Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2266 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso N. 84/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;
– controricorrente e ricorrente incidentale -e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in atti, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;
– resistente – e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia recante il n. 2266/2022 e pubblicata in data 24.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30.10.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO;
uditi gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per delega dell’AVV_NOTAIO;
udito il AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 28.3.2015, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi , rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) dinanzi al Tribunale di Treviso onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della completa distruzione, seguita ad un incendio avvenuto in data 12.7.2011, di un capannone industriale di sua proprietà sito in Moriago della Battaglia, concesso in locazione alla convenuta con contratto del 2.7.2007.
In particolare, in via principale, l’attrice dedusse che l’incendio si era propagato al proprio immobile da un capannone adiacente, di proprietà di due società di leasing (Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE) e anch’esso condotto in locazione finanziaria da RAGIONE_SOCIALE, da ritenere quindi suo custode e, dunque, responsabile ex art. 2051 c.c.
In subordine, l’attrice invocò a fondamento della richiesta risarcitoria l’art. 1588 c.c., e dunque la responsabilità del conduttore per la perdita della cosa locata che avvenga nel corso della locazione, anche se derivante da incendio.
I danni vennero quantificati da parte attrice in € 495.491,51 oltre IVA, pari all’importo dei canoni di locazione dovuti dalla convenuta sino al termine del rapporto locatizio (giugno 2019), rimasti insoluti dopo la distruzione del capannone.
Si costituì COGNOME, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto o in subordine la condanna alla somma di giustizia, instando comunque per essere autorizzata a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi rispettivamente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), al fine di essere da queste manlevata, in caso di sua condanna, nella loro qualità di assicuratori per responsabilità civile di essa convenuta sulla base di due distinte polizze contratte per la responsabilità civile verso terzi: ( 1 ) la polizza ‘ all risks property ‘ n. NUMERO_DOCUMENTO/35/00555884 con certificato assicurativo n. NUMERO_DOCUMENTO, stipulata in regime di coassicurazione da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e ( 2 ) la polizza ‘ RC ALL ‘ n. Z063006, coassicuratori RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE (di seguito, le suddette assicurazioni verranno anche rispettivamente indicate, per comodità, come ‘prima polizza’ e ‘seconda polizza’) .
Tutte le società chiamate in causa si costituirono, contestando le domande attoree e quelle di manleva, di cui chiesero il rigetto.
Istruita documentalmente la causa, con sentenza del 28.5.2020 l’adito Tribunale accolse la domanda principale di NOME, condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, in misura pari ad € 495.491,51 oltre IVA e accessori.
Le domande di manleva azionate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle assicuratrici vennero invece rigettate. In particolare, quanto alla prima polizza, il Tribunale ritenne che RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito prova scritta della copertura assicurativa (anche) del sito di Moriago della Battaglia, mentre quanto alla seconda ritenne che la copertura per responsabilità civile di RAGIONE_SOCIALE fosse limitata ai soli danni alla struttura materiale delle cose di terzi.
COGNOME propose appello avverso detta sentenza, con riguardo alle domande di manleva nei confronti degli assicuratori.
Nella resistenza di tutte le appellate, con sentenza del 24.10.2022 la Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame di COGNOME e confermò integralmente la sentenza di primo grado. Osservò la Corte territoriale, in particolare, che: 1 ) l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa volta a contrastare il fondamento della domanda attorea, sicché essa è slegata dai termini di decadenza ex artt. 167 c.p.c.; 2 ) la prima polizza non copriva il rischio inerente al capannone di Moriago della Battaglia, ma solo quello concernente i siti di Santa NOME di Piave e Calcio; 3 ) sempre in relazione al sito di Moriago della Battaglia, RAGIONE_SOCIALE non aveva provato il contratto e la copertura, non avendo prodotto i certificati di polizza e non potendo all’uopo considerarsi rilevanti le e -mail scambiate tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e il broker assicurativo; 4 ) non era stato dimostrato il pagamento di premi di importo diverso da quelli versati per i due siti assicurati, come anche comprovato dalla quietanza di pagamento degli indennizzi (doc. 10 RAGIONE_SOCIALE – doc. 8 RAGIONE_SOCIALE), la cui produzione, effettuata con la terza memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., doveva considerarsi tempestiva, in quanto resa necessaria dall’altrui produzione documentale; 5 ) quanto alla seconda polizza, il rischio garantito per danni a terzi da incendio era limitato alla struttura materiale delle cose altrui, con esclusione dei danni consistenti nella lesione del credito, in quanto avente natura immateriale, fermo restando che RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto l’onere a suo carico circa la copertura assicurativa e che l’eccezione di inoperatività della polizza costituisce mera difesa, ut supra ; 6 ) l’attività di ‘ mera gestione statica di beni immobili, ossia la loro locazione a terzi senza la prestazione di servizi aggiuntivi ‘, non costituisce attività d’impresa commerciale. 6. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di nove motivi, cui resistono con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese, mentre NOME ha partecipato alla sola udienza di discussione, concludendo in senso adesivo al ricorso di COGNOME.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale.
La ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la ‘ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt.112, 166 e 167, co.2, e 345 c.p.c. e degli artt.1882 e 1917 c.c. in relazione all’art.360, co.1, n.4, c.p.c. La Corte d’Appello ha omesso di dichiarare decadute COGNOME, COGNOME e COGNOME dalla eccezione in senso stretto avente ad oggetto un rischio non compreso nel contratto di assicurazione in quanto proposta oltre i termini di legge ‘.
Si sostiene che le predette società (esclusa, dunque, RAGIONE_SOCIALE), essendosi costituite nel giudizio di primo grado ben oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c., siano decadute dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto, quale deve intendersi quella inerente alla mancata operatività della polizza ‘ALL RISK’ con riguardo al sito di Moriago della Battaglia, occorrendo al riguardo precisare che,
ai fini del rischio assicurato, è necessario distinguere tra a) rischi inclusi, b) rischi esclusi e c) rischi non compresi, categoria quest’ultima in cui rientrerebbe l’eccezione suddetta.
1.2 Il motivo è manifestamente infondato.
Anche a prescindere dalla mancata riproduzione -in via diretta o adeguatamente riassuntiva – delle pattuizioni contrattuali relative alla specificazione dei siti produttivi oggetto della prima polizza (come correttamente rilevato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO), il che determinerebbe di per sé l’inammissibilità della censura in esame (nonché delle altre che verranno di seguito esaminate, sempre relativamente alla prima polizza) ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., occorre rilevare che l ‘eccezione concernente l’inclusione o meno di un determinato sito produttivo nell’ambito della polizza assicurativa che specificamente si riferisca ad uno o più stabilimenti dell’assicurato, anziché all’attività (genericamente intesa) da questo svolta, costituisce all’evidenza mera difesa , perché attiene non già ad un fatto impeditivo del diritto all’indennizzo in capo all’assicurato, ma investe appieno il fatto costitutivo del diritto stesso: se i danni derivanti da quel determinato sito produttivo attengono al rischio da cui l’assicurato intendeva coprirsi e se essi rientrano dunque nelle pattuizioni cont rattuali, allora l’indennizzo è spettante; in caso contrario, no.
La ricorrente, a sostegno della propria tesi, invoca l’insegnamento di Cass. n. 1558/2018, così massimata: ‘ Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole ‘ (conf. Cass. n. 31251/2023).
Tuttavia, è evidente che la pretesa della RAGIONE_SOCIALE di in scrivere l’eccezione in parola tra quelle inerenti i ‘rischi non compresi’ è meramente assertiva e poggia
su una pretesa valenza generale della prima polizza, in quanto attinente alla mera attività d’impresa da essa svolta, che invece la Corte d’appello non ha ritenuto di poter riscontrare.
In proposito, a parte ogni considerazione sulla natura fattuale d ‘ una simile valutazione, riservata al giudice del merito e non adeguatamente denunciata in questa sede dalla ricorrente, occorre evidenziare che la Corte COGNOME ha ricostruito la struttura della prima polizza come effetto della combinazione tra la convenzione di carattere generale stipulata per l’intero RAGIONE_SOCIALE (cui appartiene la RAGIONE_SOCIALE) n. NUMERO_DOCUMENTO/35/00555884 e il certificato di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO, ove erano stati indicati i siti produttivi oggetto della polizza: in tal guisa, si configurava uno ‘ specifico contratto assicurativo, con propria efficacia e autonomia ‘ (così la sentenza impugnata, p. 21 della motivazione), posto che le condizioni specifiche del certificato andavano ad integrare le generiche previsioni della convenzione generale.
In altre parole, secondo la Corte territoriale, risulta inequivoco che RAGIONE_SOCIALE convenne di assicurarsi specificamente mediante riferimento ai propri siti produttivi, singolarmente indicati, per i quali fu anche convenuto il correlativo premio assicurativo , e non già per l’attività imprenditoriale ( tout court ) da questa svolta, a prescindere dalla sua dislocazione.
Pertanto, ferma la mancanza di adeguata riproduzione delle pattuizioni contrattuali in discorso (v. supra ), la mancata specificazione del sito produttivo di Moriago della Battaglia nella copertura assicurativa non può affatto considerarsi come fatto impeditivo dell’indennizzabilità altrimenti spettante a RAGIONE_SOCIALE: non si tratta, cioè, di eccezione in senso stretto, da far valere entro i termini di decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c., perché l’indicazione del sito produttivo in parola non attiene alle ‘ clausole di delimitazione del rischio indennizzabile ‘ (si veda, sul punto, la recente Cass. n. 1469/2025), occorrendo invece proprio stabilire se il contratto di assicurazione riguardasse o meno anche quel capannone: dunque di verificare se l’indennizzabilità dei danni dallo stesso derivanti (cioè, dal suo incendio) fossero inclusi o meno nella polizza.
E la Corte territoriale, adeguatamente motivando, ha optato per la soluzione negativa, ritenendo che la convenzione generale e il certificato assicurativo suddetti non fossero strutturati, rispettivamente, come regola ed eccezione (dunque, come se la prima dettasse la disciplina generale e il secondo fungesse meramente da delimitazione del rischio indennizzabile), ma appunto come un unico e specifico contratto assicurativo, avente ad oggetto i soli danni derivanti da quegli specifici siti produttivi ivi indicati, e solo quelli.
Si tratta, in definitiva, di statuizione che il mezzo in esame non è in grado di superare, posto che la lettura offerta dalla Corte COGNOME, sul punto, attiene alla interpretazione del contratto (non oggetto di specifica censura da parte di RAGIONE_SOCIALE, quantomeno in ordine ai canoni ermeneutici che il giudice d’appello, nell’esporre tale convincimento, avrebbe violato) ed è comunque indiscutibile che spetta all’assicurato l’onere di provare che l’evento di danno rientra tra i ‘ rischi inclusi ‘ , quale a tal punto deve considerarsi quello in discorso, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello .
2.1 -Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 1882, 1888 e 1917 c.c. in relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c. La Corte d’Appello ha erroneamente posto a carico dell’assicurato l’onere di fornire la prova della copertura assicurativa di un rischio non compreso nel contratto di assicurazione ‘.
2.2 -Il motivo è assorbito per effetto della statuizione sul motivo precedente.
3.1 -Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1882, 1888, 1917 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c. La Corte d’Appello ha erroneamente affermato che la prova del contratto di assicurazione può essere fornita unicamente mediante la produzione del documento di polizza, omettendo di considerare valida prova scritta anche una nota di copertura provvisoria ‘.
3.2 -Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
La Corte COGNOME non ha affatto affermato che la prova scritta del contratto di assicurazione può essere data solo mediante la polizza o le sue appendici (come mostra di aver inteso la ricorrente principale, che dunque non coglie la ratio
decidendi dell’impugnata sentenza ), ma solo che i predetti documenti non erano stati prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre quelli invece da essa prodotti (ossia, quelli inerenti allo scambio di e-mail con il broker assicurativo) non erano a tal fine sufficienti o idonei.
Del resto, v’è una differenza fondamentale tra le prove scritte evocate dalla ricorrente quali possibili modalità alternative della dimostrazione per iscritto del contratto assicurativo (quietanza del premio, nota di copertura provvisoria -v., per tutte, Cass. n. 18118/2022) e le prove invece da essa invocate nel giudizio di merito: le prime consistono in documenti che non potrebbero esistere se non a valle d’una polizza , la cui esistenza è dunque il loro presupposto logicogiuridico; le seconde, invece, hanno un contenuto di per sé neutro e non decisivo , come sostanzialmente e correttamente ritenuto dal giudice d’appello. Per di più, occorre rilevare che la ricorrente pretende di trarre la prova scritta della polizza in discorso principalmente dalla interpretazione delle e-mail e degli altri scritti indicati a p. 19 del ricorso: dunque pone una questione di valutazione delle prove, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., giustiziabile in questa sede di legittimità nei ristretti limiti segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.
3.3 In ogni caso, può osservarsi che, anche a prescindere dalla rilevanza dell ‘invocato scambio epistolare tra il broker e la Compagnia (nulla viene infatti dedotto circa l’ eventuale esistenza di un mandato con rappresentanza, conferito dalla RAGIONE_SOCIALE, in capo al primo), dalla ultima e-mail del 10.2.2011, riportata in ricorso (p. 19), si evince proprio che la Compagnia – prima di dar corso alla copertura provvisoria dei capannoni ulteriori (tra cui quello che qui interessa), a ciò sollecitata dall’interlocutore – restava in attesa della relativa stima che il broker avrebbe dovuto farle pervenire. E poiché non è documentato alcunché per il seguito, ne discende che nessuna copertura poteva dirsi perfezionata al riguardo, nemmeno a titolo provvisorio, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello .
4.1 -Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e degli artt.1882, 1888, 1917 e 2697 c.c. in
relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c. La Corte d’Appello ha disapplicato il principio di non contestazione e non ha conseguentemente ritenuto provata la circostanza, mai contestata dalle Compagnie, che la contraente/assicurata avesse pagato i premi assicurativi, anch’essa valida prova scritta del contratto di assicurazione ‘. Si sostiene, in particolare, che sia stata data adeguata prova del contratto mediante l’allegazione della circostanza, incontestata, che il premio versato da essa RAGIONE_SOCIALE comprendeva anche quanto dovuto per il sito di Moriago della Battaglia. Tanto integrerebbe, in thesi , una prova idonea a comprovare aliunde , alla stregua della quietanza del premio e dunque per iscritto , l’esistenza del contratto assicurativo sul sito in parola.
4.2 Il motivo è infondato.
A fronte dell ‘ affermazione della Corte d’appello per cui ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha neanche prodotto documentazione comprovante il pagamento di premi di importo diverso da quelli versati per i due siti assicurati ‘ (p. 22), la ricorrente principale pretende di provare il contratto assicurativo invocando la mancanza di contestazione, da parte delle proprie assicuratrici, dell ‘ allegazione in facto circa l’avvenuto pagamento del premio da parte sua.
Tuttavia una simile prova (anche ad ammetterne, in ipotesi, la sussistenza nel caso che occupa) non potrebbe certo considerarsi fornita ‘per iscritto’, come previsto dall’art. 1888 c.c., perché il principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c., non investe affatto la tipologia o la forma della prova, ma solo il fatto da provare in sé (principale o secondario che sia): il giudice deve porre a fondamento della decisione (anche) il fatto non specificamente contestato dalla parte costituita, perché esso non ha bisogno di essere dimostrato , così potendo egli fruire di una ‘ tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall’istante a sostegno della domanda ‘ (v., ex multis , Cass. n. 16628/2025).
Ma tanto lascia irrisolta la questione della forma scritta ad probationem che qui viene specificamente in rilievo, ai sensi del ripetuto art. 1888 c.c., perché il fatto da provare per iscritto non può certo dimostrarsi mediante la tecnica suddetta, ossia mediante la mera sua deduzione dalla parte interessata e la mancata sua
contestazione da parte dell’avversario : in tal guisa, infatti, potrebbe al più considerarsi raggiunta la prova del fatto storico, ma se questo -come nella specie -deve essere dimostrato secondo specifici canoni legali, da questi non si può certo prescindere. Ciò è tanto vero che la RAGIONE_SOCIALE (v. nota 10, p. 22 del ricorso) tenta di ricollegare una simile prova a quei documenti (lo scambio di email di cui s’è detto ) che, tuttavia, non provano affatto il pagamento del premio, e neppure offrono un principio di prova al riguardo, come già visto (v. par. 3.3). 4.3 Se poi il mezzo dovesse essere inteso come volto a censurare un presunto errore nella ricognizione del contenuto oggettivo dei documenti epistolari in discorso (errore, in ipotesi, ‘irrobustito’ dalla pure presunta mancata contestazione delle C ompagnie convenute circa l’avvenuto pagamento del premio), si ricadrebbe ancora nella valutazione del compendio istruttorio, riservata al giudice del merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c., con conseguente inammissibilità del mezzo stesso per le ragioni già illustrate nel par. 3.2, cui si rinvia per brevità.
D’altra parte, la ricorrente principale non ha comunque dedotto il tema del travisamento della prova, secondo i canoni recentemente dettati da Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, sicché neppure se ne può scrutinare la questione, posta la natura vincolata del giudizio di legittimità.
5.1 -Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la ‘ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 166, 167, co. 1 e 2, 183, co.VI, e 345 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. La Corte d’Appello non ha erroneamente ritenuto provata la circostanza della menzione del rapporto assicurativo in una quietanza avente ad oggetto altre voci di danno provata dall’assicurata (anch’essa valida prova scritta del contratto di assicurazione) in conseguenza della mancata e tardiva produzione di prova contraria da parte delle Compagnie ‘.
5.2 Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Infatti, q uand’anche dovesse ritenersi l’inutilizzabilità del documento prodotto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., resterebbero comunque ferme le ulteriori rationes decidendi con cui fu motivato
il rigetto dell’appello, in parte qua , sicché l’esito della lite non potrebbe giammai risultare inciso dal denunciato error in procedendo.
6.1 -Con il sesto motivo del ricorso principale, concernente la seconda polizza, si lamenta la ‘ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt.112, 166 e 167,co.2, e 345 c.p.c. e degli artt. 1882 e 1917 c.c. in relazione all’art.360, co.1, n.4, c.p.c. La Corte d’Appello ha omesso di dichiarare decadute le Compagnie per tardiva proposizione dall’eccezione in senso proprio, in quanto riguardante un rischio non compreso nel contratto di assicurazione, avente ad oggetto la mancata copertura assicurativa dei danni da perdita dei canoni di locazione ‘.
6.2 -Il motivo -concernente la sola seconda polizza – è palesemente infondato, per le stesse ragioni già viste nello scrutinio del primo motivo (par. 1.2), cui si rinvia per brevità.
7.1 -Con il settimo motivo del ricorso principale si lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1882, 1917, 2051, 2056, 1362, 1363, 1366, 1369, 1370, 1375 c.c. e dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Interpretando erroneamente la polizza come escludente la copertura per i danni diversi dai danni materiali subiti dalla struttura delle cose di terzi, la Corte d’Appello ha violato i canoni legali di interpretazione del contratto ‘.
7.2 -Con l’ottavo motivo del ricorso principale si denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1882, 1917, 2051, 2056, 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1375 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Sussumendo erroneamente il caso di specie nell’ambito della clausola relativa ai danni subiti da terzi per sospensione/interruzione di attività, la Corte d’Appello ha violato i canoni legali di interpretazione del contratto ‘.
7.3 -Con il nono motivo del ricorso principale , infine, si denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1882, 1917, 2051, 2056, 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1375 c.c. e dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c. In ogni caso, nell’escludere la riconducibilità della manleva assicurativa azionata dall’assicurata nel caso di specie alla clausola relativa ai danni subiti da terzi per sospensione/interruzione di attività, la Corte d’Appello
ha comunque violato anche in questo caso i canoni legali di interpretazione del contratto ‘.
7.4 Il settimo, ottavo e nono motivo possono scrutinarsi congiuntamente,
perché evidentemente connessi, e sono fondati nei termini che seguono. Con riguardo alla seconda polizza, la Corte d’appello ha ritenuto che, in forza dell’art. 9 del contratto, costituente specificazione dell’art. 1, il rischio assicurato concernesse la sola struttura materiale delle cose altrui danneggiate da incendio, ma non anche beni immateriali, quali il credito del terzo, ‘ non classificabile come cosa a termini di polizza ‘ (così la sentenza impugnata, p. 23 della motivazione). Inoltre la Corte COGNOME ha escluso che a diverse conclusioni potesse condurre l’interpretazione dell’art. 8 delle condizioni di polizza, rubricato ‘ danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi ‘, ove era prevista la copertura assicurativa ‘ anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ‘: ciò perché la mera locazione del capannone in discorso non sarebbe riconducibile alle predette attività, in quanto la locazione immobiliare a terzi, se non collegata alla prestazione di servizi ulteriori, non consisterebbe in vera e propria attività d’impresa (si sono richiamat i, al riguardo, gli insegnamenti di Cass. n. 3145/2013 e Cass. n. 1893/2019).
7.5 -In proposito, vanno anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità delle censure suddette -complessivamente considerate circa l’interpretazione delle clausole contrattuali, così come sollevate dalle controricorrenti; ritiene infatti la Corte chele censure in esame siano in linea con la pur rigorosa giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo cui ‘ il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura
risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata ‘ (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021).
7.6 -Ciò posto, non v’è dubbio che nella espressione ‘ danni materiali a cose ‘, riportata nel citato art. 9 del contratto, possano ben intendersi i soli danni alla struttura materiale delle cose altrui (dunque, delle cose fisicamente tangibili), come ritenuto dal la Corte d’appello.
Tuttavia nella ricostruzione della comune volontà delle parti, a mente dell’ art. 1362 c.c., non ci si può fermare al mero dato letterale della clausola, occorrendo coniugarlo con gli ulteriori criteri ermeneutici complementari, tra cui spicca per rilevanza quello sistematico, dettato dall’art. 1363 c.c.: sul tema, è sufficiente richiamare la recente Cass. n. 34867/2023, che così – efficacemente – sintetizza in motivazione il procedimento interpretativo, al riguardo: ‘ le singole espressioni letterali devono essere inquadrate nella clausola, questa nelle altre clausole, queste nel complesso dell’atto, e l’atto nel complessivo comportamento delle parti ‘.
Del resto, l’ art. 1369 c.c. stabilisce che ‘ le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto ‘; ed è noto che, in applicazione di detta regola, nell’ass icurazione della responsabilità civile devono ritenersi inclusi, se non diversamente pattuito, tutte le conseguenze che rappresentano il ‘ normale sviluppo della catena causale’ del rischio incluso (Cass n. 11228/2000, in motivazione).
7.7 -E allora, posto che l’art. 8 del contratto concerneva senza alcun dubbio anche danni a beni immateriali di terzi (ossia, danni da interruzione di attività d’impresa), la prima conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre era quella di interrogarsi sulla stessa tenuta logica dell’affermazione per cui, a termini di polizza, ‘ il rischio garantito era limitato, in caso di incendio, ai danni arrecati alla struttura materiale delle cose ‘ (p. 23 della sentenza), evidentemente smentita per tabulas dal tenore letterale dello stesso art. 8 del contratto (di cui è inequivoca l’applicabilità ai danni da incendio) .
Non corretta, poi , è l’affermazione per cui l’attività di messa a rendita di un immobile, da parte di un’impresa commerciale (quale è, come è pacifico, la RAGIONE_SOCIALE), non possa costituire un’attività imprenditoriale: il richiamo ai citati precedenti di legittimità, infatti, non è pertinente, giacché la prima pronuncia (Cass. n. 3145/2013) concerne il preteso obbligo di iscrizione di persona fisica alla gestione commercianti dell’RAGIONE_SOCIALE, a fini previdenziali (obbligo in quel caso escluso, sul presupposto del mancato esercizio di attività imprenditoriale da parte del preteso obbligato, così come accertato dal giudice di merito), mentre la seconda (Cass. n. 1893/2019) attiene al tema della contumacia incolpevole.
In ogni caso, a tacer d’altro, dall’impostazione che precede dovrebbe discendere, senza eccezioni, l’impossibilità di ascrivere all’area imprenditoriale commerciale l’attività di locazione, da parte di imprese commerciali, degli stessi immobili c.d. strumentali loro appartenenti (v., a mero titolo di esempio, Cass. n. 33522/2018); vero è, piuttosto, che per stabilire se una simile attività abbia natura commerciale o meno, non può prescindersi dalla verifica dei requisiti dettati dall’art. 2195 c.c., e dunque dall’accertam ento della riconducibilità dell’attività stessa all’oggetto sociale, quale esplicazione dell’intermediazione nella circolazione dei beni ( lato sensu intesa) e al suo svolgimento con carattere di sistematicità e abitualità (Cass. n. 75/2010), esame pretermesso dalla Corte COGNOME e che spetterà al giudice del rinvio effettuare, sulla scorta degli elementi istruttori regolarmente acquisiti nel giudizio di merito.
Con la statuizione oggetto delle censure in esame, dunque, la sentenza impugnata è certamente incorsa nella violazione degli artt. 1363 e 1369 c.c.
8.1 -Con l’unico motivo del ricorso incidentale, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘ Parziale omessa pronuncia su due capi di appello incidentale con violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. ‘.
8.2 -Il motivo è inammissibile, giacché esso censura non già una omessa pronuncia, ma una statuizione di assorbimento. Il giudice del rinvio dovrà quindi tornare ad esaminare l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE .
9.1 In definitiva, sono infondati i motivi primo, terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso principale, mentre il secondo è assorbito; sono fondati i motivi dal settimo al nono del ricorso principale, per quanto di ragione; è inammissibile il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, con riguardo al rapporto processuale inerente alla seconda polizza.
Per quanto concerne invece il rapporto di cui alla prima polizza, stante la definitività della decisione d’appello al riguardo per effetto della presente sentenza, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE da una parte e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dall’altra , e si liquidano come in dispositivo; nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE (che ha partecipato alla sola discussione orale) e le Compagnie controricorrenti, invece, esse possono interamente compensarsi , atteso che l’attività dalla prima in concreto dispiegata non ha aggravato l’onere di partecipazione delle seconde al presente giudizio di legittimità.
Nulla va disposto, infine, nei rapporti con l’intimata, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte accoglie il settimo, ottavo e nono motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione, e rigetta nel resto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, quanto al relativo rapporto processuale;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, liquidate per ciascuna in € 10.773,00 per compensi, oltre
€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge;
compensa le spese nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e le controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 30.10.2025.
Il AVV_NOTAIO est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME