ORDINANZA TRIBUNALE DI BERGAMO – N. R.G. 00002946 2025 DEPOSITO MINUTA 04 07 2025 PUBBLICAZIONE 04 07 2025
TRIBUNALE DI BERGAMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott. NOME COGNOME
Giudice estensore
Dott. NOME COGNOME
Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento n. 2946/25 R.G. promosso con reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato in data 20.5.2025
DA
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il
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TABLE
Rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Milano, INDIRIZZO
RECLAMANTI
CONTRO
· (C.F.: ), nata a Torchiara (SA) il 12.2.1965, residente in Perdifumo (SA) alla INDIRIZZO.F.
Rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vallo della Lucania, INDIRIZZO
RECLAMATA
AVVERSO
l’ordinanza, emessa in data 5.5.2025 e comunicata alle parti in data 6.5.2025 nel procedimento civile n. 607/24 R.G.E., di accoglimento dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva, formulata dalla debitrice esecutata con ricorso in opposizione all’esecuzione del 3.4.2025.
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
–
con reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato in data 20.5.2025
e hanno impugnato l’ordinanza, emessa in data 5.5.2025 e comunicata alle parti in data 6.5.2025 nel procedimento civile n. 607/24 R.G.E., di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto, formulata dalla debitrice esecutata con ricorso in opposizione all’esecuzione del 3.4.2025;
-con decreto del 23.5.2025 il procedimento è stato assegnato per la trattazione allo scrivente giudice , e contestualmente ne è stata disposta la trattazione scritta per l’udienza del 23.06.2025;
-nel giudizio così incardinato, si è costituita con memoria di costituzione, depositata in data 13.6.2025, la debitrice esecutata che ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Appare preliminarmente necessario ripercorrere la vicenda processuale da cui ha tratto origine il presente procedimento di reclamo.
e assumendo di essere creditrici della signora in forza di sei cambiali ipotecarie emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione di cui il dott. (rispettivamente marito e padre delle creditrici) era legale rappresentante e successivamente girate alle odierne reclamanti, promuovevano la procedura esecutiva n. 607/24 R.G.E contro la debitrice odierna reclamata, notificandole atto di precetto – integrato dalla fotocopia in bianco e nero delle cambiali medesime – e successivo atto di pignoramento.
proponeva opposizione all’esecuzione così intrapresa dalle sopra indicate creditrici con ricorso in data 01.04.2025, con cui chiedeva di sospendere la procedura, eccependo nello specifico il difetto di legittimazione attiva di e in
particolare la debitrice rilevava la carenza di titolarità del credito azionato in capo alle medesime per difetto del requisito della continuità e regolarità delle girate.
Con decreto in data 03.04.2025, il G.E. – rilevando la non leggibilità del contenuto dell’atto di precetto così come proposto per violazione dell’art. 480 c.p.c. e dell’art. 63 della legge cambiaria (in particolare evidenziando la non comprensibilità dei titoli cambiari riportati in fotocopia nel precetto medesimo sospendeva la procedura esecutiva inaudita altera parte , dando termine alle parti per il deposito di note scritte.
Nel termine assegnato, le parti provvedevano al deposito delle rispettive note scritte ed in particolare le creditrici allegavano alle stesse la scannerizzazione a colori delle cambiali costituenti titolo esecutivo.
Con ordinanza del 05.05.2025 il G.E. -dando atto che neppure dopo l’instaurazione del contraddittorio l’integrazione prodotta dalle creditrici doveva ritenersi sufficiente a superare i già rilevati limiti di intellegibilità del precetto (vista anche la difficoltà riscontrata di abbinare ciascun ‘retro’ di cambiale foto riprodotto al rispettivo ‘fronte’) confermava la sospensione della procedura esecutiva e concedeva altresì termine alle parti per l’introduzione del giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza, e hanno interposto il reclamo oggetto di decisione nel presente giudizio.
Le reclamanti sostengono in primo luogo l’equipollenza della foto -riproduzione delle cambiali alla riproduzione analitica deli estremi del titolo esecutivo richiesta dall’art. 480 c.p.c. come requisito formale di validità del precetto, evidenziando che il precetto stesso riporta nel corpo dell’atto l’intero dato testuale della cambiale. Rilevano, inoltre, che nel caso di specie la fotoriproduzione delle cambiali sarebbe perfettamente intelleggibile, in quanto le stesse risultano scannerizzate nello stesso ordine seguito nel testo dell’atto di precetto. In secundis , le reclamanti eccepiscono la mancata rilevazione da parte della debitrice in sede di opposizione dell’irregolarità formale del precetto e la conseguente impossibilità per il giudice di sollevare d’ufficio tale vizio.
Nel merito, ribadiscono la loro piena legittimazione ad agire risultando dalle cambiali medesime la serie continua di girate che ne giustificherebbe il possesso e la titolarità.
Orbene, il reclamo è di tutta evidenza infondato.
Quanto, innanzitutto, all’eccezione sollevata dalle reclamanti circa l’impossibilità per il giudice di rilevare ex officio il vizio riscontrato e sottoposto al contraddittorio delle parti, essa va fermamente respinta, rilevando che il G.E., nel caso di specie, ha legittimamente sollevato una questione di non leggibilità e non intellegibilità del titolo esecutivo azionato dalle creditrici e posto dalle stesse alla base del precetto.
Tale difetto, che ha ad oggetto la lettura e la comprensione dell’atto introduttivo del processo esecutivo, non appare come una mera irregolarità formale soggetta ad eccezione di parte, ma come un vizio
sostanziale, relativo all’indeterminatezza del petitum e della causa petendi , e pertanto senza alcun dubbio rilevabile d’ufficio dal giudice.
Basti, a tal proposito, richiamare il combinato disposto degli articoli 163 e 164 c. 4 c.p.c., ai sensi dei quali il giudice rileva la nullità dell’atto di citazione se risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda o se manca l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Sotto questo primo profilo ritiene pertanto il Collegio che il G.E. fosse indubbiamente titolato a sollevare la questione dell’incomprensibilità del titolo esecutivo, sottoporla al contraddittorio delle parti e, a seguito di un’integrazione delle creditrici ritenuta non risolutiva della problematica rilevata, a disporre la conseguente sospensione dell’esecuzione fondata su un titolo ritenuto non leggibile e non intelleggibile. Nel caso di specie, poi, l’indeterminatezza del precetto nel suo contenuto è palese laddove nello stesso risulta pretermessa ogni descrizione in merito ai fatti genetici sia dei titoli azionati sia dei successivi passaggi di titolarità dei medesimi.
Ciò premesso, la predetta indeterminatezza del titolo esecutivo e del precetto costituisce anche uno dei motivi dell’opposizione avanzata dalla debitrice esecutata, che, in questa sede, devono essere analizzati dal Collegio, costituendo il reclamo un mezzo di gravame interamente devolutivo.
La debitrice in sede di opposizione, ha infatti dedotto l’irregolarità delle girate apposte sulle sei cambiali ipotecarie azionate dalle creditrici, in quanto il dott. , legale rappresentante dell’emittente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, avrebbe girato tali titoli di credito a
e rispettivamente moglie e figlia, successivamente alla cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese (avvenuta il 28.1.2013, doc. 7 opposizione) e quindi senza alcun potere di rappresentanza della società stessa.
Contro tale assunto e a fronte di tale rilievo documentalmente incontestabile, le creditrici oggi reclamanti non hanno controdedotto alcunchè, limitandosi a precisare due circostanze: in primis che le cambiali sono state girate dal dott. in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (‘ risulta quindi evidente che il dott. ha inteso girare dette cambiali non certo in proprio ma in qualità di legale rappresentante della creditrice cambiaria ‘, pg. 6 reclamo) e, in secondo luogo, che le cambiali -emesse nel 2012 – sono state girate alle odierne reclamanti in data successiva al 13.12.2021 (‘ di tale circostanza il legale della debitrice era stato posto a conoscenza con la pec del 13.12.21 (…) ne consegue che la successiva cessione del credito alle odierne comparenti, rispettivamente moglie e figlia del dott. ‘, pg. 4 reclamo).
A fronte del dato certo della cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese, avvenuta nel gennaio del 2013, e del momento in cui sarebbero state effettuate le girate, collocato dalle reclamanti stesse in epoca successiva al dicembre del 2021, appare evidente che il dott. fosse privo della legittimazione a trasferire le cambiali ipotecarie in esame.
Inoltre, alle censure sollevate in opposizione dalla debitrice esecutata -secondo la quale le girate delle cambiali sub (c) (d), (e) sarebbero invalide perché manca l’indicazione del rapporto di rappresentanza tra la società e il firmatario, mentre le girate delle cambiali sub (a) e (b) perché è indicato solo il codice fiscale della società stessa -le reclamanti hanno replicato che le cambiali sub (a), (b) e (f) sarebbero state trasferite mediante semplice traditio del titolo su cui e
avrebbero esercitato la facoltà di indicare il proprio nominativo in qualità di beneficiarie; che il dott. avrebbe girato a le cambiali prodotte sub (c) ed (e) in proprio apponendo una nuova firma e il proprio codice fiscale e che la cambiale sub (d) sarebbe stata girata in bianco dalla RAGIONE_SOCIALE all’ultima prenditrice (pg. 5 reclamo).
Sul punto si rileva che le cambiali (a), (b), (d) ed (f) recano il codice fiscale della società e la firma del dott. senza indicare la qualifica (legale rappresentante o liquidatore) con cui lo stesso sarebbe stato legittimato a girare la cambiale a terzi; la cambiale (e) porta una prima girata dalla RAGIONE_SOCIALE al dott. e una seconda girata dal dott. alla (con la conseguenza che essa è stata girata in proprio e non in qualità di legale rappresentante della società) e la cambiale (c) indica una girata irregolare a causa del confuso ordine in cui sono stati apposti firme e codici fiscali del
e della
È pertanto palese come il dato della carenza di rappresentatività del rispetto alla società RAGIONE_SOCIALE a seguito della cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese, oltre all’accertamento di plurimi profili di irregolarità ravvisati nella circolazione delle suddette cambiali, avvalori l’eccezione di carenza di titolarità del credito azionato, sollevata dalla debitrice esecutata in sede di opposizione.
In merito a ciò la giurisprudenza di legittimità si sofferma ampiamente sull’imprescindibile diritto del debitore esecutato di accertare la legittima detenzione in capo al creditore procedente del titolo di credito oggetto del precetto.
Sul punto, la Suprema Corte si è più volte espressa in tal senso: ‘ Nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico atto preliminare è la notifica al debitore del precetto, il quale deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì l’indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, con la conseguenza che l’incompleta trascrizione del titolo nell’atto di precetto, tale da non consentire al debitore l’accertamento della legittima detenzione dello stesso da parte del creditore procedente, determina la nullità del precetto ‘ (Cass., sez. 3, n. 3593/1990).
E ancora, ‘ con riferimento ad intimazioni formulate in virtù di titoli di credito, la descritta finalistica direzione del precetto esige che il destinatario sia posto in condizione di verificare l’identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante (…) l’illustrata carenza ingenera una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie: e, così, pregiudica, in maniera autoevidente, il diritto
dell’intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l’atto di precetto privo del suddetto requisit o di contenuto-forma ‘ (Cass., sez. 3, n. 13373/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, e rilevato il fumus boni iuris di fondatezza dell’opposizione avanzata dalla debitrice esecutata ritiene il Collegio di confermare l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, emessa in data 05.05.2025 dal G.E.
Il reclamo promosso dalle creditrici e deve pertanto essere respinto, e le spese di causa, in applicazione del principio della soccombenza, essere poste a carico in solido delle predette reclamanti, a carico delle quali solidalmente deve essere altresì posto il pagamento del doppio del contributo unificato. ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo -II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato in data 20.5.2025 da e
nei confronti di avverso l’ordinanza emessa in data 5.5.2025 e comunicata alle parti in data 6.5.2025 nel procedimento civile n. 607/24 R.G.E. di accoglimento dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva, formulata dalla debitrice esecutata con ricorso in opposizione all’esecuzione:
1) Rigetta il reclamo proposto da e avverso l’ordinanza emessa in data 5.5.2025;
2)
Condanna e in solido a rifondere a le spese del presente giudizio di reclamo, che si liquidano in complessivi euro 5.224,00, di cui euro 2.251,00 per la fase di studio, euro 1.202,00 per la fase introduttiva ed euro 1.771,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge;
3) Pone a carico di e in solido il pagamento di importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge n. 228/2012.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 25.6.2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOME magistrato ordinario in tirocinio.