Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8990 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28966/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE LEGALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA n. 14096/2018 depositato il 12/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il G.D. del Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo dell’Amministrazione straordinaria della
RAGIONE_SOCIALE, proposta dallo studio legale RAGIONE_SOCIALE per il credito di € 38.904,31, vantato a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, ritenendo il credito non sufficientemente provato.
Il Tribunale di Catania, con decreto n. 7692 depositato il 12.11.2021, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dal predetto studio legale, ha ammesso il suo credito in via chirografaria, escludendo sia la richiesta prededuzione che il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c..
In particolare, quanto alla prededuzione, il giudice di primo grado ha osservato che in mancanza di espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario straordinario -nella specie non dedotta e documentata -non poteva riconoscersi tale rango al credito sorto anteriormente all’apertura della procedura concorsuale.
Quanto al privilegio, il Tribunale di Catania ha evidenziato che sebbene le e-mail allegate alla domanda fossero prevalentemente riferibili all’avv. NOME COGNOME l’articolazione e la complessità della prestazione professionale dedotta non consentivano di ritenere che la stessa fosse stata da lui svolta in via esclusiva e prevalente.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione lo studio legale RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso.
L’intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 , comma 1°, n. 5, c.p.c., per avere il Tribunale di Catania omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione
tra le parti in relazione all’applicabilità dell’art. 50 d.lgs n. 270/1999.
Espone la ricorrente che, come si evince da numerose email, e, in generale, dai documenti prodotti, il Commissario Straordinario era costantemente in contatto con l’avv. NOME COGNOME per la gestione delle pratiche riguardanti gli istituti bancari con cui la società in RAGIONE_SOCIALE aveva delle esposizioni debitorie, avendo, altresì, partecipato a riunioni. Ne consegue che risulta evidente che l’attività è stata svolta conformemente al mandato ricevuto.
Tuttavia -lamenta il ricorrente -il collegio catanese non ha tenuto conto della documentazione che dimostrava ‘ la continuità autorizzata dal Commissario ‘.
La ricorrente ha quindi insistito per il riconoscimento della prededuzione del proprio credito, ‘in quanto tutta l’attività è stata svolta per permettere alla società di continuare a lavorare’.
Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza e inammissibilità.
Va premesso che la stessa ricorrente ha dato atto (vedi pagg. 4 e 5 del ricorso) che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 bis della L. n. 166/2008 esclude che, fino alla dichiarazione di subentro del Commissario, il comportamento volto a dare esecuzione al contratto possa essere qualificato come un subentro per facta concludentia , con la conseguenza che, ove il contratto sia tacitamente proseguito anche dopo la dichiarazione di insolvenza, se il Commissario non ha formalmente esercitato la facoltà di subentro, i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza soggiacciono alla regola del concorso e vanno pertanto ammessi in chirografo.
Ciò premesso, lo stesso ricorrente, contraddittoriamente, ha invocato il riconoscimento della prededuzione, sul rilievo che la documentazione prodotta e, in particolare, le numerose email,
proverebbero che il Commissario fosse costantemente in contatto ed avrebbe riconosciuto l’attività posta in essere dall’avv. COGNOME Lo studio ricorrente, tuttavia, non considera che, come dallo stesso ben evidenziato:
-la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 bis L. 166/2008 dispone che ‘ La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta’ di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne’ comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999′;
-questa norma è stata costantemente interpretata da questa Corte (vedi Cass. n. 3193/2016, conf. Cass. n. 19946/2017; vedi anche Cass. n. 19146/2022; Cass. n. 1195/2018) nel senso che ‘ nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l’art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 – anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornitane dall’art. 1 bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008 – prevede la continuazione dei contratti preesistenti all’amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno “spatium deliberandi” per l’esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro. Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito’.
Ne consegue che, in difetto di un’espressa dichiarazione di subentro nel rapporto da parte del Commissario Straordinario, non si può riconoscere alle prestazioni pregresse e ai relativi crediti il rango della prededucibilità, né è rilevante, a tal fine, la prosecuzione dell’attività professionale da parte dello studio ricorrente dopo la dichiarazione di insolvenza.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 -bis n. 2 c.c..
Espone lo studio ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito personalmente mandato all’avv. COGNOME nell’ambito di una proposta di ristrutturazione di debito e quest’ultimo aveva presieduto alle riunioni con gli istituti bancari in adempimento di quanto pattuito nell’incarico professionale. Si trattava , quindi, di una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva e prevalente, come tale di pertinenza dello stesso professionista, come provato documentalmente nel giudizio di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che, anche recentemente, questa Corte (vedi Cass. n. 29371/2024) ha enunciato il principio di diritto secondo cui ‘ in tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l’opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati’.
Nel caso di specie, a prescindere dalla ricorrenza di tutte le altre condizioni richieste da questo Corte per riconoscere il privilegio
dello studio professionale associato, con riferimento all’attività svolta dall’avv. COGNOME lo studio ricorrente non si è minimamente confrontato con la precisa affermazione del decreto impugnato, secondo cui ‘ l’articolazione e la complessità della prestazione professionale dedotta non consentivano di ritenere che la stessa fosse stata da lui svolta in via esclusiva e prevalente ‘.
Il ricorrente ha semplicemente ignorato tale affermazione, reiterando per tutto il ricorso l’assunto di aver documentalmente provato che l’attività di cui all’incarico professionale era, invece, stata svolta in via esclusiva o prevalente dal predetto legale. Trattasi di censura di merito, essendo finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quelle operate dal giudice di primo grado, come tale inammissibile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 , comma 1°, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, vizio neppure dedotto dallo studio ricorrente.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo la società in RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14.3.2025