Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28263-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi procuratore speciale, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de l proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ma domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME
controricorrenti –
Oggetto
ASSICURAZIONE
VITA
Polizze ‘ Unit Linked ‘ –
Inammissibilità del ricorso
R.G.N. 28263/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
Adunanza camerale
e contro
BPER RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 994/2022 del la Corte d’appello di Torino, depositata in data 20/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 994/22, del 20 settembre 2022, della Corte d’appello di Torino, che respingendone il gravame esperito, in via principale, avverso l’ordinanza resa ex art. 702ter cod. proc. civ., in data 9 giugno 2021, dal Tribunale di Asti (nonché, per quanto qui non più di interesse, dichiarando inammissibile l’appello incidentale di BPER Banca S.p.a.) -ha così provveduto.
Essa ha confermato la risoluzione, per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, del contratto di polizza assicurativa ‘ Index Linked ‘, stipulato in data 17 aprile 2007 dalla stessa e da NOME COGNOME nonché la condanna della parte inadempiente a pagare al COGNOME (o meglio, per esso, ai suoi eredi, NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME subentrati in giudizio al loro dante causa) la somma di € 25.650, 00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che NOME COGNOME ebbe a convenirla in giudizio, e con essa pure
la Cassa di Risparmio di Bra S.p.a. (poi divenuta, in forza di incorporazione, BPER Banca S.p.a.), affinché, in via principale, fosse dichiarata la nullità ex art. 1418 cod. civ. -per contrarietà alle norme imperative in materia di intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa, in relazione al consenso consapevole dell’investitor e -del contratto suddetto, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nonché ordinata la restituzione del capitale investito, pari a € 30.000,00, oltre interessi e rivalut azione. In subordine, l’attore chiedeva dichiararsi risolto ai sensi degli artt. 1218, 1453, 1455 e 1710 cod. civ., per grave inadempimento delle convenute, in ragione della violazione delle medesime norme imperative già richiamate nella domanda principale -il contratto suddetto, collegato al sottostante indice speculativo delle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE e distribuito, in forza di contratto quadro del 4 agosto 2006, dalla Cassa di Risparmio di Bra, con condanna delle due società al risarcimento del danno, nel ridetto importo di € 30.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione.
Si costituivano in giudizio le convenute, per chiedere, BPER Banca, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione, per non essere parte del contratto, essendo intervenuta nell’operazione negoziale solo in veste di intermediaria, eccependo, invece, RAGIONE_SOCIALE quanto segue. In particolare, essa assumeva la non applicabilità, al contratto per cui è giudizio, della disciplina sull’interme diazione finanziaria e, inoltre, che la polizza non prevedeva alcuna obbligazione di garanzia circa la restituzione del capitale a scadenza. Eccepiva, altresì, che le assicurazioni c.d. ‘ Index Linked ‘ sono caratterizzate dal fatto che l’entità delle somme dovute dall’impresa di assicurazioni dipende dalle oscillazioni del valore di uno o più parametri di riferimento, evento il cui rischio è assunto dall’assicurato, deducendo, infine, che al
contraente era stata, comunque, fornita dall’istituto di credito intermediario -o meglio, ‘collocatore’ un’adeguata informativa.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda subordinata di risoluzione del contratto, per inadempimento, condannando, però, la sola Eurovita a pagare al Castellana l’importo di € 25.650,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Gravata tale decisione da RAGIONE_SOCIALEnonché, in via incidentale, da BPER Banca), essa veniva integralmente confermata.
Avverso la sentenza della Corte torinese ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 ‘ TUF ‘, dell’art. 29 del Regolamento Consob 11522/98 e degli artt. 1453, 1458 e 2033 cod. civ., per avere la sentenza impugnata dichiarato la risoluzione del contratto e condannato RAGIONE_SOCIALEa fronte dell’inadempimento di obblighi di informazione che sono a cari co dell’intermediario Banca, soggetto diverso dalla Compagnia che ha emesso il contratto di assicurazione’.
Osserva la ricorrente che il giudice d’appello, pur muovendo dal presupposto che gli obblighi informativi gravassero sull’istituto di credito intermediario, avrebbe ‘confuso la risoluzione dei singoli ordini che derivano dal contratto-quadro con il contratto di assicurazione’. La Corte territoriale si richiama al principio, enunciato da questo Giudice di legittimità, secondo cui, ‘in materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri ob blighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento -aventi natura negoziale e tra loro
distinti e autonomi -quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza’ (è citata Cass. Sez. 1, sent. 23 maggio 2017, n. 12937). La sentenza impugnata, tuttavia, non si sarebbe avveduta del fatto che proprio il precedente di questa Corte, da essa citato, confermerebbe che ‘parti contraenti’ del rapporto di intermediazione, tanto nel contratto quadro, quanto nei singoli ordini, sono sempre l’investitore e l’intermediario. Difatti, il menz ionato arresto, nel riconoscere la ‘natura propriamente ne goziale di ciascuno dei singoli ordini di investimento’, tra loro ‘distinti e autonomi’, precisa essere gli stessi ‘correnti tra investitore e intermediario’.
Ribadisce, dunque, la ricorrente di avere, nel proprio atto di appello, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), sollecitando la correzione di quanto statuito dal primo giudi ce, giacché esso, ‘a fronte dell’inadempimento agli obblighi informativi, avrebbe dovuto accertare l’obbligazione risarcitoria in capo all’intermediario e non risolvere il distinto e diverso rapporto intercorso tra il Sig. COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE Per cont ro, si sarebbe dovuto dare seguito -assume la ricorrente -al principio secondo cui, ‘in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto
suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»’ (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26724 del 2007, cit .).
D’altra parte, la Corte torinese, nell’affermare che ‘la risoluzione non può che essere pronunciata nei confronti delle parti contraenti e le corrispondenti obbligazioni restitutorie devono gravare sull’ accipiens ‘, ignorerebbe il fatto sostiene sempre la ricorrente -che ‘oggetto di risoluzione può essere soltanto il rapporto di mandato tra investitore e intermediario nell’acquisto del prodotto finanziario e non il contratto tra l’intermediario mandatario ed il terzo (nella specie, RAGIONE_SOCIALE)’. Difatti, non sarebbe di alcun ostacolo a tale esito -come avrebbero nuovamente chiarito le Sezioni Unite di questa Corte -‘il fatto che la banca abbia acquistato titoli da un collocatore Terzo’, e ciò perché il ‘venire meno del mandato ha mantenuto in capo all’intermediario la proprietà dei titoli acquistati sul mercato dal momento che la nullità del contratto di negoziazione non incide sull’acquisto tra la banca ed il terzo ma solo sull’e ffetto di cui all’art. 1706 cod. civ. del ritrasferimento automatico al mandan te’ (è citata Cass. Sez. Un., sent. 4 novembre 2019, n. 28314).
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 342 cod. proc. civ.’, per aver la Corte d’appello di Torino dichiarato inammissibile il secondo motivo de l gravame di essa RAGIONE_SOCIALEper difetto di specificità.
La ricorrente evidenzia che, con il secondo motivo del proprio atto di appello, essa aveva censurato la decisione del primo giudice di ritenere applicabile, al contratto di assicurazione oggetto di giudizio (concluso il 17 aprile 2007), la disciplina di cui
al cd. ‘TUF’, ovvero il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Difatti, la polizza risultava sottoscritta nella vigenza dell’art. 25 -bis (relativo ai ‘Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione’), ma prima sia dell’introduzione nel testo di tale articolo -del la lettera ‘w -bis ‘, sia dell’ entrata in vigore della disciplina secondaria della Sezione IIIbis del regolamento Consob n. 11522 del 1998. Invero, esclusivamente in virtù della predetta lettera ‘w -bis ‘ -introdotta, con decorrenza dal 1° luglio 2007, dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 -si è precisato che i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione sono proprio le polizze ‘ Index Linked ‘, ‘ Unit Linked ‘ e i certificati di capitalizzazione.
Tale censura, diversamente da quanto si assume aver ritenuto il giudice d’appello, risultava aver ‘pienamente soddisfatto il precetto di cui all’art. 342 cod. proc. civ.’, giacché diretta a contestare che il suddetto art. 25bis del TUF potesse, ‘contrariamente ad un espresso dettato normativo’, applicarsi ‘retroattivamente’.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché agli artt. 1, comma 1, lett. wbis ), 23, 25bis del ‘ TUF ‘ e all’art. 30 del Regolamento Consob 11522/1998, in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., ‘per avere la Corte d’Appello di Torino omesso di decidere sulla disciplina applicabile ai prodotti finanziari assicurativi collocati antecedentemente al 1° luglio 2007’.
Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, avendo ritenuto non specifico il secondo motivo di gravame, ha omesso di decidere sulla questione oggetto dello stesso, violando, inoltre, le norme suddette, a mente della quali la disciplina del TUF non poteva
applicarsi ad un contratto concluso prima dell’entrata in vigore della predetta lettera wbis del comma 1 dell’art. 25 -bis del ‘ TUF ‘
.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, gli eredi del Castellana, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate pure dalla controricorrente BPER Banca.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Tutte le parti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è -per varie ragioni -inammissibile.
9.1. Tale esito è imposto, in primo luogo, dalla constatazione che il ricorso è proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in persona di un supposto ‘procuratore speciale’, Avvocato NOME COGNOME la cui fonte del potere rappresentativo è indicata -neppure nello stesso ricorso, ma nella ‘ procura ad litem ‘ dal medesimo rilasciata, a norma dell’art. 365 cod. proc. civ . -in una procura del Notaio NOME COGNOME COGNOME del 24 giugno 2018.
Siffatta procura notarile, tuttavia, non è presente agli atti del giudizio (essa non è menzionata, per vero, neppure tra gli ‘allegati al ricorso’, come indicati a pag. 22 dello stesso).
Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, quando ‘la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01).
9.2. In ogni caso, inammissibili sono pure i singoli motivi della proposta impugnazione.
9.2.1. Nello scrutinarli, va premesso, su un piano generale. che, come evidenziato ancora recentissimamente da questa Corte, ‘le polizze vita a contenuto finanziario caratterizzate, per l’appunto, dal rischio finanziario che, in quelle c.d. « linked » pure, grava interamente sull’assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi -conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro inv estito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. « unit linked » ed « index linked », il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari)’; sicché ‘in esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demograficoprevidenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. «tradizionali»
ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto’, ciò che le rende degli strumenti finanziari (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2024, n. 2922 che richiama Cass. Sez. 2, sent. 22 ottobre 2021, n. 29583, Rv. 662705-02; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 21022, Rv. 671838-01).
Quanto, poi, alla questione dell’applicabilità della disciplina del ‘TUF’ (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) anche ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della norma di cui lettera ‘ w-bis ‘ dell’art. 25 -bis del suddetto decreto legislativo -norma introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 -si è precisato che ‘l’art. 8 del d.lgs. n. 303 del 2006 (rubricato «disposizioni finali e transitorie»), avente ad oggetto il coordinamento del T.U.F. con il d.lgs. n. 262 del 2005, prevede, al quarto comma, l’applicabilità ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007 del solo art. 30 del T.U.F. (contestualmente modificato), relativo alle offerte fuori sede di strumenti finanziari’, si cché in ordine a tutte le altre nuove norme, compresa quindi quella in esame, ‘non può che trovare spazio la regola generale sulla vigenza delle leggi «nel decimoquinto giorno successivo» alla loro pubblicazione (art. 10 disp. prel. cod. civ.)’, nella spec ie avvenuta il 10 gennaio 2007 (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 2922 del 2024, cit .), e dunque anteriormente alla conclusione del contratto oggetto di causa.
Ciò premesso in termini generali, il primo motivo è inammissibile perché -nell’affermare che la violazione dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario legittimava l’assicurato a far valere soltanto nei confronti dello stesso la
pretesa risarcitoria -non si avvede del fatto che la sentenza impugnata postula un effetto meramente restitutorio , conseguente alla risoluzione del contratto (ipotizzabile anche rispetto al ‘contratto quadro’, e non ai soli ordini, che afferma proprio la giurisprudenza di questa Corte alla quale si richiama, vanamente, l’odierna ricorrente, in particolare nella propria memoria), sicché la censura presenta carattere eccentrico rispetto alla ‘ ratio decidendi ‘ , donde la sua inammissibilità: cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01.
Il secondo motivo, del pari, è destinato al medesimo esito, e ciò perché l’inammissibilità del secondo motivo di gravame è stata affermata dalla Corte territoriale, non in ragione di un difetto di specificità dello stesso, bensì sull’assunto che esso investisse solo una delle ‘ rationes decidendi ‘ sulle quali era basata la pronuncia del primo giudice (ovvero, che gli artt. 21 e 23 TUF fossero applicabili ‘ ratione temporis ‘ anche ai prodotti finanziari emessi delle imprese di assicurazione), ma non pure sull’ altra, vale a dire che, essendo il contratto uno strumento finanziario e solo formalmente un’assicurazione, il ‘TUF’ trova diretta applicazione, a prescindere dal diritto intertemporale.
Il terzo motivo del presente ricorso, infine, è egualmente inammissibile, perché nessuna ‘omissione di decisione’ è addebitabile al giudice di appello in relazione alla questione relativa alla disciplina applicabile ai prodotti finanziari assicurativi collocati antecedentemente al 1° luglio 2007, perché la presunta ‘omissione’ è stata una conseguenza (necessitata) del fatto che l’allora appellante non avesse impugnato entrambe le ‘ rationes ‘ poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione,
come sarebbe stato, invece, necessario (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e alla società BPER Banca S.p.a., dall’altro, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per gli uni come per l’altra, in € 5.5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della