Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28864 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28864 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33967/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, INDUSTRIA SALUMI DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, NUOVA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
NOME, NOME, NOME SACHA MICHEL, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO,
presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CINZIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3743/2019 depositata il 23/09/2019.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1-NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso articolato in sette motivi (numerati da I a VIII, ma manca il quinto), i quali sono a loro volta strutturati in più censure (tredici complessive), avverso la
sentenza n. 3743/2019 della Cort e d’appello di Venezia, depositata il 23 settembre 2019.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso che contiene altresì ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo.
Resistono al ricorso principale con distinti controricorsi NOME COGNOME ed altri, nonché NOME COGNOME ed altri.
Altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. 2 -La Corte d’appello di Venezia ha riformato solo in parte la sentenza n. 1628/2017 del Tribunale di Vicenza, depositata il 18 giugno 2017, quanto alla condanna per lite temeraria di cui al capo 8.
Il Tribunale di Vicenza aveva rigettato tutte le domande proposte con citazione del 3 giugno 2008 (procedimento n. 1334/08 R.G.) da NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Gli attori avevano convenuto RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME (erede dell’ex curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME), nonché i successivi acquirenti dei beni (RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME), deducendo che: a) i decreti di trasferimento adottati al termine dell’esecuzione erano inesistenti e privi di effetto a causa dei vizi della procedura esecutiva e concorsuale e comunque non hanno avuto ad oggetto il diritto di usufrutto che COGNOME
NOME aveva, pro quota, sui beni immobili e mobili oggetto di causa; b) RAGIONE_SOCIALE si era appropriata di beni mobili appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, affittuaria dei locali della fallita RAGIONE_SOCIALE; c) il curatore fallimentare COGNOME NOME si era reso responsabile di mala gestio nelle procedure fallimentare ed esecutiva conclusesi, arrecando grave danno alla fallita e ai soci. Il Tribunale aveva altresì dichiarato che COGNOME NOME era divenuto proprietario in forza di usucapione decennale dei beni già oggetto del decreto di trasferimento 27 luglio 1988 ed aveva rigettato le domande di manleva svolte da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Tali statuizioni sul merito della lite sono state confermate in sede di appello.
L’avvocato NOME COGNOME ha depositato in data 21 gennaio 2022 certificato di morte di NOME COGNOME. In data 18 novembre 2022 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato rinuncia al mandato.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, chiedendo di rigettare il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.
Hanno depositato memorie i ricorrenti principali ed i controricorrenti NOME COGNOME ed altri, NOME COGNOME ed altri e RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorso principale si sviluppa in trentadue pagine ed è articolato in sette motivi, a loro volta strutturati in più censure, per il numero di tredici complessive . Nella redazione della presente sentenza si farà perciò sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte.
1 -Il primo motivo (quattro censure) del ricorso di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi: ricorso principale) ‘riguarda il punto n. 1) della sentenza n. 3743/19 (pag. 22 -23) nella parte in cui stabilisce che il diritto di usufrutto parziario in capo a COGNOME NOME è stato validamente pignorato, espropriato e trasferito agli aggiudicatari degli immobili staggiti, senza tenere conto dei vizi esiziali ed insanabili che hanno colpito la stessa vendita dell’usufrutto’. Si censura perciò l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c., dell’art. 617 c.p.c. e dell’art. 2929 c.c.: ‘l giudice di secondo grado (così come il giudice di prime cure) ha erroneamente omesso di considerare in sentenza che, anche ove si considerasse validamente perfezionato il pignoramento non solo della nuda proprietà degli attori, ma anche del diritto di usufrutto parziale di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, quest’ultimo non risulta essere stato pagato dagli acquirenti relativamente ai lotti n. 2, 3 e 4 staggiti’.
1.1 -Il primo motivo del ricorso principale è per varie ragioni inammissibile.
Opera ratione temporis la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).
Le censure sono carenti di specifica riferibilità alla ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.). La Corte
d’appello di Venezia ha affermato che è coperta da giudicato (maturato con l’ordinanza resa da questa Corte n. 25687 del 2018) la questione che ‘anche il diritto di usufrutto di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (pure personalmente obbligata verso l’esecutante, come garante di RAGIONE_SOCIALE) è stato pignorato, espropriato e trasferito agli aggiudicatari degli immobili staggiti’. Tale argomento, che da solo regge sul punto la decisione della Corte d’appello, non è contemplato nel primo motivo del ricorso principale.
Nell’allegare che ‘l’usufrutto sui mappali staggiti no. 303, 376, 377, 378 e 380 (lotti III IV) non è stato pagato’ i ricorrenti si limitano a riferire che la circostanza è stata ‘documentata nella causa di primo grado (doc. 21 fase. I grado, perizia del CTU; doc. 24, 26, 29 fase. di I grado, ordinanze di vendita), nonché commentata ed illustrata con calcoli aritmetici nel corpo della citazione (v. capitoli da 18 a 24 citazione introduttiva), e nelle comparse conclusionali, sia in primo che in secondo grado’. Manca, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la specificazione del ‘come’ e del ‘quando’ tale questione fosse stata utilmente sottoposta dagli attori, poi appellanti, alla discussione processuale nei pregressi gradi di merito, ovvero l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti difensivi contenenti specifiche istanze di esaminare i relativi documenti e le ragioni per le quali il contenuto di essi stava a giustificare le rispettive deduzioni delle parti.
Infine, come già spiegato da questa Corte nell’ordinanza n. 25687 del 2018, a definizione di procedimento connesso a quello ora in esame, ‘essendo pacifico che l’ordinanza di vendita del 12 dicembre 1988 menzionava anche il diritto di usufrutto per tutti i lotti in vendita …, i ricorrenti non possono pretendere di recuperare con il presente
giudizio quanto avrebbero dovuto far valere con opposizione agli atti esecutivi contro la stessa ordinanza di vendita’.
2 -Il secondo motivo del ricorso principale riguarda ‘il capo della sentenza n. 2 con il quale è stata sancita la fondatezza della domanda riconvenzionale di COGNOME NOME NOME accertamento della usucapione abbreviata dei beni già precedentemente acquistati all’asta con decreto di assegnazione ritenuto dalla stessa Corte valido ed efficace’. Si censura perciò l’o messo esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 c.c.
Sul punto, la Corte d’appello aveva affermato: ‘a domanda riconvenzionale di usucapione non è stata proposta da COGNOME in via subordinata rispetto alla domanda di rigetto delle domande di accertamento e condanna dei COGNOME. È nelle facoltà della parte chiedere che sia accertato l’avvenuto acquisto a titolo originario, senza che sia necessario il previo accertamento della inefficacia dell’acquisto a titolo derivativo dello stesso bene. Sotto un secondo profilo, gli appellanti criticano la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’usucapione decennale, in quanto non vi sarebbero, nel caso in esame, né la buona fede dell’acquirente, né l’acquisto a non domino. Circa la buona fede è sufficiente richiamare quanto detto, ed accertato in modo non più revocabile in dubbio nei confronti degli appellanti, circa i diritti e i beni oggetto del decreto di trasferimento; è inoltre irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 1159 c.c., l’accertamento della effettiva titolarità del diritto nel dante causa’. I ricorrenti affermano che ‘poiché il giudice di entrambi i gradi ha sancito -rigettando tutte le domande attoree -la validità dell’acquisto forzoso sui beni da parte del COGNOME, è ultroneo ed inammissibile che egli abbia anche pronunciato l’acquisto della
proprietà sugli stessi beni con l’usucapione abbreviata (quindi per effetto di un possesso ad usucapionem perfezionatisi posteriormente al decreto di assegnazione della proprietà: non si può acquistare due volte la proprietà sugli stessi beni, a meno che non la si sia perduta una volta (e la si sia poi riacquistata per altre vie). Dall’altro lato, appare lapalissiano (in quanto scritto più volte in perizia dal CTU del tribunale e nei vari avvisi di vendita succitati) che il titolare del diritto di usufrutto iure uxorio (ante riforma del diritto di famiglia) fosse l’attrice COGNOME NOMENOME dimodoché il trasferimento forzoso del diritto di usufrutto non è avvenuto ‘a non domino’, bensì ‘a domino’, ovvero dalla titolare sig.ra COGNOME NOME‘.
