Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35199 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35199 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19663/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualita’ di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Responsabile revocatorie e Cause Passive e del Responsabile Portafoglio Large, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 426/2020, depositata il 22/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Nel gennaio 2012, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME sottoscrivevano con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (in seguito BNL o Banca), un contratto di mutuo per l’importo di € 170.000,00.
A protezione di tale mutuo per il caso di invalidità permanente o decesso, in data 20 settembre 2012, gli stessi coniugi aderivano alle polizze collettive nn. 5301/03 e 5202/02 di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE), con copertura assicurativa n. 99632 (COGNOME) e n. 99633 (COGNOME).
A seguito della prematura scomparsa del COGNOME gli eredi scoprivano che non erano state pagate le rate del mutuo degli ultimi undici mesi e che la polizza stipulata dal de cuius (n. NUMERO_DOCUMENTO) non era attiva.
Nel 2017, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna, per responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, al risarcimento dei danni derivanti
dalla mancata attivazione della polizza assicurativa (n. 99633) e quantificati in € 68.500,00 (pari alla metà del mutuo), nonché di ulteriori danni. Contestavano alle convenute la violazione, ciascuna a proprio titolo, delle regole di diligenza, del principio di buona fede e degli obblighi informativi cui erano tenuti per legge in relazione alla garanzia assicurativa oggetto del contratto e, in particolare, al mancato perfezionamento del contratto assicurativo per il COGNOME.
Chiedevano anche di dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione ‘a sofferenza’ della pratica del mutuo e del nominativo degli attori presso la Centrali Rischi della Banca d’Italia o altre similari.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 391/2018, in accoglimento delle domande attoree: a) condannava le convenute, in via solidale, a pagare la somma di € 68.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; b) dichiarava l’illegittimità della segnalazione alla CAI Banca D’Italia del mutuo, disponendone la cancellazione; 3) condannava le stesse convenute, in via solidale, alla refusione delle spese processuali.
2. BNL proponeva appello, articolando tre motivi, con cui assumeva che: (a) il de cuius , diversamente dalla moglie, non aveva mai sottoscritto il modulo di adesione alle polizze collettive ‘RAGIONE_SOCIALE‘, né corrisposto il relativo premio con la conseguenza che, al momento del suo decesso, la garanzia del mutuo non era attiva; (b) non v’era stata alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale o contrattuale, in quanto aveva consegnato al signor COGNOME -che, peraltro, aveva già aderito alle polizze ‘RAGIONE_SOCIALE‘, da cui era receduto la documentazione necessaria al perfezionamento della copertura assicurativa e, solo dopo averne accertato la mancata attivazione, aveva fatto valere la decadenza degli attori dal beneficio del termine a causa dell’omesso pagamento, alla data del 6 settembre 2017, di undici rate mensili del mutuo. Deduceva anche che gli attori non avevano
dimostrato che la Banca aveva segnalato alla RAGIONE_SOCIALE Rischi della Banca d’Italia la posizione a sofferenza.
2.1. La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 426/2020, depositata il 22 aprile 2020, riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello proposto dalla BNL.
In particolare, respingeva l’eccezione di inammissibilità, in quanto la Banca era parte del contratto di assicurazione, avendo stipulato con RAGIONE_SOCIALE le polizze collettive, di qui il suo interesse e la sua legittimazione a far valere la mancata sottoscrizione del modulo di adesione da parte del signor NOME e, quindi, l’inoperatività della garanzia assicurativa al momento del suo decesso.
Nel merito, deduceva la fondatezza del primo motivo di appello, in quanto i signori NOME e COGNOME, pur essendone onerati, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, c.p.c. e 115 c.p.c. (quali attori che avevano proposto nei confronti di BNL e RAGIONE_SOCIALE una domanda di adempimento contrattuale o, comunque, di risarcimento del danno), non avevano dimostrato la fonte negoziale del diritto di richiedere l’attivazione della garanzia assicurativa per effetto del verificarsi del decesso di COGNOME NOME.
Evidenziava il giudice del merito che, in base all’art. 2.2. delle condizioni contrattuali previste da RAGIONE_SOCIALE, l’attivazione delle polizze collettive era espressamente subordinata alla sottoscrizione del modulo di adesione, per cui, in mancanza di tale adempimento e del versamento del premio, nessuna garanzia per il pagamento delle rate del mutuo poteva essere invocata dagli eredi COGNOME per il decesso del loro dante causa.
Nel caso, risultava la sottoscrizione apposta in calce al modulo di adesione della sola signora NOME, correlato alla sua domanda di copertura assicurativa n. NUMERO_DOCUMENTO, mentre mancava la sottoscrizione dell’COGNOME. Pertanto, la Corte riteneva l’insussistenza della garanzia assicurativa al momento della sua morte confermata, tra l’altro, dall’omesso versamento del premio dovuto per l’attivazione
delle polizze, costituendo tale inadempimento univoca espressione della circostanza che, a differenza dell’NOME, COGNOME non aveva perfezionato il rapporto contrattuale con l’istituto di credito e le compagnie assicurative.
Parimenti fondato, secondo la Corte territoriale, era il secondo motivo, non potendo negarsi che l’inoperatività delle polizze ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al momento del decesso era ‘ascrivibile non già all’inosservanza dei generali doveri di cooperazione ed informazione gravanti sull’istituto di credito nella fase della formazione del contratto, ma soltanto alla condotta del dante causa degli appellati, che, pur essendo consapevole della necessità di sottoscrivere il modulo di adesione, non provvedeva ad effettuare tale adempimento e, dunque, a perfezionare l’iter negoziale previsto per l’attivazione della copertura assicurativa’ .
Il giudice del gravame, poi, affermava che proprio la conoscenza, da parte del COGNOME, in ragione della sua pregressa esperienza e di quella maturata dalla coniuge, dell’iter formativo del contratto di assicurazione e della modulistica da compilare e sottoscrivere rendeva del tutto ultronee, ai fini decisionali, le istanze istruttorie riproposte dagli appellati con la comparsa di costituzione, ma non ribadite all’udienza del 27 settembre 2018, nella quale instavano solo per la precisazione delle conclusioni, essendo finalizzate a dimostrare una carenza o incompletezza informativa contraddetta dalla storicità degli eventi.
Inoltre, priva di fondamento era la dedotta violazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del rapporto negoziale, da parte della BNL, giacché, era pacificamente legittimata, a fronte del mancato versamento di undici rate del relativo piano di ammortamento, ad avvalersi dell’istituto di cui all’art. 1186 cod. civ. e a richiedere l’immediata corresponsione di quanto dovuto dalla controparte.
Sotto questo aspetto, gli appellanti, rilevava la stessa Corte, non avevano provato che la BNL avesse segnalato ‘a sofferenza’ la loro
posizione debitoria presso la RAGIONE_SOCIALE Rischi della Banca d’Italia, stante il solo deposito della certificazione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ datata 25 novembre 2017.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, NOME.
Resistono con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., nonché, congiuntamente, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato NOME COGNOME.
3.1. Tutte le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la ‘nullità della sentenza o del procedimento, violazione degli artt. 345 anche in relazione ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. c.p.c. nonché violazione dell’art. 132 c. 2, n. 4 c.p.c. Vizio e/o omissione di pronuncia e/o motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’.
La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi: (i) da un lato, sulla sua eccezione per violazione dei nova nell’appello da parte di BNL, avendo quest’ultima, in tale sede, per la prima volta, censurato la decisione del Tribunale per non aver valutato la mancata sottoscrizione del modulo di adesione da parte del de cuius; (ii) da altro lato, sul difetto di interesse ad agire della stessa BNL rispetto al primo motivo di gravame.
4.2. Con il secondo motivo, censura la ‘violazione e/o falsa applicazione di legge: violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell’art. 1337 c.c. e 1460 c.c. nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, co. 1 e 2 d.lgs n. 206/2005 e violazione del principio di non contestazione in relazione all’art. 360 co. 1, c.p.c., n. 3’. Inoltre, prospetta un ‘vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha natura decisiva, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’.
La Corte di appello, facendo erronea applicazione delle norme in rubrica, avrebbe ritenuto non violati i principi di diligenza, correttezza e buona fede da parte di BNL, non vessatorie le condizioni di polizza e, infine, compiuto un’errata valutazione della ripartizione degli oneri probatori.
4.3. Con il terzo motivo, lamenta la ‘violazione delle norme relative all’onere della prova, violazione art. 2967 c.c. nonché delle norme di cui agli artt. 116 e 115 c.p.c. -violazione del principio di non contestazione -error in judicando (e/o in iudicando de modo procedendi ) in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3’. Inoltre, il ‘vizio e/o nullità della sentenza e del procedimento -error in procedendo e/o violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’.
