Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10163/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna 8 marzo 20222 n. 833; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, creditrice della società RAGIONE_SOCIALE (in liquidazione) per l ‘ importo di euro 441.802, nel 2019 iniziò l ‘ esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.
A tal fine pignorò il credito vantato dalla debitrice nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto i canoni di locazione dovuti dalla seconda alla prima in virtù di un contratto di affitto di azienda.
La società terza pignorata dichiarò per iscritto:
di non avere debiti scaduti nei confronti della debitrice esecutata;
Oggetto:
pignoramento
presso terzi – inammissibilità
del ricorso.
che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (debitrice esecutata) il 1° novembre 2018 le aveva concesso in affitto l ‘ azienda commerciale avente ad oggetto la gestione d ‘ una casa di riposo per anziani;
che, a causa di un disguido, dopo la stipula dell ‘ affitto di azienda i clienti della casa di riposo pagarono le rette alla San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (concedente), invece che alla San RAGIONE_SOCIALE (affittuaria);
che, a causa di questo disguido, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accumulato un credito nei confronti della San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di euro 348.911,71;
che le parti avevano concordato che tale credito sarebbe stato compensato con i canoni dovuti dalla San RAGIONE_SOCIALE alla San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice dell ‘ esecuzione con ordinanza del 14.11.2019 assegnò all ‘ RAGIONE_SOCIALE il credito pignorato ed ordinò alla San RAGIONE_SOCIALE di versare a quest ‘ ultima il canone di locazione dovuto alla San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal mese di novembre del 2019.
Avverso la suddetta ordinanza di assegnazione la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Bologna. Questo, con ordinanza pronunciata ex art. 702 ter in data 8.3.2022 n. 833, rigettò l ‘ opposizione, ritenendo indimostrate le circostanze di fatto con cui la società terza pignorata aveva, in sostanza, dedotto di avere estinto per effetto di compensazione i propri debiti nei confronti della società esecutata.
La ordinanza suddetta è stata impugnata per Cassazione dalla San RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso non risulta ritualmente notificato alla RAGIONE_SOCIALE, debitore esecutato e quindi litisconsorte necessario, contumace nel giudizio concluso dalla ordinanza qui impugnata (Sez. 3 – , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01).
Tuttavia, per quanto si dirà, la manifesta inammissibilità del ricorso rende superflua la pronuncia d ‘ un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c., in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U., ord. n. 6826/10.
Con l ‘ unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell ‘ art. 1241 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 553, secondo comma, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che l ‘ ordinanza impugnata sarebbe erronea per avere il Tribunale:
trascurato di considerare talune RAGIONE_SOCIALE prove offerte dalla RAGIONE_SOCIALE;
adottato una motivazione apparente;
rigettato ingiustamente le richieste di prove orali;
preteso dall ‘ opponente la prova, da fornirsi con atto avente data certa anteriore al pignoramento, di avere stipulato con la San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un accordo inteso a compensare i reciproci crediti e debiti, trascurando di considerare che l ‘ estinzione per compensazione dei contrapposti crediti opera di diritto, ex art. 1241 c.c..
2.1. La censura sub (a) è inammissibile, in quanto investe la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
Aggiungasi che:
il bilancio può fare prova solo contro l ‘ imprenditore, ma non a suo favore (art. 2709 c.c.);
l ‘ esistenza del contratto di affitto di azienda non è stata affatto trascurata dal Tribunale: al contrario, essa è il fondamento stesso della conferma dell ‘ ordinanza di assegnazione.
2.2. La censura sub (b) è infondata, alla luce dei princìpi stabiliti da S.U. 8053/14 (ai quali si può qui fare rinvio ai sensi dell ‘ art. 110 disp. att. c.p.c.): la motivazione del provvedimento impugnato non è affatto apparente. Il Tribunale ha ritenuto che né il bilancio, né la ‘scheda contabile’ dimostrassero l ‘ estinzione per compensazione dei crediti vantati dalla debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato: ciò che corrisponde ad
una corretta ratio di normale irrilevanza a proprio favore dei documenti unilateralmente formati da chi vorrebbe giovarsene.
2.3. La censura sub (c) è inammissibile alla luce dei princìpi stabiliti da S.U. 8077/12 (in particolare il § 4.1 dei ‘Motivi della decisione’, ove si afferma che ‘ la valutazione sulla rilevanza di mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l ‘ ammissione è riservata in via esclusiva al giudice di merito ‘) .
2.4. La censura sub (d), infine, è assorbita dal rigetto RAGIONE_SOCIALE precedenti censure. Infatti, una volta ritenuta indimostrata l ‘ esistenza del controcredito vantato dal terzo pignorato, diventa irrilevante stabilire se siano state bene o male applicate le norme sulla compensazione.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore della RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed altri accessori di legge;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile