Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3433/2017 R.G. proposto da:
FALLIMENTO N. 277/2013 di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso
– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 779/2016 depositato il 28/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esecutrice, ‘con ribaltamento costi’, dei lavori appaltati da RAGIONE_SOCIALE
alla A.T.I. costituita da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) rappresentava che RAGIONE_SOCIALE: i) il 6 giugno 2011 era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, venendo così esclusa dall’A.T.I., con conseguent e accrescimento della partecipazione del socio di minoranza RAGIONE_SOCIALE, che era divenuta unica socia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ii) in data 7 giugno 2011 aveva ceduto il proprio ramo d’azienda (comprensivo di debiti e crediti verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE.
Domandava, pertanto, di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE per il complessivo importo di € 11.169.171,56 a titolo di ribaltamento dei costi dei lavori di esecuzione dell’appalto, per le quote gravan ti sia su RAGIONE_SOCIALE, a cui RAGIONE_SOCIALE era subentrata, sia su RAGIONE_SOCIALE, di cui RAGIONE_SOCIALE era condebitore solidale, con collocazione in prededuzione, nel senso previsto dagli artt. 118 d. l.gs. 163/2006 e 111 l. fall..
Il giudice delegato, in parziale accoglimento della domanda, ammetteva al passivo della procedura la somma di € 4.042 .167,58, al netto delle compensazioni ed oltre interessi e I.V.A., escludendo la prededuzione richiesta.
Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE, escludeva la possibilità di riconoscere la prededuzione richiesta sia ai sensi dell’art. 118 d. lgs. 163/2006, poiché la norma non contiene il riconoscimento di una simile natura del credito, sia ai sensi dell’art. 111 l. fall., in assenza di un collegamento funzionale diretto fra il credito fatto valere e la procedura di amministrazione straordinaria, dato che RAGIONE_SOCIALE e ra stata esclusa sia dall’A.T.I. che dalla RAGIONE_SOCIALE oltre due anni prima della dichiarazione di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE
Riteneva che l’esclusione di RAGIONE_SOCIALE dall’A.T.I. e, di conseguenza, dalla compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE in data 6 giugno 2011 avesse cristallizzato a quell’epoca la situazione di debito-credito in capo a RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dovendosi così condividere l’esclusione del credito per ribaltamento dei costi per gli importi vantati dal fallimento istante verso RAGIONE_SOCIALE quale socio unico.
Osservava che la procedura opponente non aveva provato l’esistenza e l’esatto ammontare del proprio maggior credito, limitandosi a produrre documentazione di sua esclusiva provenienza.
Reputava che dall’esclusione della natura prededucibile del credito e del maggior credito richiesto discendesse il rigetto anche della domanda di riconoscimento degli interessi.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 28 dicembre 2016, prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Ambedue le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Occorre prendere le mosse – in ragione della pregiudizialità logicogiuridica che le caratterizza -dalle doglianze che riguardano la consistenza del credito di cui la procedura istante ha chiesto l’ammissione al passivo.
4.1 Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2710 cod. civ. e 93 l. fall., in quanto il tribunale ha ritenuto non provati l’esistenza e l’ammontare del maggior credito preteso malgrado fossero stati allegati alla domanda di insinuazione il bilancio di RAGIONE_SOCIALE al 31 dicembre 2011 nonché il libro giornale 2011 della stessa.
4.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 37, comma 5, d. lgs. 163/2006, 2615, comma 2, e 2560 cod. civ.
Il tribunale – in tesi – non si è curato di esaminare il fatto che RAGIONE_SOCIALE, quale cedente a RAGIONE_SOCIALE del ramo d’azienda, era da considerarsi obbligata in solido con la cessionaria al pagamento di quanto dovuto a RAGIONE_SOCIALE
Il tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente applicato il disposto dell’art. 37, comma 5, d. lgs. 163/2006, secondo cui le imprese componenti il raggruppamento sono solidalmente responsabili anche nel caso in cui siano soci consorziati della RAGIONE_SOCIALE esecutrice dei lavori appaltati, con un vincolo che non è destinato a venire meno con il mutamento del rapporto negoziale da cui tale solidarietà trae origine. Analoga responsabilità solidale deriverebbe dall’art. 2615, comma 2, cod. civ., perché il credito fatto valere dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE ha riguardo al rapporto intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE, i cui crediti erano stati assunti da RAGIONE_SOCIALE e dei quali era tenuta a rispondere anche RAGIONE_SOCIALE in virtù del rapporto RAGIONE_SOCIALE.
Ambedue le doglianze risultano inammissibili.
5.1 Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, da tempo è ferma nel ritenere che l’art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa (si vedano,
per tutte, Cass., Sez. U., 4213/2013, e, più di recente, Cass. 33728/2022).
Il tribunale, quindi, ha correttamente escluso che la documentazione contabile formata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse essere fatta valere nei confronti dell’amministrazione straordinaria ai fini dell’ammissione al passivo del credito vantato.
5.2 Stessa sorte deve essere attribuita al terzo motivo.
Il tribunale, dopo aver registrato che in data 6 giugno 2011 si era verificata l’esclusione di RAGIONE_SOCIALE dalla compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE, facendo sì che RAGIONE_SOCIALE rimanesse socio unico, ha ritenuto che questa vicenda avesse ‘cristallizzato’ ‘la situazione debiti -crediti’ della compagine esclusa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in precedenza partecipata e dell’altro socio.
Da questa ‘cristallizzazione’ il giudice di merito ha fatto discendere l’esclusione del credito di RAGIONE_SOCIALE per ribaltamento dei costi vantati verso il socio unico RAGIONE_SOCIALE, limitando così la responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE ai costi riferibili al periodo di permanenza di RAGIONE_SOCIALE nella compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE.
In altri termini, la responsabilità solidale affermata dalla censura in esame non è stata negata dal tribunale, ma circoscritta temporalmente ai crediti sorti nel periodo di permanenza di RAGIONE_SOCIALE nella compagine RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo in esame non si confronta in alcun modo con questi argomenti, sostenendo l’esistenza di una responsabilità solidale dei soci consorziati, che il tribunale non ha confutato in assoluto ma solo limitato, e non spiegando perché tale responsabilità avrebbe dovuto perdurare anche oltre l’esclusione dalla compagine RAGIONE_SOCIALE.
Il che determina l’inammissibilità della critica, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la
ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).
In particolare, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005).
Oltre a ciò , il motivo, nell’evitare di confrontarsi con la ratio decidendi posta a base del decreto impugnato, manca pure della necessaria autosufficienza, perché non specifica in alcun modo a quali crediti faccia riferimento, indicandone con la necessaria puntualità la causa, l’entità e l’epoca di insorgenza.
Più precisamente, dalla narrativa del decreto (pag. 5, punto b) si evince che l’opponente lamentava ‘ la mancata integrale ammissione del credito…per ribaltamento costi al 31/12/2011 verso la socia RAGIONE_SOCIALE (di cui RAGIONE_SOCIALE sarebbe condebitore solidale) ‘.
Il mezzo, però, non specifica in alcun modo se la pretesa in questione fosse in tutto o in parte antecedente o successiva al 6 giugno 2011, data di esclusione di RAGIONE_SOCIALE dall’A.T.I. e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che il giudice di merito ha individuato come epoca di cristallizzazione della sua situazione debitoria. Neanche s’illustra, d’altronde, la rilevanza dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda a RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE.
6.1 Il primo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalla cessione di ramo d’azienda avvenuta in data 7 giugno 2011 da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, fusa poi per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE
Infatti, così come il credito nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE, avente fonte nell’esecuzione dell’appalto da parte di RAGIONE_SOCIALE, era funzionale all’interesse della cedente, allo stesso modo, una volta ceduto il ramo d’azi enda, il medesimo credito doveva considerarsi prededucibile nei confronti del cessionario, risultato insolvente, che doveva rispondere di un debito originariamente sorto nell’interesse del ramo d’azienda ceduto.
6.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 l. fall. e 118, comma 3, d. lgs. 163/2006: il tribunale ha escluso la prededuzione a dispetto dell’evidente strumentalità e/o funzionalità del credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, di cui era venuta ad usufr uire, a seguito della cessione del ramo d’azienda, la procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE
Peraltro, il credito del subappaltatore, costituito in funzione dell’esecuzione dell’appalto, doveva essere soddisfatto con priorità, attraverso il riconoscimento della prededuzione.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano il primo inammissibile, il secondo infondato.
7.1 È opportuno rilevare, in esordio, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità ex art. 348ter cod. proc. civ. sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione al primo motivo, dato che il tribunale ha confermato le decisioni del G.D. sulla base di coincidenti ragioni inerenti a questioni di fatto.
Invero, l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, sebbene di natura impugnatoria, non è equiparabile al
giudizio d’appello, in quanto mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall. (Cass. 32750/2022, Cass. 21991/2021, Cass. 1342/2016, Cass. 19145/2012, Cass. 4708/2011).
7.2 La procedura ricorrente assume, nella sostanza, che la diretta strumentalità del proprio credito all’esecuzione dell’appalto costituisca la ragione per cui il medesimo debba essere riconosciuto come prededucibile nella procedura concorsuale della RAGIONE_SOCIALE cessionaria del ramo d’azienda che includeva tale esposizione debitoria.
Una simile tesi non è affatto coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che la regola relazionale alla base della funzionalità che giustifica la prededuzione, ex art. 111, comma 2, l. fall., costituisce una clausola generale rispetto all’apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all’attività negoziale e non -del debitore direttamente strumentali agli scopi della procedura concorsuale, ‘rendendola cioè pos sibile, dunque agevolandone l’instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza’ (Cass., Sez. U., 42093/2021, § 29)
La necessità che la prestazione sia direttamente strumentale agli scopi della procedura concorsuale impedisce che la prededuzione possa essere riconosciuta per attività anteriori all’avvio della stessa e non direttamente collegabili ai suoi scopi.
Il tribunale ha così evidenziato in maniera del tutto corretta che la prededuzione per strumentalità necessita di una correlazione diretta fra il credito fatto valere e la procedura nel cui passivo il medesimo credito deve essere ammesso.
In questa prospettiva interpretativa il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché deduce l’omesso esame di una circostanza di fatto che, oltre a essere stata tenuta ben presente all’interno del
decreto impugnato, risulta di nessuna decisività, posto che il credito per ribaltamento costi vantato dal fallimento istante riguardava un’attività risalente ad oltre due anni prima dalla dichiarazione di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo di doglianza, nel suo primo profilo, è invece infondato, dato che il decreto impugnato ha opportunamente rilevato la mancanza di un nesso di strumentalità diretta con gli scopi della procedura.
7.3 Va escluso, infine, che la prededuzione potesse essere riconosciuta in virtù di quanto previsto dall’art. 118 d. lgs. 163/2006. Invero, in caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato da tale norma -che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore -deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l’istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. (Cass., Sez. U., 5685/2020).
8. L’inammissibilità o l’infondatezza dei precedenti motivi comporta l’assorbimento del quinto mezzo (che denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 cod. civ., in quanto il credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era produttivo di interessi da quando era divenuto esigibile, anche per il periodo successivo alla dichiarazione di insolvenza in ragione della sua natura di credito prededucibile), dato
che la censura postula l’accertamento di un maggior credito, nonché della sua natura prededucibile.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Occorre, infine, rilevare l’inammissibilità della richiesta di liquidazione dei compensi rivolta a questa Corte in data 18 gennaio 2018.
La Corte di cassazione, infatti, non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell’art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3bis del medesimo art. 83, introdotto dall’art. 1 della l. 208/2015, che nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. 11677/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 20.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 marzo 2024.