Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1634/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona della sua amministratrice unica e legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione (EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del commissario liquidatore dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio ha eletto domicilio (alessandro );
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4499/2020 depositata il 29/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia, per quel che qui rileva, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della Società RAGIONE_SOCIALE(incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’importo di € 122.718,07, oltre interessi pari a € 82.830,59 dalla singole scadenze dei premi e sino al soddisfo, a favore della RAGIONE_SOCIALE scaturito da una polizza fideiussoria, del 5 agosto 1989, rilasciata in favore del ‘Ministro Segretario di Stato’ a garanzia dell’erogazione del contributo, concesso alla RAGIONE_SOCIALE, in conto capitale nella misura del 75% delle spese per investimenti necessari per la realizzazione di uno stabilimento industriale.
Proponeva opposizione Industrie COGNOME denunciando la insussistenza del credito e chiedeva la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente pagate a titolo di premi, a partire dalla data dell’accertata estinzione del contratto di fideiussione e sino al 5 marzo 1992, con la maggiorazione degli interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento e sino soddisfo.
Con la sentenza n 18168/2015 il Tribunale di Roma accogliendo l’opposizione revocava il decreto ingiuntivo.
Con la sentenza n. 4499 del 29 Settembre 2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Firs RAGIONE_SOCIALEni ha riformato la sentenza impugnata e rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE
Per quel che qui ancora rileva, il giudice dell’appello ha confermato il carattere di norma imperativa dell’art. 5 l. 741/1981 e come tale insuscettibile di proroghe, ha riconosciuto il credito di Firs per i
premi relativi dal 5 marzo 1992 al 5 marzo 1994 assumendo che l’assicurata fosse, comunque, obbligata al pagamento dei premi fino alla certificazione del collaudo o della regolare esecuzione dei lavori.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., dell’art. 5 della L. n. 741 del 1981 in relazione all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte nonché per violazione e falsa applicazione delle norme del contratto di polizza. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti.
La ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha errato nella interpretazione della norma che disciplina l’estinzione delle polizze fideiussorie rilasciate in ambito di appalti pubblici regolati dalla legge n. 741 /1981. Denuncia che mentre è pacifica l’interpretazione della giurisprudenza sull’art. 5 della citata legge, come norma di rango imperativo e insuscettibile di deroghe, diversa appare, invece, la soluzione rispetto alla nullità ex art. 1418 c.c. della polizza in relazione all’art. 4 delle C.G. di Polizza per contrasto con la norma imperativa dell’art. 5. legge n. 741/1981.
La Corte avrebbe dovuto verificare l’efficacia o estinzione della polizza fideiussoria rilasciata in tema di appalti pubblici applicando i principi già espressi in casi analoghi da Cass. n. 24561/2018 e Cass. n. 7194/2019 e non già quelli indicati da Cass. n. 15013/2011 e Cass. n. 14621/2009.
Il presente ricorso concerne la questione relativa all’interpretazione della norma che disciplina l’estinzione delle polizze fideiussorie rilasciate in ambito di appalti pubblici regolati dalla legge n. 741/1981, concernendo essenzialmente profili attinenti alla disciplina di questi ultimi, in ordine alla quale è tabellarmente competente la Prima Sezione Civile ( 096 ).
Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della trasmissione della causa alla Prima sezione Civile.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza