Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1551 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1551 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6844/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 27/2023, pubblicata il 10/01/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni motivate, formulate dal P.M., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti e l’AVV_NOTAIO per le controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (creditrice), con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c., deduceva di essere creditrice di COGNOME NOME, in forza di un mutuo ipotecario concesso, in favore della stessa NOME e del coniuge di lei COGNOME NOME, dalla Deutsche Bank Mutui S.p.a. (di cui la ricorrente era mandataria); rappresentava ancora che, essendo la NOME deceduta, chiamati alla successione erano il coniuge COGNOME NOME, mutuatario anche in proprio, e i due figli della de cuius COGNOME NOME e COGNOME NOME; affermava che i tutti i tre chiamati erano diventati eredi puri e semplici della NOME, essendo nel possesso dell’appartamento in INDIRIZZO, in comproprietà della de cuius e del coniuge e oggetto dell’ipoteca concessa a garanzia del mutuo. La ricorrente precisava ulteriormente che il possesso dell’immobile ipotecato, da parte dei chiamati, era stato accertato dal curatore dell’eredità giacente della NOME, ch’era stato in primo tempo nominato dopo l’inutile esperimento, da parte della creditrice, della procedura di fissazione del termine ai sensi dell’art. 481 c.c. e 749 c.p.c. ai chiamati per accettare o rinunziare all’eredità.
L’adito Tribunale di Siracusa con ordinanza in data 8 giugno 201 accertava, innanzitutto, che i chiamati erano effettivamente nel possesso dell’immobile; tuttavia, secondo detto giudice, la relazione materiale con il bene ereditario costituiva possesso rilevante, ai sensi
dell’art. 485 c.c., solo relativamente ai figli e non anche per il coniuge, il quale aveva continuato a fruire dell’immobile in forza dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., trattandosi, appunto, dell’immobile adibito a residenza della famiglia. Conseguentemente, il mancato compimento dell’inventario nel termine stabilito dall’art. 485 c.c. aveva comportato l’acquisto dell’eredità solo per i figli e non pure per il coniuge, nei cui confronti la domanda veniva, pertanto, rigettata (facendo salvi gli obblighi di COGNOME NOME come mutuatario in proprio).
La Corte d’appello di Catania, adita dai COGNOME NOME e COGNOME NOME, confermava la decisione di primo grado, con la sentenza richiamata in epigrafe.
Essa rilevava, in primo luogo, che, trattandosi di cause scindibili, la mancata citazione di COGNOME NOME, nei cui confronti la creditrice non aveva proposto impugnazione contro il rigetto della domanda, non poneva un problema di contraddittorio nel giudizio d’appello, che poteva essere definito fra gli appellanti e la società. Nel merito condivideva la pronuncia impugnata, rilevando che i due figli, diversamente dal coniuge superstite, non vantavano i diritti ex art. 540, comma 2, c.c., essendo quindi la loro posizione quella di chiamati possessori di un bene ereditario, in quanto tali tenuti al compimento dell’inventario nel termine imposto dall’art. 485 c.c. Essendo tale termine decorso, essi erano divenuti eredi puri e semplici, senza che si potesse trarre argomento contrario dall’inutile decorso del termine ex art. 481 c.c. Infatti -osservava la Corte di merito la fattispecie acquisitiva prevista dall’art. 485 cit. si era perfezionata ben prima che fosse proposta l’actio interrogatoria .
Per la cassazione della sentenza di appello COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso affidato a un solo motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Fissata l’adunanza innanzi alla Sezione Seconda civile, con ordinanza del 29 maggio 2015, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza sulla questione se la permanenza dei chiamati nella casa familiare, oggetto del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., dia luogo a una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 481, 485 e 540, comma 2, c.c.
Si censura la decisione impugnata per avere riconosciuto che la relazione materiale dei ricorrenti con l’immobile, già adibito a casa familiare, integrasse una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c.
I ricorrenti sostengono che tale conclusione non è accettabile, perché i figli avevano continuato ad abitare nell’immobile insieme al genitore superstite, pacificamente titolare dei diritti a lui riconosciuto dal secondo comma dell’art. 540 c.c. Si sostiene che il possesso del coniuge superstite sulla casa familiare, in quanto esercitato in forza di quei medesimi diritti, ha carattere esclusivo e assorbente, per cui esso non è condiviso con i figli eventualmente coabitanti nel medesimo immobile. In altre parole, in presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla
casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il primo nella casa già adibita a residenza della famiglia. In applicazione di tale principio, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che i chiamati alla successione della NOME, i quali avevano fatto decorrere inutilmente il termine fatto accordare dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., avevano perduto il diritto di accettare l’eredità materna, non potendo quindi essere chiamati a corrispondere quanto dovuto dalla madre per il residuo del mutuo.