2.1 -Per la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
È comunque inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il motivo di ricorso che, come nella specie, lamenti l’avvenuto riconoscimento dell’acquisto per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. in favore della controparte, dovendo riconoscersi la stessa già proprietaria dell’immobile in forza di decreto di trasferimento immobiliare, adottato a seguito di vendita forzata. Ove la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto COGNOME dovesse intendersi proposta in via subordinata all’accoglimento della avversa domanda principale, essendo incompatibile con l’accertamento dell’acquisto già avvenuto in base alla vendita forzata, l’interesse ad impugnare per denunciare l’ultrapetizione insita nell’accoglimento di detta riconvenzionale è piuttosto riferibile alla parte che l’aveva proposta.
Sono inammissibili anche gli ulteriori profili della censura.
La sottolineatura che è lo stesso testo dell’art. 1159 c.c. a dimostrare che la norma non suppone la proprietà in capo al dante causa (anzi,
all’opposto, postula proprio un acquisto a non domino ) consiste in una richiesta di correzione della motivazione della sentenza impugnata, restando inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta, giacché sussiste la possibilità, per i ricorrenti, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
L’accertamento della buona fede nel possesso, quale elemento costitutivo dell’usucapione decennale di cui all’art 1159 c.c., costituisce poi un apprezzamento incensurabile di fatto del giudice di merito se immune da vizi logici e da errori di diritto.
3 -Il terzo motivo di ricorso concerne il capo n. 3 della sentenza ove la Corte d’appello ‘omette ogni argomentazione, e quindi specifica motivazione nella decisione, sull’assunto dedotto al motivo di appello n. III, a pag. 23 dell’appello, circa la non necessità di comprovare la collusione tra creditore procedente ed assegnatario del bene ai fini di ritenere precluso l’acquisto dei beni staggiti, non avvedendosi della presenza di circostanza assorbente costituita dal fatto che il vizio insanabile della procedura esecutiva riguarda direttamente la vendita dell’usufrutto (trasferito senza prezzo). In tal modo, infatti, rimane comunque applicabile l’art. 2929 c.c., nel senso della non avvenuta salvezza dell’acquisto degli assegnatari dell’usufrutto parziale di RAGIONE_SOCIALE NOME. Anche questa parte della sentenza viola pertanto l’art. 2929 c.c.’. Si censura perciò l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 c.c. Viene riaffermato che ‘l’usufrutto di RAGIONE_SOCIALE è stato venduto senza prevederne in ordinanza di vendita il relativo prezzo (che era stato valutato dal CTU)’.
3.1 – Il terzo del ricorso principale è inammissibile per le stesse ragioni già illustrate con riguardo al primo motivo.
Per la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
La questione che ‘anche il diritto di usufrutto di COGNOME NOME (pure personalmente obbligata verso l’esecutante, come garante di RAGIONE_SOCIALE) è stato pignorato, espropriato e trasferito agli aggiudicatari degli immobili staggiti’ è coperta da giudicato.
Manca, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la specificazione del ‘come’ e del ‘quando’ tale questione fosse stata utilmente sottoposta dagli attori, poi appellanti, alla discussione processuale nei pregressi gradi di merito, ovvero l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti difensivi contenenti specifiche istanze di esaminare i relativi documenti e le ragioni per le quali il contenuto di essi stava a giustificare le rispettive deduzioni delle parti.
Peraltro, il disposto dell’art. 2929 c.c. riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all’assegnazione e suppone che sia individuata una nullità di tali atti, la quale non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, ovvero di una dolosa preordinazione della condotta dell’acquirente in danno dell’esecutato. Viceversa, i ricorrenti alludono ad un vizio dell’ordinanza di vendita (perché non prevedeva il prezzo dell’usufrutto), vizio al quale è inapplicabile la disposizione di cui all’art. 2929 c.c. e che va fatto valere con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei termini ivi indicati (Cass. n. 1639 del 2000; n. 13824 del 2010; Cass. n. 27526 del 2014).
4 -Il quarto motivo di ricorso concerne ‘il punto n. 4 della parte motiva della sentenza ove la Corte asserisce che l’azione promossa contro il curatore COGNOME nel proc. 1334/08 RG sarebbe
classificabile o come azione ex art. 38 L.F., e come tale sarebbe inficiata di mancanza di legittimazione processuale, oppure come azione aquiliana, e come tale prescritta, ed esclude invece che trattasi di azione di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 e 2236 c.c.
Si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riportando quanto esposto n ella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., a pag. 18, righe 6 e ss.
4.1 -Per la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
La questione dell’azione risarcitoria intentata dal fallito NOME COGNOME contro il curatore è stata comunque già decisa nell’ordinanza n. 25687 del 2018.
5 -Il quinto motivo di ricorso (numerato come sesto) ‘attiene alla erronea conferma da parte della Corte di Appello della esistenza dei presupposti accertati in primo grado per riconoscere il danno da lite temeraria. Si censura perciò l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.
I ricorrenti sostengono che ‘ifettano, pertanto, i presupposti per una condanna al danno da lite temeraria, la quale prevede la malafede o la colpa grave. È travisante ritenere -come fa la Corte di Appello -sussistente la temerarietà in ragione del fatto che “gli stessi temi posti a fondamento della presente iniziativa e rano già stati messi al centro del diverso procedimento, promosso nel 2001 “, perché la causa 1334/08 RG è stata radicata (anche contro diversi soggetti) quando la causa 473/01 RG era ancora pendente (quest’ultima è stata definita con sentenza 332/1O del giugno 2010)’.
5.1 – La Corte d’appello ha accolto in parte il sesto motivo di gravame, quanto alla condanna per lite temeraria adottata dal Tribunale di Vicenza per l’atteggiamento processuale tenuto dagli attori nella complessiva vicenda e “la riproposizione di domande ed argomentazioni che avevano già subito l’analisi giudiziale”. Ciò in particolare per le parti che non avevano fatto domanda ex art. 96 c.p.c. Quanto alle altre parti, i giudici di appello hanno invece ‘confermato il giudizio del primo giudice relativo alla temerarietà dell’azione. Ciò in considerazione del fatto che gli stessi temi posti a fondamento della presente iniziativa erano già stati messi al centro del diverso procedimento, promosso nel 2001. La decisione del 2017 del Tribunale di Vicenza è intervenuta dopo che lo stesso Tribunale e questa Corte si erano già pronunciati sulla gran parte delle questioni sulle quali gli attori hanno insistito’.
In tal senso, il quinto motivo del ricorso principale è inammissibile.
L’accertamento in capo alla parte soccombente, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), ovvero, esemplificativamente, della pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, della manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero della palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo risponde, come nella specie, ad esatti criteri logico-giuridici (Cass. Sez. Unite, n. 22405 del 2018). La non integrale coincidenza soggettiva ed oggettiva della precedente controversia (definita dalla Corte di cassazione) e di quella in esame
non esclude affatto la rilevante identità delle questioni sollevate in entrambe dai ricorrenti, tale da far coerentemente desumere, in capo ai soccombenti, la consapevolezza dell’infondatezza delle loro domande, o quanto meno la carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza.
6 – Il sesto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alla regolazione delle spese di causa.
La Corte d’ appello ha affermato che nel regolare le spese si doveva tener conto del risultato complessivo della causa, indipendentemente dall’esito del subprocedimento cautelare svoltosi tra i ricorrenti e la RAGIONE_SOCIALE
Il sesto motivo del ricorso principale evidenzia che ‘il giudice di prime cure non ha esternato alcuna valutazione circa l’esito soccombente di RAGIONE_SOCIALE della fase cautelare, che invece, se ben valutata avrebbe dovuto condurre quanto meno ad una parziale compensazione delle spese di lite. Infatti, nei provvedimenti conclusivi il ricorso ex art. 700 cpc e del successivo reclamo di RAGIONE_SOCIALE i Giudici cautelari avevano sancito -come era prevedibile -che non poteva ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda (come aveva richiesto cautelarmente AVV_NOTAIO), se prima non fosse intervenuta una sentenza sul merito’. A fronte di ciò, le spese sono state ‘illogicamente liquidate in uguale misura per tutti i convenuti’.
6.1 -Per la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
La dedotta violazione o falsa applicazione è inammissibile alla stregua dell’art. 360 -bis n. 1) c.p.c., avendo la sentenza impugnata deciso la
questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che l’esame del motivo offra elementi per mutare tale orientamento.
