Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17156 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17156 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11801/2022 R.G. proposto da
COGNOME , elettivamente domiciliato in Catanzaro INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
Oggetto: Intermediazione finanziariaPolizza unit linked -Qualificazione Prescrizione
R.G.N. 11801/2022
Ud. 10/06/2025 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1682/2021 depositata il 30/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1682/2021, pubblicata in data 30 dicembre 2021, la Corte d’appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellato NOME COGNOME ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 30 dicembre 2015 e, per l’effetto, ha respinto la domanda originariamente proposta da NOME COGNOME
Quest’ultimo aveva adito il Tribunale di Cosenza, chiedendo di accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’operazione di vendita del prodotto finanziario denominato ‘EMTN Alternatif Protegé’ , emesso dalla società RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto un fondo d’investimento, con polizza di assicurazione sulla vita.
Aveva riferito che, a fronte di un investimento capitale di € 150.000,00, la società aveva rimborsato la sola somma di € 92.000,00, chiedendo quindi la condanna della convenuta alla corresponsione della somma di € € 58.000,00.
Costituitasi regolarmente la RAGIONE_SOCIALE contestando la fondatezza della domanda, il Tribunale di Cosenza aveva disatteso la domanda principale, fondata sull’inadempimento
contrattuale, mentre -così riferisce la decisione impugnata -aveva ritenuto fondata la domanda basata sulla violazione degli artt. 1175, 1176, 1375 c.c. per avere la convenuta violato gli obblighi informativi.
La Corte d’appello di Catanzaro, ha accolto l’appello esaminando in via prioritaria e ritenendo fondato il motivo di gravame col quale si censurava la decisione impugnata per non aver ritenuto il diritto del ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.
La Corte territoriale, infatti, osservato preliminarmente che le parti concordavano in ordine alla qualificazione del contratto come polizza unit linked , ha ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 2952 c.c. -nella versione anteriore alle modifiche apportate prima dall’art. 3, comma 2-ter, D.L. 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166), e poi dall’art. 22, comma 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), essendo stata la polizza conclusa nel 2003 – ed ha quindi ritenuto prescritta la pretesa del ricorrente in quanto il pagamento della somma riscattata era avvenuto in data 6 agosto 2010, mentre la domanda giudiziale risaliva al giorno 11 marzo 2013.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre NOME COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso deduce ‘violazione e falsa applicazione di legge, art. 360 n. 5 in riferimento agli artt. 2 Cost., 1173, 1175, 1176 c.c., nonché artt. 1322, 1323, 1325 in combinato disposto con gli
artt 1362 e ss. c.c., nonché artt. 1337, 1338, 1374, 1375, 1418, 1882, 1895 c.c.; artt. 2946, 2952 c.c.; artt. 21 d.lgs. 58/98 e 28, 29 36 Reg. Consob 11522/98, all.3 stesso regolamento’ .
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile l’art. 2952 c.c., criticando la qualificazione del contratto concluso dal ricorrente come mera polizza assicurativa e deducendone, invece, la natura di prodotto finanziario, con conseguente applicazione -quanto agli obblighi informativi -dell’art. 21 TUF e con applicazione del termine di prescrizione decennale o, al più, quinquennale.
Il ricorso, nel suo unico motivo, è fondato.
2.1. Questa Corte, invero, rileva che il motivo di ricorso si viene a basare su un non pertinente richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., oltre ad invocare una nutrita serie di previsioni di legge il cui inadeguato governo da parte della Corte di merito non viene poi sostanzialmente illustrato.
L’ erronea qualificazione del vizio da parte del ricorrente tuttavia è, nel caso di specie, senza effetto.
Le Sezioni Unite di questa Corte, in recente decisione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5669 del 2022), hanno ribadito che la natura del giudizio di cassazione, a critica vincolata, non impedisce di accedere ad una lettura non formalistica del ricorso, che tenga conto della sostanza della censura, ed hanno richiamato l’orientamento, già espresso dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui il requisito di specificità, imposto dall’art. 366, n. 4), c.p.c., comporta solo l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo
di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.
Nel caso in cui il ricorrente incorra nel cd. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può essere dichiarato inammissibile per questa sola ragione, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole.
Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il generale principio jura novit curia , in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l’eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia, soprattutto, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali – componendo i precedenti contrasti hanno stabilito che l’erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluente, quando la motivazione del ricorso contenga comunque un “inequivoco riferimento” al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
Orbene, tornando al caso in esame, si deve constatare che -al di là dell’erronea sussunzione ed al di là della estraneità di molte delle argomentazioni del ricorrente a quella che è la ratio della decisione impugnata -il ricorso presenta nondimeno un nucleo che appare non solo sufficientemente univoco ma anche pertinente rispetto alla ratio decidendi , come tale ammissibile e quindi idoneo ad essere esaminato nel merito.
Tale nucleo si sostanzia nella deduzione di un inadeguato governo dell’art. 2952 c.c. e quindi in un vizio indubbiamente riconducibile
all’art. 360, n. 3), c.p.c. argomentando il ricorrente che il contratto concluso con la controricorrente aveva natura non assicurativa, essendo riconducibile per le sue caratteristiche ad uno strumento finanziario e quindi ad un’operazione di investimento.
2.2. Così perimetrato il contenuto ammissibile del ricorso, devono essere richiamate le pronunce con le quali questa Corte ha operato una ricostruzione dei caratteri delle polizze c.d. unit linked , individuandone il relativo regime.
È stato, quindi, chiarito che la polizza unit-linked può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus , il conseguimento di un apprezzabile vantaggio e che, conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024).
Parimenti -ed in tal modo ci si approssima ulteriormente alla tematica sollevata col ricorso -questa Corte ha affermato il principio per cui, in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere, da un lato, tra polizze guaranteed unit linked – che garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima – e polizze partial guaranteed unit linked -che riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati -e, dall’altro lato, polizze unit linked c.d. pure, dove la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del
parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell’assicurato, con la conseguenza che solo per le prime l’assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell’evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell’ipotesi di polizza c.d. pura (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 ma si veda anche Cass. n. 29583 del 22/10/2021).
Tale ultimo carattere, anzi, aveva già indotto in precedenza questa Corte ad affermare che, in tema di formazione dell’attivo fallimentare, le polizze united linked c.d. pure, svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all’art. 1923 c.c., con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all’attivo fallimentare su iniziativa del curatore (Cass. n. 3785 del 12/02/2024).
2.3. Orbene, dal quadro degli orientamenti espressi da questa Corte, emerge come la categoria generale delle polizze unit linked presenti in ogni caso aspetti di interna diversificazione il quali comportano, per il giudice di merito chiamato a dirimere le relative controversie, la necessità di operare una preliminare qualificazione dello specifico contratto concluso dalle parti, in modo da evidenziare quei caratteri individuanti che consentano di ricondurre il contratto stesso, a seconda dei casi, ad una funzione assicurativa, ad una funzione mista o ad una funzione di mero investimento finanziario.
Come già chiarito da questa Corte, quindi, il giudice di merito deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del nomen
iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato), e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6061 del 18/04/2012; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 6319 del 05/03/2019 e la già citata Cass. n. 3785 del 12/02/2024).
Al riguardo, tuttavia, si deve richiamare il principio per cui, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente -risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 15603 del 04/06/2021; Cass. Sez. L – Sentenza n. 3115 del 09/02/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017).
Ne consegue, quindi, che, mentre la fase di individuazione della volontà dei contraenti risulterà insindacabile in sede di legittimità -se
non nei ristretti limiti entro i quali risulta tuttora censurabile il procedimento interpretativo -diversamente l’operazione di qualificazione del contratto -e, quindi, per quel che in questa sede rileva, la sussunzione del medesimo nell’ambito di una delle species individuate da questa Corte all’interno del genus polizza unit linked , ben potrà essere oggetto di censura innanzi a questa Corte.
2.4. Tornando, allora, al caso di specie, si deve rilevare che la decisione impugnata è venuta ad affermare l’applicabilità del termine di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c. nella formulazione ritenuta applicabile ratione temporis -sulla base sostanzialmente della concorde qualificazione del contratto in termini di polizza unit linked , avendo la Corte territoriale osservato testualmente (pag. 11 della motivazione) che ‘ sulla qualificazione del contratto non vi è contrasto tra le parti, tanto che, sotto tale profilo, la sentenza non è stata oggetto di impugnazione ‘ .
Tale qualificazione ‘ concorde ‘ dell’operazione contrattuale, tuttavia, valeva a ricondurre la medesima nell’ambito della categoria generale delle polizze unit linked , ma non costituiva di per sé elemento sufficiente per operare una completa caratterizzazione del contratto stesso, e quindi una corretta individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo, in quanto, a tal fine, sarebbe stata necessaria un’analisi complessiva delle condizioni contrattuali, allo scopo di verificare la riconducibilità dello specifico contratto entro una delle specie individuate da questa Corte (polizze guaranteed unit linked ; polizze partial guaranteed unit linked ; polizze unit linked c.d. pure), procedendo poi alla individuazione della disciplina applicabile in termini di prescrizione.
Si deve constatare, in sintesi, che la Corte territoriale ha proceduto ad una qualificazione sommaria ed incompleta -e che, per questo, non risulta in grado di superare un vaglio di correttezza – del contratto concluso tra le parti, in tal modo giustificando le censure del ricorrente in termini di erroneità della qualificazione e di conseguente fallace individuazione del termine di prescrizione applicabile, proprio per la inadeguatezza del processo di qualificazione seguito dalla Corte di merito.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, la quale, nel rinnovare il proprio giudizio conformandosi ai principi qui richiamati, provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima