Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30051 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30051 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12529/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ANCONA e NOME di RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ANCONA n. 1762/2019 depositata il 11/12/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, alla quale è succeduta la RAGIONE_SOCIALE, procedeva a escutere, nei confronti di diversi garanti, tra i quali la RAGIONE_SOCIALE, la fideiussione prestata anche da detta società.
La banca otteneva quindi decreto ingiuntivo anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale rigettava l’opposizione al monitorio, dichiarandolo esecutivo e condannando l’opponente al rifondere le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e, nel ricostituito contraddittorio tra le parti, la Corte d ‘appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1783 del 11/12/2019, a conferma della sentenza di prime cure, rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della Corte territoriale la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione, articolato su due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza del 15/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2475 bis cod. civ. «nella loro valenza orientata rispetto all’art. 41 Cost. », in riferimento ai sensi dell’a rt. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in relazione ed
eccezione di incostituzionalità dell’art. 2475 bis cod. civ. per violazione dell’art. 41 , secondo e terzo comma, Cost.
Deduce che la Corte territoriale ha attribuito rilievo all’oggetto sociale quale limite agli atti posti in essere dagli amministratori alla luce dei più generali principi costituzionali per poi erroneamente ritenere che il contratto fideiussorio non fosse in contrasto con quella utilità sociale che l’impresa di capitali persegue , ai sensi dell’art. 41 secondo comma della Costituzione.
Con il secondo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’a rt. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1394 e 2475 ter cod. civ., e agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per aver erroneamente la Corte d ‘appello dichiarato tardiva ed inammissibile la dedotta annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi, in quanto essa era stata stipulata da NOME COGNOME, nella qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, di cui era pure amministratore. Secondo la ricorrente, detto motivo di appello non aveva costituito una nuova domanda, poiché tale vizio era già stato denunciato in primo grado e sul punto il Tribunale non si era pronunciato, limitandosi a rilevare la tardività del tema proposto.
I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, sono inammissibili.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9475 del 30/04/2014 Rv. 631122 – 01) ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, e tale strumentalità va ravvisata non solo sulla base della generica appartenenza dell’atto ad un tipo espressamente indicato
tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell’interesse della società.
Inoltre, questa Corte ha, con riferimento alla distinzione tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, affermato che (Cass. n. 18536 del 10/07/2019 Rv. 654659 – 01) le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, ai sensi dell’art. 2384, comma 2, cod. civ., non sono opponibili ai terzi di buona fede, non solo quando si tratti di limitazioni alla rappresentanza processuale, ma anche per le limitazioni alla rappresentanza sostanziale, poiché la norma, che si riferisce ai poteri degli amministratori in via generale, prendendo in esame gli effetti della buona fede della controparte, si attaglia più appropriatamente all’ambito della rappresentanza negoziale.
Vale altresì sottolineare, giusta quanto da questa Corte affermato a s eguito della modifica dell’art. 2384 cod. civ. operata dal l’art. 5 del d.P.R. n. 1127 del 29/12/1969 , che pure, con l’art. 6, introdusse nel codice civile l’art. 2384 bis , che (ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, l’art. 2384, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dall’art. 5 del d.P.R. n. 1127 del 1969, richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento, o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società (v. Cass. n. 14509 del 08/11/2000 Rv. 541480 – 01).
La ricorrente non si confronta adeguatamente con il principio da questa Corte affermato secondo cui la validità degli atti estranei all’oggetto sociale deve essere riguardata alla stregua del principio della capacità giuridica generale della società, cosicché l’eventuale
esorbitanza dell’atto (nella specie, la concessione di fideiussione) rileva nell’ambito dei rapporti tra la società e l’amministratore, ma non può incidere in termini di annullabilità o di nullità (ossia sulla giuridica esistenza) dell’atto per i terzi che , in buona fede, abbiano contrattato con la società e ciò anche nei rapporti tra detti terzi e i soci (si veda altresì Cass. n. 24547 del 01/12/2016 Rv. 642662 02).
Non può d’altro canto sottacersi che l a prospettazione del secondo motivo di ricorso, incentrato sul disposto dell’art. 1394 cod. civ., si appalesa invero non adeguata, perché la questione del conflitto d’interessi del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non risulta in alcun modo correttamente posta nella fase dinanzi al tribunale, in quanto veniva soltanto genericamente richiamato l’art. 1394 cod. civ. , come esattamente affermato dalla Corte territoriale.
La questione di legittimità costituzionale adombrata dalla ricorrente con riferimento all’art. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, è manifestamente infondatezza, in quanto proposta in modo meramente apodittico, assumendosi semplicemente che l’esorbitanza dell’atto posto in essere dall’amministratore in relazione all’oggetto sociale comporti di per sé violazione della legittimità costituzionale in materia di iniziativa economica privata, senza un’adeg uata ricostruzione della genesi (e delle successive e ripetute modifiche) degli artt. 2384 cod. civ. (già modificato dal d.P.R. n. 1127 del 1969 e da ultimo ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 6 del 17/01/2003) e 2384 bis cod. civ. (quest’ultimo , introdotto dal d.P.R. n. 1127 del 1969 e soppresso dal richiamato d.lgs. n. 6 del 2003), nonché degli artt. 2475 e 2475 bis e 2475 ter cod. civ. (pure modificati dal già richiamato d.lgs. n. 6 del 2003).
La pronuncia di questa Corte richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi (Cass. n. 20597 del 04/10/2010 Rv.
615423 – 01) è in realtà non pertinente, attenendo a fideiussione prestata da una società in favore di altra, con amministratore identico, ma nell’ambito di un unico gruppo societario, evenienza neppure dedotta nel caso in esame.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di