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un’autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione ex art. 91 c.p.c., sicché sulle relative spese si deve provvedere valutando piuttosto l’esito complessivo della lite (Cass. n. 9785 del 2022; n. 12898 del 2021; n. 3436 del 2011).
La facoltà di disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali, ricorrendo i presupposti dei cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. Sez. Unite n. 14989 del 2005; Cass. n. 11329 del 2019).
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione in concreto del compenso è sindacabile in sede di legittimità solo per denunciare che lo stesso sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, o che siano stati riconosciuti onorari per attività non espletate, non configurando perciò un vizio “in iudicando” la censura con cui si lamenti che le spese sono state ‘illogicamente liquidate in uguale misura per tutti i convenuti’.
7 – Il settimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la ‘assoluta carenza istruttoria’.
I ricorrenti lamentano che la ‘Corte di appello non ha proceduto all’espletamento della istruttoria richiesta dagli attori. Stante la fondatezza delle domande attoree, l’accoglimento di tutte le istanze
istruttorie formulate dagli attori è necessario, tra le altre cose, anche per determinare il quantum del danno risarcibile. Si richiama in proposito quanto già dedotto nel terzo motivo circa la mancata formazione del giudicato sulla domanda attorea di accertamento della inesistenza assoluta del trasferimento dell’usufrutto, perché ablato senza prezzo. In tale contesto, l’istruttoria sia documentale (cioé la valorizzazione dei documenti allegati) che orale -e l’espletamento di una CTU estimativa del valore dell’usufrutto di COGNOME NOME e di tutti i correlati prevedibili frutti non goduti -, risultano necessarie per la quantificazione dei danni’.
7.1. – Il settimo motivo del ricorso principale è inammissibile sia per le ragioni già illustrate con riguardo al primo ed al terzo motivo, sia per ulteriori ragioni.
La questione che ‘anche il diritto di usufrutto di COGNOME NOME (pure personalmente obbligata verso l’esecutante, come garante di RAGIONE_SOCIALE) è stato pignorato, espropriato e trasferito agli aggiudicatari degli immobili staggiti’ è coperta da giudicato.
La censura relativa alle risultanze probatorie documentali è inammissibile agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Manca l’illustrazione del contenuto rilevante dei documenti invocati e la indicazione specifica delle istanze formulate dai ricorrenti nei loro scritti difensivi ad illustrazione delle ragioni, trascurate dai giudici del merito, in forza delle quali i documenti acquisiti avrebbero giustificato le rispettive deduzioni.
La censura relativa alla nece ssità della istruttoria ‘orale’ è inammissibile, in quanto i ricorrenti non indicano quali fossero tali deduzioni istruttorie, quali i capitoli di prova e le persone da interrogare, né allegano la tempestività e ritualità delle relative
istanze di ammissione e la fase di merito a cui si riferiscono, elementi tutti necessari a valutare la decisività dei mezzi istruttori richiesti.
È inammissibile la censura sulla mancata ammissione della consulenza tecnica ‘estimativa del valore dell’usufrutto di COGNOME NOME e di tutti i correlati prevedibili frutti non goduti’, ritenuta necessaria ‘ per la quantificazione dei danni’, trattandosi, per quanto esposto in relazione ai precedenti motivi di ricorso, di questione affatto rilevante per la definizione della causa.
8 – Il ricorso proposto da NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è, dunque, inammissibile.
9 -L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione agli artt. 112, 183 e 292 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla inammissibilità delle domande nuove proposte dagli attori e non notificate alla parte contumace, appello ritenuto assorbito dalla Corte di Venezia.
Trattandosi di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investe questioni pregiudiziali di rito, oggetto di decisione di assorbimento da parte dei giudici di appello, esso ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, peraltro conformemente alla espressa indicazione di parte, sicché, tale ricorso incidentale non va esaminato per carenza di attualità dell’interesse, restando assorbito in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale.
10 -Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, NOME
COGNOME ed altri, nonché NOME COGNOME ed altri, negli importi rispettivamente liquidati in dispositivo.
Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione con riferimento agli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della RAGIONE_SOCIALE e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore di NOME COGNOME ed altri in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché in favore di NOME COGNOME ed altri in complessivi € 10.200,00, di cui € 20 0,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione