Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3446  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29094/2020 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  NOME  COGNOME  NOME, NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  (EMAIL), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL),  giusta  procura  speciale in calce al ricorso.
–
ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in  RomaINDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  RAGIONE_SOCIALE,    rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  COGNOME NOME  (EMAIL)
e
COGNOME
NOME
(EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrenti –
contro
NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso.
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,  NOME  COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME.
–
intimati – avverso la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Napoli n.  5403/2019 depositata il 12/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione introduttivo, COGNOME NOME conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli i germani NOME COGNOME NOME e NOME, assumendo che, con scrittura privata del 25 ottobre 1967, aveva loro concesso per un periodo di dieci anni lo sfruttamento di un suo fondo, al fine di estrarre la pozzolana ivi esistente; i concessionari si erano impegnati a sfruttare la zona assegnata senza mai superare il livello della provinciale, ma tale impegno non era stato rispettato, perché nell’estrarre la pietra il livello era stato abbassato a ben oltre quaranta m. dal livello della strada; in ragione di tale asserito inadempimento la COGNOME chiedeva il risarcimento dei danni.
Si  costituivano  resistendo  NOME  COGNOME  NOME  e NOME.
1.1. Con un secondo atto di citazione COGNOME NOME conveniva  nuovamente  in  giudizio  i  fratelli  NOME  e precisava  che,  con  un  primo  contratto  risalente  al  1961,  aveva concesso una porzione di terreno all’altro fratello COGNOME NOME, il quale però agiva anche per conto dei germani
NOME e NOME, i quali dunque rispondevano dei danni, poiché avevano  continuato  a  sfruttare  la  cava  concessa  al  germano NOME.
Anche in questo giudizio si costituivano resistendo i NOME COGNOME NOME e NOME.
Riuniti i giudizi, la causa veniva interrotta una prima volta per la morte di NOME COGNOME NOME ed una seconda volta per la morte  di  NOME  COGNOME  NOME,  per  entrambi  i  quali  si costituivano in giudizio gli eredi.
1.2. Con sentenza parziale del 13 maggio 2003 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e dichiarava la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni per inadempienza lamentati  dall’attrice;  rigettava  la  domanda  riconvenzionale  dei convenuti; rimetteva la causa sul ruolo per la istruttoria relativa ai danni lamentati dall’attrice.
1.3. Con sentenza del 4 novembre 2010 il Tribunale di Napoli si  pronunciava  definitivamente  sulla  controversia,  rigettava  la domanda risarcitoria (in quanto all’esito della CTU non era stato possibile  determinare  e  quantificare  i  danni)  e  compensava  le spese processuali.
 Avverso  tale  sentenza  proponevano  appello  davanti  alla Corte d’Appello di Napoli COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di successori a titolo particolare, in virtù di donazione, di COGNOME NOME, attrice in primo grado.
2.1. Resisteva COGNOME NOME, anche proponendo appello incidentale, quale coniuge superstite ed erede di COGNOME NOME.
Si costituivano altresì COGNOME NOME, in qualità di altro  erede  di  COGNOME  NOME,  nonché  COGNOME NOME, NOME e NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, anch’essi interponendo appello incidentale.
Rimaneva  invece  contumace  NOME  COGNOME  NOME,  altra erede di NOME COGNOME NOME.
2.2. Il contraddittorio veniva  inoltre integrato, accertata l’esistenza  di  rinuncia  alla  eredità  di  COGNOME  NOME,  con  i successori ex lege, individuati nei collaterali entro il VI grado (in particolare i figli dei fratelli, premorti, di COGNOME NOME) ed infine nello Stato italiano.
2.3. Con sentenza n. 5403/2019 del 12 novembre 2019 la Corte d’Appello di Napoli emetteva sentenza non definitiva, con la quale rigettava le eccezioni processuali formulate dagli appellanti incidentali e rigettava gli appelli incidentali proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, entrambe quali eredi di COGNOME NOME, nonché da COGNOME NOME, NOME e NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, e di COGNOME NOME avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Napoli in data 13 maggio 2003; in relazione ai motivi di impugnazione di cui all’appello principale rimetteva invece la causa sul ruolo per disporre nuova consulenza tecnica d’ufficio.
 Avverso  tale  sentenza  non  definitiva  propongono  ora ricorso  per  cassazione,  affidato  ad  un  unico  motivo,  gli  eredi  di COGNOME NOME, e cioè COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Resistono con controricorso, anche contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, gli eredi di COGNOME NOME,  e  cioè  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ad entrambi i ricorsi resistono, con unico controricorso, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Le altre parti restano intimate e non  svolgono attività difensiva.
 La  trattazione  del  ricorso  è  stata  fissata  in  adunanza
camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
I resistenti COGNOME hanno depositato memoria illustrativa in cui fanno presente quanto segue: a) di aver raggiunto nell’aprile 2021 accordo con i sig.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi e aventi causa di COGNOME NOME (originario coobbligato in solido con il fratello NOME che dunque rappresentano il ramo familiare tenuto solidalmente al versamento del risarcimento in favore degli appellanti), in virtù del quale hanno transatto la lite per la quota del 50% di loro spettanza con il versamento di euro 150.000,00 (centocinquantamila0) come da atto che si produce; b) di aver per l’effetto rinunciato innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. 445511) alla domanda nei confronti dei predetti, che hanno accettato la rinuncia, dichiarando di voler proseguire il giudizio per la liquidazione del restante 50% del risarcimento nei confronti dei soli sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi ed aventi causa di NOME COGNOME; c) che successivamente la restante parte del credito è stata acquistata dal sig. NOME COGNOME con scrittura del 3 febbraio 2023 autenticata da notaio; a seguito della cessione il sig. COGNOME è, dunque, successore particolare nel diritto controverso e, a mente dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. è già intervenuto nel giudizio ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli (r.g. 445511); d) che in questa sede il giudizio viene proseguito esclusivamente da COGNOME NOME e COGNOME NOME (alla luce dell’orientamento di questa Corte che consente l’intervento del successore a titolo particolare solo allorché non sia costituito il suo dante causa: v. Cass. 116382016); e) che gli esponenti dunque mantengono l’interesse a replicare, richiamando le difese di cui al proprio controricorso, soltanto nei confronti del ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  unico  motivo  di  impugnazione  i  ricorrenti  principali denunciano <>.
Deducono che la domanda risarcitoria era stata proposta dall’attrice COGNOME NOME nei confronti di NOME COGNOME NOME e NOME nella sola asserita qualità di affittuari del fondo di cui è causa; era infatti stato precisato e provato nel corso dell’iter processuale che il contratto del 1961 era stato stipulato dalla COGNOME solo con NOME COGNOME NOME, mentre NOME COGNOME NOME e NOME avevano successivamente affittato il medesimo fondo con diversa e successiva scrittura del 1967.
Pertanto la corte di merito, pur ammettendo che <>, nondimeno aveva rigettato il motivo di gravame sul  rilievo  che  la  medesima  attrice  avrebbe  <>.
Lamentano quindi che il potere di qualificazione della domanda,  che  pure  compete  al  giudice,  nel  caso  di  specie  sia stato esercitato in contrasto con l’orientamento di questa Suprema  Corte,  secondo  cui  tale  potere  incontra  un  duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza  tra  il  chiesto  ed  il  pronunciato  e  nel  divieto  di sostituire  d’ufficio  un’azione  diversa  da  quella  espressamente  e formalmente proposta.
1.1. Anche i controricorrenti e ricorrenti incidentali deducono un quarto motivo di ricorso incidentale, riproduttivo e sostanzialmente adesivo rispetto all’unico motivo di ricorso principale, rubricato <>, anch’essi censurando l’impugnata sentenza per essere incorsa in vizio di ultrapetizione, avendo sostituito la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o comunque fondandosi su una realtà fattuale non dedotta né allegata in giudizio tra le parti.
 Con  il  primo  motivo  di  ricorso  incidentale  i  ricorrenti denunciano <>
Lamentano che la corte di merito ha fatto mal governo delle disposizioni in materia di presunzioni semplici, in ordine requisiti legali della gravità precisione concordanza, invece fondandosi su dati  meramente  ipotetici,  senza  oltretutto  tener  conto  che  nel caso di specie si tratta di rapporti tra consanguinei, pervenendo ad  affermare,  pur  ammettendo  che  non  sia  mai  stata  allegata dall’attrice, l’esistenza di una società di fatto tra i germani NOME NOME e NOME.
 Con  il  secondo  motivo  di  ricorso  incidentale  i  ricorrenti denunciano  <>.
Lamentano che la corte avrebbe erroneamente ritenuto una responsabilità diretta dei germani NOME NOME NOME per l’estrazione asseritamente condotta in forza del contratto stipulato il 25 ottobre 1967, basandosi -in contrasto con l’orientamento  di  questa  Suprema  Cortesoltanto  sull’elemento letterale, senza invece considerare che la coeva stipulazione del
contratto  di  fitto  dell’area  limitrofa  era  finalizzato  al  suo  mero utilizzo  quale  zona  di  servizio  per  lo  svolgimento  dell’estrazione sul sito contiguo; la corte era quindi prevenuta ad una interpretazione  in  contrasto  con  la  volontà  delle  parti,  come emergente  nei  coevi  contratti  fra  loro  stipulati  eppure  con  il tenore letterale dei due libelli introduttivi di lite.
 Con  il  terzo  motivo  di  ricorso  incidentale  i  ricorrenti denunciano <>.
Lamentano che la corte di merito ha affermato la necessità di disporre  una  nuova  consulenza  tecnica  d’ufficio,  rimettendo  la causa  sul  ruolo  per  il  conferimento  dell’incarico  ad  un  nuovo perito,  senza  fornire  alcuna  motivazione  né  sulla  affermata necessità  del  rinnovo  della  consulenza  né  sul  perché  abbia ritenuto di discostarsi, tanto dalla CTU espletata in primo grado, quanto dalla sentenza del tribunale.
 L’unico  motivo  di  ricorso  principale  può  essere  scrutinato congiuntamente al primo motivo di ricorso incidentale, stante la loro stretta connessione se non sostanziale identità.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio iura novit curia , di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extrapetizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della
domanda e delle  eccezioni  proposte  dalle  parti,  mutando  i  fatti costitutivi  o  quelli  estintivi  della  pretesa,  ovvero  decidendo  su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass., 03/03/2021, n. 5832).
Si è inoltre precisato che il giudice è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate -in quanto può e deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio nonché dal provvedimento concreto richiestoma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o istintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass., 05/08/2019, n. 20932; Cass., 21/05/2019, n. 13602).
5.1. Orbene, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, la sentenza impugnata: ha fatto espresso riferimento al fatto che <> (p. 22 sentenza); ha individuato tali elementi nella stessa precisazione svolta da parte attrice nell’atto di citazione introduttivo nei seguenti espressi termini:
<> (p. 22 cit.); ha infine concluso che parte attrice COGNOME, pur non avendo espressamente allegato l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli, ha però fornito in causa elementi concreti sulla base dei quali il tribunale ha qualificato giuridicamente il rapporto tra i concessionari, o meglio, ha respinto l’eccezione da loro proposta di difetto di legittimazione passiva.
Tale  motivazione  è  ineccepibile,  rimane  nel  perimetro  del thema decidendum , come delineato dalle allegazioni delle parti, e non incorre in ultrapetizione alcuna.
6. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni <>, laddove il requisito della <> è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della <> al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della <>, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione
complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., 21/03/2022, n. 9054; Cass., 18611/2021; Cass., 11906/2003).
Il  motivo  in  esame  è  dedotto  in  maniera  non  conforme  ai suindicati  principi  di  diritto  e  tende  piuttosto  a  sollecitare  un riesame di elementi fattuali e di risultanze probatorie documentali acquisite nei precedenti gradi di merito, sindacato questo che è precluso in sede di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 25/10/2013,  n.  24148;  Cass.,  24/05/2006,  n.  12362;  Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
7. Il secondo motivo è inammissibile.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la violazione delle regole di interpretazione dei contratti può essere dedotta in cassazione soltanto in termini di violazione dei criteri ermeneutici, ivi compresi quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 cod. civ. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art.  1366  cod.  civ.,  avuto  riguardo  allo  <> perseguito  dalle  parti  con  la  stipulazione  del  contatto,  e  quindi
della  relativa  <>,  al  di  là  del  mero  ed  unico riferimento all’elemento letterale (Cass., 17/11/2021, n. 34795).
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove (v. le pp. da 25 a 27) argomenta sulla base delle risultanze processuali acquisite e finiscono per sollecitare un riesame del merito e delle risultanze probatorie, che, si ribadisce, è precluso nella presente sede di legittimità.
8. Il terzo motivo, in disparte il non marginale rilievo per cui perviene sostanzialmente ad impugnare il provvedimento con cui la corte territoriale dispone espletarsi consulenza tecnica d’ufficio ed a tal fine rimette la causa sul ruolo, ed è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 360, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (<>), è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni che lo conducono a ignorare o a sminuire i dati risultanti dalla relazione peritale già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni inerenti i tempi ed i costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, nel doveroso raccordo con gli altri valori costituzionali, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giusto processo (Cass., Sez. Un., 12/03/2014, n. 5700, non massimata sul punto e richiamata da Cass., 05/02/2021, n. 2832; Cass., 01/08/2013,
n. 18410; Cass., 17/12/2010, n. 25569).
Orbene, dalla pur sintetica motivazione della sentenza impugnata si evince che la corte di merito ha ritenuto necessario disporre  nuova  consulenza  tecnica  <> (così p. 31 della sentenza impugnata, che fa espresso riferimento alla <>.
Pertanto, sebbene secondo la giurisprudenza di questa Corte la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (Cass., 08/01/2013, n. 259; Cass., 26/03/2012, n. 4833), di cui il giudice di merito non ha l’obbligo di tenere conto (Cass., 02/09/2022, n. 25930) e che, ove non sia esplicitamente confutata, si deve ritenere disattesa per implicito (v. Cass., 11190/1998, anche richiamata dai ricorrenti incidentali), nel caso di specie la motivazione fa riferimento anche ad <> alle perizie di parte, e dunque a produzioni documentali che la corte territoriale ha ritenuto dover sottoporre a valutazione del consulente tecnico d’ufficio , per tale motivo disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica in appello.
In conclusione,  sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali.
Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza rispettivamente dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali nei confronti dei controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali.
Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura  del  15  per  cento,  esborsi,  liquidati  in  euro  200,00,  ed accessori di legge.
Condanna i ricorrenti incidentali, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura  del  15  per  cento,  esborsi,  liquidati  in  euro  200,00,  ed accessori di legge.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  quater  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei  ricorrenti  principali  e  dei  ricorrenti  incidentali ,  dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,  a  norma  del  comma  1-bis,  dello  stesso  articolo  13,  se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione