Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8433  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21911/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  la  rappresenta  e  difende  unitamente a ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE  n.  1229/2019 depositata il 23/05/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Sanzioni RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto opposizione, ex art. 195, comma 4, TUF,  avverso  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di € 50.000, applicata  da  RAGIONE_SOCIALE  con  delibera  n.  20067  del  12/07/2017,  per avere, quale direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Popolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ), violato gli artt. 21, comma 1, lett. a), TUF, 40, Regolamento Intermediari, in relazione alla rischiosità RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni bancarie subordinate emesse.
La  condotta  contestata,  a  decorrere  dal  03/08/2012  e  fino  al 31/12/2014, riguardava la mancata adozione di iniziative finalizzate a garantire  idonea,  coerente  e  aggiornata  mappatura  degli  strumenti finanziari  emessi  da  RAGIONE_SOCIALE,  con  conseguente assenza di effettività di misure che ne consentissero di valutare l’adeguatezza in relazione al profilo di rischio e alle esigenze dei clienti.
Preliminarmente rispetto ai motivi di opposizione relativi al merito RAGIONE_SOCIALEa sanzione, il ricorrente ha eccepito la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio ex art. 195, TUF: la contestazione è stata formulata nel 2016, con riferimento a fatti dei quali RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza da alcuni anni, avendo ricevuto nel 2013 o al più nel febbraio 2014 la documentazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia relativa all’ispezione svolta da quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘istituto di credito aretino.
Costituendosi  in  giudizio,  RAGIONE_SOCIALE ha  replicato  all’eccezione  di decadenza dal potere sanzionatorio per tardività RAGIONE_SOCIALEa contestazione e ai motivi di merito.
La RAGIONE_SOCIALE in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, ha annullato  la  sanzione e  ha  condannato  l’autorità  di  vigilanza  alle spese.
Il  nucleo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione è il seguente: sulla base degli atti di causa è dimostrato che da luglio 2012 o, quantomeno, da
maggio 2013, era nota a RAGIONE_SOCIALE la problematicità RAGIONE_SOCIALE‘operazione di aumento del capitale RAGIONE_SOCIALE, segnalata a seguito di ispezione disposta da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con nota del 24/07/2012, nella quale si faceva specifico riferimento alla necessità di elaborare un nuovo piano finanziario; il 5 dicembre e il 6 dicembre del 2013 RAGIONE_SOCIALE d ‘Italia aveva informato RAGIONE_SOCIALE più nel dettaglio, al fine di consentirle l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe ‘ proprie attribuzioni ‘, circa i rilievi emersi da ll’ispezione e le iniziative di vigilanza adottate; a febbraio-marzo 2014, RAGIONE_SOCIALE aveva inviato a RAGIONE_SOCIALE una relazione che, laddove ritenuta non coerente con i rilievi di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, avrebbe dovuto, quantomeno da quella data, imporre l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa procedura sanzionatoria poi avviata solo nell’ottobre 2016; è inspiegabile e infondata la tesi difensiva di RAGIONE_SOCIALE di avere avuto contezza, soltanto nel maggio 2016, RAGIONE_SOCIALEa reale gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALEa banca, dato che era chiaro, per gli ‘ allarmanti termini ‘ adoperati negli atti scambiati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2013 , che sin da quel momento (o, al più tardi, a febbraio/marzo 2014) si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento capitale emesse dall’ ente creditizio. Ragion per cui la verifica ispettiva, avviata solo nel 2016, deve ritenersi iniziata tardivamente in violazione del termine di giorni 180, fissato dal citato art. 195, comma 1, TUF.
 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a  cinque motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Considerato che:
Il primo motivo -‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto assoluto di motivazione.  Violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  132,  secondo  comma,  n.  4  c.p.c. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.)’ censura la carenza assoluta RAGIONE_SOCIALEa
motivazione in merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 20067 del 2017.
Ed infatti, mentre questa delibera sanziona l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa clientela (art. 21, comma 1, lett. a), TUF, e art. 40 del regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 16190 del 2007), la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALE argomenta sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni in materia di trasparenza e veridicità RAGIONE_SOCIALE‘offerta al pubblico RAGIONE_SOCIALEe azioni di aumento capitale emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, oggetto di un diverso provvedimento sanzionatorio (delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20069 del 2017, coeva ma distinta dalla delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20067 del 2017).
Il secondo motivo -‘Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ in subordine rispetto al motivo precedente, denuncia l’errore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che ha fondato la decisione di annullamento non già ponendo l’accento sul momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha acquisito e valutato gli elementi informativi atti a comprovare la violazione degli obblighi in materia di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe operazioni svolte per conto dei clienti ( sub specie RAGIONE_SOCIALEa necessaria profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate), bensì ponendo l’accento sul momento in cui l’autorità di vigilanza, sul presupposto di una relazione di RAGIONE_SOCIALE risalente a marzo 2014, avrebbe dovuto instaurare la procedura sanzionatoria, poi tardivamente avviata (soltanto) nell’ottobre del 2016.
Il terzo motivo -‘Violazione degli artt. 5 segg. e 94 e segg. del D.Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58  e  conseguente  falsa  applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 del medesimo decreto legislativo e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, commi 2 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 360, n. 3 c.p.c.)’ in subordine  rispetto  al  motivo  precedente,  deduce  l’illegittimità  RAGIONE_SOCIALEa decisione  nella  parte  in  cui  sostiene  che  il  controllo  preventivo  sui
prospetti informativi e la vigilanza sugli intermediari bancari nell’attività  di  commercializzazione  di  strumenti  finanziari  di  propria emissione  sono  due  momenti  di  un’unitaria  attività  di  supervisione, con la conseguente cumulabilità e inscindibilità – ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto del termine imposto dall’art. 195, comma 1, TUF – RAGIONE_SOCIALEe attività  di  indagine  poste  in  essere  dall’autorità  di  vigilanza  nei  due settori di attività.
4. Il quarto motivo -‘Omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la RAGIONE_SOCIALE ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni emesse da RAGIONE_SOCIALE, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5), c.p.c.)’ – in via subordinata rispetto al motivo precedente , ascrive alla Corte territoriale l’omesso esame del fatto che la documentazione considerata dalla CDA non recava informazioni circa il rispetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe norme di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca, sicché la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto valutare la tempestività RAGIONE_SOCIALEe contestazioni prendendo in esame esclusivamente: la prima richiesta RAGIONE_SOCIALE’11/12/2015, con la quale RAGIONE_SOCIALE chiedeva a RAGIONE_SOCIALE dati e notizie con riguardo all’attività di RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa; la seconda richiesta del 15/04/2016, finalizzata ad acquisire la documentazione contrattuale e la modulistica relative agli ordini di acquisto o sottoscrizioni degli strumenti finanziari in questione; la terza richiesta del 10/06/2016, finalizzata ad acquisire, sempre con riferimento all’attività di distribuzione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni subordinate emesse da RAGIONE_SOCIALE, i verbali RAGIONE_SOCIALEe sedute del c.d.a., del comitato esecutivo e del collegio sindacale dal 01/07/2012 al 10/02/2015, cui la cui banca
rispondeva con note pervenute il 17/06/2016 e il 20/06/2016, ossia centosei giorni prima RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di incolpazione.
Il quinto motivo -‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’ -in via di estremo subordine, stigmatizza il fatto che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è viziata da diversi errori di percezione commessi dalla RAGIONE_SOCIALE nella valutazione del materiale di causa, in particolare nelle argomentazioni relative ad una asserita ‘conoscenza’, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dal luglio 2012 o quantomeno dal maggio del 2013, RAGIONE_SOCIALEa problematicità RAGIONE_SOCIALE‘aumento di capitale segnalata dopo l’ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con nota del 24/07/2012.
6. Il primo motivo non è fondato.
Non ricorre la prospettata carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione in quanto la sentenza qui impugnata reca una motivazione chiara e sintetica, ancorché (come si dirà) erronea in diritto, che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).
Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, con assorbimento del quarto e del quinto motivo.
La  Corte  si  è  già  occupata  RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa  RAGIONE_SOCIALEa  delibera  n. 20067 del 2017: nello specifico, il Collegio condivide e intende dare continuità  a  Cass.  nn.  34695,  34472,  34466,  34465  del  2023  (in termini, Cass. nn. 9022/2023, 17673/2022, 21171/2019), nonché a Cass.  nn.  28256/2024,  28222/2024,  26783/2024  che,  nel  cassare con  rinvio  alcune  sentenze  RAGIONE_SOCIALEa  CDA  di  RAGIONE_SOCIALE  di  annullamento  di
tale  delibera  RAGIONE_SOCIALE,  hanno  tracciato  le  coordinate  –  normative  e giurisprudenziali – RAGIONE_SOCIALEa materia RAGIONE_SOCIALEa vigilanza.
