Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29601 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2747-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE*RAGIONESOCIALE* dell’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME*;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, (già RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*) Agente della riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME*;
— controricorrente —
nonchè contro
COGNOME NOME ;
Oggetto
Opposizione cartella pagamento
R.G.N. 2747/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 431/2018 della CORTE D’APPELLO di
COGNOME, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 270/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Messina riformava parzialmente la pronuncia di primo grado e accoglieva in parte l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso una cartella di pagamento, e successiva intimazione, emessa dall’RAGIONE_RAGIONESOCIALE* e notificata dal concessionario RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE** avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi.
Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che il credito fosse prescritto non risultando provata l’interruzione della prescrizione. Gli atti di notifica della cartella di pagamento erano stati prodotti nel giudizio di primo grado in allegato ad una memoria di costituzione, ma la costituzione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** e del concessionario erano tardive.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, cui è succeduta RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE*, mentre è rimasta intimata COGNOME NOME*.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE** deduce violazione falsa applicazione degli artt.416, co.2, 421 e 437 c.p.c. per non avere la Corte considerato la prova dell’avvenuta
notifica prodotta documentalmente dal concessionario, sebbene costituitosi tardivamente.
Il motivo è fondato.
L’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in base anche ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art.421 c.p.c. (Cass.16542/10 tra le tante).
Questa Corte, in caso analogo al presente, ha affermato che la tardiva costituzione del concessionario, il quale abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo della prescrizione (notifica della cartella esattoriale), non impedisce al giudice, ai sensi dell’art.421 c.p.c., l’accertamento dell’intervenuta interruzione della prescrizione sulla base dei documenti prodotti, seppur tardivamente (Cass.14755/18; v. anche Cass.23518/19).
La sentenza non si è attenuta ai suesposti principi e va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.