Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 56 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 56 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26455/2018 R.G. proposto da
:
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente e controricorrente incidentale – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’A vvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2159/2018 depositato l’11 luglio 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) ammetteva al passivo della procedura il credito di € 145.238,05 per sorte capitale vantato da RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità, Sapio), negando la prededuzione richiesta.
Il Tribunale di Napoli, a seguito dell’opposizione proposta da COGNOME, rilevava che dopo la presentazione della domanda di concordato i debiti che erano maturati andavano direttamente pagati senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, a prescindere dal fatto che i beni fossero destinati all’attività in continuità o alla mera liquidazione.
Osservava che la fornitura era stata pacificamente resa dopo il deposito della domanda di concordato e prima della dichiarazione di fallimento, cosicché, per l’effetto della consecuzione delle procedure, potevano dirsi sussistenti i presupposti della prededuzione.
Riteneva, infine, che le spese di giudizio andassero integralmente compensate, attesa la peculiarità della fattispecie.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di accoglimento dell’opposizione, pronunziato in data 11 luglio 2018, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Sapio.
Quest’ultima, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo, a cui ha resistito con controricorso la procedura ricorrente.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. ll primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 l. fall.: non tutti i crediti sorti dopo il deposito del ricorso per l’ammissione al concord ato preventivo sono sempre prededucibili, ma occorre effettuare la verifica, caso per caso, del carattere di funzionalità e occasionalità; il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla curatela in ordine alla impossibilità di riconoscere la prededuzione per mancanza di funzionalità.
3.2 Il terzo motivo prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 1, n. 2, l.
fall., in quanto il tribunale ha riconosciuto la prededuzione al credito vantato da COGNOME senza considerare che la correlata fornitura era estranea al piano e alla domanda di concordato.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare.
4.1. Il disposto dell’art. 161, comma 7, l. fall. stabilisce che ‘ i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 ‘.
La norma, inserita nel contesto della disciplina regolante la procedura dalla presentazione della domanda concordataria con riserva al decreto di apertura, lascia intendere (posto che il segmento innescato dalla domanda con riserva non è un procedimento distinto e antecedente rispetto a quello ordinario che si apre con la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ma costituisce una parte dell’unico procedimento che rileva, articolato in due fasi interne; cfr. Cass. 14713/2019) che analogo trattamento prededucibile è riservato agli atti di ordinaria amministrazione compiuti dall’imprenditore a seguito del decreto di apertura, tenuto conto dello spossessamento attenuato che caratterizza la procedura concordataria, durante la quale il debi tore, ai sensi dell’art. 167, comma 1, l. fall., ‘ conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ‘.
4.2. Quest’ultima norma indica, al successivo capoverso, quali sono gli atti di straordinaria amministrazione inefficaci verso i creditori anteriori al concordato se compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.
L’imprenditore, invece, può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, dovendosi intendere la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione come incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi
ultimi e non dell’imprenditore insolvente; è quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell’ambito di una procedura concorsuale (Cass. 14713/2019).
Occorre allora -per usare le parole della sentenza appena richiamata – pur sempre valutare la particolare situazione in cui versa il debitore, e quindi considerare l’ordinarietà dell’atto in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalità ricercate, vale a dire il raggiungimento della composizione della crisi attraverso un piano di concordato, liquidatorio o con continuità, che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori.
In altri termini, gli atti legalmente compiuti e come tali prededucibili sono quelli di straordinaria amministrazione autorizzati dal giudice delegato o quelli di ordinaria amministrazione che siano caratterizzati da una coerenza con la situazione procedurale e patrimoniale nell’ambito della quale sono posti in essere.
4.3. Il provvedimento impugnato erra nel ritenere che ‘ dopo la presentazione della domanda di concordato i debiti che maturano in capo alla società proponente vanno pagati direttamente senza alcuna preventiva autorizzazione ‘, in quanto la prededuzione poteva essere riconosciuta, in mancanza di un’autorizzazione del giudice delegato, solamente una volta che fosse stata accertata la piena rispondenza dell’atto a una finalità gestoria coerente con la situazione patrimoniale delineata in piano.
La valutazione del presupposto della funzionalità al piano – del tutto trascurata dal giudice di merito, malgrado il reclamante ne avesse espressamente eccepito il difetto – doveva, invece, essere effettuata al fine di apprezzare il carattere ordinario del l’atto a cui il credito si riferiva, la legalità del suo compimento da parte del debitore e il conseguente carattere prededucibile del credito ammesso al passivo. Funzionalità da valutarsi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, considerando se la prestazione fosse stata funzionale,
ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa (Cass., Sez. U., 42093/2021).
Rimangono, di conseguenza, assorbiti in senso improprio, poiché la decisione già assunta esclude la necessità di provvedere sulle ulteriori questioni sollevate, il secondo motivo di ricorso (secondo cui la prevalenza dell’aspetto liquidatorio, con la conseguente necessità di applicare la relativa disciplina, precludeva la possibilità di riconoscere la prededuzione) e il quarto motivo (che lamenta come il tribunale abbia riconosciuto, di sua iniziativa, l’esistenza di una consecuzione fra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, così pronunciando ultra petita ).
Poiché la cassazione estende i suoi effetti anche agli atti dipendenti, ex art. 336 cod. proc. civ., quale la regolazione delle spese di lite, il motivo di ricorso incidentale, con cui si lamenta la falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rimane anch’esso assorbito sotto un profilo improprio.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 12 dicembre 2024.