Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28185 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28185 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11980/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO SDF TRA RAGIONE_SOCIALE E COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE TATIANA
-intimata- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente nonché ricorrente incidentale-
nonchè contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente nonché ricorrente incidentale condizionato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 355/2019 depositata il 06/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio,
rilevato che la questione giuridica oggetto della presente causa verte, in primo luogo, sulla natura (previdenziale o come strumento di investimento) della polizza unit linked , rilevando tale problematica ai fini dell’applicazione o meno delle tutele previste dall’art. 1923 cod. civ.;
che, infatti, ove si attribuisca alla polizza, stipulata dal fallito quando era ‘in bonis’ , natura previdenziale, il curatore non è legittimato ad agire per ottenere il relativo valore di riscatto, non
rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 46, primo comma, n. 5 legge fall.;
che non esiste in dottrina e giurisprudenza (anche eurounitaria) uniformità di vedute in ordine ai criteri da adottare per attribuire ad una polizza, che pacificamente svolga anche una funzione di risparmio (come, appunto, la polizza unit linked) natura previdenziale;
-che, in particolare, questa Corte, nell’ordinanza n. 6319/2019, ha enunciato il principio di diritto secondo cui ‘In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate “unit linked”), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato)’ (vedi sul punto Cass. n. 6061/2012);
che, con riferimento alla giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Giustizia dell’Unione dell’Europea, con la sentenza dell’1.3.2012,
nel caso NOME COGNOME, ha evidenziato come il legislatore dell’Unione abbia ritenuto le polizze unit linked , legate a fondi comuni di investimento, il cui rischio finanziario gravi s ull’investitore, come contratti rientranti in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III, della direttiva 85/577 (sull’«assicurazione vita»), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, letter a a), della stessa direttiva;
che, sul punto, la predetta sentenza della Corte di Giustizia ha, altresì, messo in luce che ‘…peraltro, già prima dell’entrata in vigore della direttiva 85/577, le assicurazioni collegate a fondi d’investimento erano considerate, conformemente all’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 79/267, nonché al punto III dell’allegato alla medesima, come rientranti in un ramo dell’assicurazione sulla vita. Il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 85/577, non ha ristretto tuttavia la nozione di contratto d’assicurazione nel senso che essa non coprirebbe le assicurazioni collegate a fondi d’investimento… ‘ (punto 30);
che, dunque, deve esaminarsi nel presente giudizio la questione, di chiara natura nomofilattica, della classificazione delle polizze unit linked, disciplinate nel nostro ordinamento dall’art. 2 comma 3° d.lgs n. 209/2005, nonchè l’influenza di tale classificazione sull’applicazione dell’art. 1923 cod. civ. (in ordine al quale Cass. n. 12261/2016 ha, peraltro, ritenuto che la predetta norma trova applicazione anche nel caso in cui il contratto assolva anche una funzione di risparmio);
che, in relazione alla natura nomofilattica delle questioni sopra illustrate, appare opportuno rinviare la causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma in data 15 giugno 2023.