Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28314/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna n. 2645 del 13/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOMEpremesso di aver concluso, in data 15/3/2004, presso la Banca Agricola Mantovana (oggi Monte dei Paschi di Siena S.p.A), con la RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (oggi Axa MPS Assicurazioni Vita S.p.A.) il contratto di assicurazione sulla vita unit linked ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e di aver versato il premio unico di Euro 35.000,00 -conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice per domandare la nullità della polizza e la restituzione dell ‘ importo versato;
-instaurato il contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 3561 del 22/12/2015, dichiarava la nullità del contratto e condannava la società a restituire all ‘ attore la somma di Euro 15.160,63 -pari al premio di Euro 35.000, detratte le cinque cedole percepite (esclusa quella del 2004 «in quanto reinvestita nelle quote del Fondo azionario collegate alla polizza unit linked » e il riscatto parziale ottenuto il 30/5/2007 per Euro 4.225,90 -oltre agli interessi legali maturati dalla domanda (pari ad Euro 1.184,62, dovendo presumersi «la buona fede dell ‘ accipiens ») e dalla sentenza al saldo;
-Axa RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione con appello e il RAGIONE_SOCIALE riproponeva, ex art. 346 c.p.c., le domande non esaminate (in quanto assorbite) dal primo giudice;
-la Corte d ‘ appello di Bologna, con la sentenza n. 2645 del 13/9/2021, accoglieva l ‘ appello e, in riforma della sentenza del Tribunale, respingeva le domande di NOME COGNOME condannato a restituire all ‘ appellante la somma di Euro 21.180,61 (versatagli in esecuzione dell ‘ impugnata sentenza), oltre agli interessi legali; dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di due motivi;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 16/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo NOME COGNOME deduce «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. del combinato disposto degli artt. 163 co. 1° n. 3 e n. 5 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio»;
-la critica del ricorrente è così formulata: «Non può condividersi il convincimento espresso dal Giudice in ordine all ‘ avvenuto rispetto, nel caso in esame, dei requisiti di forma previsti dall ‘ art. 23 TUF a fronte dell ‘ intervenuta sottoscrizione da parte dell ‘ appellante del contratto di cui si discute, contenente anche dichiarazione di intervenuta consegna delle note informative e delle condizioni di polizza. Ed invero, il contratto sottoscritto dal sig. COGNOME per l ‘ acquisto del prodotto assicurativo reca le sole indicazioni relative alla denominazione del progetto index linked di riferimento ed all ‘ importo del premio unico investito e non riporta (né contiene) alcun cenno alle clausole contrattuali contenute nelle condizioni di polizza ed illustrate nelle note informative, sicché non soddisfa in alcun modo i requisiti del contratto quadro, al quale p ertanto non è assimilabile. … Poiché, nella specie, non è stato prodotto in atti alcun contratto quadro si deve prendere atto della nullità dell ‘ operazione negoziale avente ad oggetto l ‘ acquisto della detta polizza unit linked , venendo in considerazione un ‘ ipotesi di nullità radicale dell ‘ intera operazione economica posta in essere dalle parti, che si giustifica alla luce della violazione della norma imperativa, di cui al citato art. 23, I co, TUF che prescrive la stipula, in forma scritta ad substantiam del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari (contratto quadro);
forma, in assenza della quale, deve ritenersi la nullità della singola operazione di acquisto di strumenti finanziari. Non pare in linea con la tutela dovuta all ‘ investitore risparmiatore un ‘ interpretazione che per salvare la validità di questo tipo di polizze e calmare il mercato assicurativo penalizzi di fatto il soggetto più debole del rapporto contrattuale privandolo di fatto dalle tutele data dalla sottoscrizione a monte del contratto quadro. Una soluzione di buon senso a cui sempre deve tendere non solo il Legislatore ma anche il Giudice nel dare interpretazione ed applicazione al diritto vorrebbe che in un regime di doppio binario scelto in Italia che la polizza mantenga validità anche in assenza di un precedente contratto quadro in merito agli aspetti assicurativi previdenziali della polizza e la caducazione di quelli prettamente finanziari quando i primi come nel caso di specie hanno un peso del tutto marginale. Si ritiene pertanto che sia un obbligo, anche nel caso di specie, di un preventivo contratto quadro in quanto in difetto si può così ipotizzare che un ‘ interpretazione giurisprudenziale che opti per la non necessità della sottoscrizione di un contratto quadro per la validità di una polizza RAGIONE_SOCIALE comporti indirettamente una illiceità della normativa in quanto se così intesa in netto contrasto (di fatto al di là delle volute false apparenze) con l ‘art.82 C.E. primo comma …»;
-dalla formulazione stessa del motivo si desume la sua inammissibilità, stante l ‘ evidente violazione dell ‘ art. 366, n. 4, c.p.c.;