La Corte di appello avrebbe violato e/o falsamente applicato le suddette norme, ponendo alla base della sua decisione ‘prove non dedotte dalle controparti, ritenendo fondati fatti nemmeno allegati dalle controparti e/o non provati’ ovvero disatteso fatti decisivi. Questo, anche con riferimento alla asserita mancanza di prova della illegittima segnalazione a sofferenza compiuta da BNL nei confronti dell’odierna ricorrente (e del figlio). Inoltre, non avrebbe tenuto conto dell’inversione dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale.
4.4. Con il quarto motivo, prospetta la ‘violazione degli artt. 187 e 189, 346 e 3452 c.p.c.: vizio e/o nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto non riproposte le istanze istruttorie e/o ultronee (cfr. pag. 10 sentenza impugnata) per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e per violazione del principio di non contestazione in relazione all’art. 360 c. I, n. 4 c.p.c. motivazione contraddittoria od apparente ex art. 360 col n. 3 c.p.c.’.
La sentenza impugnata sarebbe viziata per aver affermato la mancata reiterazione delle istanze istruttorie in primo grado e in appello da parte dell’odierna ricorrente, ritenute comunque ultronee. La Corte non avrebbe tenuto conto del ‘principio di non contestazione in ordine ai fatti costitutivi della domanda, all’imputabilità dell’inadempimento ed alla violazione delle norme in materia di diligenza e buona fede ascrivibili alle controparti, in particolare a BNL’.
4.5. Con il quinto motivo, lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 -vizio e/o nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in punto di riforma della sentenza di primo grado in ordine alle spese e omesso rilievo del giudicato (interno). Vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.’
La condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in capo agli eredi del signor COGNOME sarebbe stata statuita in violazione dell’art. 342 c.p.c., atteso che il motivo di appello di BNL non avrebbe contenuto una censura sull’ an della decisione, su cui era sceso il giudicato.
Il ricorso, esaminato nel suo complesso, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, i motivi con esso proposti non intercettano l’autonoma ratio decidendi , che -salvo per la questione relativa alla segnalazione alla ‘centrale rischi’ – sorregge idoneamente la sentenza impugnata, secondo cui anche in caso di perfezionamento del contratto di assicurazione gli interessati non avrebbero potuto attivare la polizza in quanto il contratto si era risolto di diritto ai sensi dell’art 1901, comma 3, c.c. per mancato pagamento del premio.
Quanto, poi, alle censure, svolte con il terzo motivo di ricorso, alla decisione della Corte territoriale in ordine alla domanda attrice di
illegittimità della segnalazione alla ‘centrale rischi’, le stesse si palesano inammissibili, in quanto si risolvono in critiche alla valutazione del giudice di appello sul compendio probatorio e, dunque, sull’accertamento della quaestio facti, senza che sia veicolato, in modo congruente ed idoneo (nei termini indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014), un vizio che, in questa sede, ne consenta il sindacato.
Ciò posto in via di per sé assorbente ai fini della decisione, non a diverso esito conduce, comunque, lo scrutinio dei singoli motivi.
Il primo motivo, articolato in due censure, è in parte infondato e in parte inammissibile.
Non ricorre la violazione del divieto dei nova in appello, ex art. 345, comma 2, c.p.c., anche in relazione ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. c.p.c., atteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel processo civile, diversamente dalle nuove eccezioni, le mere difese sono sottratte a tale divieto perché si sostanziano nella contestazione della fondatezza della pretesa avversaria avuto riguardo ai fatti principali o secondari risultanti dagli atti, documenti o altre prove (cfr. ex multis : Cass. n. 23796/2018).
Nel caso in esame, BNL, già in primo grado, ha rilevato l’inoperatività della garanzia per mancato perfezionamento del contratto assicurativo, non avendo il signor COGNOME sottoscritto il modulo di adesione della polizza, né pagato il premio, là dove era la parte attrice a dover provare che il contratto si era perfezionato e non la Banca. In appello, ha quindi censurato la sentenza di primo grado articolando uno specifico motivo in cui ha ribadito le sue difese, che la Corte di appello salernitana, tenuto conto della loro natura e delle risultanze processuali, ha ritenuto fondato.
