Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17260 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3323/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 4/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17.07.2013, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, NOME AVV_NOTAIO Col, chiedendo dichiararsi l’usucapione, in suo favore, del fondo di natura boschiva e del rustico, a lui appartenenti, identificati nel catasto del Comune di Farra di Soligo, al fgl 22, p.lle 331, 332, 333 e 334, asserendo di averli posseduti dal 1985, perché aveva provveduto alla manutenzione del bosco e al taglio e alla raccolta della legna.
Nel contraddittorio con NOME COGNOME che rappresentò di non frequentare costantemente i luoghi, risiedendo in altra provincia, istruita la causa con l’acquisizione di documenti e prova per testi, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1438/2017, accolse la domanda, dichiarando l’usucapione.
Con sentenza n.3323/2018, la Corte d’appello rigettò l’impugnazione, confermando in fatto la sussistenza del possesso secondo quanto già ritenuto dal Tribunale.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, COGNOME ha lamentato, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. , in relazione agli artt. 1140, 2697 e 832 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 42 Cost. per aver ritenuto sufficiente, al fine di riconoscere l’esercizio di un possesso ad
usucapionem , l’espletamento del taglio della legna senza che quest’attività risultasse congiunta ad altri segni esteriori e inequivocabili dell’esercizio di una relazione di fatto con il bene , in opposizione al proprietario; in tal senso non avrebbe considerato che il taglio del bosco è comunque regolamentato dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale che impongono una preventiva dichiarazione di taglio che nella specie non risulta essere stata mai effettuata.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ., in relazione agli artt. 1140 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 42 Cost., per avere la Corte territoriale individuato quando sia iniziato l’esercizio del possesso m a non accertato se sia proseguito nel ventennio e, per giunta, su tutte le parti del compendio immobiliare, omettendo di considerare l’epoca in cui era stato ripristinato il sentiero di accesso, non percorribile in seguito ad una frana.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1158 cod. civ., 116 cod. proc. civ. e 42 Cost. per avere la Corte d’appello invertito l’onere probatorio, dando rilevanza alla non idoneità quale prova contraria delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
1.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha infine sostenuto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1140 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ. e 42 Cost. per avere la Corte d’appello dichiarato l’usucapione
anche del rustico insistente sul mappale n. 331, seppure non risulti neppure spiegato in che cosa ne sia consistito il possesso.
Il primo e il quarto motivo -che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati in riferimento alle censure di violazione di legge ex n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. .
Innanzitutto deve considerarsi che dalla motivazione della sentenza non risulta la portata e la frequenza del taglio del bosco ritenuto significativo per l’esercizio di un possesso ad usucapionem , né a quale tipologia questa attività di taglio sia stata ricondotta tra quelle previste all’art. 4 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale approvate con delibera del Consiglio RAGIONE_SOCIALE 18 dicembre 1980, n. 83, vigenti fino all’entrata in vigore del Regolamento RAGIONE_SOCIALE Veneto 07/02/2020 n. 2 ; nell’articolo 4, infatti, sono previsti più tipi di tagli, ma anche le ripuliture e gli sfolli che richiedono un differente lavoro sul fondo e non implicavano la presentazione della «dichiarazione di taglio» al RAGIONE_SOCIALE forestale RAGIONE_SOCIALE.
Ricostruito nelle sue caratteristiche, dunque, il taglio in un fondo di natura boschiva, nelle sue diverse modalità di svolgimento, costituisce una attività di coltivazione che tuttavia, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte elaborata in riferimento alla coltivazione dei fondi agricoli, non può per sé sola costituire prova dell’ esercizio del possesso utile ad usucapire.
La mera coltivazione, infatti, è attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, per sé sola, un’attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che, invece, costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022; Sez. 2, n. 18215 del 29/07/2013).
È necessario, allora, che il Giudice individui in che modo sia stata manifestata «l’opposizione al proprietario», perché «a fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – l’intento del coltivatore di possedere deve realizzarsi in un’attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus : l’interversione nel possesso non può avere luogo, infatti, mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. Sez. 2, n. 17376 del 03/07/2018).
Costituisce, quindi, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. Sez. 6 – 2, n. 6123 del 05/03/2020).
Nella sentenza impugnata, invece, non risulta esattamente ricostruito che tipo di attività sia stata svolta, con quale frequenza sia stata compiuta a far data dal 1980 e, soprattutto, in che modo sia stata manifestata la suindicata «opposizione al proprietario».
2.2. Anche il quarto motivo è, in tal senso, fondato. Relativamente al rustico, la Corte territoriale non ha proprio chiarito in quale attività si sia manifestato il possesso, limitandosi ad affermare che l’immobile, proprio perché diroccato, costituisce un tutt’uno con il resto del fondo e «in ogni caso, anche per questa porzione immobiliare, l’attrice ha provato, svolgendo la manutenzione e le opere di
conservazione dell’accesso, di averne tratto complessivamente l’utilità compatibile con la sua condizione».
È evidente, per i principi su riportati, che in sé non sono significativi per identificare un possesso utile ad usucapire, l’«accesso» ad un fondo e la possibilità, così, di « trarne un’utilità » generica: come detto, infatti, il possesso ad usucapionem deve avere la connotazione inequivoca di un potere sul bene esercitato uti dominus , contro il proprietario; in tal senso sarebbe stato ancor prima necessario verificare – e ciò non risulta essere stato fatto – se rustico e fondo boschivo, identificati separatamente in catasto, costituiscano o non entità autonome, se possano essere o non oggetto di proprietà separata e se fossero o non suscettibili di separata acquisizione per usucapione per loro ubicazione, funzione, conformazione (caratteristiche qui individuate a titolo meramente esemplificativo).
Dall’accoglimento dei suesposti profili del primo e del quarto motivo deriva l’assorbimento de lle restanti censure.
Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché statuisca sulla domanda di NOME COGNOME in applicazione dei principi suesposti, decidendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda