Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8434  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21914/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente a ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE  n.  1056/2019 depositata il 03/05/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Sanzioni RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto opposizione, ex art. 195, comma 4, TUF, avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000, applicata da RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 20067 del 12/07/2017, per avere, quale consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ), violato gli artt. 21, comma 1, lett. a), TUF, 40, Regolamento Intermediari, ossia per avere ‘omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire a seguito RAGIONE_SOCIALEe lettere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, che si è tradotta nell’assenza di effettività RAGIONE_SOCIALEe misure previste per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa clientela servita’.
Tra i motivi di opposizione, per quanto qui rileva, è stata dedotta la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio ex art. 195, TUF: la contestazione è stata formulata nel 2016, con riferimento a fatti dei quali  RAGIONE_SOCIALE  era  a  conoscenza  da  alcuni  anni,  avendo  ricevuto  nel 2013  o  al  più  nel  febbraio  2014  la  documentazione  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE d’Italia relativa all’ispezione svolta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca aretina .
 La  RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE -nella  resistenza  di  RAGIONE_SOCIALE,  la  quale  ha anche  replicato  all’eccezione  di  decadenza  dal  potere  sanzionatorio per tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, ha annullato  la  delibera  RAGIONE_SOCIALE e  ha  condannato  l’autorità  di  vigilanza alle spese.
Il nucleo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione è il seguente: a partire da dicembre  2013,  RAGIONE_SOCIALE  ha  avuto  conoscenza  da  RAGIONE_SOCIALE  d’Italia  che RAGIONE_SOCIALE  era  sull’orlo  del  commissariamento  e,  a  maggior  ragione,  è entrata  in  possesso  degli  elementi  conoscitivi  necessari  e  sufficienti per iniziare una verifica ispettiva sulla regolarità dei prospetti
precedentemente pubblicati allorquando ha appreso RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto ispettivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, ciò che è accaduto al più tardi in data 14/02/2014. Da quel momento RAGIONE_SOCIALE ha acquisito tutto il materiale dal quale trarre le informazioni del caso e, quindi, anche tenendo conto di un congruo spatium deliberandi , al fine di elaborare e valutare criticamente i dati conoscitivi acquisiti, il termine di centottanta giorni di cui al l’art. 195 comma 1, TUF, per la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione, decorreva almeno dalla primavera del 2014 e, conseguentemente, non è stato rispettato in quanto la contestazione è stata formulata soltanto il 04/10/2016.
 RAGIONE_SOCIALE ha  proposto ricorso  per  cassazione,  affidato  a  cinque motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Considerato che:
1. Il primo motivo ‘N ullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) ‘ -denuncia l’assoluto deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: infatti, il raffronto con altre pronunce rese nell’ àmbito RAGIONE_SOCIALEa ‘vicenda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ dimostra che la sentenza non è altro che un ‘copia e incolla’ RAGIONE_SOCIALEa parte motiva di altre decisioni, e tradisce la carenza RAGIONE_SOCIALE‘ attività valutativa degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALEe questioni di diritto demandata al giudice del merito.
1.1. Il motivo non è fondato.
Nella  scia  di  Cass.  nn.  34695,  34472  del  2023  –  che  hanno cassato con rinvio altre sentenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20067/2017, oggetto di questo giudizio -è utile ricordare che «con riferimento all’analoga situazione del richiamo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da parte RAGIONE_SOCIALEa corte di seconda istanza,
è stato affermato che è legittimamente motivata per relationem la pronuncia in cui il giudice d’appello esprima le ragioni a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione in relazione ai motivi di impugnazione proposti in modo da consentire, attraverso la parte motiva, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe parti e RAGIONE_SOCIALEa loro identità con quelle esaminate nella pronuncia (Cass. n. 14786 del 2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. Sez. L, n. 11698 del 17.06. 2020; Cass. nn. 15187del 2018, n. 14401 del 2018, n. 13594 del 2018, n. 8684 del 2018, n. 8012 del 2018)».
Non  ricorre nemmeno  la  ventilata carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione  in  quanto  la  sentenza  del  giudice  fiorentino  reca  una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come  delineato dalla giurisprudenza di questa  Corte  (tra  le  altre,  Cass.  Sez.  U.  27/12/2019,  n.  34476,  la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).