2. Il ricorso è fondato.
È pacifico che, nella specie, vi fossero i presupposti per l’acquisto dei diritti del coniuge sull’immobile oggetto del possesso dei chiamati, non essendo infatti controverso che l’immobile fosse in comproprietà del coniuge e del de cuius (art. 540, comma 2, c.c.). Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege , si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione secondo la regola dei legati di specie, tanto nella successione legittima (Cass., S.U., n. 4847/2013) quanto nella successione testamentaria (cfr. Cass. n. 15667/2019).
3. Va da sé che, nella successione legittima, il coniuge, qualora sia applicabile l’art. 540, comma 2, c.c., si trova contemporaneamente nella posizione di chiamato all’eredità a titolo universale e di beneficiario di un lascito a titolo particolare. Si applicano conseguentemente i diversi modi di acquisto riferiti, rispettivamente, all’eredità o al legato. Mentre l’acquisto della qualità di erede è
condizionato all’accettazione (Cass. n. 5247/2018), il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 4485/2014; Cass. n. 15124/2020). Si precisa che la chiamata a titolo universale e il legato in favore di uno stesso soggetto favore sono fra loro indipendenti. Nel caso del legato ex art. 540, comma 2, c.c., l’indipendenza si risolve nella facoltà del coniuge di rifiutare il legato e accettare l’eredità e viceversa di conseguire il legato rinunciando all’eredità. Non ha ai nostri fini alcun rilievo indagare se il coniuge, il quale rinunzi all’eredità, possa sì trattenere il legato, ma solo nei limiti della disponibile, come autorevolmente sostenuto in dottrina.
Seppure di regola l’acquisto della qualità di erede richieda l’accettazione, vi sono tuttavia ipotesi in cui l’acquisto avviene ex lege , anche contro la volontà del chiamato (Cass, n. 15507/2006; Cass. n. 2696/2003; Cass. n. 11634/1991). Una di tali ipotesi è quella prevista nella prima parte dell’art. 485 c.c.: il chiamato all’eredità che è nel possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari deve formare l’inventario entro tre mesi (ovvero nel termine prorogato dal giudice una sola volta prima della scadenza) dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quello dell’apertura della successione. Se omette il compimento dell’inventario entro tale termine è considerato erede puro semplice e risponde ultra vires hereditatis .
La locuzione a ‘qualsiasi titolo’ consente di ritenere che il possesso rilevante non sia soltanto il possesso in senso tecnico, secondo la nozione fornita dall’art. 1140 c.c., ma anche la detenzione che si concretizzi comunque in una relazione materiale tra il chiamato e beni ereditari. Si chiarisce che è sufficiente un possesso anche a titolo di
custodia o di affidamento temporaneo (Cass. n. 4835/1980): è soltanto necessaria la consapevolezza che si tratti di beni appartenenti al relictum ereditario (Cass. n. 23309/2025; Cass. n. 4707/1994; Cass. n. 4835/1980; Cass. n. 2811/1998).
4. In rapporto all’ampiezza del concetto di possesso rilevante a norma dell’art. 485 c.c., è sorta la questione se, trovandosi il coniuge nella duplice posizione sopra indicata, di chiamato all’eredità e di destinatario del legato ex lege ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., la sua permanenza nella casa familiare, oggetto del legato, sia da ricondurre alla nozione di possesso di un bene ereditario rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c.
L’ipotesi considerata, naturalmente, è quella del coniuge che già si trovi, al momento di apertura della successione, nel possesso della casa familiare.
Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune prese di posizione nel senso dell’applicabilità dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 11018/2008), dovute a incertezza interpretativa in ordine al riconoscimento del diritti del coniuge nella successione legittima (incertezze superate dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4847/2013), è oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acqui sito in forza di legge al momento dell’apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. n. 23406/2015; conf. Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021). Sono, pertanto,
esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell’art. 485 c.c.: il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventario sia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente.
5. Il legatario acquista il legato senza bisogno di accettazione, ma dipende dall’erede per conseguire il possesso del bene legato (Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 5049/1978). Tale onere in linea di principio è imposto anche quando il legato è disposto in favore di uno degli eredi: il prelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatogli sino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi (Cass. n. 17152/2012). Si osserva che è opinione diffusa in dottrina, recepita alla giurisprudenza della Corte, che la disposizione dell’art. 649, comma 3, c.c. sull’onere del legatario di richiedere all’erede il possesso della cosa legata, non è applicabile quando il legatario ne sia già in possesso (Cass. n. 3595/1957; Cass. n. 1799/1968).
Tale esenzione deve essere certamente estesa anche al legato in esame. La disciplina giuridica del legato ex lege assume contorni particolari in relazione alla sua genesi; ma per il resto si modella su quella del legato testamentario: il coniuge, il quale sia già nel possesso della casa familiare, non ha l’onere di chiedere il possesso all’onerato ai sensi dell’art. 649, ultimo comma, c.c.
A un attento esame, con riferimento alla situazione dei figli conviventi con il coniuge titolare dei diritti sulla casa familiare, l’obiezione potrebbe derivare non tanto dall’ultimo comma dell’art. 649 c.c., quanto dal rilievo che il legato ex lege riguarda un diritto reale minore, che lascia persistere la chiamata dei coeredi (e dello stesso
coniuge, infra ) nella nuda proprietà dell’alloggio (cfr. Cass. n. 5731/1994, secondo cui il possesso del titolare del diritto di abitazione, attribuito dall’art. 540 c.c. al coniuge superstite, nel rapporto con il proprietario, è meramente rappresentativo). Quindi in forza del principio secondo cui «Il possesso dei beni ereditari, previsto dall’art 485 c.c., si esaurisca in una situazione di fatto che consenta a tale soggetto l’esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario» (Cass. n. 4707/1994; Cass. n. 4835/1980; Cass. n. 1301/1977) l’automaticità dell’acquisto da parte del coniuge, così del diritto, così del possesso, non varrebbe di per sé a escludere il possesso dei chiamati nella nuda proprietà e, conseguentemente, l’onere di fare l’inventario nel termine previsto dalla norma. È d’altronde acquisito che il possesso della cosa, oggetto di usufrutto, può ritenersi conservato dal nudo proprietario attraverso la detenzione di chi esercita l’usufrutto (in tal senso Cass. n. 15468/2024, proprio con riferimento all’art. 485 c.c.).
Tale rilievo, tecnicamente esatto, sviluppato nelle sue logiche implicazioni, comporta che l’onere dell’inventario ai sensi dell’art. 485 c.c. dovrebbe sussistere anche per il coniuge, legatario del diritto di abitazione sulla casa familiare, qualora egli, oltre che legatario, sia chiamato in una quota di proprietà del bene, come avviene di regola nella successione intestata. Sarebbe così travolta la soluzione giurisprudenziale di cui sopra, che la sentenza impugnata ha inteso invece recepire e che va condivisa. Le finalità etiche alla base dell’art. 540 c.c. (la tutela dell’interesse morale del coniuge superstite a conservare i rapporti affettivi e di consuetudine con la casa in comunione di vita con il coniuge scomparso) giustificano, rispetto al
coniuge, la preminenza del legato in rapporto alla concorrente chiamata a titolo universale, giustificandosi, di conseguenza, l’esclusione degli oneri che, in linea teorica, deriverebbero ex art. 485 c.c. da quella stessa qualità di chiamato.
Ma se questo è vero, tale preminenza non può, però, non avere ricadute sulla posizione dei figli conviventi nella casa oggetto del legato. Insomma si vuole dire che, in materia, non sono configurabili soluzioni diversificate: infatti, se si esclude -come in effetti si deve escludere – che la permanenza del coniuge nella casa familiare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c., quantunque il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso, pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione, neanche la permanenza dei figli conviventi, chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite sotto lo sesso tetto dopo l’apertura della successione. Invero, la permanenza dei figli in quella casa, la quale prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione familiare con i genitori, continua a trovare la sua giustificazione in quel medesimo rapporto anche dopo l’apertura della successione, proseguito con il solo genitore titolare del diritto. Del resto, i figli chiamati in concorso con il coniuge, in qualità di chiamati, non avrebbero nessun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge (cfr. Cass. n. 12042/2020).
6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, e la causa rinviata alla Core d’appello di Catania, in diversa composizione, che si dovrà attenere al principio di diritto da ultimo indicato. Al medesimo giudice si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME