Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29158 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4971/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Dueville, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale congiunta al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 5533/2021 depositato il 28/1/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE rappresentava al G.D. del fallimento di RAGIONE_SOCIALE di aver preso in conduzione dall’allora società in bonis un’unità
immobiliare destinata all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare, ubicata all’interno di un centro commerciale sito in Santa Maria di Sala, e che il fallimento (dichiarato in data 2 febbraio 2021, a seguito di una procedura di concordato preventivo aperta in data 10 luglio 2020) era subentrato nel contratto di locazione; spiegava, in particolare, che le parti avevano regolato anche il riparto delle spese condominiali e degli oneri del consorzio che gestiva i servizi comuni del centro commerciale, pattuendo che a partire dall’anno 2020 questi costi sarebbero stati a carico del conduttore nel limite dell’importo imponibile annuo di € 40.000, mentre l’eccedenza sarebbe rimasta a carico del locatore .
Con riferimento a questa previsione contrattuale RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo di RAGIONE_SOCIALE di costi condominiali per un importo di € 82.438,42 oltre I.V.A. (di cui € 28.135,12 relativi alla gestione 2020 e sorti dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo, € 54.303,30 concernenti la gestione 2021 e sorti a seguito della dichiarazione di fallimento).
Il giudice delegato rigettava la domanda.
Il Tribunale di Venezia, a seguito dell’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE, riteneva di accogliere la domanda di insinuazione per l’importo di € 28.135,12, pari all’imponibile dei costi condominiali individuati all’interno delle fatture emesse dall’opponente in data 11 agosto 2020 e 23 ottobre 2020, che ammetteva al passivo in chirografo.
Escludeva, invece, l’ammissibilità al passivo dell’importo esposto a titolo di I.V.A., dato che la documentazione fiscale emessa da RAGIONE_SOCIALE a carico dell’opposta non corrispondeva né a una cessione di beni, né a una prestazione di servizi compiuta dall ‘istante in favore della fallita ed in considerazione del fatto che solo a prestazioni di tal natura corrisponde l’obbligo di emettere una fattura in campo I.V.A.. Negava, infine , l’ammissibilità al passivo dei costi condominiali relativi alla gestione 2021, tenuto conto che la società opponente non aveva
dimesso alcuna idonea prova a suffragio di questa domanda, limitandosi a produrre il solo budget deliberato dall’assemblea del consorzio e riconoscendo che i relativi documenti fiscali non risultavano ancora emessi.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 28 gennaio 2022, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 161, comma 7, e 69bis l. fall., poiché il tribunale non ha riconosciuto la natura prededucibile dei costi condominiali del 2020 nonostante gli stessi fossero sorti in pendenza di una procedura di concordato preventivo alla quale aveva fatto seguito la procedura fallimentare.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della natura prededucibile dei costi condominiali già ammessi al passivo in chirografo per l’anno 2020.
Il decreto impugnato, tuttavia, non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dall’opponente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013.
L’odierna ricorrente, a questo proposito, si è limitata a rappresentare (a pag. 5 del ricorso) di aver richiesto, con l’opposizione, l’ammissione in prededuzione dei crediti insinuandi, senza però specificare né il preciso contenuto e la localizzazione di una simile domanda, né se la richiesta fosse già contenuta nell’istanza di ammissione al passivo.
Ora, come la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all’eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato (Cass. 2287/2024), principio che deve intendersi esteso anche alla richiesta di riconoscimento della prededuzione e alle ragioni, in fatto e diritto, addotte a sua giustificazione, così il ricorso per cassazione che lamenti il mancato vaglio di una simile domanda deve spiegare in maniera altrettanto specifica il contesto processuale e i termini in cui la richiesta era stata presentata, onde dar modo a questa Corte di controllare se la domanda fosse stata effettivamente presentata in sede di opposizione e, soprattutto, se la stessa corrispondesse a una rituale richiesta presentata sin dal momento dell’insinuazione .
Invero, la prededuzione corrisponde ad una specifica richiesta di trattamento prioritario nel contesto satisfattivo della procedura concorsuale e dunque esige innanzitutto la enunciazione e la prova dei fatti costitutivi che ne sorreggono la spettanza (con il richiamo ed il collegamento alle varie norme che rispettivamente la prevedono), fatti che possono coincidere, in tutto o in parte, con quelli che integrano la prova della esistenza e della opponibilità del credito
oppure possono esserne autonomi. E proprio per consentirne l’esame, la domanda deve essere specifica, così rivolgendosi al giudice concorsuale in termini petitori chiari ed espressi, in quanto la cennata priorità è eligibile dalla parte, che se ne può avvalere o meno, ciò non condizionando -per l’autonomia che la contraddistingue -l’ammissione al passivo. Ma una volta che la parte abbia deciso di valorizzare i fatti integranti la prededuzione, così prospettando una vocazione prioritaria satisfattiva del credito inevitabilmente incidente, nel processo e rispetto agli altri creditori, sulla sua definenda qualità concorsuale, si è di fronte ad un petitum che deve risultare nella stessa insinuazione al passivo sin dall’origine della domanda, cioè dal suo atto introduttivo, solo tale tempestività e completezza permettendo la realizzazione del contraddittorio incrociato. Ne deriva che ogni modifica sul punt o, diversa dall’abdicazione rispetto alla prededuzione richiesta (sempre in facoltà della parte), importa un inammissibile mutamento proprio della domanda, con doveroso controllo della eventuale violazione della tempestività o tardività con cui essa sia stata in siffatto modo cambiata rispetto all’insinuazione originaria.
In mancanza di alcuna specifica indicazione al riguardo non rimane che constatare l’inammissibilità dell’istanza, in ragione della sua novità e della mancanza di autosufficienza delle spiegazioni addotte a suo suffragio.
Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 d.P.R. 633/1972 e 9, comma 4, l. 392/1978 nella parte in cui è stato escluso l’assoggettamento ad I.V.A. del ribaltamento/rimborso dei costi condominiali relativi all’anno 2020.
Questo ribaltamento era il corrispettivo di una prestazione accessoria al contratto di locazione, a cui doveva essere riservato il medesimo trattamento dell’obbligazione principale, anche in applicazione dell’art. 9, comma 4, l. 392/1978.
7. Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha ritenuto, rispetto all’importo dei costi condominiali di cui l’opponente aveva chiesto il rimborso perché eccedenti il limite contrattuale stabilito, che ‘ l’importo riconosciuto solo in linea capitale tenuto conto che il documento fiscale emesso da RAGIONE_SOCIALE a carico dell’opposta non corrisponde, infatti, né ad una cessione di beni né ad una prestazione di servizi compiuta dalla prima in favore della seconda, prestazione a cui -solo – corrisponde l’obbligo di emettere fattura in cam po IVA ‘ (pag. 5 del provvedimento impugnato).
Una simile statuizione non si presta a censure in ragione dell’asserito rapporto di accessorietà rappresentato dal mezzo in esame.
Questo rapporto non può essere evinto dal contenuto dell’art. 9 l. 392/1978, commi 1 (‘ sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni ‘) e 4 (‘ Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ‘).
Al riguardo è sufficiente rilevare come la somma ammessa al passivo non concerna oneri addebitati dal locatore al conduttore del tipo di quelli descritti al primo comma della norma, ma, ben diversamente e all’opposto, oneri addebitati dal conduttore al loc atore a titolo di costi condominiali sostenuti in eccedenza rispetto al limite contrattualmente pattuito.
Allo stesso modo non è possibile invocare il disposto dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 633/1972 (secondo cui ‘ s
i costi condominiali di per sé non integrano cessioni di beni, né sono prestazioni di servizi assoggettabili a I.V.A., e,
Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omessa valutazione di documenti rilevanti in relazione all’ammissione dei costi condominiali del 2021: il tribunale ha omesso di considerare, con riguardo ai costi condominiali per l’anno 2021, che l’opponente aveva provato di aver sopportato costi condominiali per un importo superiore al limite contrattuale di € 40.000 tramite la produzione del documento NUMERO_DOCUMENTO; l’esame di tale documento avrebbe consentito di acclarare che RAGIONE_SOCIALE aveva diritto al rimborso della somma di € 7.633,38 oltre I.V.A..
Il motivo è inammissibile.
8.1 È opportuno premettere che oggetto del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, è l’omesso esame circa un « fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
Come ancora recentemente ricordato da Cass. 4226/2021 (cfr. in motivazione), poi, costituisce un “fatto”, agli effetti della citata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio
“fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. 16655/2011, Cass. 7983/2014, Cass. 17761/2016, Cass. 29883/2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. 21152/2014, Cass., Sez. U., 5745/2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. 5133/2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).
Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. U., 8053/2014).
Dunque, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche nell’omesso esame di determinati elementi probatori, in quanto è sufficiente che il fatto sia stato esaminato senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (si vedano in questo senso, oltre alla sentenza da ultimo citata, Cass. 19312/2016 e Cass. 1274/2017).
8.2 Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in esame il fatto storico, costituito dalla circostanza che la società conduttrice, per l’anno 2021, avesse sopportato costi condominiali, ma ha ritenuto a questo riguardo che parte opponente non avesse ‘ dimesso idonea prova’ di quanto pretendeva le fosse rimborsato.
Rispetto a questa circostanza la doglianza in esame, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non l’apprezzamento o la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 12 settembre 2024.