Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5635/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
DEL NOME, elettivamente domiciliato in CORBETTA INDIRIZZO C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro FALL. LIQUIDAZIONE
RAGIONE_SOCIALE -intimato-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO al n. 893/2022 depositato il 02/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con decreto n. 893/2022, depositato il 2.2.2022, in riforma del provvedimento del G.D. del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha accolto la domanda di rivendica formulata da NOME COGNOME ed avente ad oggetto il posto auto, identificato con il n. 7, sito nel compendio immobiliare di Milano, INDIRIZZO, pertinenza dell’appartamento di proprietà della fallita.
Il rivendicante aveva dedotto nell’opposizione di avere, a sua volta, sin dal 1990 un’abitazione nello stesso stabile ove era presente il posto auto oggetto di rivendica, nella titolarità della società fallita, di cui era socio al 42%; di aver sempre utilizzato in modo pacifico, esclusivo e ininterrotto tale bene, parcheggiando sia la propria autovettura, sia l’autovettura BMW di proprietà della fallita (la quale si trovava parcheggiata in tale posto auto quando era intervenuto il fallimento), avendone in tal modo acquisito la proprietà per usucapione ultraventennale.
Il giudice di merito ha osservato che la circostanza che il veicolo BMW della fallita venisse parcheggiato nel posto auto n.7 non escludeva il persistere dell’utilizzo dello stesso posto auto da parte del rivendicante, dato che egli era il soggetto che utilizzava la vettura societaria. Inoltre, dimostrata la sussistenza del possesso,
spettava a chi lo avesse subito dimostrare che lo stesso era stato dovuto a mera tolleranza.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMEnella qualità di successore a titolo particolare della RAGIONE_SOCIALE in virtù di aggiudicazione del bene di cui è causa avvenuta in data 22 giugno 2021 e successivo decreto di trasferimento del 31.1.2022 -affidandolo a tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito in giudizio con controricorso.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sollevata da NOME COGNOME sul rilievo che l’unico soggetto legittimato passivo sarebbe la società fallita, atteso che l’usucapione si era perfezionata prima che intervenisse il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Questa Corte (cfr. Cass. n. 8975/2020) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui ‘Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell’atto nell’intestazione dell’impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte’.
Nel caso di specie, il controricorrente non ha contestato che al Costantino sia stato aggiudicato il bene oggetto di rivendica e che vi sia stato un decreto di trasferimento dello stesso a favore del ricorrente, limitandosi a far valere ragioni di merito, che sono ininfluenti sotto il profilo della legittimazione ad impugnare il decreto impugnato.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.
Espone il ricorrente che il COGNOME ha acquistato la propria automobile solo in data 12 giugno 2002 con la conseguenza che non sussiste un utilizzo continuato del posto auto da venti anni e da cui possa sorgere un’usucapione a norma dell’art. 1158 c.c.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1164 e 1144 c.c.
Espone il ricorrente che il COGNOME, quale persona fisica, non ha conseguito alcun possesso del posto auto, avendone materialmente usufruito in qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE, come si evince dal rilievo che l’autovettura utilizzata dal COGNOME, e trovata parcheggiata dal curatore, è di proprietà della società fallita.
Peraltro, anche ipotizzando che il COGNOME avesse utilizzato il predetto spazio per fini personali, lo stesso non aveva né dedotto né dimostrato alcun atto di interversione del possesso ai sensi dell’art. 1141 comma 2° e 1164 c.c.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2651 c.c. sul rilievo che il procedimento di verifica fallimentare risulta strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio di accertamento della compiuta usucapione.
Il secondo motivo, da esaminare con priorità per il principio della ragione più liquida, è fondato.
Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 2487/2000) ha affermato – in una fattispecie in cui è stato ritenuto che la costruzione di un edificio da parte dei soci di una società in nome collettivo su di un terreno di proprietà di quest’ultima comporta, ai sensi dell’art. 934 c.c., l’acquisizione della proprietà dell’intero edificio da parte dell’ente collettivo che ‘… il socio, utilizzando per scopi personali il bene della società non acquista sullo stesso un proprio possesso ma semplicemente detiene l’immobile per un interesse personale, invece che per l’attuazione diretta degli scopi
della società, la quale con il concedere la detenzione esercita un’attività propria del possessore. Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, pertanto, corretto è l’inquadramento della fattispecie nella previsione dell’art. 1141 2° c. cod. civ., potendo il socio che detiene per un suo interesse personale l’immobile di proprietà della società, assumere il possesso del bene solo a seguito di un atto di interversione; con la precisazione che al semplice godimento del bene che avvenga con il consenso degli altri soci, ex art. 2256 c.civ., non può attribuirsi alcun valore di atto di interversione del possesso, trattandosi di godimento che la stessa società ha concesso e che, per tale ragione non è idoneo a manifestare alla stessa, la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società…’.
Tale principio, sopra enunciato per una società in nome collettivo è, a maggior ragione, applicabile in un caso di godimento di un bene sociale da parte del socio di una società di capitali, autonomo soggetto giuridico, non essendo certo il mero godimento in sè elemento idoneo a manifestare la volontà di sottrarre il bene alla società.
Il Tribunale non ha fatto un uso corretto di tale principio, avendo erroneamente osservato, nel ritenere che l’utilizzo del posto auto di cui è causa integrasse un possesso ad usucapionem , che ‘ la circostanza che il veicolo BMW della fallita venisse parcheggiato nel posto auto 7 non escludeva il persistere dell’utilizzo dello stesso posto auto da parte del rivendicante, dato che egli era il soggetto che utilizzava la vettura societaria’. In sostanza, il Tribunale di Milano non ha colto che, avendo il Del COGNOME avuto pacificamente la detenzione del posto-auto quale socio della fallita – posto-auto nel quale veniva parcheggiata l’autovettura di proprietà della stessa fallita e solo in uso al predetto socio -, per riconoscere il possesso ad usucapionem avrebbe dovuto individuare un eventuale atto di interversione del possesso compiuto dallo stesso socio; si tratta in realtà di condotta che, sulla base dell’accertamento compiuto d allo
stesso Tribunale, non è mai stata, invece, posta in essere, avendo il giudice di merito reiteratamente valorizzato solo ed esclusivamente l’elemento fattuale del mero godimento del bene sociale da parte del COGNOME.
Il primo motivo ed il terzo motivo sono conseguentemente assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto), va pronunciato il rigetto del l’opposizione allo stato passivo quale già proposta dal COGNOME.
In relazione alla peculiarità della controversia ed all’alternanza decisoria dei giudici concorsuali di merito, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il primo ed il terzo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dal De l Gaizo.
Compensa integralmente tra le parti le spese d ell’intero giudizio .
Così deciso in Roma il 27.5.2025