SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1056 2025 – N. R.G. 00007147 2024 DEPOSITO MINUTA 09 07 2025 PUBBLICAZIONE 09 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7147/2024 promossa da:
on l’Avv. COGNOME
ATTORE/I
contro
on l’Avv. COGNOME
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ripotandosi alle rispettive memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art. 617 e 618 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio trae origine da un atto di pignoramento presso terzi , promosso dalla sig.ra , quale creditrice procedente , nei confronti dei sig.ri e uali debitori e in qualità di terzo pignorato.
Il predetto atto di pignoramento veniva notificato anche agli eredi del sig. ( deceduto ) e quale debitore in solido con la sig.ra ( anch’essa debitrice ) e nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dell’INPS quale terzi pignorati .
Nell’ambito della sopra indicata procedura esecutiva presso terzi , rubricata al RG. n. 1324/2024 , rendeva la dichiarazione ex art. 547 cpc , precisando che i sig.ri non avevano in essere alcuna posizione attiva , precisava che il sig. ha aderito al fondo previdenziale RAGIONE_SOCIALE ( polizza n.NUMERO_DOCUMENTO ), precisando che si trattava di una forma pensionistica complementare individuale , disciplinata ai sensi dell’art.13 D. L.gs n. 252 del 05.12.2005 , in base alla quale il contraente avrà diritto al pagamento della prestazione pensionistica alla data del pensionamento . Il Giudice dell’esecuzione, nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi nr. 1324/2024 , rilevava
che il decesso del sig. rendeva liquido ed esigibile il credito presso la terza
pignorata
, assegnava alla parte creditrice
l’importo di €
34.091,64 .
Nei confronti della sopra citata ordinanza di assegnazione , formulava opposizione ex art. 615 e 617 cpc con contestuale istanza di sospensione , eccependo l’inesigibilità del credito e l’inesistenza del credito .
Il Giudice dell’esecuzione sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione , osservando che il motivo dedotto dal ricorrente , in via di prima approssimazione , appare fondato , fissando l’udienza dell’8 Novembre 2024 per la modifica o revoca del provvedimento di sospensione .
Alla predetta udienza , il Giudice dell’esecuzione revocava il provvedimento di sospensione in considerazione del fatto che ometteva la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione nei confronti dei litisconsorti debitori non chiedendo nemmeno un ‘istanza di rimessione in termini .
Il GE assegnava il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ex art. 618 cpc , introduceva il giudizio di merito chiedendo di accertare e dichiarare che parte attrice non è tenuta al pagamento in favore della creditrice assegnataria del credito azionato in forza dell’ordinanza di assegnazione del 14/6/2014 , emessa dal GE dott. COGNOME
Chiedeva inoltre di accertare l’inesigibilità del credito derivante dalla polizza RAGIONE_SOCIALE e relativo ad un piano pensionistico individuale di tipo assicurativo , con conseguente inesigibilità del credito ed inesistenza di nessun tipo di liquidazione esigibile dalla convenuta a carico di
.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice , in via subordinata , in caso di accoglimento dell’opposizione ,
chiedeva la conferma dell’ordinanza di assegnazione emessa in data 14/6/2024 nei confronti delle terze pignorate INPS .
Inoltre veniva richiesto di dichiarare l’esigibilità del credito di € 33.600,00 posto a garanzia del finanziamento n. 4900289691 .
Alla prima udienza della fase di merito le parti si riportavano alle rispettive memorie e atti difensivi chiedendone l’accoglimento .
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava la causa all’udienza del 24/6/2025 per i provvedimenti di cui all’art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta in decisione .
L’opposizione ex art. 617 /618 cpc è fondata e va pertanto accolta .
In via preliminare , si ritiene che l’eccezione relativa alla mancata notifica ai litisconsorti necessari del ricorso ex art. 617 cpc risulta infondata .
Infatti in base all’orientamento consolidato della Cassazione , in tema di espropriazione presso terzi , la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore , debitore e terzo pignorato , allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno di essi , impone al giudice di quest’ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cpc , mentre ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento , è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi , nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo ( Cass n.30491 del 18.10.2022 , Cass n. 36204 del 12.12.2022 ) .
Inoltre , sempre la Suprema Corte , precisa che : ‘ in mancanza di notifica ad alcuno dei soggetti litisconsorti necessari nel termine perentorio indicato dal giudice non ne consegue l’inammissibilità
dell’opposizione , ma la necessità di integrare il contraddittorio con assegnazione di un nuovo termine per l’incombente ( Cass. N. 3890 del 29/02/2016 ).
Nel caso in esame l’atto di citazione relativo all’introduzione del presente giudizio di merito , risulta notificato a tutti i litisconsorti necessari della procedura esecutiva e dell’opposizione nella fase cautelare , cioè la creditrice procedente , alla debitrice solidale sig.ra
, agli eredi del sig. ( debitore solidale ), la sig.ra , quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore erede di , alla terza pignorata RAGIONE_SOCIALE ed al terzo pignorato INPS .
Entrando nel merito del giudizio , si ritiene che il credito sia inesigibile , nel senso che la convenuta sig.ra non potrà ricevere il pagamento da parte di quale terzo pignorato in considerazione dell’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione oggetto di impugnazione .
In relazione al minore , lo stesso risulta aver accettato l’eredità del padre on beneficio d’inventario .
Tuttavia non risulta prodotto l’inventario conseguente all’accettazione beneficiata da parte del minore nei confronti della Compagnia assicuratrice , non essendo peraltro esigibile il credito da parte della creditrice ..
Si evidenzia , inoltre , che attualmente la sig.ra madre del minore , non risulta aver avuto alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare in relazione all’autorizzazione della .liquidazione della polizza a nome del figlio minore .
Inoltre analizzando la natura e le caratteristiche della polizza di cui era titolare il sig
si evince che la predetta polizza realizzava una forma pensionistica complementare individuale (PIP) istituita in base all’art. 13 del D.L. 5/12/2005 n. 252 e successive modifiche , inoltre non poteva e non può essere soggetta ad azione esecutiva e cautelare in considerazione del fatto che i capitali e le rendite assicurati presso l’ non sono sequestrabile e nemmeno pignorabili in base all’art. 1923 cc primo comma .
In caso di morte dell’aderente i beneficiari sono gli eredi legittimo ed in mancanza
ed in mancanza e . L’ordinanza di assegnazione non doveva contenere un ordine di assegnazione , attesa l’impignorabilità della polizza ai sensi dell’art. 1923 cc
Nel caso in esame l’attrice ha avuto notizia del decesso del sig. COGNOME in seguito alla notifica dell’ordinanza oggetto di assegnazione , mentre non risultava pervenuta alla compagnia alcuna richiesta di liquidazione da parte dei beneficiari .
Ai fini della liquidazione della polizza, la sig.ra avrebbe dovuto ottenere dal Giudice tutelare un provvedimento volto ad autorizzarla a riscuotere le somme relative alla polizza per conti del minore , da trasmettere a al fine di ottenere il riscatto della prestazione in favore del beneficiario minore , unitamente a tutta la documentazione necessaria e richiesta dalla Compagnia assicurativa per la liquidazione della polizza .
Si evidenzia , comunque , che anche in caso di autorizzazione in favore del minore del riscatto della polizza , non vi sarebbero comunque le condizioni per ottenere il pagamento in favore della sig.ra
da parte di , poiché le somme potranno essere incassate dal genitore del figlio minore e destinate ad un libretto fruttifero o a titoli di stato o strumenti finanziari con vincolo pupillare .
Occorre anche rilevare che il minore , avendo accettato l’eredità del padre con beneficio d’inventario ,il suo patrimonio risulta distinto da quello del de cuius e tutti i benefici della prestazione previdenziale confluiranno nel patrimonio del minore e non in quello del defunto padre nei cui confronti la sig.ra vantava un credito .
Alla luce delle considerazioni sopra esposte , parte attrice non dovrà , attesa l’inesigibilità del
corrispondere alcuna somma in favore della creditrice credito proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE
Pertanto l’ordinanza di assegnazione del 14/6/2024 oggetto d’impugnazione ,non sarà efficace nei confronti di , rimanendo comunque valida ed efficace nei confronti degli altri due terzi pignorati ed INPS . Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone :
1. Accoglie l’opposizione ex art. 617 /618 cpc con conseguente inefficacia dell’ordinanza di assegnazione del 14/6/2025 ( emessa dal GE dott. COGNOME nei confronti di
.
2. Condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano per compensi professionali in € 7616,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo ,09/7/2025 IL GIUDICE
( dott. NOME COGNOME )