Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 649 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 649 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8329-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME come da procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Roma, come da procura in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 49/2022 del 10.1.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L a Corte d’Appello di Bologna , con sentenza pubblicata il 10.1.2022, ha respinto l’appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito MPSRAGIONE_SOCIALE S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, previo espletamento di una CTU, aveva parzialmente accolto le domande proposte dal RAGIONE_SOCIALE contro la banca e aveva dichiarato inefficaci nei confronti della massa dei creditori, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 67, comma 1, n. 2, dell’art. 67, comma 2 l. e dell’art. 44 l. fall., l’atto del 22.02.2013, col quale RAGIONE_SOCIALE in bonis aveva ceduto all ‘istituto di credito convenuto il proprio credito verso RAGIONE_SOCIALE, di € 704.936,46, nonché le rimesse solutorie, per € 41.436,96 e per € 9.698, affluite (nel cd. periodo sospetto, le prime anteriormente e le seconde posteriormente alla presentazione da parte di Fin Tech della domanda di concordato preventivo cui aveva fatto seguito il fallimento) sul conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita presso il medesimo istituto, condannando in conseguenza quest’ultimo a restituire all’attore le somme predette maggiorate degli interessi legali dalla domanda.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che lamenta la ‘ nullità della sentenza o del procedimento a seguito della nullità assoluta della Consulenza Tecnica d’Ufficio ‘ , MPS, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ripropone l’eccezione , sollevata con l’atto di citazione in appello e respinta dalla corte del merito, di nullità dell’elaborato contabile in ragione dell’ illegittima acquisizione da parte della professionista nominata di documenti non prodotti in giudizio dal Fallimento entro i termini decadenziali previsti dall’art. 183, comma 6 c.p.c. : ciò, a dire della ricorrente, in violazione dei limiti dell’incarico conferito le, che prevedeva espressamente di procedere all’indagine ‘sulla base della documentazione prodotta’ , e senza richiedere apposita autorizzazione. da parte del giudice. La banca aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dal la corte d’appello, e nonostante i più recenti arresti delle SS.UU., si tratterebbe di nullità assoluta e non relativa, non sanabile in difetto di tempestiva eccezione, in quanto la ctu non solo avrebbe ecceduto ‘i limiti delle indagini commesse le ‘, ma, tramite i documenti richiesti (in particolare la domanda di ammissione al passivo) avrebbe anche accertato fatti non oggetto di allegazione da parte del Fallimento, quale l’avvenuta estinzione per il tramite della cessione di un finanziamento da essa in precedenza erogato a Fim Tech.
2.1 Il motivo deve essere respinto.
2.1.1 Va in primo luogo rilevato che l’accertamento della corte d’appello in ordine alla non decisività della documentazione acquisita dalla ctu nominata (‘ non sono stati richiesti al fallimento documenti che rappresentavano la prova dei fatti costitutivi della domanda, bensì mere ricostruzioni dei saldi dei conti correnti, ossia trasposizioni su file di Excel degli estratti conto già versati in atti ‘. Il c.t.u. (a pagina 8 della relazione) elenca la documentazione utilizzata distinguendo quella fin dall’inizio prodotta e quella prodotta nel corso delle operazioni peritali: dall’analisi si evince che l’unica criticità potrebbe riguardare tutt’al più la domanda di insinuazione allo stato passivo, mentre tutto il resto della
documentazione è costituita da ricostruzioni dei saldi dei conti correnti che hanno semplicemente agevolato il lavoro del consulente. Va a questo punto evidenziato che la decisione non sarebbe stata diversa senza l’acquisizione della domanda di ammissione al passivo ‘ : v. pag. 4 della sentenza impugnata) risulta contestato solo nella sua ultima parte e in via del tutto generica (spettando indubbiamente alla ricorrente di chiarire nella presente sede perché dovrebbe ritenersi errata la valutazione del giudice a quo di irrilevanza del contenuto del suo ricorso ex art. 93 l. fall. ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 67, 1° comma l. fall, svolta dal Fallimento sin dall’atto di citazione e necessariamente fondata sull’allegazione della natura solutoria della cessione di credito).
2.1.2 Va ancora precisato che la professionista nominata, nell’acquisire i nuovi documenti, non ha certo travalicato i limiti dell’incarico affidatole (il che sarebbe accaduto solo se avesse compiuto accertamenti diversi da quelli che dovevano formare oggetto dell’indagine contabile ) ma ha, semmai, violato la disposizione del giudice di primo grado secondo cui avrebbe dovuto espletare il compito sulla sola scorta della documentazione prodotta dall’attore .
