Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14269 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria -c.f. 11435690158 – in persona dei commissari straordinari, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Milano del 24.2.2020.
udita la relazione nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria dell ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE, disposta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.1.2015.
Esponeva ‘di aver fornito pneumatici nuovi in gomma destinati ai mezzi industriali destinati alla movimentazione interna ‘ (così decreto impugnato, pag. 1) e di aver maturato a tale titolo il credito di euro 1.381.341,07.
Chiedeva l’ammissione al passivo per l’ importo anzidetto, oltre interessi, in prededuzione (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il g.d. faceva luogo all’ammissione al passivo in chirografo e denegava l’ammissione per l’importo di euro 9.865,58 domandato a titolo di interessi.
Reputava che la pretesa creditoria non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347/2003 (introdotto dall’art. 1, 2° co. bis, d.l. n. 1/2015) .
3. La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Resistevano i commissari straordinari dell ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 24.2.2020 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.
Premetteva il tribunale, nel segno dell’i neludibile restrittiva interpretazione de ll’art. 3, 1° co. ter , cit., che il riconoscimento dell ‘invocata prededuzione, evidentemente di tipo funzionale, postulava, peraltro, che le prestazioni titolo della pretesa creditoria si qualificassero come necessarie ai fini del risanamento ambientale ovvero ai fini della sicurezza e della continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice ovvero ancora come necessarie ai
fini del risanamento ambientale, della sicurezza e dell’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.3.2014.
Premetteva altresì che -così come aveva avuto modo di puntualizzare in analoghe fattispecie -nel ciclo di produzione dell’acciaio doveva reputarsi essenziale unicamente l’apparato ‘che conduc a dalla materia prima alla bramma ‘ (così decreto impugnato, pag. 3) , sicché vi era margine per reputare prededucibile unicamente il credito correlato alla prestazione che avesse consentito il funzionamento di tale apparato.
Evidenziava quindi che la documentazione prodotta dall ‘opponente non era idonea né ad indicare né a dimostrare che le forniture di pneumatici riguardassero automezzi afferenti alla c.d. ‘ area a caldo ‘, ossia all’apparato i cui impianti dovevano reputarsi essenziali (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava in particolare che nel documento 3.1. allegato inizialmente all’opposizione, comprensivo di tutti gli ordini rimessi dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, non figuravano le sigle ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ma unicamente le sigle ‘MPTARGA_VEICOLOSAV’, cosicché non poteva reputarsi comprovato che gli pneumatici forniti fossero stati utilizzati per automezzi afferenti ai ‘reparti specificati nella nota riepilogativa depositata con comparsa conclusiva (nota di formazione unilaterale) ossia reparti ACC1 E ACC2’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi.
Deduce che ha errato il Tribunale di Milano ad interpetrare restrittivamente l ‘ art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347/2003, cioè a reputare che ‘l’impianto produttivo essenziale deve identificarsi soltanto con la c.d.
dello stabilimento di Taranto e non con tutto lo stabilimento’ (così ricorso, pag. 7) .
Deduce che il tribunale, allorché ha attes o all’interpretazione della surriferita disposizione, ha ritenuto di prescindere dai prioritari criteri ermeneutici letterale e teleologico e si è avvalso unicamente del criterio ermeneutico sistematico, sebbene sussidiario e complementare (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce in particolare che la continuazione dell’attività rilevante ai fini della prededuzione è quella riferibile agli impianti che sono stati definiti essenziali a livello strategico nazionale dal d.l. n. 207/2012, ossia all’impianto produttivo di Taranto nel suo complesso, sicché ne sono esclusi quelli di Novi Ligure e di Genova (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che depone in tal senso l’estratto dei lavori preparatori al Senato per la conversione in legge del d.l. n. 1/2015, che ha introdotto il 1° co ter cit. (cfr. ricorso, pag. 9) , e che alla patrocinata interpretazione non osta l’art. 14 delle preleggi, che non preclude l’interpretazione estensiva delle norme eccezionali (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall. in relazione all’ art. 2697 cod. civ.
Premette che gli ordini di acquisto in suo possesso recavano indicazione unicamente del reparto intermedio ove gli pneumatici forniti venivano montati e non già indicazione del reparto cui afferivano gli automezzi che utilizzavano i medesimi pneumatici (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce quindi che alla stregua del principio cosiddetto della ‘ vicinanza della prova ‘, per cui onerata della prova è la parte più prossima alla ‘fonte di prova’, sarebbe spettato a controparte, in possesso delle informazioni necessarie a tal riguardo, assolvere l’onere probatorio (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce invero che la prova dei reparti di destinazione delle forniture era nella piena disponibilità dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, proprietaria ed utilizzatrice degli automezzi e degli stessi reparti industriali (cfr. ricorso, pag. 12) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia -in subordine rispetto al secondo motivo ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame di fatto decisivo.
