013, n. 22083) .
In verità, si è ulteriormente puntualizzato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile -sì – di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente
nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può -nondimeno – configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2016, n. 321) .
Ebbene, pur in questi termini l’esperito mezzo di impugnazione è inammissibile, siccome l’impugnato dictum del Tribunale di Milano si palesa appieno conforme all’elaborazione di questa Corte .
Va in primo luogo puntualizzato che i l giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ. si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, sicché si estende necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto (Cass. sez. un. 14.6.1995, n. 6689; Cass. (ord.) 20.4.2017, n. 9954; Cass. 20.4.2007, n. 9486) .
In questi termini ha precipua valenza la circostanza per cui il giudice delegato, all’esito della fase necessaria di verifica del passivo, nulla aveva rilevato in ordine al requisito oggettivo con riferimento alla prededuzione invocata in relazione al credito di euro 3.560.816,44.
Evidentemente, i riscontri operati dal g.d. in relazione al presupposto soggettivo non si estendono -né potevano estendersi – al presupposto oggettivo, la cui omessa disamina (nella fase imprescindibile di verifica del passivo rispetto al credito di euro 3.560.816,44) non è assurta -né poteva assurgere – a premessa necessaria e a fondamento logico-giuridico della pronuncia del g.d.
Va in secondo luogo puntualizzato che è inconferente il riferimento alla previsione del 3° co. dell’art. 98 l.fall .
I commissari straordinari dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE non avevano da esperire l’impugnazione -ex 3° co. cit. – del credito ammesso, siccome il g.d. aveva comunque denegato l ‘ammissione in prededuzione del credito di euro 3.560.816,44.
Va in terzo luogo puntualizzato che nessuna controindicazione si prefigurava a che i commissari straordinari dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ adducessero in sede di opposizione ex art. 98 l.fall. l’insussistenza dei requisiti oggettivi necessari ai fini del riconoscimento della prededuzione in relazione al credito di euro 3.560.816,44.
Al riguardo va ulteriormente precisato quanto segue.
Innanzitutto, v a senza dubbio condivisa l’affermazione del tribunale secondo cui la qualità di ‘P.M.I.’ del creditore assurge ad elemento costitutivo della prededuzione (cfr. decreto impugnato, pagg. 6 – 7) .
Di conseguenza, la relativa dimostrazione ricade senz’altro, alla luce delle prefigurazioni dell’art. 2697 cod. civ. ai fini del riparto dell’onere della prova, nell’onere probatorio del creditore che invoca, appunto, la prededuzione.
Altresì, la contestazione da parte del convenuto di tutti o di alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato rientra fra le mere difese (cfr. Cass. sez. un. 8.1.1997, n. 89; Cass. sez. lav. 9.1.2002, n. 176) .
E, ben vero, le mere difese, con cui ci si limita a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d’ufficio – non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un’ azione costitutiva e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, 2° co., cod. proc. civ., sempre che riguardino fatti principali o secondari
emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8525) .
Di conseguenza, indebitamente la ricorrente fa riferimento alla categoria dell’ ‘eccezione’ in ordine all’avversa deduzione circa il difetto del requisito oggettivo.
In pari tempo, il thema della sussistenza (o meno) del presupposto oggettivo, in quanto elemento costitutivo dell’inv ocata prededuzione, apparteneva a pieno titolo ed ab initio alla materia del contendere.
Di conseguenza, nessuno ostacolo si prefigurava alla rilevabilità, per giunta ex officio , in sede di opposizione ex art. 98 l.fall. del difetto della relativa dimostrazione limitatamente agli importi di euro 949.744,38 e di euro 3.371,99.
15. In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso principale v a dichiarata l’inefficacia ex art. 334, 2° co., cod. proc. civ. del ricorso incidentale, siccome -il ricorso incidentale – proposto tardivamente.
16. Si impone dapprima un duplice rilievo.
Le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., si applicano indiscutibilmente a quella incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale (cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903) .
Evidentemente è il caso de quo , siccome il ricorso incidentale è stato proposto dall’amministrazione straordinaria dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nei cui confronti la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha esperito il suo ricorso principale.
L a norma dell’art. 334, 2° co., cod. proc. civ. – in base alla quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – trova applicazione nei casi di inammissibilità dell ‘ impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385; Cass. sez. lav. 11.6.2010, n. 14084) .
Evidentemente è anche il caso di specie, siccome il ricorso principale è incorso nel rilievo di inammissibilità ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ.
Su tale scorta, a riscontro della tardiva proposizione del ricorso incidentale, si rileva quanto segue.
Il decreto del Tribunale di Milano è stato depositato il 22 gennaio 2020 ed è stato comunicato in pari data a mezzo p.e.c. dalla cancelleria dello stesso tribunale all’AVV_NOTAIO difensore dell’amministrazione straordinaria dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel l’ opposizione ex art. 98 l.fall. (cfr. controricorso, pag. 1) .
Il controricorso recante il ricorso incidentale de ll’amministrazione straordinaria è stato avviato per la notifica in data 3.6.2020.
Evidentemente a tal ultima data era ampiamente decorso il termine di trenta giorni ex art. 99, ult. co., l.fall. a decorrere dal 22.1.2020.
E ciò anche a tener conto della sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 all’11.5.2020 per effetto del d.l. n. 18 del 17.3.2020 e del d.l. n. 23 dell’8.4. 2020, ovvero della sospensione correlata al l’emergenza ‘Covid’.
18. Si impone un rilievo finale.
L’impugnazione incidentale , segnatamente il ricorso per cassazione incidentale, avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc.
civ. siano decorsi -nella specie, allorché il termine ex art. 99, ult. co., l.fall. sia decorso giammai può essere, allorché l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispetto del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8.2.2011, n. 3056, secondo cui l ‘inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell ‘ art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale in tale ipotesi tenga luogo di quello principale; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963, secondo cui le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentr e l’inammissibilità dell’appello principale non priva di efficacia l’appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell’art. 343 cod. proc. civ. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., un’impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta ‘tempestiva’, anche se rispettosa del termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ.) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale la ricorrente principale va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi de ll’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale (cfr. Cass. 25.7.2017, n. 18348, secondo cui il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere
condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343) , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara l’inefficacia del ricorso incidentale;
condanna la ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare all’amministrazione straordinaria dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ‘ RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte