Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 87 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 87 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1259/2022 R.G. proposto da :
CONSORZIO COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
SOCIETA’ ITALIANA PER RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE RAGIONE_SOCIALE -intimato-
avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3723/2021 depositata il 29/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (in breve Condotte) -per quanto ancora rileva -in prededuzione per l’importo di € 273.366,45 in sorte capitale e per € 138.527,72 per interessi di mora. Il creditore -come risulta dalla documentazione allegata al ricorso -era subentrato all’originario contraente in un contratto di subappalto avente a oggetto il montaggio di carpenteria metallica di viadotti nell’ambito della realizzazione di una linea ferroviaria a doppio binario in Algeria; il contratto aveva avuto prosecuzione durante la precedente fase di concordato preventivo con riserva proposto dal committente COGNOME, in cui era stata prospettata la proposizione di una proposta di concordato con continuità; successivamente -come risulta dal ricorso –COGNOME aveva rinunciato alla domanda di concordato e, previa contestuale istanza ex art. 2 d.l. n. 347/2003 (all. ric.), era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. La domanda di ammissione ha avuto ad oggetto i crediti derivanti dall’esecuzione del contratto di subappalto maturati in costanza della procedura di concordato preventivo.
Il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, ammettendo i crediti al chirografo.
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione. Il giudice dell’opposizione ha ritenuto che l’organo commissariale non fosse subentrato ex art. 51, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 nel contratto di subappalto, rilevando -alla
luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, d. lgs. n. 270/1999 di cui all’art. 1 -bis d.l., convertito in l. n. 166/2008 -il subentro non potesse avvenire per facta concludentia ; in assenza di una espressa manifestazione di subentro nel contratto, il Tribunale ha negato il riconoscimento della prededuzione, con conseguente inapplicabilità anche della disciplina dei rapporti pendenti prevista dall’art. 74 l. fall. Il Tribunale ha, con una seconda ragione della decisione, ritenuto che non sussistesse, nel caso di specie, la consecuzione tra procedure. Ha, infine, escluso, il Tribunale, il riconoscimento degli interessi moratori, perché non vi sarebbe prova di un « accordo contrattuale sulla scadenza del termine di pagamento» , per cui non sarebbe stato possibile calcolarne né la decorrenza, né la maturazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il creditore, affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso la società in RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per motivazione apparente, ritenendosi che il provvedimento impugnato recherebbe una ratio decidendi non riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio. Il ricorrente deduce , in particolare, l’estraneità al caso di specie di alcune questioni affrontate nel decreto opposto, quali il dedotto subentro nel contratto di subappalto del commissario straordinario a termini dell’art. 51, comma 3, d. lgs. n. 270/1999 , il mancato scioglimento dal contratto medesimo da parte dei commissari straordinari, l’esistenza di un contratto di servizi, l’applicazione dell’art. 74 l. fall. relativo ai contratti a esecuzione continuata o periodica, nonché la non contestazione della omessa costituzione in mora ai fini della debenza degli interessi, questioni non affrontate in sede di opposizione. Il ricorrente deduce che i crediti attengono
a un contratto di subappalto, per le cui prestazioni la prededuzione è stata invocata in forza del principio della consecuzione delle procedure tra la precedente procedura di concordato preventivo con riserva e la successiva procedura di amministrazione straordinaria, rispetto alla quale la motivazione del decreto impugnato, pur graficamente riferibile alla controversia pendente inter partes , apparirebbe ultronea.
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 l. fall., nonché degli artt. 50 e 51 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha escluso la natura prededucibile del credito vantato dal ricorrente in considerazione del mancato espresso subentro della committente RAGIONE_SOCIALE nel contratto di subappalto. Osserva parte ricorrente che le menzionate disposizioni relative al subentro nei contratti pendenti in costanza di amministrazione straordinaria non sarebbero rilevanti nella specie, in quanto le prestazioni per le quali è stato richiesto il riconoscimento della prededuzione attenevano a prestazioni rese durante la precedente procedura di concordato preventivo, in relazione alle quali la prededuzione sarebbe discesa dalla mera consecuzione della procedura di amministrazione straordinaria a quella concordataria.
3 . Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, p rimo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento per motivazione apparente, non risultando esplicitate le ragioni per cui il tribunale ha escluso la prededucibilità del credito ai sensi dell’art. 111 l. fall., tali da non consentire la comprensibilità dell’iter logico -giuridico seguito ai fini della decisione.
4 . Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 111 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e di amministrazione straordinaria della società in RAGIONE_SOCIALE Il ricorrente osserva di essersi richiamato nella domanda di ammissione allo stato passivo alla disciplina relativa alla insorgenza di crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti durante la fase preconcordataria, la cui prededucibilità verrebbe trascinata nella successiva procedura di amministrazione straordinaria in forza del principio di consecuzione delle procedure; ciò avverrebbe sul presupposto che la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è stata contestuale alla rinuncia alla domanda di concordato preventivo, così traendo fonte la procedura di a.s. e la precedente procedura concordataria dal medesimo stato di insolvenza.
5 . Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 111 l. fall., nella parte in cui il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza del requisito della funzionalità del credito rispetto alla procedura di concordato senza esaminare gli ulteriori presupposti di cui all’art. 111 l. fall. Osserva parte ricorrente di avere dedotto la sussistenza della funzionalità del contratto di subappalto al fine della prospettata continuità aziendale; ciò risulterebbe dalla circostanza in fatto che il contratto di appalto era compreso nel ramo di azienda attinente alla gestione caratteristica dell’azienda ed era stato valutato funzionale anche ai fini della cessione dell’azienda nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Il ricorrente allega, inoltre, la circostanza che l’originario contratto di subappalto era stato oggetto di scioglimento per mutuo dissenso, per essere poi sostituito da un nuovo contratto inter partes avente il medesimo
oggetto, a comprova della funzionalità del contratto alla prosecuzione dell ‘ attività di impresa. Deduce, infine, parte ricorrente che la funzionalità andrebbe declinata anche in relazione alla fase preconcordataria ancorché in assenza di un piano, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte.
6 . Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto che, ai fini della debenza degli interessi di mora, le parti non avessero concordato alcun termine per il pagamento delle prestazioni. Osserva parte ricorrente che il Tribunale avrebbe trascurato l’esame dell’art. 13 del l’originario contratto di subappalto, che prevedeva il pagamento a 90 giorni dalla fine di ogni mese lavorato, circostanza decisiva ai fini della decisione della mancanza di un accordo delle parti riguardo la scadenza dei pagamenti.
7 . Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non provata la sussistenza di un accordo circa il termine del pagamento, senza considerare che tale circostanza non era stata oggetto di contestazione da parte della società in RAGIONE_SOCIALE ai fini del calcolo degli interessi.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 1183 cod. civ. per avere escluso la debenza degli interessi moratori per insussistenza di un accordo sul termine di pagamento, posto che in assenza di un termine di pagamento la prestazione diviene immediatamente esigibile.
Il primo motivo è fondato, risultando la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., Sez. U., n. 22232/2016), in quanto il percorso logico seguito dal tribunale ai fini della decisione non ha attinenza con la causa petendi prospettata dal ricorrente. Il ricorrente ha, difatti, richiesto il riconoscimento della prededuzione delle prestazioni maturate in forza del menzionato contratto di subappalto durante la procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall., sul presupposto che i crediti fossero sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore durante la fase preconcordataria. Nella specie, il percorso logico seguito dal Tribunale di Roma è incentrato sulla diversa circostanza del mancato subentro dei commissari straordinari nel contratto di subappalto durante la procedura di amministrazione straordinaria al fine dell’esclusione della prededuzione, circostanza che non si comprende in quali termini sarebbe da ricondurre alla causa petendi e alle deduzioni del ricorrente attinenti alla precedente procedura concordataria con riserva.
La sentenza va, pertanto, cassata per nullità della motivazione, con assorbimento del secondo motivo. La nullità della sentenza travolge anche la statuizione in ordine agli interessi, essendo il sesto motivo formulato in via subordinata rispetto all’accoglimento del primo motivo. Sono, quindi, assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo.
Parimenti fondato è il terzo motivo, essendosi il decreto impugnato limitato a denegare la prededuzione, con una autonoma ratio decidendi , disconoscendo tout court la consecuzione della procedura concordataria e di quella di amministrazione straordinaria, senza dare conto del percorso logico seguito ai fini della decisione medesima (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, cit.;
Cass., Sez. U., n. 22232/2016, cit.). La sentenza va cassata per motivazione apparente anche sotto tale profilo. Sono assorbiti, pertanto, i motivi quarto e quinto.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai motivi primo e terzo, cassandosi il decreto impugnato per nullità della motivazione. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo e terzo, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione e la