Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15603 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15603 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 15545 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: RCC SLD 64H21 C342S)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: RMD SLV 72D42 G224X) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8152/2021, pubblicata in data 9 dicembre 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso come da requisitoria scritta in atti, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato NOME COGNOME per il ricorrente;
l’avvocato NOME COGNOME per delega dell’avvocato NOME COGNOME per la società controricorrente.
Fatti di causa
NOME NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti della compagnia RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto in base ad una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale, in relazione alle spese legali sostenute per difendersi da un’azione cautelare intentata nei suoi confronti.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma. ppello di Roma ha confermato la decisione di primo
La Corte d’a grado.
Ricorre il Riccobene, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. in rapporto all’ art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi in rapporto all’ art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. ».
1.1 Il ricorrente deduce che « la sentenza impugnata ha attribuito rilievo preminente ed assorbente alla clausola delle condizioni aggiuntive della Polizza Sostitutiva relativa all’attività sindacale che esclude la copertura assicurativa con riferimento alle richieste risarcitorie relative a società che alla data di stipulazione del contratto si trovino in stato di insolvenza » … « malgrado il medesimo rischio per la responsabilità derivante
dall’esercizio da parte del dott. COGNOME dell’attività sindacale fosse stato già assicurato dalla stessa Compagnia a partire dal 2009 mediante la polizza n. 71 00876WY e il dott. COGNOME che già ab initio era sindaco supplente della Società, fosse stato nominato sindaco effettivo del Parma Calcio nel luglio 2014 e quindi nel vigore della polizza n. 71 00876WY e ben otto mesi prima della sottoscrizione della Polizza sostitutiva della polizza n. 71 00876WY (e avesse comunicato la carica ricoperta nel Parma Calcio alla Compagnia Assicurativa) ».
In particolare, sostiene:
che la clausola ritenuta decisiva ai fini della esclusione del suo diritto all’indennizzo « configura una tipica clausola di esclusione della garanzia assicurativa ed in quanto tale è pienamente soggetta all’ambito applicativo dell’art. 1341 c.c., richiedendo pertanto la sua specifica approvazione per iscritto a pena di nullità (pacificamente rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nell’ambito del giudizio di cassazione) »;
che, comunque, « un’interpretazione del regolamento contrattuale inter partes risultante dalla Polizza Sostitutiva e dalla Polizza Sostituita conforme ai canoni ermeneutici del contratto previsti dal codice civile, ed in particolare ai canoni di cui agli artt. 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., avrebbe portato alla necessaria conclusione che la polizza stipulata dall’odierno ricorrente con la Compagnia il 10 marzo 2015 fosse in continuità con la precedente polizza assicurativa stipulata tra le medesime parti nel 2009 » e, di conseguenza, che l’eventuale stato di insolvenza della società per cui egli svolgeva la funzione di sindaco avrebbe dovuto essere verificato al momento della stipulazione dell’originario contratto di assicurazione e non al momento di stipulazione di quello sostitutivo.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
1.2 Non è fondata la censura con cui si assume che la clausola invocata dalla compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere qualificata come clausola di limitazione della responsabilità e, quindi, ritenuta di carattere vessatorio.
Anche a prescindere dalla eventuale tempestiva proposizione della questione nel corso del giudizio di merito, infatti, è sufficiente osservare, in proposito, che la clausola in questione prevede l’esclusione della estensione della garanzia assicurativa in relazione all’attività di sindaco svolta in favore di società in stato di insolvenza (preesistente alla stipulazione del contratto), onde si tratta di una clausola diretta alla individuazione e delimitazione del rischio assicurato, non di una clausola che prevede decadenze o limitazioni di responsabilità.
1.3 La clausola invocata dalla società a sostegno del suo assunto di insussistenza della copertura assicurativa risulta formulata come segue: « la garanzia non vale per le richieste di risarcimento relative a società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali ».
Essa, dunque, prevede, nella sostanza, la piena sussistenza della copertura assicurativa anche per l’attività di sindaco svolta in favore di società che si vengano a trovare in stato di insolvenza, purché si tratti di insolvenza non sussistente già al momento della stipulazione del contratto (ovvero al momento di decorrenza della copertura assicurativa), ma sopravvenuta.
Ed è appena il caso di osservare, in proposito, che la situazione di insolvenza della società oggetto dell’attività di controllo del sindaco, di per sé, ovviamente, non implica affatto una radicale esclusione del rischio assicurato, dal momento che il sindaco non è -ovviamente -responsabile per l’insolvenza della società in favore della quale svolge la sua funzione, ma per il modo in cui ha svolto tale funzione nell’ambito della sua attività professionale (d’altra parte, per quanto emerge dagli atti, in sede
giudiziaria non risulta essere stata ravvisata alcuna responsabilità professionale del COGNOME, nonostante l’avvenuta dichiarazione di fallimento della società per la quale svolgeva la funzione di sindaco).
1.4 Nel caso di specie, il contratto di assicurazione posto a base della domanda è rappresentato, come è pacifico, da una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale.
La polizza attiva al momento della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del COGNOME era stata stipulata nel marzo 2015, ‘ in sostituzione ‘ di una precedente polizza con il medesimo oggetto, stipulata nel dicembre 2009, che prevedeva una scadenza iniziale al dicembre 2013 e un rinnovo automatico annuale (rinnovo che aveva avuto luogo sia per il periodo dicembre 2013/dicembre 2014, sia per quello successivo dicembre 2014/dicembre 2015, salvo l’intervento della ‘ sostituzione di polizza ‘ nel marzo 201 5).
La ‘ sostituzione di polizza ‘ aveva comportato la modifica di alcuni elementi della copertura assicurativa e, precisamente, l’estensione di tale copertura anche all’attività di ‘ rilascio dei visti di conformità ‘, in precedenza non compresa nell’assicurazione, nonché la modifica dei massimali e, in particolare, del limite di indennizzo previsto per l’attività di sindaco di società. È, peraltro, opportuno precisare, in proposito, che -come fatto presente dal ricorrente -il massimale di indennizzo per l’attività di sindaco risulta di fatto ridotto, con la polizza del 2015, rispetto a quello precedente (che era pari ad € 520.000,00 ), e fissato in € 250.000,00.
Anche la polizza stipulata in origine (cioè quella stipulata nel 2009, che era ancora operativa nel marzo 2015, essendosi rinnovata nel dicembre 2014 e fino al dicembre 2015 ed essendo stata, quindi, ‘ sostituita ‘, nel corso della sua efficacia, dalla nuova polizza, a partire dal 10 marzo 2015, anche se con la conservazione della originaria scadenza al dicembre di ogni
anno, per quanto emerge dagli atti ) copriva l’attività professionale di sindaco svolta per la società di cui si discute e, al momento della originaria stipula (nel dicembre 2009), è pacifico che tale società non si trovava in stato di insolvenza.
È utile precisare, altresì, che la polizza del 2009 già conteneva una clausola del medesimo contenuto di quella di cui si discute nella presente sede, al punto 7.17, lettera E , delle Condizioni Generali di Assicurazione, il che conferma ulteriormente che la copertura assicurativa era espressamente prevista per l’eventuale insolvenza ‘ sopravvenuta ‘ della società per cui era svolta l’attività di sindaco, essendo esclusa solo per quella ‘ preesistente ‘ alla stipula .
1.5 La corte d’appello ha ritenuto decisiva e assorbente, ai fini del rigetto della domanda del COGNOME, la considerazione per cui vi sarebbe una ‘ soluzione di continuità ‘ tra le due polizze, in ragione del diverso numero identificativo di esse, della estensione della garanzia anche all’attività di rilascio dei visti di conformità, prima non prevista, e della modificazione dei massimali (si ribadisce che la corte d’appello par rebbe in qualche modo affermare che detti massimali sarebbero stati elevati; in realtà, il massimale per l’attività di sindaco risulta di fatto ridotto da € 520.000,00 ad € 250.000,00 , con la sostituzione della polizza originaria).
Ritiene questa Corte che, in questa situazione, non sia possibile realmente comprendere cosa esattamente abbia inteso la corte territoriale, sul piano giuridico e pratico, con l’affermazione della ‘ mancanza di soluzione di continuità ‘ tra le due polizze ( rectius , parrebbe doversi intendere: esistenza di ‘ soluzione di continuità ‘) .
È, in effetti, pacifico e, comunque, risulta dallo stesso testo letterale del documento (specificamente richiamato nel ricorso), che la polizza sottoscritta nel marzo 2015 abbia ‘ sostituito ‘ quella del 2009 (che sarebbe venuta a scadenza solo
successivamente, nel dicembre 2015), senza che risulti in alcun modo accertata, in fatto, l’esistenza di un periodo temporale intermedio di assenza di copertura del rischio professionale relativo all’attività di sindaco .
Anzi, al contrario, risulta pacificamente che un siffatto periodo di scopertura assicurativa non sussista affatto: l’assicurazione è stipulata, del resto, con la formula ‘ claims made ‘ e la polizza sottoscritta nel marzo 2015 ha espressamente ‘ sostituito ‘ la precedente polizza, ancora attiva e pienamente efficace al momento della sostituzione, il che implica, quanto meno, che la garanzia debba intendersi valida anche per i fatti precedenti al marzo 2015, se oggetto di pretesa risarcitoria successivamente avanzata, come espressamente contemplato dalle stesse condizioni generali di assicurazione (in particolare, al punto 4.c).
Parrebbe di poter comprendere, nonostante la palese insanabile lacunosità, sul punto, della motivazione della sentenza impugnata, che la corte d’appello abbia inteso fare riferimento, utilizzando (impropriamente) la locuzione ‘ soluzione di continuità ‘, semplicemente al fatto che la polizza ‘ sostitutiva ‘ contemplava una modifica di alcune delle condizioni rispetto a quella ‘ sostituita ‘ (in particolare, la corte d’appello richiama: il diverso numero di polizza; l’estensione della copertura assicurativa all’at tività di rilascio dei visti di conformità, prima non compresa; la modifica dei massimali che, peraltro, come già ripetutamente chiarito, per l’attività di sindaco, risultano ridotti rispetto a quelli previsti dalla polizza del 2009): da tale unico rilievo ha fatto discendere che essa sarebbe da considerare una ‘ nuova ‘ polizza.
Ma è agevole osservare, in proposito:
che la stessa ‘ novità ‘ della polizza del 2015 non esclude affatto, di per sé, che essa implichi comunque una continuità nella copertura assicurativa di determinati rischi,
specie considerando la sua espressa qualificazione come ‘ polizza sostitutiva ‘ ;
che, in particolare, il mero rilievo delle indicate modifiche di alcune delle condizioni di assicurazione certamente non implica, sul piano giuridico, alcuna effettiva ‘ soluzione di continuità ‘ nella copertura contrattuale del rischio assicurato in relazione alla responsabilità civile per l’attività di sindaco (e specificamente per quella svolta in favore della società Parma Calcio, già operante anteriormente al marzo 2015), tra il 2009 e il momento della proposizione dell’azione giudiziaria per cui è stato richiesto l’indennizzo (avvenuta nel gennaio 2016, dopo il primo rinnovo della stessa polizza ‘ sostitutiva ‘, determinatosi a dicembre 2015);
che, in ogni caso, il predetto rilievo è del tutto inconferente, al fine di stabilire se la clausola invocata dalla compagnia si dovesse interpretare nel senso da questa sostenuto e, cioè, nel senso che, ai fini della sua concreta operatività, avrebbe dovuto attribuirsi esclusivo rilievo alla data di stipulazione della polizza ‘ sostitutiva ‘ (marzo 2015) e non a quello di stipulazione della originaria polizza ‘ sostituita ‘ (dicembre 2009); a tal fine, infatti, avrebbe dovuto accertarsi l’effettivo contenuto della volontà delle parti espressa con l’a ccordo per la ‘ sostituzione ‘ della polizza originaria.
1.6 La corte d’appello avrebbe , quindi, dovuto accertare se, con la ‘ sostituzione ‘ di polizza operata a marzo 2015, le parti avessero inteso semplicemente ‘ novare ‘ o ‘ rinnovare ‘ la precedente polizza e, cioè, confermarne e/o prolungarne gli effetti, con riguardo alla copertura dell’attività professionale di sindaco, ovvero se avessero inteso annullare del tutto quegli effetti, con la stipula di una assicurazione integrante una copertura del tutto nuova ed autonoma rispetto alla precedente ma in nessun
modo ricollegabile a quest’ultima , così di fatto facendone cessare ogni effetto (e facendo perdere all’assicurato ogni diritto acquisito in virtù della stessa).
E, di certo, i giudici di appello non avrebbero potuto, a tal fine, limitarsi a rilevare che la polizza sostitutiva prevedeva la modifica di alcune condizioni contrattuali, peraltro non incidenti sulla persistente ininterrotta sussistenza della originaria copertura del rischio assicurato in relazione all’attività di sindaco, ma avrebbero dovuto valutare tutte le condizioni contrattuali e ricostruire l’effettiva intenzione delle parti, anche sulla base dell’assetto di interessi oggettivamente esistente e della loro condotta antecedente e successiva alla stipulazione.
Sarebbe, quindi, in definitiva, stato necessario stabilire se le parti, con l’espressione « alla data di stipula del contratto » (contenuta nelle condizioni generali di assicurazione sia della polizza ‘ sostituita ‘ che di quella ‘ sostitutiva ‘) , nel complesso della stipulazione negoziale avente ad oggetto la ‘ sostituzione ‘ della polizza vigente ed operante, relativamente alla copertura del l’attività di sindaco, ave vano inteso fare riferimento alla data della stipulazione originaria della polizza ‘ sostituita ‘ ovvero a quella di stipulazione della polizza ‘ sostitutiva ‘ , questione che non può ritenersi dipendere esclusivamente dal rilievo della eventuale modificazione dei massimali (peraltro ridotti, in relazione all’attività di sindaco) ovvero dall’aggiunta di ulteriori rischi di natura diversa rispetto a quelli già oggetto della originaria copertura assicurativa e non collegati ad essi.
1.7 L ‘attività di interpretazione dell’intenzione delle parti all’atto della stipulazione della ‘ sostituzione di polizza ‘, in relazione al significato della clausola di cui si controverte, è stata, di fatto, del tutto omessa dalla corte d’appello , la quale si è limitata a riscontrare che la polizza sostitutiva aveva comportato alcune modifiche in ordine ad alcuni aspetti del contratto
‘ sostituito ‘ o ‘ rinnovato ‘, il che non può ritenersi decisivo in nessun senso.
A tale fine avrebbero, invece, dovuto essere applicate le norme sull’ermeneutica contrattuale e, in particolare, proprio quelle invocate dal ricorrente, con riguardo alla ricostruzione della effettiva volontà negoziale delle parti nella stipulazione negoziale che aveva condotto alla ‘ sostituzione ‘ di polizza, atteso che « nell ‘ interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell ‘ obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla ‘ ragione pratica ‘ del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale » (per tutte, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29288 del 13/11/2024; Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024) e, dunque, quelle di cui ai seguenti articoli:
-l’art. 1363 c.c., che avrebbe imposto di attribuire alla clausola controversa il significato desumibile dalla valutazione del tenore e del contenuto complessivo dell’intenzione delle parti n ella stipulazione della polizza ‘ sostitutiva ‘ di quella preesistente, in quanto « in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell ‘ intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell ‘ art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per ‘ senso letterale delle parole ‘ tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola
clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato »: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024);
-l’ art. 1366 c.c., che avrebbe imposto di effettuare una interpretazione di buona fede della clausola, anche in considerazione degli effettivi, ragionevoli e concreti interessi delle parti alla base della stipulazione della polizza ‘ sostitutiva ‘ di quella preesistente, interessi da bilanciare opportunamente, atteso che « i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto » (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 656 del 10/01/2025; Sez. 1, Sentenza n. 17642 del 15/10/2012; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009); sotto tale aspetto, avrebbe, in particolare, dovuto certamente considerarsi che il COGNOME, in base alla polizza stipulata nel 2009, aveva ormai conseguito il diritto alla copertura assicurativa per l’attività di sindaco della società Parma Calcio, nonostante la sopravvenuta insolvenza della stessa, atteso che tale insolvenza non sussisteva al momento della sua originaria stipulazione;
