Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36111 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1505/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ANCONA n. 9749/2017 depositato il 22/11/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa risulta che in data 09/01/2013 la società RAGIONE_SOCIALE conferì a NOME COGNOME l’incarico avente ad oggetto ‘ l’attività di valutazione di un piano di risanamento/piano di concordato al fine di procedere all’eventuale attestazione prevista dall’art. 182-bis ovvero 161 LF ‘, dietro un compenso convenuto ai sensi dell’art. 2333 c.c. di € 600.000,00.
1.1. -Il professionista procedette all’esame delle scritture contabili e alle necessarie verifiche, anche in contraddittorio con i creditori, circa la veridicità dei dati e fattibilità nel piano, e il 10/05/2013 consegnò l’attestazione prevista dall’art. 160 l.fall.
1.2. -Con decreto ex art. 162 comma 2, l.fall. del 27/09/2013 il Tribunale di Ancona contestò le carenze del piano di concordato preventivo in continuità predisposto dal AVV_NOTAIO e dall’ AVV_NOTAIO e attestato dal COGNOME, assegnando termine per integrazioni.
1.3. –RAGIONE_SOCIALE revocò l’incarico al COGNOME e nomin ò altri professionisti, i quali elaborarono un piano liquidatorio triennale sulla cui base venne aperta la procedura concordataria (tanto che il loro compenso venne poi ammesso al passivo del fallimento della società, successivamente dichiarato per altre vicissitudini).
1.4. -Anche il professionista insinuò il proprio credito al passivo fallimentare ma il giudice delegato, su conforme proposta dei curatori, lo escluse, ravvisando un inadempimento contrattuale tale da elidere completamente il diritto al compenso e sottolineando come il decreto di inammissibilità ex art. 162, comma 2, l.fall. avesse evidenziato le carenze informative e la totale inidoneità della proposta di concordato in continuità inizialmente presentato.
1.5. -Il COGNOME propose opposizione ex art. 98 l.fall. adducendo la natura di obbligazione di mezzi (e non di risultato) e deducendo che avrebbe potuto rendere integrazioni e chiarimenti se non fosse intervenuta la revoca del mandato e il conferimento dell’incarico ad altri professionisti, i quali si erano avvalsi del lavoro da lui svolto.
1.6. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione, rilevando che, pur trattandosi effettivamente di un’obbligazione di mezzi e non di risultato,
l’attività svolta non era stata tale da raggiungere il livello minimo richiesto dalla natura dell’incarico (stante la funzionalità dell’ attestazione alla compiuta informazione dei creditori e degli organi della procedura), in quanto: i) mancava l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, così come l’indicazione delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura; ii) le informazioni e i dati esposti avevano il carattere più di mero intento che di una reale, effettiva situazione economico-patrimoniale; iii) non era in alcun modo rilevabile il presupposto del miglior soddisfacimento dei creditori; iv) il piano aveva una durata eccessiva (10 anni); v) il piano non soddisfaceva i requisiti minimi « per essere posto a base di una proposta di ristrutturazione dei debiti, rivelandosi carente sotto ogni profilo, logico giuridico ed economico ». Ha quindi ritenuto che vi fosse piena prova dell’inadempimento del professionista, il quale aveva fatto addirittura confusione tra le due procedure (alternativamente percorribili) dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, con evidente imperizia nello svolgimento dell’incarico .
-Il COGNOME propone ricorso per cassazione in sette motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, entrambi illustrati da memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Il primo motivo lamenta la nullità del decreto impugnato ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o per obbiettiva incomprensibilità della motivazione.
2.2. -Il secondo denuncia analoga nullità per inesistenza, apparenza o incomprensibilità della motivazione, non avendo il tribunale chiarito se la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, o se i professionisti nominati in sostituzione del ricorrente abbiano predisposto una nuova attestazione, avvalendosi del lavoro fatto dal COGNOME (che quindi sarebbe stato utile) o meno.
2.3. -Il terzo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., poiché ai fini della prededucibilità il tribunale avrebbe erroneamente accertato ‘ex post’ la concreta utilità o meno dell’attività prestata , quando invece il compenso per l’attività dell’attestatore, così come del consulente che assiste la parte nella redazione della proposta di concordato, andrebbe ammesso in prededuzione per il semplice fatto di essere strumentale all’accesso alla procedura concordataria, se non altro per aver cristallizzato la massa e retrodatato il periodo sospetto ai fini dell’azione revocatoria, nonché determinato l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del ricorso , ai sensi dell’ art. 168 l.fall.
2.4. -Il quarto mezzo torna a prospettare la nullità del decreto ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, in quanto il tribunale avrebbe recepito acriticamente le deduzioni della curatela sulla revoca dell’incarico e sul rifacimento ex novo di tutta l’attività prodromica al deposito di un piano concordatario radicalmente diverso.
2.5. -Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. ( in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per omessa pronuncia sui motivi dell’opposizione allo stato passivo, relativi, da un lato, all’avvenuta concessione del termine ex art. 162 l.fall. e alla possibilità per l’opponente di fornire ulteriori informazioni e integrazioni e, dall’altro, alla funzionalità e utilità della propria attività anche in considerazione della consecuzione delle procedure.
2.6. -Con il sesto ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. per l ‘esclusione integrale del compenso del COGNOME nonostante l’eccezione di inadempimento riguardasse solo l’attestazione, e non anche l’ulteriore attività inerente alla valutazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
2.7. -Il settimo ed ultimo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul diritto del ricorrente al compenso per l’attività non finalizzata alla predisposizione dell’attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall.
-Il ricorso è inammissibile, poiché, per come formulate, le varie censure non offrono elementi concreti per poter apprezzare la gravità del deficit motivazionale prospettato dal ricorrente.
3.1. -Quanto al primo motivo, l a ‘ratio decidendi’ del provvedimento impugnato è perfettamente comprensibile, così come lo è il relativo percorso argomentativo.
In particolare, risulta pienamente legittimo il richiamo ai rilievi svolti nel precedente decreto sulla inammissibilità dell’originaria domanda ex art. 186-bis l.fall., anche con riguardo alla inopinata confusione rispetto alla distinta procedura ex art. 182-bis l.fall., che hanno portato il tribunale a concludere che il piano correlato all’attività svolta dall’opponente « non fosse idoneo a soddisfare i requisiti minimi per essere considerato tale e per essere posto a base di una proposta di ristrutturazione dei debiti prospettandosi carente sotto ogni profilo logico, giuridico ed economico ».
3.2. -Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo mezzo, che a ben vedere si risolve in una critica di insufficienza motivazionale, non più censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014), senza che sia possibile accedere alle critiche svolte rispetto agli apprezzamenti in fatto dei giudici di merito.
3.3. -Il terzo motivo è manifestamente infondato, alla luce del recente arresto nomofilattico con cui è stato chiarito , tra l’altro, che: i) «in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.»; ii) «in tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti
l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte, ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore» (Cass. Sez. U, 42093/2021; conf. Cass. 18501/2022).
In particolare, le sezioni unite hanno precisato che il riconoscimento della prededuzione sarebbe «addirittura antitetico alla nozione di funzionalità di quei crediti, per mancanza d’inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio sono state rivolte le prestazioni dalle quali essi sono derivati, dovuta all’insuccesso del relativo progetto di ristrutturazione: la nozione di strumentalità della prestazione dalla quale sorge il credito, cui consegue il diritto del creditore a essere soddisfatto in prededuzione, non può essere ampliata fino al punto di comprendervi qualsivoglia attività resa nel mero tentativo, risultato infruttuoso, di accedere a una determinata procedura» (p.to 30); ed inoltre che la prededucibilità non ha ragion d’essere quando « il credito deriva da un’attività preparatoria che, se pur resa con la finalità di ottenere l’accesso dell’impresa alla procedura minore, non è servita neppure al raggiungimento di tale obiettivo minimale», poiché la consecutività delle procedure «esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, che, invece, ricorre quando, come nel caso in esame, la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore e nemmeno sia stata aperta, non raggiungendo così lo scopo per il perseguimento del quale abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore» (p.to 31).
3.4. -Il quarto mezzo è sostanzialmente ripetitivo dei primi due e ne segue le sorti, poiché incide sulla valutazione del compendio istruttorio in base al quale il tribunale ha accertato, secondo il suo prudente apprezzamento, la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela.
3.5. -Il quinto motivo incide ancora una volta su valutazioni di merito, poiché l’asserita omessa pronuncia traduce in realtà una omessa valorizzazione di elementi probatori allegati dal l’opponente , laddove, per giurisprudenza consolidata, non è ammissibile in Cassazione la doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa rimessa al suo prudente apprezzamento dall’art.
116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011). Ove poi si intendesse dedurre che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati a pena di nullità da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023), che come detto non ricorrono nel decreto impugnato.
3.6. -Analoghe considerazioni valgono per il sesto mezzo, che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, contesta la valutazione giudiziale di totale inadempimento, evocando un sindacato in ordine alle quaestiones facti che implica un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), finendo per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
Con riguardo alla norma evocata merita solo rammentare che, ove il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga -come nel caso in esame -dell’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l’altrui inadempimento o inesatto adempimento, mentre è il creditore a dover dimostrare l’avvenuto, esatto, adempimento (Cass. sez. U, 13533/2001).
3.7. -Il settimo motivo veicola sostanzialmente le stesse censure proposte dal sesto, prospettandole ancora una volta come omessa pronuncia, a fronte di una motivazione che restituisce chiaramente un inadempimento totale, non sindacabile come tale in questa sede, poiché la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di ridondare nel merito della causa ( ex plurimis , Cass. 12052/2007, 3267/2008, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
5. -Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/11/2023.