Neppure sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia della Corte territoriale sul difetto di interesse ad agire di BNL rispetto al contratto di assicurazione, eccepito dagli eredi del
de cuius , poiché il giudice di appello gravame, nel rigettare detta eccezione, ha affermato che la Banca aveva interesse e legittimazione a far valere la mancata sottoscrizione del modulo di adesione da parte del signor COGNOME, avendo stipulato con RAGIONE_SOCIALE le polizze collettive. Pertanto, essendo BNL parte del contratto di assicurazione, ben poteva rilevare l’inoperatività della garanzia assicurativa al momento del suo decesso.
E tale motivazione si sottrae, altresì, alla dedotta violazione dell ‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., giacché pienamente intelligibile e, dunque, rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’.
Del pari non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente censura la sentenza per aver il giudice: i) valutato la condotta di BNL violando o falsamente applicando le norme in materia di diligenza, correttezza e buona fede nei rapporti negoziali, avendo la Banca aveva omesso di informare i clienti del mancato perfezionamento del contratto di assicurazione; ii) e non considerato il significativo squilibrio nel sinallagma contrattuale e, quindi, non riconosciuto la natura vessatoria delle condizioni di polizza, gravando peraltro l’assicurato dell’obbligo di produrre il contratto.
Tale motivo, quanto alla presunta violazione di legge e di omesso esame, è formulato in modo inammissibile e comunque infondato.
Quanto al primo profilo, perché le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio acquisito al processo, preclusa in questa sede.
Quanto al secondo profilo, perché, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove siano denunciate reciproci inadempimenti, il loro accertamento, così come la natura vessatoria o meno delle singole clausole negoziali, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti della vigente
formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Cass. n. 13627/2017).
(tra le molte:
Peraltro, la doglianza sul rilievo officioso delle clausole vessatorie è inammissibile perché la ricorrente non solo non specifica quali esse siano puntualmente (affermando che sono quelle per cui il contraente dichiara di aver ricevuto la documentazione contrattuale e di averne conosciuto e accettato il contenuto), ma anche in ragione del fatto che la Corte d’Appello ha , comunque, ritenuto che non siano tali.
E in ogni caso, avendo la Corte territoriale accertato l’inesistenza di un contratto di assicurazione con il de cuius , ogni questione relativa alla natura delle condizioni di polizza è correttamente rimasta assorbita.
Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto in entrambi l’esposizione del fatto e dei motivi di diritto è inidonea a far comprendere le ragioni delle censure (Cass., S.U., n. 37552/2021).
Nel caso, la ricorrente ha denunciato i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in modo disorganico, dilungandosi in una contorta ricostruzione delle vicende processuali, frammista a stralci della motivazione della sentenza di secondo grado, di atti processuali propri e delle controparti sovente decontestualizzati, finendo così per rendere incomprensibili i motivi di doglianza.
In ogni caso, là dove è dato intercettare profili di critica intelligibile alla sentenza impugnata, va rilevato, in riferimento al terzo motivo, che la ricorrente non indica quando e dove avrebbe dedotto la violazione del codice deontologico della banca. Inoltre, il perimetro del thema decidendum non includeva polizze diverse dalle nn. 99632 e 99633, riguardano poi specificatamente la polizza n. 99633; la Corte territoriale si è pronunciata sulla domanda risarcitoria là dove ha affrontato il motivo di gravame con cui RAGIONE_SOCIALE
contestava l’addebito di scorrettezza nella formazione e, poi, nell’esecuzione del contratto (peraltro, tenuto conto che neppure il Tribunale si era direttamente pronunciato sulla domanda risarcitoria per omissione informativa, la odierna ricorrente avrebbe dovuto fare appello incidentale sul punto).
In relazione al quarto motivo, vertente sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie, la ricorrente non dà contezza di quali esse fossero puntualmente e, in ogni caso, la Corte territoriale ha sul punto reso adeguata motivazione, reputandole irrilevanti.
10. Il quinto motivo è infondato.
In materia di liquidazione delle spese processuali, costituisce ius receptum quello per cui, il giudice d’appello, nel caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (tra le molte: Cass. n. 1775/2017).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, avendo totalmente riformato la decisione del Tribunale, nel pronunciarsi sulle spese di primo e secondo grado si è attenuta all’anzidetto principio, individuando correttamente l’originaria parte attrice quale soccombente all’esito della lite .
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore delle parti controricorrenti (RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e, dall’altro, congiuntamente, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), seguono la soccombenza.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, sia in favore di RAGIONE_SOCIALE, che in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza