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Precetto nullo: la girata post-cancellazione societaria

Il Tribunale di Bergamo ha confermato la sospensione di una procedura esecutiva, ritenendo nullo il precetto basato su cambiali con girate irregolari. La decisione si fonda sull’invalidità di una girata apposta dal legale rappresentante di una società dopo che questa era già stata cancellata dal registro delle imprese. Tale vizio interrompe la catena di titolarità del credito, rendendo il precetto nullo per l’impossibilità del debitore di verificare la legittimazione del creditore.

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Precetto Nullo per Girata Invalida: Il Caso della Società Estinta

L’avvio di un’esecuzione forzata richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali inderogabili, primo fra tutti la notifica di un atto di precetto valido. Una recente ordinanza del Tribunale di Bergamo ha ribadito un principio fondamentale: un precetto nullo può derivare da vizi che inficiano la titolarità stessa del credito, come una girata cambiaria effettuata dal rappresentante legale di una società ormai estinta. Questo caso offre spunti cruciali sulla verifica della legittimazione del creditore e sui poteri del giudice nell’ambito delle procedure esecutive.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dal reclamo presentato da due creditrici contro un’ordinanza che aveva sospeso la procedura esecutiva da loro avviata. Le creditrici agivano in forza di sei cambiali ipotecarie, originariamente emesse da una società a responsabilità limitata. Il giudice dell’esecuzione aveva sospeso la procedura a causa della non chiara leggibilità dei titoli allegati in fotocopia al precetto.

La debitrice esecutata, tuttavia, aveva sollevato un’eccezione ancora più radicale: il difetto di legittimazione attiva delle creditrici. Secondo la sua difesa, le girate che avrebbero trasferito loro il credito erano invalide, poiché apposte dal legale rappresentante della società emittente in un’epoca in cui tale società era già stata cancellata dal registro delle imprese da diversi anni.

L’Ordinanza del Tribunale e il Precetto Nullo

Il Tribunale di Bergamo, chiamato a decidere sul reclamo, ha respinto le argomentazioni delle creditrici e confermato la sospensione dell’esecuzione. La decisione si articola su due punti cardine: la correttezza dell’operato del primo giudice e, soprattutto, la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva.

L’Irregolarità della Girata Cambiaria

Il cuore della questione risiede nella validità delle girate. Il Tribunale ha accertato che la società emittente delle cambiali era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2013. Le girate a favore delle creditrici, invece, erano state effettuate nel 2021. Di conseguenza, la persona che ha apposto la firma in qualità di legale rappresentante della società non aveva più alcun potere di rappresentanza, poiché la società stessa era legalmente estinta. Questo atto, compiuto da un soggetto privo di legittimazione, non ha potuto validamente trasferire la titolarità del credito.

La Rilevabilità d’Ufficio del Vizio

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’incertezza sulla leggibilità e comprensibilità del precetto e del titolo esecutivo non è una mera irregolarità formale sanabile, ma un vizio sostanziale che attiene all’indeterminatezza della domanda (petitum e causa petendi). Tale vizio può essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto impedisce al debitore di comprendere appieno le ragioni della pretesa e di verificare la legittimità di chi la avanza.

Le Motivazioni della Decisione

La motivazione del Tribunale si allinea alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui il precetto deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire al debitore di accertare la legittima detenzione del titolo da parte del creditore. Nel caso di specie, la girata effettuata da un rappresentante di una società estinta crea un’insanabile interruzione nella catena dei trasferimenti del titolo.

Questa interruzione rende il precetto nullo. Il debitore non è messo in condizione di verificare con certezza che sta pagando al soggetto effettivamente titolare del diritto, con il rischio di un pagamento non liberatorio. La carenza di rappresentatività del firmatario al momento della girata è un dato oggettivo e incontestabile che vizia l’intera procedura esecutiva fin dal suo atto introduttivo.

Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche

L’ordinanza del Tribunale di Bergamo è un monito per tutti i creditori: prima di intraprendere un’azione esecutiva, è indispensabile una verifica meticolosa non solo del titolo di credito, ma anche della regolarità di tutti i passaggi che ne hanno trasferito la titolarità. Un soggetto che agisce in nome e per conto di una società cancellata compie un atto giuridicamente inesistente. Per i debitori, questa decisione rafforza il diritto di contestare l’esecuzione quando la legittimazione del creditore non sia provata in modo chiaro e inequivocabile attraverso una serie continua e regolare di girate.

Può un giudice sospendere un’esecuzione se il precetto è poco chiaro o illeggibile?
Sì, il Tribunale ha confermato che il giudice può rilevare d’ufficio l’incertezza o l’illeggibilità del precetto, poiché tale vizio riguarda l’indeterminatezza della pretesa e mina il diritto di difesa del debitore.

È valida la girata di una cambiale fatta dal legale rappresentante di una società già cancellata dal registro delle imprese?
No, l’ordinanza stabilisce che tale girata è invalida. Una persona non può più agire come legale rappresentante di una società estinta e, pertanto, non ha il potere di trasferire validamente un credito a nome di essa. Questo rende nullo l’atto di trasferimento.

Cosa comporta un’interruzione nella catena delle girate di una cambiale?
Un’interruzione nella serie delle girate, come quella causata da una firma apposta da un soggetto non legittimato, determina la nullità del precetto. Il debitore deve essere messo in condizione di verificare senza incertezze la titolarità del credito in capo a chi agisce esecutivamente; se ciò non è possibile, l’esecuzione non può procedere.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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