-il ricorrente indica nella rubrica -come norma violata -l ‘ art. 163,
senza nemmeno specificare la disciplina legislativa alla quale fa riferimento; -anche a voler ipotizzare che la censura si riferisca all ‘ art. 163, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. («contenuto della citazione», «determinazione della cosa oggetto della domanda», «l ‘ indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l ‘ attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione») e non all ‘ art. 163 T.U.F. (disposizione abrogata dal 2010), manca totalmente, nell ‘ esposizione del motivo, l ‘ illustrazione dell ‘ attinenza di tale norma rispetto alla decisione impugnata;
-difatti, lungi dal chiarire come e perché la Corte di merito avrebbe mancato di applicare (o erroneamente applicato) la norma menzionata, il motivo si risolve in una confusa e del tutto generica riesposizione delle tesi sostenute nel merito a favore della qualificazione come finanziaria della polizza index linked , ma non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la nullità del contratto esaminato;
-inoltre, in relazione al richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., difetta l ‘ indicazione di un fatto storico e, conseguentemente, l ‘ illustrazione del medesimo e della sua decisività;
-col secondo motivo il ricorrente COGNOME deduce «violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. del combinato disposto degli artt. 163 co. 1° n. 3 e n. 5 per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in merito alla applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f.»;
-in relazione al motivo de quo si possono svolgere considerazioni analoghe a quelle riguardanti il primo motivo, atteso che la censura è totalmente priva di qualsivoglia accenno alla decisione della Corte d ‘ appello e alla relativa motivazione;
-il motivo consiste, infatti, in una generica (e come tale in violazione dell ‘ art. 366 n. 4 c.p.c.) esposizione sulla natura delle polizze unit o index linked e non contiene alcuna specifica critica della sentenza impugnata;
-col primo motivo del ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE deduce «Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell ‘ art. 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio»;
-la Corte territoriale ha statuito che «i contrasti nella giurisprudenza sulle questioni trattate, non ancora del tutto composti, porta a ravvisare i presupposti richiesti dall ‘ art. 92 c.p.c. per dichiarare le spese di entrambi i gradi interamente compensate tra le parti.»;
-la censura è infondata, sebbene la motivazione del provvedimento impugnato debba essere integrata con le seguenti considerazioni;
-sull ‘ interpretazione dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. questa Corte ha statuito che «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consis te … in una verifica ‘ in negativo ‘ in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); in particolare, nella motivazione della citata ordinanza si chiarisce che l ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77 -«è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano ‘ non illogiche ‘ o ‘ erronee ‘ , e ciò, tra l ‘ altro, pure in conformità con l ‘ avvenuta ‘ riduzione al minimo costituzionale ‘ del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza»;
-dal precedente giurisprudenziale ora richiamato (che, peraltro, è espressione di un orientamento univoco) si evince che la compensazione delle spese può essere disposta anche per «altre gravi ed eccezionali ragioni» (oltre a quelle indicate dalla disposizione riformata nel 2014), conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale;
-nel caso in esame, le ragioni indicate dalla Corte d ‘ appello corrispondono a un uniforme indirizzo ermeneutico: difatti, il giudice di merito ha legittimamente individuato nell ‘ incertezza giurisprudenziale esistente sulla questione -ed effettivamente riscontrabile anche in recenti contrastanti
decisioni di merito sulla riconducibilità delle polizze unit linked all ‘ intermediazione finanziaria (ne dà atto la stessa Axa MPS nella sua memoria) -un motivo sufficiente a determinare la compensazione dei costi del giudizio (sulla possibilità di compensare le spese in ragione di incertezze giurisprudenziali: Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 11111 del 05/05/2017; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8861 del 05/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22807 del 09/11/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8377 del 24/04/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24489 del 02/12/2015; in precedenza, Cass., Sez. U., 30/07/2008, n. 20598, Rv. 604398-01);
-il secondo motivo del ricorso incidentale era condizionato all ‘ accoglimento del ricorso principale, sicché resta assorbito dall ‘ inammissibilità di quest ‘ ultimo;
-le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
-va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese giudizio di legittimità;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura
pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,