Deduce che il tribunale ha omesso la disamina del documento 3.1., ove è espressamente indicato che taluni ordinativi -tra cui quelli di valore economico più rilevante – erano destinati al repa rto ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, documento sul quale non compare mai la sigla TARGA_VEICOLOSAV (cfr. ricorso, pag. 13) .
I motivi di ricorso sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
L’interpretazione recepita dal Tribunale di Milano risulta in linea con l’elaborazione di questa Corte.
Difatti, questa Corte ha puntualizzato, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che l’art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ.; cosicché l’espressione che lega la prededuzione alle ‘prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali’, da intendersi in senso restrittivo, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell ‘ acciaio propriamente inteso (cfr. Cass. 4.7.2022, n. 21156 (Rv. 665665-01)) .
Più esattamente, nella riferita circostanza, questa Corte ha ritenuto che, in un ciclo produttivo, concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco – il cd. Coke – o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, l’impianto essenziale è solo quello relativo al cd. primo acciaio, e cioè diretto alla realizzazione della altrimenti inesistente bramma d’acciaio .
In questi termini invano la ricorrente prospetta che l’interpretazione letterale del 1° co. ter induce ad escludere che ‘il termine impianto debba riferirsi ai singoli reparti di un dato complesso industriale’ (così ricorso, pag. 9) , sicché la prededuzione si correla alle prestazioni eseguite per l’impianto produttivo dichiarato di interesse nazionale quale quello di Taranto (cfr. ricorso, pag. 9) .
In verità, questa Corte ha puntualizzato altresì che l’inciso della norma interpretativa di cui all ‘ art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n.
123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire ‘ la funzionalità degli impianti produttivi dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall ‘ originario art. 3, 1° co. ter , del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell ‘ uso della particella copulativa ‘ e ‘ , avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi ‘ rientrano ‘ e ‘ consentono ‘ ; cosicché, in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell ‘ RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l ‘ attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (cfr. Cass. 4.7.2022, n. 21151 (Rv. 665233-01)) .
E però nella fattispecie si fuoriesce dalla proiezione aggiuntiva del 1° co. bis dell’art. 8 cit., siccome l’impresa societaria ricorrente non è propriamente un’impresa di autotrasporto.
È piuttosto un’impresa societaria che commercializza ‘pneumatici nuovi in gomma destinati ai mezzi industriali destinati alla movimentazione interna’ (così decreto impugnato, pag. 1) .
13. Il principio di ‘ vicinanza della prova ‘ non deroga alla regola di cui all ‘ art. 2697 cod. civ. (che impone all ‘ attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) , ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all ‘ attore e dunque
nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (cfr. Cass. (ord.) 22.4.2022, n. 12910) .
Ebbene, nella specie, i parametri normativi che in questa sede rilevano, inducono senza dubbio alcuno a qualificare i requisiti -soggettivo e oggettivo fondanti la prededuzione de qua agitur , in guisa di fatti costitutivi della medesima ragione di antecedenza processuale.
Cosicché l’inerenza della fornitura, da cui la pretesa creditoria trae titolo, al ‘ciclo di produzione in cui è ricompresa tutta l’attività essenziale che conduca dalla materia prima alla bramma ‘ (così decreto impugnato, pag. 3) , in quanto, appunto, elemento costitutivo della prededuzione, ricade senz’altro, alla luce delle prefigurazioni dell’art. 2697 cod. civ. ai fini del riparto dell’onere della prov a, nell’onere pro batorio del creditore.
Cosicché , dunque, a nulla rileva, ai fini del disconoscimento dell’onere probatorio gravante sulla ricorrente, che ‘gli ordini di acquisto emessi dalla stessa RAGIONE_SOCIALE non riportavano il reparto di ubicazione dei veicoli dove venivano impiegati gli pneumatici, ma soltanto quello intermedio, dove gli pneumatici venivano montati sui veicoli ‘ (così ricorso, pag. 12) .
In pari tempo, non può non rimarcarsi che l’oggetto gli pneumatici -nella specie delle forniture non vale ex se a palesare la diretta ed immediata attinenza delle prestazioni della ricorrente (recte, degli autoveicoli muniti degli pneumatici oggetto delle forniture della ricorrente) al ciclo produttivo essenziale.
E tal ultimo rilievo esplica valenza con riferimento al terzo motivo di ricorso, giacché la ricorrente non ha, con il terzo mezzo, specificato quali tra gli ordini indicati nel documento 3.1. fossero destinati al reparto ‘Acciaieria’.
Il che induce ulteriormente a qualificare come non decisivo l’asserito ‘omesso esame’ del documento 3.1 . (cfr. Cass. (ord.) 13.6.2024, n. 16583, secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l ‘ omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l ‘ efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ‘ ratio decidendi ‘ venga a trovarsi priva di fondamento) .
16. In realtà con il terzo mezzo di impugnazione la ricorrente si duole propriamente per l’erronea a suo dire -valutazione del documento 3.1.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553. Si veda anche Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare all’amministrazione straordinaria dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte