Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28159 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17230-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME, con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore.
-intimata – avverso il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositato in data 5.3.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento del g.d., con il quale non era stata riconosciuta la richiesta prededuzione ex art. 3, comma 1ter d.l. 347/2003 al credito insinuato, nascente dall ‘esecuzione dell’attività di autotrasporto.
Il Tribunale ha ritenuto che: (a) non era stata fornita dalla parte opponente la prova della sussistenza del cd. requisito soggettivo, non risultando sufficiente a tal fine la mera ‘autocertificazione’ e dovendo, invece, nella fase giudiziale l’opponente assolvere alla relativa prova mediante documentazione afferente le ULA del periodo di interesse, prova che non era stata fornita né in sede di ammissione al passivo né in quella di opposizione; (b) pur essendo sufficiente il rilievo della mancanza del presupposto soggettivo per legittimare il diniego di ammissione al passivo, occorreva evidenziare che mancavano, nel caso di specie, anche i presupposti oggettivi, ed in particolare l’erogazione di una fornitura, quale necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, ovvero, in alternativa, al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute di cui al DPCM 14 marzo 2014; (c) per stessa ammissione della parte opponente, quest’ultima non aveva infatti effettuato ‘trasporti che avessero origine e destinazione lo stabilimento RAGIONE_SOCIALE di Taranto’; (d) al contrario , la prestazione in concreto effettuata nella fattispecie in esame, come evincibile dalla documentazione versata in atti, non si inseriva in alcun modo nel processo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento di Taranto, in quanto integrante prestazioni di autotrasporto pacificamente svolte presso altri stabilimenti RAGIONE_SOCIALE; (e) non vi era nel ricorso in opposizione alcuna allegazione in ordine all’asserito nesso di funzionalità, non essendo stata esplicitata neppure la tipologia della merce trasportata e la rilevanza di tale prestazione rispetto al processo produttivo RAGIONE_SOCIALE, essendosi la società ricorrente limitata a richiamare unicamente la disciplina di cui all’art. 3 , comma 1 bis, d.l. 347/2003 ed avendo solo affermato di aver svolto prestazioni in favore
dell’RAGIONE_SOCIALE quale ‘impresa di autotrasporti’; (f) era altresì emerso che la società opponente aveva in realtà effettuato il trasporto di prodotti finiti (in uscita) dagli stabilimenti RAGIONE_SOCIALE di Novi Ligure e di Cornigliano verso destinazioni estere. 2. Il decreto, pubblicato il 5.3.2020, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE
con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, intimata, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 99, 3 comma, l. fall., e artt. 24 e 111 Cost., per l’omessa trattazione collegiale del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 L’art . 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che «Il presidente, nei cinque successivi al deposito del ricorso, designa il relatore , al quale può delegare la trattazione del procedimento … », al comma 9, che «il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori» ed, infine, al comma 11, che «il RAGIONE_SOCIALE provvede in via definitiva sull’opposizione o revocazione con decreto motivato.»
1.3 L’esercizio della facoltà di delega, della quale si è avvalso Presidente del RAGIONE_SOCIALE, non comporta né violazione della riserva di collegialità di cui all’art 50 bis n . 2 c.p.c. , in quanto al relatore era stata demandata la sola trattazione e l’eventuale espletamento dell’istruttoria, mentre come si desume dalla lettura del decreto la decisione era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, né vi è stata la lesione o limitazione del diritto di difesa, che si era potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note conclusive (v. in tal senso anche Cass. n. 18971/2023).
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché vizio di ultrapetizione.
Secondo la ricorrente la mancata costituzione della società in RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione allo stato passivo sarebbe valsa a far ritenere non contestata la sua pretesa al riconoscimento della richiesta prededuzione, con la conseguenza che la circostanza che il Tribunale si fosse pronunciato invece sulla questione, non riconoscendole il richiesto rango prededuttivo, avrebbe integrato una ultapetizione, come tale censurabile come vizio di nullità del provvedimento qui impugnato.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato.
2.1.1 In realtà, va ricordato, in termini generali, che la mancata costituzione della parte opposta, nel giudizio incardinato ex artt. 98 e 99 l. fall., non vale ad integrare mancata contestazione del diritto azionato in sede oppositiva. Il g.d. non aveva riconosciuto, invero, la richiesta prededuzione ed il Tribunale ha dunque deciso sulla proposta opposizione, non incorrendo in alcuna ultrapetizione. Più precisamente, secondo la ricorrente, poiché i commissari straordinari, a fronte della richiesta di insinuazione allo stato passivo del credito in prededuzione, avevano concluso per l’accoglimento della richiesta così come formulata dal creditore e non si erano costituiti nel giudizio di opposizione, il Tribunale così come il giudice delegato avrebbero dovuto «semplicemente disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto senza sottoporlo a valutazione non rientranti nella propria competenza».
Deduce, quale ulteriore profilo della ultrapetizione, che mentre il giudice delegato non aveva riconosciuto la prededuzione per ragioni di esclusiva natura oggettiva senza mettere in discussione la sussistenza del requisito soggettivo, il Tribunale, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, aveva individuato un ‘ ulteriore ragione ostativa alla prededuzione del credito, non ravvisata dal Giudice delegato, e ciò nel mancato assolvimento della prova del requisito dimensionale di RAGIONE_SOCIALE.
2.1.2 Il principio di non contestazione richiamato dalla ricorrente non è in realtà pertinente alla questione controversa.
Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi
da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (tra le molte: Cass. n. 14589/2022 20556/2021; 3727/2012; 5356/2009).
Orbene se è vero che tale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (v. Cass. n. 5067-17), è certamente applicabile alla verifica dei crediti, è altrettanto incontestabile che la non contestazione va in primo luogo coordinata con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio. Nel senso che la non contestazione del curatore (nel nostro caso, del commissario) può non comportare l’automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l’ammissibilità del credito (v. Cass. n. 17731/2022 16554/15, 19734/17, e 12973/18).
Questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudice è tenuto ad accertare, anche d’ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, Cass. n. 29254/19; n. 4553/22), che non si configurano tuttavia nel caso in esame.
In ogni caso è sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualità di essere soddisfatto con prededuzione sicché né il giudice delegato né il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura.
2.1.3 Quanto al dedotto profilo di ultrapetizione riferito all’elemento soggettivo, va rilevato che il thema decidendum posto allo scrutinio del Tribunale era quella della sussistenza o meno della prededucibilità del credito del trasportatore secondo quanto previsto dalla disciplina speciale di cui all’art. 3 comma 1 ter d.l . 347/2003.
Orbene, il Giudice delegato ha escluso la prededuzione rilevando, tra l’altro , che la pretesa creditoria non risultava riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3 comma 1 ter d.lvo 347/2003 , rilevando la mancanza anche del presupposto soggettivo sopra indicato. Orbene, una delle condizioni per poter beneficiare del trattamento in prededuzione previsto dalla predetta disposizione era anche che i crediti anteriori all’ammissione alla procedura fossero vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con la conseguenza che l a questione del requisito dimensionale dell’impresa creditrice aveva costituito, pertanto, oggetto di esame del g.d. in sede di accertamento dello stato passivo ed il Tribunale, dandone conto nel decreto, non è dunque incorso in alcun vizio di ultrapetizione.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 3, comma 1 ter d.l. 347/2003, nonché della successiva l. 123/2017.
3.1 In ordine, cioè, alla sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per il riconoscimento della prededucibilità del credito e alla mancata previsione legislativa del requisito dimensionale di PMI del creditore che abbia svolto attività di autotrasportatore, si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e specificatamente dell’art. 3, comma 1 ter , d.l. 347/2003 e della l. 123/2013, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c .p.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente la necessità del predetto requisito dimensionale anche per le prestazioni relative agli autotrasportatori. 3.2 Si articola, inoltre, un ‘ ulteriore doglianza, sempre nel terzo motivo, con la quale di deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 115 c.p.c. in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza del requisito dimensionale.
3.3 Si introduce, poi, una ulteriore censura, deducendo – quanto al profilo della sussistenza dei requisiti oggettivi necessari al riconoscimento dell’invocata prededuzione -la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 ter d.l. 347/2003 e l. n. 123/2017.
3.4 Si articola sempre da parte della ricorrente un ulteriore profilo di nullità del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per
la violazione degli artt. 167, comma 1 c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., sul rilievo che il Tribunale non avrebbe considerato il contegno processuale della parte opposta, che aveva deciso di non costituirsi in giudizio, come esternazione e manifestazione della non contestazione della sua pretesa. 3.5 Si deduce, infine, la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 15, 161 e 183 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al profilo dei ritenuti insussistenti requisiti s oggettivi di riconoscibilità dell’invocata prededuzione.
3.6 Ritiene il RAGIONE_SOCIALE che risulta, in primo luogo, infondato il primo profilo di doglianza del terzo motivo, e cioè la censura di cui al sopra richiamato punto 3.1.
3.6.1 Giova ricordare che il d.l. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, riconosce la prededuzione in rapporto a specifici debitori e a particolari creditori, e con riguardo a determinate prestazioni: (i) la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev’essere un’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con D.P.C.M., ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1; (ii) si deve trattare di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (iii) i crediti devono concernere le prestazioni sopra specificate.
Si tratta, cioè, di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (vedi in tal senso, già Cass. n. 9723/22).
Ritiene il RAGIONE_SOCIALE – conformemente ad un precedente già espresso da questa Corte (v. in tal senso, Cass. n. 18971/2023, cit. supra ) – che il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali di cui al D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004 continua ad operare anche a seguito dell’intervento della norma interpretativa di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 8, 1 comma bis, secondo cui «il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreti nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 11 e successive
modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE».
3.6.2 In realtà, il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, non già quelli soggettivi, che restano quelli già fissati dal D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1- ter, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a «riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore» (considerando 12).
3.7 Le restanti doglianze, sopra ricordate e riguardanti il requisito oggettivo, sono inammissibili per difetto di interesse, essendosi consolidata, con il rigetto del terzo motivo (prima parte), la ratio decidendi inerente il presupposto soggettivo dell’invocata prededuzione.
3.8 Conclusivamente il ricorso va rigettato e deve essere espresso il seguente principio di diritto, conforme a quanto già statuito da Cass. n. 18971/2023:
‘ In tema di riconoscimento della prededuzione prevista dal d.l. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali di cui al detto D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, continua ad operare anche a seguito dell’intervento della norma interpretativa di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 8, 1 comma bis, secondo cui «il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 11 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’RAGIONE_SOCIALE» .
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 3.10.2024