Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 18422/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente e ricorrente incidentale –
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 520/2022 emessa dalla Corte d ‘ appello di Torino, depositata in data 16.5.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.7.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 5.12.2017, NOME COGNOME convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE (emittente, d ‘ora in avanti anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) e RAGIONE_SOCIALE (intermediario) dinanzi al Tribunale di Ivrea, esponendo che: era stata convinta dal promotore di un intermediario assicurativo, RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), presso la propria abitazione, a sottoscrivere una polizza denominata ‘La Signature Bond Plus’ (descritta dal promotore come un investimento sicuro e foriero di vantaggi fiscali per gli eredi in caso di morte prematura dell ‘ assicurata); il premio di € 50.000,00 avrebbe dovuto essere versato in un ‘ unica soluzione in favore dell ‘ emittente (COGNOME); essa attrice non aveva ricevuto la copia del contratto-quadro, bensì: un documento in cui l ‘ intermediario affermava di essersi attenuto agli obblighi dell ‘ intermediario assicurativo, nonché un ‘foglio’ in cui si comunicava che la proposta di essa COGNOME era ‘in fase di lavorazione’ e un certificato di polizza; nella proposta dalla stessa attrice sottoscritta si dava atto della sua condizione di ‘casalinga senza reddito’ ; l ‘ importo pattuito era stato regolarmente versato; con lettera del 7.10.2014,
e contro
COGNOME le aveva comunicato che il fondo in cui era stato investito il premio presentava problemi di liquidità; il 22.7.2015 che vi era stata una riduzione del valore del fondo di ‘almeno il 40%’ ; e, infine, che l ‘ attività del fondo era stata sospesa con effetto dal 1.2.2016, con ‘cristallizzazione’ dei problemi di incapienza; l’ attrice aveva quindi formulato una richiesta di riscatto, alla quale tuttavia COGNOME non aveva fornito riscontro. Pertanto, evidenziato che la polizza da essa attrice sottoscritta apparteneva alla tipologia ‘unit linked’ , caratterizzata dalla prevalente funzione speculativa visto il collegamento tra il capitale (o la rendita) promessa all ‘ assicurato e l ‘ andamento dei fondi ove veniva investito il premio, costituente un prodotto finanziario, la Baggetto sottolineava che l ‘ intermediario avrebbe dovuto consegnarle ex art. 23, comma 1, d.lgs. 58/1998 (c.d. TUF), richiamato dall ‘ art. 25bis , comma 1, TUF – il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento; tale contratto, viceversa, non era mai stato consegnato, con conseguente nullità e diritto dell ‘ attrice di ottenere la restituzione dell ‘ importo versato a titolo di premio assicurativo. In ogni caso, proseguiva l ‘ attrice, l ‘ intermediario non aveva rispettato le regole di comportamento sancite dall ‘ art. 21, comma 1, lett. a) del TUF e dal Regolamento CONSOB 16190/2007, con conseguente responsabilità precontrattuale o contrattuale e obbligo di risarcire il danno corrispondente alla perdita integrale del capitale investito, da determinarsi quindi nella misura di € 50.000,00. L ‘ attrice chiedeva quindi la condanna di COGNOME al pagamento in suo favore – previa declaratoria di nullità del contratto –
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della suddetta somma ai sensi dell ‘ art. 2033 c.c.; in subordine, vista la responsabilità dell ‘ intermediario, l ‘ attrice instava per la condanna di A1 Life alla corresponsione dello stesso importo, a titolo risarcitorio, domanda poi estesa anche nei confronti di NOME.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, perché il rapporto contrattuale si era instaurato tra l ‘ attrice e COGNOME, ed essa convenuta non aveva ricevuto dalla società emittente alcun incarico di intermediazione assicurativa. Nel merito, contestava le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto e, in subordine, chiedeva dichiararsi l ‘ esclusiva responsabilità di COGNOME (con conseguente suo obbligo di manleva verso essa RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ipotesi di accoglimento della domanda attorea); in estremo subordine, RAGIONE_SOCIALE chiedeva di essere manlevata dalla sua compagnia di assicurazioni (RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l ‘ Italia), chiedendo di essere autorizzata a chiamarla in causa.
NOME si costituì in giudizio, in via pregiudiziale sollevando eccezione di nullità della notifica dell ‘ atto di citazione, non tradotto in una delle lingue ufficiali del Paese di destinazione (con violazione del Regolamento CE n. 1393/2007). Nel merito, contestava le avverse domande, chiedendone il rigetto, comunque precisando che, nel formulare la richiesta di ripetizione ex art. 2033 c.c., la Baggetto non aveva tenuto in considerazione i due riscatti parziali, per complessivi € 4.750,00. In via subordinata, NOME chiese che A1 Life fosse condannata a tenerla indenne dalle pretese attoree.
Con ordinanza del 6.6.2018 il giudice rigettò l ‘ eccezione di nullità della notifica della citazione sollevata da COGNOME e autorizzò RAGIONE_SOCIALE a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE. Questa si costituì in giudizio aderendo alle difese nel merito della assicurata, ma, per l ‘ ipotesi di accoglimento della domanda attorea, eccependo l ‘ inoperatività della polizza e l ‘ applicabilità della franchigia di € 20.000,00.
Istruita la causa, con sentenza del 17.8.2020 il Tribunale di Ivrea: ( i ) rigettò la domanda di accertamento della nullità della polizza e di conseguente ripetizione dell ‘ indebito; ( ii ) accolse la domanda subordinata e per l ‘ effetto condannò le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell ‘ attrice – a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da quest ‘ ultima subito a causa della stipulazione della polizza unit linked -della somma di € 53.616,30, oltre accessori; ( iii ) accertato che il danno subito dall ‘ attrice era imputabile per il 50% all ‘ inadempimento di A1 Life e per il restante 50% all ‘ inadempimento di COGNOME accolse parzialmente la domanda trasversale proposta dalla prima nei confronti di COGNOME e conseguentemente dichiarò quest ‘ ultima tenuta al pagamento in favore di A1 Life delle somme che la stessa avesse dovuto pagare alla Baggetto a titolo di capitale e accessori in eccedenza rispetto alla sua quota-parte di responsabilità; accolse parzialmente la domanda trasversale proposta da COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente condannò quest ‘ ultima al pagamento in favore di COGNOME delle somme che la stessa avesse dovuto pagare in favore della Baggetto a titolo di capitale e accessori in eccedenza rispetto alla sua quota-parte di responsabilità; ( iv )
accolse la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente condannò quest ‘ ultima a manlevare e tenere indenne la prima da ogni e qualsiasi esborso che la medesima fosse stata costretta ad affrontare in conseguenza della presente vicenda processuale, nei limiti della quota-parte di responsabilità (50%), fatta salva l ‘ operatività della franchigia contrattualmente prevista di € 20.000,00; ( v ) regolò le spese di lite.
La sentenza venne impugnata con distinti atti d ‘ appello da A1 Life (giudizio iscritto al n. 1043/2020 R.G.) e da COGNOME (giudizio iscritto al n. 1047/2020 R.G.). Costituitisi gli appellati e disposta la riunione dei due giudizi, la Corte d ‘ appello di Torino, con sentenza del 16.5.2022, rigettò entrambi gli appelli, regolando le spese di lite secondo soccombenza. Osservò la Corte sabauda – per quanto qui ancora interessa a ) che la polizza stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE sotto la vigenza dell ‘ art. 25bis TUF era qualificabile come ‘ prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione ‘, quindi soggetta alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 del TUF, a prescindere dalla questione della sua natura assicurativa o finanziaria; b ) che la tesi del ‘doppio binario’ -per cui, ai fini dell ‘ applicabilità dei citati artt. 21 e 23, occorrerebbe distinguere tra prodotti collocati direttamente dall ‘ impresa assicurativa e quelli invece collocati da agenti/brokers -era insostenibile, la normativa non giustificando siffatta distinzione, perché diretta a disciplinare il prodotto e, dunque, a tutelare l ‘ investitore, a prescindere dal canale distributivo del prodotto stesso; c ) che RAGIONE_SOCIALE era da considerare intermediario nella
stipulazione della polizza e che sulla stessa gravava l ‘ onere di dimostrare che la Baggetto, ove fosse stata correttamente informata dell ‘ alta rischiosità del prodotto, in relazione alle sue qualità personali, avrebbe comunque sottoscritto la polizza; d ) che NOME, contestando l ‘ accertata propria corresponsabilità e dunque l ‘ applicabilità dell ‘ art. 21 del TUF nei suoi confronti, non aveva colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado, individuata nell ‘ aver predisposto una modulistica sia precontrattuale informativa, sia contrattuale, inadeguata rispetto ai doveri informativi di cui allo stesso art. 21 TUF, e non già – come invece inteso da COGNOME -nel suo coinvolgimento nei rapporti con il sottoscrittore; e ) che la responsabilità dell ‘ intermediario è di natura contrattuale, fermo restando che la Baggetto aveva comunque chiesto il risarcimento nei limiti del c.d. interesse negativo.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di formali quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e NOME RAGIONE_SOCIALE, che ha pure proposto ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, anch ‘ esso resistito dalla COGNOME con controricorso. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. NOME COGNOME ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi i ricorsi. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE
1.1 Con il primo motivo si lamenta ‘ ex art. 360, comma 1, n. 4) Cod. proc. Civ.: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 Cod. proc. Civ., per avere la Corte di Appello di Torino omesso di pronunciarsi sul primo e terzo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE con cui, rispettivamente, si era censurata la prima decisione per erronea interpretazione delle sentenza della CGUE del 31.5.2018 e del 1.3.2012, che avevano affermato la natura assicurativa delle polizze unit linked , e si era anche censurata la qualificazione della polizza sottoscritta dalla Baggetto come prodotto prevalentemente finanziario, con ritenuta conseguente applicabilità del TUF .
1.2 Con il secondo motivo si lamenta ‘ ex art. 360, comma 1, n. 4) Cod. proc. Civ.: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 112 Cod. proc. Civ., per avere la Corte di Appello di Torino omesso di pronunciarsi sull ‘ eccezione di nullità del contratto sollevata da RAGIONE_SOCIALE : si sostiene che, a ritenere la natura prevalentemente finanziaria della polizza per cui è processo, il contratto andrebbe considerato nullo, con conseguente diritto di ripetizione del premio versato in favore della contraente, il che era stato eccepito da essa ricorrente nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio d ‘ appello, trattandosi peraltro di questione rilevabile d ‘ ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Precisa la ricorrente che detta nullità giammai potrebbe essere alla stessa attribuita, ma solo a chi (COGNOME) quel prodotto ha ideato e redatto, in
quanto emittente, peraltro incassando il relativo premio. Unica obbligata alla restituzione, dunque, non potrebbe che essere la stessa COGNOME
1.3 Con il terzo motivo si denuncia ‘ ex art. 360, comma 1, n. 3) Cod. proc. Civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 25-bis e 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 s.m.i. ( … ), 39, 40, 42 e 83 del Regolamento Consob n. 16190/2007, 109 lett. b) decreto legislativo n. 209/2005 s.m.i. (tutti nella versione ratione temporis applicabili), e dell ‘ art. 14 delle Preleggi, per aver la Corte di Appello applicato la normativa del T.U.F. e le disposizioni attuative della Consob sulla intermediazione finanziaria al collocamento di una polizza unit linked da parte di intermediari assicurativi tradizionali ‘ . Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell ‘ attribuire portata generale al TUF, senza distinguere tra la fase di strutturazione/emissione della polizza, riferibile ad NOME e senz ‘ altro soggetta al TUF, e quella di distribuzione/collocamento della stessa, per la quale la normativa applicabile e le autorità di vigilanza di riferimento variano, per espressa scelta del legislatore : il TUF e la CONSOB per i ‘soggetti abilitati’, il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005 – di seguito c.d.a., o anche c.a.p.) e l ‘ IVASS per agenti e broker assicurativi iscritti alle rispettive sezioni del RUL.
1.4 Con il quarto motivo, infine, si lamenta ‘ ex art. 360, comma 1, n. 3) Cod. proc. Civ.: violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 21 del T.U.F., dell ‘ art. 120 del decreto legislativo n. 295 del 2005 (CAP) e 47 e 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006, per aver la Corte di Appello applicato la
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normativa T.U.F. ad A1 Life nella fase di presentazione di una polizza unit linked in luogo della normativa del Codice delle Assicurazioni private ‘ : essa ricorrente non era soggetta agli obblighi informativi di cui all ‘ art. 21 TUF, come invece ritenuto dal giudice del merito.
RICORSO INCIDENTALE
1.5 Con il primo motivo si lamenta la ‘ Violazione o falsa applicazione dei principi di diritto europeo, nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria con riferimento al contrasto giurisprudenziale sussistente tra la giurisprudenza della corte di giustizia europea e l ‘ interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Torino del contratto assicurativo nella impugnata sentenza ( … ex art. 360, co. 1 n 3 e 4 cpc) ‘, per aver la decisione impugnata ‘ erroneamente qualificato il contratto di polizza come strumento finanziario sulla base di un ‘ interpretazione del contratto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in tema di valido contratto di assicurazione, evidenziando così un contrasto irriducibile di statuizioni (quella della Corte di Torino e quella della Corte di Giustizia Europea) ‘ .
1.6 Con il secondo motivo si denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione degli art. 25 bis e 21 Tuf ( … ex art. 360, co 1, n. 3) ‘, per aver la decisione impugnata ‘ erroneamente applicato alla odierna esponente l ‘ art. 21 del Tuf rivolto agli intermediari e dunque non ad Hansard alla quale tale norma non può essere rivolta in quanto emittente della polizza ‘.
1.7 Con il terzo motivo, infine, si lamenta ‘ Vizio di insufficienza logica, violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. dell ‘ art.
118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 co. 6 cost ( … ex art. 360, co 1, n. 4) ‘, per aver la pronuncia impugnata ‘ emesso tale statuizione in assenza di una adeguata motivazione logico giuridica nonostante il motivo di appello verteva precipuamente su tale aspetto ‘.
2.1 Va preliminarmente evidenziato, per chiarezza espositiva, che i riferimenti alle disposizioni della legislazione speciale (specialmente, al d.lgs. n. 80/1998, TUF, nonché al d.lgs. n. 209/2005, c.d.a.), se non diversamente precisato, devono intendersi effettuati al relativo testo in vigore nell ‘ anno 2011, applicabile ratione temporis, in ragione del tempo di sottoscrizione della polizza per cui è processo.
2.2 Sempre in via preliminare, occorre poi osservare che – come correttamente eccepito dalla controricorrente NOME COGNOME e rilevato dal Procuratore Generale – A1 Life e COGNOME non hanno specificamente impugnato la statuizione della sentenza d ‘ appello laddove, per completezza (p. 38), s ‘ è ritenuto che, anche a non ritenere applicabili gli artt. 21 e 23 del TUF alla fattispecie, nondimeno risultava conclamata la responsabilità dell ‘ emittente e dell ‘ intermediario assicurativo a cagione della carenza di informazioni offerte alla stessa COGNOME, e ciò anche al lume della disciplina codicistica generale, e segnatamente degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., venendo in rilievo il dovere di diligenza quam in suis , ex art. 1176, comma 2, c.c., cui le predette non s ‘ erano attenute. Da tale mancata impugnazione discende – trattandosi indubbiamente di una autonoma ratio decidendi , da sé sola in grado di sorreggere la finale statuizione di rigetto di entrambi gli appelli, sul piano logico-giuridico – la
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formazione del giudicato sul punto, con conseguente inammissibilità delle restanti doglianze proposte da RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME avverso la ratio decidendi alternativa adottata dal giudice a quo (v., per tutte, Cass. n. 13880/2020), fatto salvo quanto si dirà tra breve: quand ‘ anche fossero fondate, infatti, dette doglianze giammai potrebbero condurre alla cassazione dell ‘ impugnata sentenza, proprio per l ‘ intervenuta formazione del giudicato sulla ratio decidendi non oggetto di censura.