-l’ art. 1367 c.c., che avrebbe imposto di applicare il principio di conservazione del contratto, in presenza di un dubbio interpretativo e, in particolare, di tener conto del fatto che, sussistendo eventualmente già l’insolvenza della società RAGIONE_SOCIALE al momento della sottoscrizione della polizza ‘ sostitutiva ‘ , la stipula di una assicurazione del tutto nuova e autonoma rispetto alla precedente non avrebbe avuto alcun concreto effetto di copertura in relazione all’attività svolta come sindaco della stessa, pur espressamente ricompresa nella garanzia, onde, tale stipulazione si sarebbe risolta nella mera perdita per il Riccobene del diritto già acquisito alla copertura assicurativa per l’attività di sindaco, anche in situazione di insolvenza ‘ sopravvenuta ‘ della suddetta società, e ciò tenuto anche conto che « in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c. -secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno -va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti » (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004; Sez. 2, Sentenza n. 28357 del 22/12/2011; Sez. 2, Ordinanza n. 19493 del 23/07/2018; Sez. L, Ordinanza n. 5281 del 28/02/2024);
-l’ art. 1369 c.c., che avrebbe imposto di tener conto del significato della clausola considerata più coerente con le
ragioni e l’effettiva intenzione delle parti nella stipulazione della polizza ‘ sostitutiva ‘ di quella preesistente, in quanto « il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione ‘prima facie’ chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione del le parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016);
-l’ art. 1370 c.c., che avrebbe, infine, imposto di attribuire alla clausola, nell’eventuale dubbio interpretativo, il senso più favorevole all’assicurato, essendo stata predisposta dalla compagnia assicuratrice.
1.8 In definitiva, la corte d’appello ha attribuito rilievo decisivo ed assorbente -onde stabilire se la clausola invocata dalla compagnia convenuta era applicabile nella fattispecie -a circostanze inconferenti (o, almeno, non decisive) a tal fine e, cioè, alla semplice circostanza dell’avvenuta introduzione di alcune modifiche nelle condizioni contrattuali, in sede di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile
professionale ‘ sostitutiva ‘ della precedente, senza invece valutare, come avrebbe dovuto fare, se le parti avevano inteso ‘ novare ‘ o ‘ rinnovare ‘, in relazione all’attività di sindaco, gli effetti della precedente polizza, mai cessati, anziché stipulare una nuova assicurazione del tutto indipendente dalla precedente e, al tempo stesso, porre nel nulla tutti gli effetti di quest’ultima, ivi inclusa la acquisita copertura dell’attività di sindaco per la società che era in stato di insolvenza ‘ sopravvenuta ‘.
In tal modo ha, in realtà, del tutto omesso di procedere all’interpretazione dell’effettiva volontà delle parti, sia con riguardo allo loro intenzione relativa al rinnovo degli effetti della polizza di copertura dell’attività di sindaco, ovvero alla rinuncia agli effetti della polizza precedente, sia con riguardo al correlativo significato della specifica clausola di cui si discute, avuto riguardo allo stato di insolvenza ‘ preesistente ‘ o ‘ sopravvenuto ‘ della società; ciò che, invece, avrebbe dovuto fare, al fine di stabilire se il riferimento, contenuto nella predetta clausola, alla « data di stipula del contratto », ai fini dell’esclusione della garanzia per l’ipotesi di sussistenza di uno stato di insolvenza della società per la quale era svolta l’attività di sindaco, dovesse intendersi riferito esclusivamente al momento di iniziale stipula della originaria polizza di copertura del rischio assicurato, ovvero al momento di ciascun ‘ rinnovo ‘ contrattuale, ovvero ancora al momento in cui fosse semplicemente, per qualunque ragione, intervenuta la modifica di una o più condizioni contrattuali.
Al fine di effettuare tale interpretazione, è opportuno ribadire, la corte d’appello avrebbe dovuto applicare gli artt. 1363 e ss. c.c., ciò che ha del tutto omesso di fare.
L’ attività ermeneutica omessa dovrà, pertanto, essere svolta in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto più sopra esposti, previa cassazione della decisione impugnata.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione dell’ art. 1892 c.c. in rapporto all’ art. 360 co. 1 n. 3
c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi in rapporto all’ art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. ».
Secondo il ricorrente, non sarebbe conforme a diritto e, comunque, sarebbe priva di qualunque sostegno argomentativo l’affermazione della corte d’appello secondo cui il ‘dato’, certamente noto all’assicurato, dell’esistenza dello stato di insolvenza della società per cui svolgeva la funzione di sindaco, al momento della stipula della polizza (‘ sostitutiva ‘) assumeva « indubbio rilievo anche in ordine all’art. 1892 c.c., che costituisce ulteriore autonomo motivo di rigetto dell’appello ».
Anche questo motivo è fondato, per quanto di ragione.
2.1 In primo luogo, va osservato che la questione delle eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, con riguardo allo stato di insolvenza della società per cui svolgeva l’attività di sindaco, ai sensi dell’art. 1892 c.c., non può avere effettivo e concreto rilievo decisivo, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello.
Considerato che la polizza non copre, per espressa disposizione contrattuale, l’attività svolta per società in stato di insolvenza al momento della stipula, deve ritenersi, infatti, irrilevante ogni preventiva dichiarazione in tal senso da parte dell’assic urato. È sufficiente lo stato di insolvenza, se sussistente oggettivamente, per escludere la copertura, a prescindere dalla eventuale dichiarazione reticente dolosa o colposa dell’assicurando in proposito.
Di conseguenza, sia attribuendo rilievo al l’ eventuale insolvenza sussistente al momento dell’originaria stipula (quella del 2009), sia attribuendo rilievo a quella sussistente al momento della stipulazione della polizza ‘ sostitutiva ‘ nel marzo 2015 (come ritenuto dalla corte d’appello, erroneamente per quanto in precedenza esposto), le eventuali dichiarazioni inesatte dell’assicurato al momento di ciascuna stipula , ai sensi dell’art. 1892 c.c., non potrebbero assumere alcun rilievo, essendo decisiva
ed assorbente solo l’ esistenza o meno della situazione di insolvenza o meno, sul piano oggettivo.
In particolare, è agevole osservare, proprio con riguardo alla stipulazione del marzo 2015, presa in considerazione dalla corte d’appello, che : a) se tale stipulazione va considerata un mero ‘ rinnovo ‘ della copertura della responsabilità civile per l’attività professionale di sindaco, avendo rilievo solo l’ eventuale insolvenza al momento dell’originaria stipulazione (quella del 2009), la dichiarazione sull’insolvenza ‘ sopravvenuta ‘ sarebbe da ritenere senz’altro irrilevante, perché la copertura opererebbe comunque; b) se essa, invece, fosse da considerare una ‘ nuova ‘ polizza, del tutto indipendente dalla precedente, i cui effetti erano da ritenere del tutto venuti meno, allora la dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato in proposito sarebbe a maggior ragione irrilevante perché sarebbe sufficiente il fatto oggettivo dell’insolvenza ad escludere l’operatività della garanzia. 2.2 In ogni caso, è opportuno aggiungere, anche per completezza di esposizione, che, in considerazione della peculiarità della situazione contrattuale e di fatto fin qui esposta, sarebbe stato, quanto meno, necessario un più che rigoroso accertamento sia in ordine al carattere doloso (o gravemente colposo) dell ‘omessa dichiarazione del COGNOME sull’eventuale insolvenza ‘ sopravvenuta ‘ del la società Parma Calcio, sia in ordine all’effettiva incidenza che tale dichiarazione avrebbe potuto avere sulla stipulazione della nuova polizza ‘ sostitutiva ‘ (e ciò considerando anche che, se pure la compagnia non avesse inteso stipulare la nuova polizza ‘ sostitutiva ‘, l’assicurato avrebbe potuto semplicemente continuare a godere dell’automatico rinnovo della precedente e, quindi, della piena copertura assicurativa per l’attività di sindaco, nonostante l’insolvenza ‘ sopravvenuta ‘ della indicata società, in virtù della stipulazione del 2009).
Di conseguenza , quanto meno, la corte d’appello avrebbe dovuto chiarire in modo adeguato e specifico se e per quali ragioni potevano eventualmente ritenersi sussistenti tutte le condizioni richieste dall’art. 1892 c.c..
Sul punto, invece, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto omessa.
E l ‘inesistenza della motivazione sui presupposti di applicabilità de ll’art. 1892 c.c. costituisce una censura (evidentemente fondata) che può certamente ritenersi formulata, nella sostanza, dal ricorrente, nel complesso della sua esposizione argomentativa.
3. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’a ppello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giu-