Nel  caso  in  esame,  la  Corte  di  RAGIONE_SOCIALE  ha  ritenuto  tardiva  la contestazione in ragione del fatto che, in sostanza, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti, a causa degli allarmanti termini adoperati negli atti scambiati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’Italia del  2013,  sin  da  quel  momento  o  al  più  da  febbraio/marzo  2014, RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  avviare  una  verifica  ispettiva  nei  confronti RAGIONE_SOCIALEa banca aretina.
La decisione del giudice fiorentino non mette a fuoco la fattispecie concreta: la contestazione riguarda la violazione degli obblighi RAGIONE_SOCIALE‘intermediario in punto di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza degli strumenti finanziari offerti al cliente (art. 40 Reg. Intermediari) e non la  violazione  degli  obblighi  di  trasparenza  e  di  veridicità  del  cd. prospetto equity ( offerta al pubblico di azioni finalizzate all’aumento del capitale).
La sanzione irrogata con la delibera n. 20067 del 2017 scaturisce dall’attività  di  vigilanza  sull’operato  di  RAGIONE_SOCIALE/intermediaria,  vigilanza finalizzata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa trasparenza e correttezza dei comportamenti, i cui obiettivi sono: la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa fiducia del sistema  finanziario;  la  tutela  degli  investitori;  la  stabilità  e  il  buon funzionamento  del  sistema  finanziario;  la  competitività  del  sistema finanziario.
Ciò precisato, la sentenza impugnata reputa intempestivo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza soffermandosi su alcuni aspetti – che per la CDA descrivono la generale grave situazione in cui versava RAGIONE_SOCIALE – che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE ad intraprendere una procedura ispettiva.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE – senza confrontarsi con la discrezionalità che caratterizza  l’esercizio  del potere  di  vigilanza,  correlato  al l’assoluta
rilevanza  del  sistema  bancario  nel  panorama  economico-finanziario del Paese – detta i tempi di tale attività, stabilisce il ‘come’ (con lo strumento RAGIONE_SOCIALEa vigilanza ispettiva)  e  il ‘quando’ (a l  più  tardi  entro febbraio/marzo  2014)  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  attivarsi,  e  conclude che la Commissione è decaduta dal potere di accertamento per la sua protratta inerzia.
Ritiene il Collegio che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa contestazione,  la  Corte  di  merito  avrebbe  dovuto  esaminare  gli elementi  oggettivi  che  hanno  portato  alla  ‘risoluzione’  di  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attenendosi ai seguenti principi di diritto in tema di vigilanza, articolati nei precedenti sezionali sopra indicati:
(i) il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento – ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF -che presuppone un’attività istruttoria, non coincide con quello RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità di vigilanza, ma è quello in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘infrazione. In altre parole: «co nstatazione del fatto» e «accertamento del fatto» sono due concetti diversi;
(ii) l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo in materia di intermediazione  finanziaria non  s’identifica nella fine RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva  o  commissariale,  ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda RAGIONE_SOCIALEe particolarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie;
(iii)  spetta  all’autorità  amministrativa,  e non al giudice, decidere se avviare o meno  un’attività di indagine; al  giudice  compete esclusivamente controllare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato  in  un  tempo  ragionevole  e,  a  tal  fine,  deve  valutare  la superfluità ex ante , e non la congruità ex post , RAGIONE_SOCIALE‘indagine amministrativa prodromica all’adozione del provvedimento sanzionatorio;
(iv)  nel  caso  in  cui  (come  nella  specie)  intervengano  le  due autorità di supervisione, RAGIONE_SOCIALE d’Italia e RAGIONE_SOCIALE, si deve presumere, fino a prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare  le  irregolarità  riscontrate  dall’altro  organo  di  vigilanza quando  riceve  da  quest’ultimo  i  rilievi  ispettivi  o  i  provvedimenti sanzionatori adottati dall’autorità procedente;
(v) nel caso in cui (come nella specie: RAGIONE_SOCIALE è stata sottoposta a risoluzione e, quindi, nel corso del 2015, ad amministrazione straordinaria e a liquidazione coatta amministrativa), all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica ispettiva da parte di RAGIONE_SOCIALE d’Italia, l’intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria, si presume iuris tantum che RAGIONE_SOCIALE sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate da RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel momento in cui riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o quando le vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia, rilevanti anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari demandata alla Commissione.
In conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo  motivo,  assorbiti  il  quarto  e  il  quinto  motivo,  la  sentenza  è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo per un  nuovo  esame  RAGIONE_SOCIALEa  controversia  sulla  base  dei  principi  di  diritto sopra enunciati, e anche per provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione Civile,