Pertanto, risultano certamente avvinti dalla rilevata aspecificità e dal correlativo difetto d ‘ interesse ex art. 100 c.p.c. il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, nonché l ‘ intero ricorso incidentale: essi si basano, infatti, sotto varie angolazioni, sulla questione della natura della causa della polizza per cui è processo (ossia, se essa sia assicurativa, finanziaria, o mista, con prevalenza dell ‘ una o dell ‘ altra componente), nonché sulla pretesa inapplicabilità della disciplina del TUF nei loro confronti, questioni che però, a tal punto, sono del tutto irrilevanti.
Nondimeno, anche in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni poste con detti mezzi, talune delle quali giungono al vaglio di questa Corte per la prima volta, si procederà comunque alla disamina nel merito cassatorio dei singoli predetti motivi, ferme le eventuali ulteriori ragioni di inammissibilità.
3.1 Iniziando dal primo motivo del ricorso principale, esso risulta comunque palesemente infondato.
Al contrario di quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE, la Corte sabauda non è affatto incorsa nella omessa pronuncia sul primo e sul terzo motivo d ‘ appello da essa ricorrente proposto, perché la questione della natura della polizza unit linked sottoscritta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata affrontata esplicitamente dal giudice d ‘ appello (pp. 25-26 della motivazione), ma in diversa prospettiva, con l ‘ attribuzione ad essa della qualità di ‘ prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione ‘, secondo la definizione fornita dall ‘ art. 1, lett. wbis ), del TUF (detta disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 303/2006, in vigore dal 25.1.2007, così definisce i prodotti finanziari emessi da imprese assicurative : ‘ le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all ‘ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all ‘ articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ) ‘ .
Proprio al lume della disciplina dettata dall ‘ art. 2, comma 1, del c.d.a. (che stabilisce, tra l ‘ altro, che ‘ Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente : I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; … III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento ‘) , il giudice d ‘ appello ha dunque ritenuto che la polizza vita sottoscritta dalla Baggetto rientrasse nell ‘ ambito delle polizze di cui ai rami vita III e, perciò, costituisse prodotto finanziario, ut supra.
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Di conseguenza, la Corte torinese, giungendo a tale (peraltro, corretta) conclusione, ha rilevato che, a mente dell ‘ art. 25bis , comma 1, del TUF, ‘ Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione ‘ .
Quale ulteriore corollario, stante la chiara opera classificatoria operata dal diritto positivo, la Corte sabauda ha quindi evidenziato la sostanziale superfluità – nella vicenda in esame – della diatriba circa la natura assicurativa o finanziaria (o mista, con prevalenza dell ‘ una o dell ‘ altra componente) della polizza unit linked sottoscritta dalla Baggetto, proprio perché – in relazione alle questioni oggetto del contendere – il combinato disposto delle cennate disposizioni non lascia margini di dubbio sulla applicabilità degli artt. 21 e 23 citati anche a detta polizza, stipulata nel 2011 e nella vigenza della disciplina prima richiamata.
Insomma, la questione della natura della polizza in parola – ha chiosato la Corte territoriale – può rilevare sotto altri profili, ma non riguardo a quelli che interessano nella presente vicenda processuale.
3.2 La tesi seguita dal giudice d ‘ appello, dunque, ha sostanzialmente bypassato il tema posto dai motivi di gravame in questione (ed in particolare, la pretesa violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza della CGUE), offrendo una argomentazione che, evidentemente, è incompatibile con la tesi propugnata da A1 Life e che, implicitamente, la confuta e la disattende: in tali condizioni, dunque, non è configurabile alcuna omessa pronuncia, noto essendo, peraltro, che ‘ Al fine di adempiere all ‘ obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ‘ (Cass. n. 8767/2011; conf. Cass. n. 12123/2013).
Semmai, a tutto concedere, avrebbe potuto al più denunciarsi un possibile deficit motivazionale (v. sul punto Cass. n. 12131/2023), ma tale vizio non è stato chiaramente prospettato dalla ricorrente principale in questa sede.
3.3 Davvero ad abundantiam , può comunque rilevarsi che, come evidenziato dalla recente Cass. n. 21022/2024 (in motivazione), che ha pure proceduto ad approfondita analisi della giurisprudenza eurounitaria sul tema d ‘ interesse, ‘ La Corte di giustizia … non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudici nazionali in tema di polizze linked. La Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito – né avrebbe potuto – quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina eurounitaria solo a determinati fini ‘.
Compete dunque al giudice nazionale stabilire quando si è al cospetto di un contratto di assicurazione e quando, invece, si tratta di contratto di
investimento, giacché – come correttamente evidenziato dal citato arresto, pure richiamato dal Procuratore Generale – costituiscono materie armonizzate la disciplina dell ‘ impresa assicurativa e l ‘ intermediazione assicurativa, non anche i criteri di ermeneutica contrattuale, e neppure essendo sostenibile (nella prospettiva anelata dalla odierna ricorrente principale) che un contratto possa considerarsi di assicurazione sol perché la normativa eurounitaria (e, può aggiungersi, quella nazionale conformativa) consentono che esso sia stipulato da una impresa assicurativa.
4.1 Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.
Da quanto è dato comprendere dalla lettura del mezzo, l ‘ oggetto della eccezione in senso lato sollevata da A1 Life nella comparsa conclusionale d ‘ appello – eccezione certamente proponibile anche in appello, posto che la nullità del contratto è rilevabile d ‘ ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014 e successiva giurisprudenza conforme ; ma ‘ a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie ‘ – v. Cass. n. 4867/2024) – è fondata sul fatto che, se alla polizza unit linked si attribuisce natura prevalentemente finanziaria, allora verrebbe meno la causa del contratto di assicurazione, nonostante tale natura fosse stata richiamata nella documentazione precontrattuale e contrattuale, con conseguente nullità del contratto e obbligo di restituzione del premio: ma poiché la documentazione suddetta venne
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predisposta da COGNOME solo a quest ‘ ultima andrebbe attribuita la causa di nullità, con ogni conseguenza sulla sua esclusiva legittimazione passiva, rispetto alla domanda attorea di restituzione.
4.2 Ora, il mezzo in esame è anzitutto inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dell ‘ impugnata sentenza.
Discostandosi dall ‘ impostazione seguita, al riguardo, dal Tribunale eporediese, la Corte d ‘ appello – come s ‘ è visto poc ‘ anzi, parr. 3.1 ss. – ha infatti ritenuto di poter prescindere dalla questione circa la natura della polizza per cui è processo (ossia, se la sua causa fosse assicurativa, finanziaria, o mista), ritenendola irrilevante nella specie, al lume della normativa esaminata, che appunto le ha consentito di considerarla senz ‘altro un ‘ prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione ‘, secondo la definizione fornita dal citato art. 1, lett. wbis ), del TUF, e ciò nella prospettiva della delibazione della domanda risarcitoria proposta dalla Baggetto.
Difetta, dunque, il presupposto della censura, ossia che il giudice d ‘ appello abbia ritenuto la natura finanziaria (o prevalentemente finanziaria) della polizza in parola secondo l ‘ analisi della sua causa (per essere ancor più chiari: che la Corte d ‘ appello abbia valutato se la polizza fosse o meno un contratto di assicurazione), posto che, lo si ripete, la Corte torinese s ‘ è poggiata sulla sicura definizione della polizza unit linked quale prodotto finanziario, offerta dal diritto positivo.
D ‘ altra parte, la tesi sostenuta col mezzo – così come proposto – è anche logicamente incompatibile col dettato normativo: come già visto (v. par.
3.1), il combinato disposto dell ‘ art. 1, lett. wbis ), del TUF e dell ‘ art. 2, comma 1, del c.d.a. espressamente qualifica come prodotto finanziario le polizze vita stipulate a far data dal 25.1.2007 (ossia, le ‘ assicurazioni sulla durata della vita umana … le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento ‘, id est le polizze vita indicizzate), il che esclude la automatica nullità della causa (come sembra intendere la ricorrente principale) di un simile negozio, a cagione della sua essenza finanziaria, posto che detta qualificazione discende dal diritto positivo: si tratta, infatti, di aspetti (quello della qualificazione normativa e della natura della polizza) che operano su piani affatto diversi.
Si vuole cioè dire che, pur in presenza di una tecnica definitoria del legislatore come quella più volte illustrata, che ‘tipizza’ la polizza unit linked come prodotto finanziario nell ‘ egida del TUF, non può di per sé escludersi che la causa della polizza vita sottoscritta dalla Baggetto quale vero e proprio contratto di assicurazione sia affetta da nullità ex art. 1418 c.c. per contrasto con gli artt. 1882 e 1895 c.c., ossia (con riguardo alla fattispecie) per sostanziale e totale obliterazione del rischio demografico, non potendo in tal caso – ed in ipotesi rinvenirsi un ‘ contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall ‘ assicurato all ‘ assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto ‘ (cos ì, in motivazione, Cass. n.
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6319/2019; nello stesso senso, la già citata Cass. n. 21022/2024, alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per richiami).
Tuttavia, il mezzo in esame è sul punto totalmente aspecifico, perché, anzitutto, non chiarisce in quali esatti termini l ‘ eccezione fosse stata sollevata in appello e, poi, non spiega perché la natura prevalentemente finanziaria della causa della polizza (come pure accertato dal solo giudice di primo grado) dovrebbe comportare l ‘ inevitabile nullità del contratto in questione, nulla deducendo, con la necessaria precisione, circa il contenuto rilevante delle relative clausole.
In tal guisa, la ricorrente principale non consente a questa Corte di valutare la decisività della censura, donde la descritta ragione di inammissibilità.
4.3 Infine, possono qui comunque richiamarsi – per brevità – le ragioni già espresse con riguardo al primo motivo, non essendo anche qui configurabile una omessa pronuncia, stavolta sull ‘ eccezione di nullità.
Proprio il percorso motivazionale seguito dal giudice d ‘ appello, in realtà, denota per il rigetto implicito dell ‘ eccezione, posto che la Corte territoriale ha chiaramente ritenuto di trovarsi al cospetto di un contratto senz ‘ altro valido, valorizzando la stessa definizione della polizza unit linked quale strumento finanziario tout court e verosimilmente anch ‘ essa sovrapponendo tale profilo, attinente al ‘tipo’ , a quello della causa della polizza stessa .
D ‘ altra parte, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la COGNOME aveva riproposto in appello la domanda restitutoria proposta in
via principale (non è chiaro se ai sensi dell ‘ art. 346 c.p.c., o come vero e proprio appello incidentale, quantomeno sul piano sostanziale e sempre che ne ricorressero i presupposti, giacché la domanda era stata rigettata dal Tribunale), fondata sulla nullità della polizza per la mancata stipulazione del contratto quadro di investimento, ma la Corte sabauda non ha preso espressamente posizione al riguardo.
In sostanza, ben può ritenersi che la Corte territoriale – procedendo senz ‘ altro alla delibazione della domanda subordinata e alla valutazione dell ‘ inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti su emittente e intermediario, anche per la fase prenegoziale – abbia implicitamente valutato insussistenti i profili di invalidità della polizza, sollevati da diverse angolazioni dalle parti, ritenendo sufficiente il suo inquadramento come tipico strumento finanziario, come s ‘ è detto.
In proposito, in disparte ogni questione sulla correttezza di una simile (implicita) valutazione, occorre rilevare che la questione qui non rileva, posto che il mezzo in esame non solo non la agita specificamente, ma anzi neppure la coglie (sicché essa non può qui essere affrontata, stante la natura vincolata del giudizio di legittimità); in ogni caso, nessuna omessa pronuncia sull ‘ eccezione in parola può configurarsi, per quanto ampiamente detto.
5.1 Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, da delibarsi congiuntamente perché connessi, sono comunque infondati.
5.2.1 La tesi del ‘doppio binario’, propugnata dalla ricorrente principale, si fonda sulla combinazione dei primi due commi dell ‘ art. 25-
bis del TUF, occorrendo in thesi leggere il disposto del primo comma (a mente del quale ‘ Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione ‘) necessariamente in logica consecuzione col secondo comma, secondo cui ‘ In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all ‘ articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all ‘ articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all ‘ articolo 8, commi 1 e 2, e all ‘ articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all ‘ articolo 7, comma 1 ‘ .
Si sostiene, dunque, che poiché l ‘ intermediario assicurativo – quale è RAGIONE_SOCIALE non è ‘soggetto abilitato’ a norma dell ‘ art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, sicché non è soggetto alla vigilanza della CONSOB, da tanto dovrebbe discendere che l ‘ applicabilità della regola generale deriva dallo specifico canale di distribuzione con cui la polizza unit linked, quale prodotto finanziario emesso da impresa assicurativa, viene collocata sul mercato: se la polizza è stata collocata direttamente da quest ‘ ultima, allora troverebbero piena applicazione il primo comma dell ‘ art. 25bis e, dunque, gli artt. 21 e 23 del TUF, con correlativo dovere d ‘ informazione a carico della stessa impresa e con ogni conseguenza in caso di inadempimento; se, invece, la polizza è collocata mediante intermediazione assicurativa, posto che l ‘ agente o il broker non sono soggetti a vigilanza CONSOB, ma a quella (al tempo) dell ‘ ISVAP,
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andrebbero solo applicate le norme del c.d.a. Il che troverebbe conferma, secondo A1 Life, anche in taluni documenti consultivi redatti dalle Autorità di vigilanza.
Si conclude, poi, evidenziando che la prova della sussistenza del ‘doppio binario’ , per l ‘ epoca d ‘ interesse, deriverebbe implicitamente dalla nuova regolamentazione adottata dal legislatore con il d.lgs. n. 68/2018 (attuativo della direttiva 2016/97/UE, c.d. IDD), essendosi espressamente sancito – con l ‘ introduzione dell ‘ art. 25ter del TUF – che ‘ la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi ‘ è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del c.a.d. e dalla normativa eurounitaria direttamente applicabile: si sostiene che – se il legislatore ha ritenuto di così disciplinare tout court il collocamento dei prodotti finanziari assicurativi – tanto significa che si è inteso abrogare il sistema precedente, che giustificava la compresenza di due Autorità di controllo (la CONSOB e l ‘ ISVAP, poi IVASS), per ricondurre l ‘ intermediazione delle polizze unit linked al solo ambito del c.d.a. e al controllo della sola IVASS.
5.2.2 La tesi appena illustrata è stata correttamente disattesa dalla Corte piemontese sulla base delle seguenti sintetizzate considerazioni:
a ) la lettera dell ‘ art. 25bis , comma 1, del TUF rende senz ‘ altro applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (tra cui le polizze unit linked come quella per cui è processo), a prescindere dal canale distributivo, in piena coerenza con la finalità di garantire una maggior tutela al contraente e proprio in ragione della natura (in tutto o in parte) finanziaria del prodotto stesso;
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b ) il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante a tal fine, perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto che fisicamente lo colloca;
c ) il regime di vigilanza sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull ‘ applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 del TUF, perché in caso contrario si esporrebbe il contraente ad una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall ‘ impresa emittente oppure da un intermediario, conclusione di per sé illogica, posto che la ratio dell ‘ art. 25bis comma 1, del TUF, è quella di assicurare che quel particolare tipo di polizza – proprio per il suo contenuto finanziario venga contratta previo adempimento di cogenti obblighi informativi e con forma rafforzata;
d ) la normativa del 2018 – con l ‘ introduzione dell ‘ art. 25ter del TUF – non può assumere il significato prospettato da A1 Life, avendo essa semplicemente fatto confluire nel c.d.a. la disciplina di protezione dell ‘ investitore già dettata nel TUF per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, introducendo nel Titolo IX il Capo IIIter ( ‘ Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi ‘ ).
5.2.3 Si tratta di argomenti che la Corte ritiene di pienamente condividere e che non risultano minimamente scalfiti dai mezzi in esame. 5.2.4 A quanto già evidenziato, può qui aggiungersi che A1 Life muove (p. 23 del ricorso, in particolare), da un presupposto inconsistente (benché, a suo dire, derivante da ‘ una lettura un po ‘ più attenta del
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T.U.F.’ ), ossia che sarebbe proprio ‘ il T.U.F. a stabilire che la normativa sul collocamento di tali prodotti si applica solo ai soggetti abilitati di cui all ‘ art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F. ‘, quando invece è vero proprio il contrario.
La regola generale, infatti, è quella dettata dall ‘ art. 25bis , comma 1, TUF, che estende in modo inequivoco la disciplina dettata per i prodotti finanziari, quanto agli obblighi informativi, anche ‘ alla sottoscrizione e al collocamento ‘ di prodotti quali le polizze unit linked emesse da imprese assicurative, e proprio per il loro contenuto (in tutto o in parte, qui non rileva) finanziario, a prescindere da ogni altro dato, soggettivo od oggettivo e senza distinzioni di sorta.
Il secondo comma della citata disposizione, invece, non mira affatto a circoscrivere la portata della regola appena prima enunciata, ma attiene al potere di vigilanza della CONSOB relativo a detti prodotti, testualmente finalizzato dalla stessa disposizione agli obiettivi di cui all ‘ art. 5, comma 3, del TUF (cui la disposizione rinvia), ossia ad assicurare ‘ la trasparenza e la correttezza dei comportamenti ‘ dei soggetti vigilati, onde garantire ‘ a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l ‘ osservanza delle disposizioni in materia finanziaria ‘ (così lo stesso art. 5, comma 1 , cui il terzo comma parimenti rinvia) .
Risulta quindi evidente che la tecnica di rimando operata dal legislatore assume una valenza eterointegrativa ex art. 1374 c.c., quanto al
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contenuto negoziale e agli obblighi connessi, limitatamente al primo comma dell ‘ art. 25bis più volte citato, mentre il secondo comma si occupa di un tema molto più ampio e diverso, che esula dal contenuto e dalla disciplina del contratto, per assurgere alla tutela ( lato sensu intesa) del sistema finanziario nel suo complesso, quanto ai prodotti finanziari in discorso.
5.2.5 D ‘ altra parte, questa Corte ha già più volte escluso che, salvo che specifiche disposizioni normative denotino diversamente, le regole dettate per la vigilanza su banche o intermediari finanziari possano di per sé incidere sul contenuto del contratto col risparmiatore (si veda, ad es., in tema operatività di soggetti non iscritti nell ‘ albo di cui all ‘ art. 106 TUB nell ‘ ambito del recupero di crediti cartolarizzati, Cass. n. 7243/2024; ma, soprattutto, si veda Cass., Sez. Un., n. 33719/2022, sul tema del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, in motivazione, parr. 8.2 ss. in particolare, anche per richiami).
Insomma, non si tratta affatto di attingere né all ‘ analogia, né tampoco all ‘ interpretazione estensiva (come pure sostenuto da A1 Life, laddove lamenta la violazione dell ‘ art. 14 delle Preleggi), ma di muovere proprio dall ‘ interpretazione letterale della disposizione in parola, che si innesta armonicamente nel sistema e che – almeno in questo caso – non lascia dubbi di sorta.
5.2.6 Del resto, se così non fosse, l ‘ art. 25bis , comma 1, del TUF, sarebbe davvero connotato da rara illogicità: a prescindere dal fatto che il contenuto tipizzato di un contratto di investimento (nella specie, la
polizza unit linked quale prodotto finanziario) e dei suoi adminicula , già intuitivamente, non può certo dipendere dal soggetto che si interfaccia con l ‘ investitore, occorre considerare che gli artt. 21 e 23 del TUF hanno indubbia valenza di tutela per quest ‘ ultimo, prevedendosi l ‘ aggravamento informativo e di forma già cennato. Pertanto, a seguire fino in fondo la tesi della ricorrente principale, basterebbe concludere simili contratti solo per il tramite di intermediari assicurativi per escludere la stessa conseguibilità del risultato che invece il legislatore, con il d.lgs. n. 303/2006, ha indiscutibilmente inteso realizzare.
Sarebbe, insomma, incompatibile con le finalità del testo unico che la stringente disciplina, a tutela dei fruitori di quel mercato, possa essere elusa sol perché nella concreta collocazione dei prodotti intervenga un soggetto diverso da ll’emittente, o comunque da quelli espressamente abilitati.
In definitiva , la tesi del ‘doppio binario’ non regge già su un piano logico -pratico, prim ‘ ancora che giuridico, perché la lettura che A1 Life offre dell ‘ art. 25bis del TUF postula un suo contenuto che va ben oltre l ‘ aporia, per assurgere davvero al piano dell ‘ assurdità. Il che, in tutta franchezza, pare troppo pure in un ‘ epoca – le cui origini sono ben risalenti, in verità in cui gli interventi del legislatore non sempre si distinguono per particolare chiarezza ed univocità.
