Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13260/2024 R.G. proposto da:
Consorzio RAGIONE_SOCIALE Virgilio sca, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo e COGNOME NOME, in qualità di Commissario Liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo, elettivamente domiciliati in Vicenza INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende,
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 326/2024 depositata il 25/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 25/3/2024, rigettava il gravame proposto dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominato per brevità ‘Consorzio’) avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva respinto la domanda proposta dal Consorzio di accertamento della natura privilegiata, e comunque non postergata, del credito di € 4.421.671 vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (breviter ‘RAGIONE_SOCIALE‘) in liquidazione e in concordato preventivo relativo a forniture alla fornitura di cosce di suino e di forme di formaggio effettuate tra l’ottobre 2012 e l’aprile 2013.
1.1 Il credito vantato dal Consorzio era stato collocato nella domanda di concordato omologato in privilegio ex art. 2751 bis c.c., ma il liquidatore lo aveva considerato postergato ex art. 2497 c.c.
1.2 La Corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede, così argomentava: i) l’omologazione del concordato non determinava alcuna formazione di giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) dei crediti, e, quindi, non impediva al liquidatore giudiziario la relativa rivalutazione, né precludeva l’accertamento circa il rango privilegiato, chirografario o postergato del credito in sede di cognizione ordinaria; ii) la fornitura di prodotti alimentari destinati ad essere lavorati per la commercializzazione integrava un finanziamento, sussumibile nella
fattispecie di cui all’art 2467 c.c., in quanto il Consorzio, socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, dopo esser rimasto impagato per una fornitura effettuata nell’anno 2011, per oltre 5 milioni di euro, aveva continuato nell’anno successivo ad effettuare forniture in favore della società controllata, per importo quasi corrispondente, senza neppure attivarsi per recuperare il credito pregresso; iii) la relazione del CTU aveva individuato con chiarezza gli indici ed i margini comprovanti lo stato di crisi della società RAGIONE_SOCIALE, del quale era certamente ben consapevole il RAGIONE_SOCIALE, proprietario del pacchetto azionario di maggioranza e che ne esercitava il controllo anche in considerazione del fatto che il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio, NOME COGNOME era, al contempo, al vertice amministrativo della società partecipata RAGIONE_SOCIALE.
2 Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, COGNOME ha svolto difese mediante controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380bis1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 180 e 184 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c. per avere la Corte ritenuto possibile riqualificare ex post il credito commerciale del Consorzio come postergato, nonostante la previa appostazione in privilegio del credito commerciale medesimo nella domanda di concordato di Brendolan approvata con oltre il 99 % di voti favorevoli dei creditori e omologata dal tribunale .
2 Il motivo è inammissibile.
2.1 I giudici di seconde cure si sono uniformati al granitico orientamento di questa Corte secondo il quale, mancando nella procedura di concordato la verifica dei crediti se non ai fini del voto, le contestazioni sulla esistenza, ammontare e rango dei
crediti vanno risolte, come nel caso concreto è avvenuto, dal competente giudice ordinario ( cfr. tra le tante Cass. n. 208/2019 e 33345/2018).
La censura non si confronta con tali ragioni della decisione o, quanto meno, non offre argomentazioni idonee a sovvertire il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto.
Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2467 c.c. nonché 2 e 42 cost., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza d’appello erroneamente affermato la qualifica delle forniture quali finanziamento, senza alcun accertamento in concreto in ordine alla prevalenza della ritenuta funzione di finanziamento.
3.1 Il terzo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2467, 2697 e 2729 c.c. nonché 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: si sostiene l’erroneità della sentenza d’appello per aver assimilato le forniture al finanziamento, con conseguente applicazione della disciplina sulla postergazione, a dispetto dell’inconfutabile e inconfutata natura ordinaria delle forniture da cui deriva il credito commerciale.
3.2 I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili.
3.3.La Corte ha dato conto, in maniera puntuale ed approfondita, degli elementi posti a base dell’operazione della riconduzione della fornitura nello schema del finanziamento (assoggettamento della RAGIONE_SOCIALE al potere di controllo del Consorzio, reiterazione della fornitura dopo che le precedenti non erano state pagate, percepibilità da parte del Consorzio degli indici comprovanti lo stato di crisi della controllata RAGIONE_SOCIALE anche per effetto della particolare natura della società controllata a ristretta base azionaria).
3.4 Le censure sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di varie norme di legge (2467, 2697, 2729 c.c. e
115 c.p.c.) mirano, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti operata dal giudice di merito.
4 Il quarto motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 101 e 115 c.p.c. e 111 cost. in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte ritenuto di porre a fondamento della propria decisione gli esiti della CTU espletata in primo grado, senza considerare la nullità della predetta consulenza d’ufficio per violazione del principio del contraddittorio e del riparto dell’onere della prova.
5 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
5.1 In primo luogo la questione della nullità della CTU è nuova perché, come risulta dalla sentenza, nel giudizio di secondo grado l’appellante aveva contestato i giudizi e gli accertamenti del CTU recepiti dal Tribunale.
5.2 In ogni caso il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur deducendo violazione di norme di legge, va in concreto a contestare le valutazioni effettuate dai giudici di merito sulla situazione di squilibrio economico-finanziario della società partecipata tratte dai dati e dalle informazioni fornite dal CTU.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.