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Pignoramento fondo pensione: quando è nullo

La sentenza del Tribunale di Bergamo, N. R.G. 7147/2024, ha accolto l’opposizione di una compagnia assicurativa, dichiarando nullo un’ordinanza di assegnazione su un fondo pensione. Il caso verteva sul pignoramento fondo pensione di tipo complementare individuale (PIP). Il Giudice ha stabilito la sua assoluta impignorabilità ai sensi dell’art. 1923 c.c., in quanto le somme, a seguito del decesso del titolare, erano destinate all’erede minore (che aveva accettato con beneficio d’inventario) e non potevano essere aggredite dai creditori del defunto.

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Pubblicato il 11 luglio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Pignoramento Fondo Pensione: Quando è Illegittimo? Analisi di un Caso Pratico

Il tema del pignoramento fondo pensione rappresenta una delle aree più delicate del diritto esecutivo, toccando il confine tra il diritto del creditore a ottenere soddisfazione e la necessità di tutelare il futuro previdenziale del debitore. Le somme accantonate per la vecchiaia sono un presidio fondamentale, ma fino a che punto sono intoccabili? Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo ha offerto chiarimenti cruciali, stabilendo un principio netto sull’impignorabilità dei Piani Individuali Pensionistici (PIP) e tracciando una linea invalicabile a protezione di questi capitali.

I Fatti di Causa

Tutto ha origine da un’azione di pignoramento presso terzi promossa da un creditore nei confronti dei suoi debitori, uno dei quali nel frattempo era deceduto. Tra i terzi pignorati figurava una nota compagnia assicurativa, la quale deteneva una polizza intestata al debitore defunto. Questa polizza, come dichiarato dalla compagnia stessa, era una forma pensionistica complementare individuale (PIP).

Nonostante la natura della polizza, il Giudice dell’Esecuzione, rilevando che il decesso del titolare rendeva il credito esigibile, emetteva un’ordinanza di assegnazione, ordinando di fatto alla compagnia di versare le somme al creditore. La compagnia assicurativa, ritenendo l’atto illegittimo, proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo l’assoluta impignorabilità di tali capitali.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto in pieno l’opposizione della compagnia assicurativa, dichiarando l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: uno procedurale e uno, ben più rilevante, di merito.

Aspetti Procedurali: Il Litisconsorzio Necessario

In via preliminare, il giudice ha respinto l’eccezione del creditore riguardo la presunta irregolarità della notifica iniziale dell’opposizione. Citando consolidata giurisprudenza della Cassazione (tra cui Cass. n. 30491/2022 e n. 36204/2022), ha ribadito che, nelle procedure bifasiche come l’opposizione all’esecuzione, è sufficiente che la fase sommaria si svolga nei confronti di una delle parti. L’integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari può avvenire, come accaduto nel caso di specie, nella successiva e piena fase di merito, senza che ciò infici la validità del procedimento.

Analisi sulla nullità del pignoramento fondo pensione

Il nucleo della decisione riguarda la natura del credito. Il Tribunale ha stabilito senza mezzi termini che il credito derivante dalla polizza pensionistica era inesigibile da parte del creditore pignorante. La chiave di volta è l’articolo 1923 del Codice Civile, che sancisce l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario in base a un’assicurazione sulla vita.

Il Giudice ha osservato che la polizza in questione, essendo un PIP disciplinato dal D.Lgs. 252/2005, rientra a pieno titolo in questa categoria protetta. La sua finalità previdenziale e assistenziale la colloca al riparo da qualsiasi azione esecutiva.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della sentenza approfondiscono la ratio protettiva della normativa. Il Tribunale sottolinea che la funzione sociale dei fondi pensione complementari è quella di garantire una sicurezza economica al termine della vita lavorativa o, in caso di premorienza, ai beneficiari designati. Permettere il pignoramento del fondo pensione significherebbe vanificare questo scopo essenziale, esponendo a rischi il sostentamento futuro dell’individuo o dei suoi familiari.

Un ulteriore elemento decisivo è stato il fatto che l’erede e beneficiario della polizza era un minore che aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Questa scelta legale ha creato una netta separazione tra il patrimonio del defunto (e i suoi debiti) e quello dell’erede. Le somme della polizza, quindi, sono confluite direttamente nel patrimonio del minore, un patrimonio intangibile per i creditori del padre. Qualsiasi riscossione, peraltro, avrebbe richiesto l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale avrebbe vincolato le somme all’esclusivo interesse del minore, non certo al pagamento di debiti pregressi.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche

La sentenza del Tribunale di Bergamo rafforza un principio di civiltà giuridica: i capitali accantonati in un fondo pensione individuale complementare (PIP) sono sacri. Essi non costituiscono una garanzia generica per i creditori, ma un patrimonio finalizzato e protetto. Le implicazioni pratiche sono chiare e significative:

1. Per i creditori: Devono essere consapevoli che i fondi pensione di tipo PIP non sono un asset aggredibile. Insistere su un pignoramento di questo tipo si traduce in un’azione destinata al fallimento e alla condanna alle spese legali.
2. Per i risparmiatori: Chi ha sottoscritto un PIP può avere la certezza che il proprio risparmio previdenziale è al sicuro da eventuali future aggressioni da parte di creditori, sia durante la propria vita che dopo, a favore dei propri eredi.

In definitiva, la decisione conferma che il legislatore, con l’art. 1923 c.c. e la normativa sui fondi pensione, ha voluto creare una fortezza a difesa del risparmio previdenziale, un baluardo che nemmeno un’ordinanza di assegnazione può scalfire.

È possibile pignorare le somme accumulate in un fondo pensione complementare individuale (PIP)?
No. Secondo la sentenza, basandosi sull’art. 1923 del Codice Civile, i capitali e le rendite di queste polizze non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare, rendendoli di fatto impignorabili.
Cosa succede se il titolare del fondo pensione muore e gli eredi sono i beneficiari? I creditori del defunto possono pignorare le somme?
No. La sentenza chiarisce che, con la morte dell’aderente, le somme diventano un credito degli eredi. Se l’erede, come nel caso di un minore, accetta l’eredità con beneficio d’inventario, tali somme entrano nel suo patrimonio personale, distinto da quello del defunto, e non possono essere aggredite dai creditori di quest’ultimo.

Se un creditore notifica un pignoramento a una compagnia assicurativa, è sufficiente che questa si opponga da sola inizialmente?
Sì. La sentenza, citando la Cassazione, afferma che per la fase sommaria dell’opposizione è sufficiente che il ricorso sia notificato anche a uno solo dei legittimati passivi. Il contraddittorio con tutte le parti necessarie (litisconsorti) dovrà poi essere regolarmente instaurato nella successiva fase di merito del giudizio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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