5.2.7 -Per ultimo e al di là di quanto già evidenziato dalla Corte territoriale, quanto alla pretesa valenza abrogativa del sistema del ‘doppio binario’ , attribuita dalla ricorrente principale alla riforma del
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2018, occorre pure evidenziare che la stessa A1 Life si contraddice palesemente, finendo col rivelare l ‘ intrinseca fallacia della sua tesi: se davvero il legislatore ha così voluto ricondurre ‘ l ‘ intermediazione delle polizze vita unit-linked interamente nell ‘ ambito della disciplina assicurativa del C.A.P. e del controllo dell ‘ IVASS ‘ (così il ricorso, p. 28), evidentemente pro futuro , ciò non può non significare che, nell ‘ epoca precedente, la stessa intermediazione non poteva che rientrare nell ‘ egida del TUF, come peraltro testualmente previsto dall ‘ art. 25bis più volte citato. Il che, ritiene la Corte, risolve definitivamente ogni questione sul punto.
Solo per completezza, con riguardo al periodo d ‘ interesse, non pare infine superfluo precisare che – quanto alla prospettata discrepanza soggettiva in ordine alle ripartizioni di competenza di vigilanza tra CONSOB e ISVAP circa le polizze unit linked – lo stesso art. 25bis , al comma 6, prevedeva che le due Autorità dovessero comunicarsi reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione e che ciascuna potesse chiedere all ‘ altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza. Insomma, ferma l ‘ operatività della vigilanza su un piano diverso rispetto a quello negoziale, come s ‘ è visto, il sistema normativo già prevedeva meccanismi di coordinamento tra le rispettive Autorità, certamente idonei a superare possibili asimmetrie operative come quelle segnalate con i mezzi in esame (tali aspetti sono oggi disciplinati, sul piano generale, dall ‘ art. 121octies del c.d.a., introdotto proprio dalla citata riforma del 2018).
6.1 Venendo adesso al primo motivo del ricorso incidentale, esso è inammissibile anche per un ‘ ulteriore ragione rispetto a quella già evidenziata sul piano generale (v. par. 2.2).
Infatti, richiamata la effettiva ratio dell ‘ impugnata decisione sul tema della natura (finanziaria o assicurativa) della polizza sottoscritta dalla Baggetto e sulla portata delle invocate pronunce della CGUE (v. parr. 3.1 ss.), anche la ricorrente incidentale incorre nella medesima aspecificità già vista per RAGIONE_SOCIALE, sicché è sufficiente rinviare, sul punto, a quanto osservato circa il primo motivo del ricorso principale.
Può qui aggiungersi che, benché la doglianza sulla questione agitata si sia estesa (opportunamente, sul piano della censura proponibile in questa sede) al vizio motivazionale (v. par. 3.2, in particolare), essa comunque non coglie nel segno, perché non basta affermare – come ha fatto COGNOME – che la Corte d ‘ appello ha completamente omesso ogni riferimento alle sentenza della CGUE, onde configurare l ‘ omessa motivazione, perché la stessa COGNOME non coglie il fatto che la stessa prospettata frizione tra giudice sovranazionale e giudice nazionale, quanto all ‘ interpretazione della polizza in discorso, è stata – per di più, correttamente – ritenuta irrilevante per la soluzione della controversia, come s ‘ è visto.
La motivazione, dunque, è stata resa, ma COGNOME non l ‘ ha adeguatamente criticata, neppure avendola chiaramente individuata.
7.1 Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, da valutarsi unitariamente perché connessi, sono ulteriormente inammissibili e comunque infondati.
Anzitutto, i mezzi non censurano la statuizione d ‘ appello laddove – sul tema della responsabilità di COGNOME quanto alla predisposizione della modulistica contrattuale ed extracontrattuale -si è ritenuta l ‘ inammissibilità del quarto motivo di gravame, per non essere stata colta la ratio decidendi della sentenza di primo grado, sul punto. Ciò significa che anche la questione della responsabilità di COGNOME al lume della disciplina del TUF è comunque coperta dal giudicato, giacché la relativa decisione di primo grado non è stata adeguatamente censurata con l ‘ appello.
In ogni caso, davvero ad abundantiam , se è indubbio che l ‘ art. 25bis , comma 1, del TUF, è senz ‘ altro applicabile anche all ‘ intermediario assicurativo (v. supra , parr. 5.2.1 ss.), eo magis tanto deve dirsi per la stessa emittente del prodotto finanziario per cui è causa; la questione se, invece, NOME abbia o meno contravvenuto ai doveri discendenti dagli artt. 21 e 23 del TUF anche in capo all ‘ emittente, attiene solo ad una valutazione fattuale, riservata al giudice del merito e comunque non adeguatamente censurata in questa sede di legittimità, apparendo peraltro nient ‘ affatto illogico che la stessa emittente, nella modulistica precontrattuale e contrattuale da essa predisposta, debba inserire specifici richiami al dovere d ‘ informazione di cui allo stesso art. 21 citato, come in ogni caso ritenuto dai giudici di merito.
8.1 In definitiva, entrambi i ricorsi sono rigettati. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di ciascuna delle
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ricorrenti, posto che NOME COGNOME ha separatamente resistito ad entrambe le impugnazioni.
In relazione alla data di proposizione dei ricorsi, può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Condanna ognuna delle ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in € 7.700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 10.7.2025.
Il Presidente NOME COGNOME