2. Il secondo motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ in subordine rispetto al primo motivo, denuncia l’errore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che ha fondato la decisione di annullamento non già ponendo l’accento sul momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha acquisito e valutato gli elementi informativi atti a comprovare la violazione degli obblighi in materia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe operazioni svolte per conto dei clienti ( sub specie RAGIONE_SOCIALEa necessaria profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate), bensì ponendo l’accento sul momento in cui l’autorità di vigilanza sarebbe venuta in possesso di ‘elementi conoscitivi necessari e sufficienti per
iniziare una verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale RAGIONE_SOCIALEa banca’.
3. Il terzo motivo -‘Violazione degli artt. 5 segg. e 94 e segg. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del medesimo decreto legislativo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ censura la sentenza impugnata che, senza considerare la netta distinzione tra la disciplina degli ‘emittenti’ e quella degli ‘intermediari’ dettata dal TUF, sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà e inscindibilità RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sugli uni (‘emittenti’) e sugli altri (‘intermediari’), ha determinato in maniera non corretta il termine di decadenza RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria ex art. 195, TUF.
4. Il quarto motivo -‘Omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la RAGIONE_SOCIALE ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5), c.p.c.)’ – in via subordinata rispetto al motivo precedente , ascrive alla Corte territoriale l’omesso esame del fatto che la documentazione considerata dalla CDA non recava informazioni circa il rispetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe norme di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca, sicché la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto valutare la tempestività RAGIONE_SOCIALEe contestazioni prendendo in esame esclusivamente: la prima richiesta RAGIONE_SOCIALE’11/12/2015, con la quale RAGIONE_SOCIALE chiedeva a RAGIONE_SOCIALE dati e notizie con riguardo all’attività di RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa; la seconda richiesta del 15/04/2016, finalizzata ad acquisire la documentazione contrattuale e la modulistica relative agli ordini di acquisto o sottoscrizioni degli strumenti finanziari in questione; la terza richiesta
del  10/06/2016,  finalizzata  ad  acquisire,  sempre  con  riferimento all’attività  di  distribuzione  RAGIONE_SOCIALEe  obbligazioni  subordinate  emesse  da RAGIONE_SOCIALE,  i  verbali  RAGIONE_SOCIALEe  sedute  del  c.d.a.,  del  comitato  esecutivo  e  del collegio  sindacale  dal  01/07/2012  al  10/02/2015,  cui  la  cui  banca rispondeva con note pervenute il 17/06/2016 e il 20/06/2016, ossia centosei giorni prima RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di incolpazione.
5. Il quinto motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sulla legittima formazione RAGIONE_SOCIALEa prova ‘indiziaria’ nella materia sanzionatoria amministrativa (art. 360, n. 3, cod. proc. civ)’ -in estremo subordine, denuncia che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi che regolano la formazione RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria nella materia sanzionatoria amministrativa laddove ha desunto il fatto che ‘il rapporto ispettivo di RAGIONE_SOCIALE d’Italia su RAGIONE_SOCIALE era sicuramente conosciuto da RAGIONE_SOCIALE quantomeno a febbraio 2014′ dalla circostanza che, in quel momento, l’autorità di vigilanza aveva inviato alla banca una nota in cui richiamava i rilievi e le osservazioni contenuti nel rapporto ispettivo consegnato da RAGIONE_SOCIALE d’Italia a RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione svolta dal 18 marzo al 6 settembre 2013, ed è poi giunta alla conclusione che, da quel momento, RAGIONE_SOCIALE avesse già acquisito tutto il materiale da cui potere trarre le medesime informazioni che, secondo la linea difensiva RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza, erano state acquisite soltanto con la ricezione formale dei tre documenti (menzionati in precedenza) provenienti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
 Il  secondo  e  il  terzo  motivo,  da  trattare  congiuntamente  per connessione, sono fondati, con assorbimento del quarto e del quinto motivo.
La  Corte  si  è  già  occupata  RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa  RAGIONE_SOCIALEa  delibera  n. 20067 del 2017: nello specifico, il Collegio condivide e intende dare
continuità  a  Cass.  nn.  34695,  34472,  34466,  34465  del  2023  (in termini, Cass. nn. 9022/2023, 17673/2022, 21171/2019), nonché a Cass.  nn.  28256/2024,  28222/2024,  26783/2024  che,  nel  cassare con  rinvio  alcune  sentenze  RAGIONE_SOCIALEa  CDA  di  RAGIONE_SOCIALE  di  annullamento  di tale  delibera  RAGIONE_SOCIALE,  hanno  tracciato  le  coordinate  –  normative  e giurisprudenziali – RAGIONE_SOCIALEa materia RAGIONE_SOCIALEa vigilanza.
Nel  caso  in  esame,  la  Corte  di  RAGIONE_SOCIALE  ha  ritenuto  tardiva  la contestazione in ragione del fatto che, in sostanza, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti, a causa degli allarmanti termini adoperati negli atti scambiati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del  2013,  sin  da  quel  momento  o  al  più  da  febbraio/marzo  2014, RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  avviare  una  verifica  ispettiva  nei  confronti RAGIONE_SOCIALEa banca aretina.
Posto che la contestazione riguarda la violazione degli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘intermediario in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza degli strumenti finanziari offerti al cliente (art. 40 Reg. Intermediari), la sanzione irrogata con la delibera n. 20067 del 2017 scaturisce dall’attività di vigilanza sull’operato di RAGIONE_SOCIALE/intermediaria, vigilanza finalizzata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa trasparenza e correttezza dei comportamenti, i cui obiettivi sono: la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa fiducia del sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario.
Ciò precisato, la sentenza impugnata reputa intempestivo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza soffermandosi su alcuni aspetti -che la RAGIONE_SOCIALE  ritiene sintomatici RAGIONE_SOCIALEa generale, grave situazione in cui versava RAGIONE_SOCIALE -che, ad avviso del giudice di merito, avrebbero dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE ad iniziare un’ispezione .
La Corte di RAGIONE_SOCIALE – senza confrontarsi con la discrezionalità che caratterizza  l’esercizio  del  potere  di  vigilanza,  correlato  all’ assoluta
rilevanza  del  sistema  bancario  nel  panorama  economico-finanziario del Paese – detta i tempi di tale attività, stabilisce il ‘come’ (con lo strumento RAGIONE_SOCIALEa vigilanza ispettiva)  e  il ‘quando’ (a l  più  tardi  entro febbraio/marzo  2014)  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  attivarsi,  e  conclude che la Commissione è decaduta dal potere di accertamento per la sua protratta inerzia.
Ritiene il Collegio che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione,  la  Corte  di  merito  avrebbe  dovuto  esaminare  gli elementi  oggettivi  che  hanno  portato  alla  ‘risoluzione’  di  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attenendosi ai seguenti principi di diritto in tema di vigilanza, articolati nei precedenti sezionali sopra indicati:
(i) il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento – ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF -che presuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘infrazione. In altre parole: «co nstatazione del fatto» e «accertamento del fatto» sono due concetti diversi;
(ii) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo in materia di intermediazione  finanziaria non  s’identifica nella fine RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva  o  commissariale,  ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda RAGIONE_SOCIALEe particolarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie;
(iii)  spetta  all’autorità  amministrativa,  e non al giudice, decidere se avviare o meno  un’attività di indagine; al  giudice  compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato  in  un  tempo  ragionevole  e,  a  tal  fine,  deve  valutare  la superfluità ex ante , e non la congruità ex post , RAGIONE_SOCIALE‘indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio;
(iv)  nel  caso  in  cui  (come  nella  specie)  intervengano  le  due autorità di supervisione, RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare  le  irregolarità  riscontrate  dall’altro  organo  di  vigilanza quando  riceve  da  quest’ultimo  i  rilievi  ispettivi  o  i  provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente;
(v) nel caso in cui (come nella specie: RAGIONE_SOCIALE è stata sottoposta a risoluzione e, quindi, nel corso del 2015, ad amministrazione straordinaria e a liquidazione coatta amministrativa), all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica ispettiva da parte di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, l’intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che RAGIONE_SOCIALE sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, rilevanti anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari demandata alla Commissione.
In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo  motivo,  assorbiti  il  quarto  e  il  quinto  motivo,  la  sentenza  è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo per un  nuovo  esame  RAGIONE_SOCIALEa  controversia  sulla  base  dei  principi  di  diritto sopra enunciati, e anche per provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione Civile,