Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 36923/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1008/2019 depositata il 26/04/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Sanzioni RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto opposizione, ex art. 195, comma 4, TUF, avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000, applicata da RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 20067 del 12/07/2017, per avere, quale consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ) dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2014, violato gli artt. 21, comma 1, lett. a), TUF, 40, Regolamento Intermediari, ossia per avere ‘omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire -a seguito RAGIONE_SOCIALEe lettere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 -un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, che si è tradotta nell’assenza di effettività RAGIONE_SOCIALEe misure previste per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa clientela servita’.
Tra i motivi di opposizione, per quanto qui rileva, è stata dedotta la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio ex art. 195, TUF: la contestazione è stata formulata nel 2016, con riferimento a fatti dei quali RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza da alcuni anni, avendo ricevuto nel 2013 o al più nel febbraio 2014 la documentazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia relativa all’ispezione svolta da quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ente creditizio .
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE, la quale ha anche replicato all’eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio per tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione -in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione, ha annullato la sanzione e ha condannato l’autorità di vigilanza alle spese.
Il nucleo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione è il seguente: a partire da dicembre 2013, RAGIONE_SOCIALE ha avuto conoscenza da RAGIONE_SOCIALE d’Italia che RAGIONE_SOCIALE era sull’orlo del commissariamento e, a maggior ragione, è entrata in possesso degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti
per iniziare una verifica ispettiva sulla regolarità dei prospetti precedentemente pubblicati allorquando ha appreso RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto ispettivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ciò che è accaduto al più tardi in data 14/02/2014. Da quel momento RAGIONE_SOCIALE ha acquisito tutto il materiale dal quale trarre le informazioni del caso e, quindi, anche tenendo conto di un congruo spatium deliberandi , al fine di elaborare e valutare criticamente i dati conoscitivi acquisiti, il termine di centottanta giorni di cui al l’art. 195 comma 1, TUF, per la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, decorreva almeno dalla primavera del 2014 e, conseguentemente, non è stato rispettato in quanto la contestazione è stata formulata soltanto il 04/10/2016.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza .
Considerato che:
1. Il primo motivo ‘N ullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) ‘ -denuncia l’assoluto deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: infatti, il raffronto con altre pronunce rese nell’ àmbito RAGIONE_SOCIALEa ‘vicenda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dimostra che la sentenza non è altro che un ‘copia e incolla’ RAGIONE_SOCIALEa parte motiva di altre decisioni, e tradisce la carenza RAGIONE_SOCIALE‘ attività valutativa degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto demandata al giudice del merito.
1.1. Il motivo non è fondato.
Nella scia di Cass. nn. 34695, 34472 del 2023 – che hanno cassato con rinvio altre sentenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20067/2017, oggetto di questo giudizio -è utile ricordare che «con riferimento all’analoga situazione del richiamo
RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa corte di seconda istanza, è stato affermato che è legittimamente motivata per relationem la pronuncia in cui il giudice d’appello esprima le ragioni a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti in modo da consentire, attraverso la parte motiva, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e RAGIONE_SOCIALEa loro identità con quelle esaminate nella pronuncia (Cass. n. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. Sez. L, n. 11698 del 17.06. 2020; Cass. nn. 15187del 2018, n. 14401 del 2018, n. 13594 del 2018, n. 8684 del 2018, n. 8012 del 2018)».
Non ricorre nemmeno la ventilata carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione in quanto la sentenza del giudice fiorentino reca una motivazione chiara e sintetica (benché non conforme a diritto per le ragioni appresso indicate) , che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. NUMERO_TELEFONO).
2. Il secondo motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ in subordine rispetto al primo motivo, denuncia l’errore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che ha fondato la decisione di annullamento non già ponendo l’accento sul momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha acquisito e valutato gli elementi informativi atti a comprovare la violazione degli obblighi in materia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe operazioni svolte per conto dei clienti ( sub specie RAGIONE_SOCIALEa necessaria profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate), bensì ponendo l’accento sul momento in cui l’autorità di vigilanza sarebbe
venuta in possesso di ‘elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare una verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale RAGIONE_SOCIALEa banca’.
3. Il terzo motivo -‘Violazione degli artt. 5 segg. e 94 e segg. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del medesimo decreto legislativo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ censura la sentenza impugnata che, senza considerare la netta distinzione tra la disciplina degli ‘emittenti’ e quella degli ‘intermediari’ dettata dal TUF, sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà e inscindibilità RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sugli uni (‘emittenti’) e sugli altri (‘intermediari’), ha determinato in maniera non corretta il termine di decadenza RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria ex art. 195, TUF.
4. Il quarto motivo -‘Omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la RAGIONE_SOCIALE ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5), c.p.c.)’ – ascrive alla Corte territoriale l’omesso esame del fatto che la documentazione considerata dalla CDA non recava informazioni circa il rispetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe norme di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca, sicché la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto valutare la tempestività RAGIONE_SOCIALEe contestazioni prendendo in esame esclusivamente: la prima richiesta RAGIONE_SOCIALE’11/12/2015, con la quale RAGIONE_SOCIALE chiedeva a RAGIONE_SOCIALE dati e notizie con riguardo all’attività di RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa; la seconda richiesta del 15/04/2016, finalizzata ad acquisire la documentazione contrattuale e la modulistica relative agli ordini di acquisto o sottoscrizioni degli
strumenti finanziari in questione; la terza richiesta del 10/06/2016, finalizzata ad acquisire, sempre con riferimento all’attività di distribuzione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE, i verbali RAGIONE_SOCIALEe sedute del c.d.a., del comitato esecutivo e del collegio sindacale dal 01/07/2012 al 10/02/2015, cui la cui banca rispondeva con note pervenute il 17/06/2016 e il 20/06/2016, ossia centosei giorni prima RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di incolpazione.
5. Il quinto motivo -‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’ evidenzia che la Corte di merito ha deciso la causa anche in base al contenuto di una nota di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del 14/02/2014 e di una nota d i RAGIONE_SOCIALE d’Italia a RAGIONE_SOCIALE del 06/12/2013 che, in realtà, non sono mai state prodotte nel giudizio di merito, il che comporta che la sentenza ha violato l’obbligo ex art. 115 c.p.c. di ‘porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione le prove proposte dalle parti’.
6. Il sesto motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sulla legittima formazione RAGIONE_SOCIALEa prova ‘indiziaria’ nella materia sanzionatoria amministrativa (art. 360, n. 3, cod. proc. civ)’ -in estremo subordine, denuncia che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi che regolano la formazione RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria nella materia sanzionatoria amministrativa laddove ha desunto il fatto che ‘il rapporto ispettivo di RAGIONE_SOCIALE d’Italia su RAGIONE_SOCIALE era sicuramente conosciuto da RAGIONE_SOCIALE quantomeno a febbraio 2014′ dalla circostanza che, in quel momento, l’autorità di vigilanza aveva inviato alla banca una nota in cui richiamava i rilievi e le osservazioni contenuti nel rapporto ispettivo consegnato da RAGIONE_SOCIALE d’Italia a RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione svolta dal 18 marzo al 6 settembre 2013, ed è poi giunta alla conclusione che, da quel momento, RAGIONE_SOCIALE avesse già acquisito tutto il materiale da cui potere trarre le medesime
informazioni che, secondo la linea difensiva RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza, erano state acquisite soltanto con la ricezione formale dei tre documenti (menzionati in precedenza) provenienti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento del quarto, del quinto e del sesto motivo.
La Corte si è già occupata RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 20067 del 2017: nello specifico, il Collegio condivide e intende dare continuità a Cass. nn. 34695, 34472, 34466, 34465 del 2023 (in termini, Cass. nn. 9022/2023, 17673/2022, 21171/2019), nonché a Cass. nn. 28256/2024, 28222/2024, 26783/2024 che, nel cassare con rinvio alcune sentenze RAGIONE_SOCIALEa CDA di RAGIONE_SOCIALE di annullamento di tale delibera RAGIONE_SOCIALE, hanno tracciato le coordinate – normative e giurisprudenziali – RAGIONE_SOCIALEa materia RAGIONE_SOCIALEa vigilanza.
Nel caso in esame, la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto tardiva la contestazione in ragione del fatto che, in sostanza, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti, a causa degli allarmanti termini adoperati negli atti scambiati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013, sin da quel momento o al più da febbraio/marzo 2014, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avviare una verifica ispettiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca aretina.
Posto che la contestazione riguarda la violazione degli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘intermediario in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza degli strumenti finanziari offerti al cliente (art. 40 Reg. Intermediari), la sanzione irrogata con la delibera n. 20067 del 2017 scaturisce dall’attività di vigilanza sull’operato di RAGIONE_SOCIALE/intermediaria, vigilanza finalizzata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa trasparenza e correttezza dei comportamenti, i cui obiettivi sono: la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa fiducia del sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon
funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario.
Ciò precisato, la sentenza impugnata reputa intempestivo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza soffermandosi su alcuni aspetti -che la RAGIONE_SOCIALE ritiene sintomatici RAGIONE_SOCIALEa generale, grave situazione in cui versava RAGIONE_SOCIALE -che, ad avviso del giudice di merito, avrebbero dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE ad iniziare un’ispezione .
La Corte di RAGIONE_SOCIALE – senza confrontarsi con la discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere di vigilanza, fondato su ll’assoluta rilevanza del sistema bancario nel panorama economico-finanziario detta i tempi di tale attività, stabilisce il ‘come’ ( con lo strumento RAGIONE_SOCIALEa vigilanza ispettiva) e il ‘quando’ (a l più tardi entro febbraio/marzo 2014) RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto attivarsi, e conclude che la Commissione è decaduta dal potere di accertamento per la sua protratta inerzia.
Ritiene il Collegio che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare gli elementi oggettivi che hanno portato alla ‘risoluzione’ di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attenendosi ai seguenti principi di diritto in tema di vigilanza, articolati nei precedenti sezionali sopra indicati:
(i) il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento – ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF -che presuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘infrazione. In altre parole: «co nstatazione del fatto» e «accertamento del fatto» sono due concetti diversi;
(ii) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo in materia di intermediazione finanziaria non s’identifica nella fine RAGIONE_SOCIALE‘attività
ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda RAGIONE_SOCIALEe particolarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie;
(iii) spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, decidere se avviare o meno un’attività di indagine; al giudice compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluità ex ante , e non la congruità ex post , RAGIONE_SOCIALE‘indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio;
(iv) nel caso in cui (come nella specie) intervengano le due autorità di supervisione, RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’altro organo di vigilanza quando riceve da quest’ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente;
(v) nel caso in cui (come nella specie: RAGIONE_SOCIALE è stata sottoposta a risoluzione e, quindi, nel corso del 2015, ad amministrazione straordinaria e a liquidazione coatta amministrativa), all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica ispettiva da parte di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, l’intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che RAGIONE_SOCIALE sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, rilevanti anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari demandata alla Commissione.
8. In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo motivo, assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice
a quo per un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, e anche per provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione Civile,