2.1.3. Ciò premesso, il motivo si rivela infondato alla luce dei principi enunciati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 3086/2022, secondo cui il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini allo stesso affidate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire -anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti -tutti i documenti necessari e utili per rispondere ai quesiti postigli purché non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio. Più nello specifico, in materia di esame contabile, con la citata sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che il ctu, nei limiti delle indagini allo stesso demandate e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire -ai sensi dell’art. 198 c.p.c. tutti i documenti utili al fine di rispondere ai
quesiti postigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti , ed hanno inoltre affermato che l’eventuale, illegittima acquisizione da parte del ctu di documenti (che non siano valsi ad accertare, in violazione del principio della domanda e del principio dispositivo, fatti principali non rilevabili d’ufficio) è fonte di nullità relativa, ex art. 157 comma 2 c.p.c., che deve essere formalmente eccepita dalla parte nella prima difesa (o istanza) successiva all’atto viziato, con la conseguenza che la nullità che, come nella specie, non sia stata tempestivamente denunciata risulta definitivamente sanata.
2. Con il secondo mezzo, che denuncia ‘ e rronea applicazione dell’art 67 primo comma n. 2 della Legge Fallimentare in relazione alla cessione del credito del 22.2.2013 ‘ , MPS contesta in primo luogo che l’operazione di cessione del credito fosse servita ad estinguere un debito scaduto, anteriormente contratto nei suoi confronti da Fim Tech a seguito del finanziamento erogatole: richiamati integralmente nel motivo i fatti sottostanti all’operazione in questione, così come ricostruita in appello, che a suo avviso dimostravano che la cessione era stata prevista in funzione di garanzia (ovvero come modalità di estinzione di un proprio credito contestualmente sorto, sotto forma di anticipo export regolato da un patto di annotazione in conto e compensazione, per supportare finanziariamente RAGIONE_SOCIALE nell’esecuzione di un contratto di fornitura dell’importo di 2.100.000 euro stipulato con la cliente estera RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2011 , ma prevedente pagamenti differiti sino a 18 mesi dall’ultima spedizione) la banca lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto non sufficiente a provare tale assunto l’estratto del libro giornale della fallita, prodotto in causa dal Fallimento, che riportava tutti i movimenti in avere registrati dalla società ( quali ‘ incasso RAGIONE_SOCIALE pro- soluto ‘ ) lo stesso giorno della cessione, affermando che
dette annotazioni non potevano sostituire la mancata produzione del contratto di RAGIONE_SOCIALE asseritamente stipulato nel 2011, meramente richiamato nell’atto di appello . Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado ha errato nel ritenere non assolta la prova, che le incombeva, della sua inscientia decoctionis alla data del 23.2.2013; prova invece evincibile dai documenti, sempre prodotti dal Fallimento, che dimostravano che all’epoca RAGIONE_SOCIALE era in grado di far fronte a finanziamenti che essa le aveva concesso nel periodo 2011/2013 e che certo non le sarebbero stati erogati in caso di conoscenza dello stato di insolvenza, oltre che dagli incassi della fallita registrati in conto agli inizi del 2013 e dalla mancanza di sue iniziative di recupero.
2.1.2 Entrambe le censure illustrate nel motivo sono inammissibili in quanto integranti, all’evidenza, una critica al complessivo accertamento operato dal giudice d’appello e volte nella sostanza a sollecitare, attraverso l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge (e senza neppure l’a ccenno a eventuali circostanze decisive non esaminate) un nuovo scrutinio di fatto, non consentito in sede di legittimità, posto che a questa Corte non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, alla cui cognizione è invece rimandata, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex pluris , Cass. n. 12568 del 2019; Cass. n. 13881 del 2015).
Per l’identica ragione va dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, col quale MPS, nel denunciare la violazione dell’art. 67, 2° comma, l. fall., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto provata, in positivo, la sua scientia decoctionis alla data di esecuzione
delle rimesse solutorie affluite sul c/c della fallita limitandosi a dedurre che le risultanze sulle quali il giudice ha basato il proprio convincimento andavano diversamente interpretate.
4. Col quarto mezzo, che denuncia ‘ Erronea applicazione dell’art. 44 della Legge Fallimentare in relazione alle rimesse confluite sul c/c 100512.67 (violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ MPS si duole de l rigetto del motivo d’appello col quale aveva dedotto l’erroneità della statuizione del primo giudice, di inefficacia ai sensi dell’art. 44 l. fall. delle rimesse affluite sul c/c della fallita dopo la presentazione della domanda di concordato e aggiunto che non era applicabile neppure l’ar t. 167 l. fall., il quale limita la sanzione di inefficacia ai soli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non investe (se non in via meramente assertiva e generica) la (pur errata) motivazione di rigetto della corte territoriale che (anziché rilevare che nella specie non si poneva alcuna questione di inefficacia di pagamenti intervenuti in corso di concordato, richiesto da RAGIONE_SOCIALE ma mai ammesso dal tribunale, e che dunque anche le rimesse successive alla presentazione della domanda concordataria andavano revocate ai sensi dell’art. 67, 2° comma, l. fall.) ha ritenuto le rimesse impugnate inefficaci ‘ in quanto pagamenti relativi a crediti anteriori al deposito della domanda di concordato e quindi eseguiti in violazione della par condicio dal momento che non erano stati autorizzati dagli organi della procedura ‘ , ma non ha affermato che l’art. 44 l. fall. si applica a far data dalla presentazione della domanda concordataria.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in € 10.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e Cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13.06.2024