Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2334/2024 R.G. proposto da :
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, RAGIONE_SOCIALE ARNALDO RAGIONE_SOCIALE BRESCIA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 2972/2023 depositato il 14/12/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-In data 17.12.2001, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito RAGIONE_SOCIALE) rilasciò una fideiussione nell’interesse di Società Italiana RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e a favore del Consorzio RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) fino a concorrenza di € 1.972.865,35 (successivamente ridotta a € 906.712,00), a garanzia delle attività «occorrenti alla realizzazione delle opere civili e dell’armamento della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli». La scadenza di tale garanzia, dapprima fissata al 31.12.009, venne più volte prorogata, sino al 31.12.2020.
1.1. -In data 8.1.2018 Condotte chiese l’ammissione alla procedura di concordato con riserva con continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall., ma in data 17.7.2018, dopo la concessione del termine, vi rinunciò; quindi, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6.8.2018 venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e con sentenza del 14.8.2018 venne dichiarata insolvente dal Tribunale di Roma.
1.2. -Con domanda del 10.6.2021 MPS chiese ammettersi al passivo della procedura di RAGIONE_SOCIALE, tra l’altro, la somma di € 906.712,00 in prededuzione, in ragione dell’escussione della garanzia n. 7033801 rilasciata il 17.12.2001 in favore di Consorzio.
1.3. -I Commissari straordinari proposero l’esclusione (tra l’altro) di detto credito, facendo presente: i) di aver comunicato al Consorzio, in data 8.10.2020, la volontà di sciogliersi dal consorzio; ii) di fronte alla richiesta di pagamento di € 1.270.084,00 avanzata dal primo in data 29.10.2020, di aver rappresentato con lettera del 5.11.2020 -indirizzata per conoscenza anche a MPS, in qualità di garante -che lo scioglimento effettivamente attuato, in ragione del disinteresse nel consorzio mostrato da sempre dall’organo commissariale, doveva «considerarsi nient’altro che la formalizzazione di un recesso che ha operato retroattivamente fin dall’entrata in procedura» di Condotte ; iii) di aver diffidato RAGIONE_SOCIALE «a non pagare qualsivoglia somma al RAGIONE_SOCIALE, precisando che, in caso contrario, dette somme non saranno in nessun caso rimborsate; ove tale richiesta sia fatta oggetto di una insinuazione al passivo, si esprimerà parere negativo sulla stessa»; iv) ciò
nonostante, in data 12.11.2020 il Consorzio aveva escusso la garanzia rilasciata da MPS e quest’ultima, in data 20.11.2020, aveva provveduto al pagamento dell’importo di € 906.712,00.
1.4. -Il GD escluse il predetto credito di € 906.712,00 facendo proprie le motivazioni dei CCSS (« in quanto alla procedura di amministrazione straordinaria non è mai stato comunicato, da parte di MPS, l’avvenuto pagamento della garanzia in esame, comportamento, quest’ultimo, censurabile sotto il profilo della buona fede. Peraltro, con lettera prot. n. 3640, i Commissari Straordinari hanno espressamente diffidato RAGIONE_SOCIALE a non pagare qualsivoglia somma al Consorzio RAGIONE_SOCIALE, precisando che, in caso contrario, tali somme non sarebbero state in nessun caso rimborsate. Di conseguenza, l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità, preclude al garante la possibilità di rivalsa nei confronti del debitore principale (Cass. n. 5997/2006) »).
1.5. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da MPS, ammettendo al passivo di RAGIONE_SOCIALE per quanto rileva in questa sede, il credito di € 906.712,00, derivante dall’escussione della garanzia n. 7033801, in prededuzione chirografaria.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si lamenta la « Violazione/falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale giudicato in contraddizione con il disposto degli artt. 1175, 1375, 1322, 1462, 1936 e 1945 c.c. per non aver ritenuto sussistenti i presupposti affinché RAGIONE_SOCIALE, al momento dell’escussione della garanzia da parte del Consorzio RAGIONE_SOCIALE, potesse legittimamente sollevare l’exceptio doli generalis ». In sostanza, il ricorrente si duole che il tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero legittimato RAGIONE_SOCIALE al momento dell’escussione della garanzia da parte del Consorzio, a sollevare
l’ exceptio doli generalis , avendo il Consorzio preteso il pagamento di importi con riferimento ad un rapporto consortile asseritamente già estinto in conseguenza del recesso attuato dall’organo commissariale di RAGIONE_SOCIALE e comunque riguardanti debiti assunti al di fuori della procedura.
2.2. -Il secondo mezzo denunzia « Violazione/falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale giudicato in contraddizione con il disposto degli artt. 115 c.p.c., 72 e 74 l. fall., 50 e 51 d.lgs. 270/1999, avendo ritenuto non provati fatti che non sono stati contestati dalla controparte opponente, e per avere ammesso, di conseguenza, il credito vantato da MPS in prededuzione ». In sostanza, si deduce che la prosecuzione dei contratti preesistenti all’amministrazione straordinaria sarebbe prevista dalla legge al solo fine di garantire la conservazione aziendale e di assicurare al commissario straordinario uno spatium deliberandi per l’esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro nel contratto, non già per il riconoscimento della prededuzione.
-Il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato.
-Quanto al primo, è sufficiente osservare che la censura, al di là della formale allegazione del vizio di violazione di legge, è totalmente versata nel merito, in quanto aggredisce l’ampia e puntuale motivazione sviluppata da pag. 6 a pag. 8 del decreto impugnato, ai fini di un riesame dei presupposti di fatto dell’ exceptio doli generalis (che, in tesi, la banca, quale garante, avrebbe dovuto opporre al consorzio beneficiario della garanzia) espressamente negati dal tribunale, attraverso la prospettazione di una diversa lettura de lle medesime ‘circostanze fattuali’ prese in esame dai giudici di merito, e così esorbitando dall’interpretazione delle norme di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.
Non rientra infatti nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, perciò sottratta al sindacato di legittimità ( ex multis , Cass. 4617/2024, 3340/2019, 640/2019, 24155/2017).
4.1. -In altri termini, il motivo si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo , cui il ricorrente contrapporre una diversa valutazione, che però non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, pena la sua trasformazione in un ulteriore grado di merito ( ex plurimis : Cass. Sez. U, 34476/2019, 28220/2018; Cass. 7119/2020, 40495/2021, 6866/2022, 2001/2023, 4617/2024).
-Quanto al secondo, le censure, per un verso, non aggrediscono adeguatamente l’ accertamento del tribunale circa la ricorrenza, nel caso di specie, di una «inequivoca manifestazione di volontà di subentrare nel rapporto negoziale» da parte dei Commissari straordinari, « chiaramente espressa nell’autorizzazione a prorogare la garanzia (autonoma) prestata da MPS sino al 31.12.2020» (v. decreto impugnato, pag. 9-11), ed escussa dal Consorzio in data 12.11.2020, con conseguente pagamento di MPS del 20.11.2020; e, per altro verso, assumono corrispondenza biunivoca tra subentro nel contratto e riconoscimento della prededuzione , in contrasto con l’esegesi delle norme di riferimento.
5.1. -Difatti, nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, come interpretato autenticamente dall’art. 1 bis del d.l. n. 134/2008, conv. con modif. dalla l. n. 166/2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corso, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria, in funzione della conservazione dell’impresa ammessa alla procedura ; sicché, da un lato, i predetti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi o di subentrare -ma solo in base ad un’espressa ed inequivocabile dichiarazione di subentro (Cass. 23899/2023, 19146/2022, 1195/2018, 3193/2016) -e, dall’altro, i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l’apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell’attività d’impresa ex art. 52 del d.lgs. cit. (Cass. 23133/2024).
Pertanto, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese in favore dell’amministrazione straordinaria dopo l’apertura della procedura ha carattere prededucibile anche in mancanza di subentro nel contratto da parte del commissario.
-Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2025.