Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11481 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8846/2023 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN PROPRIO E QUALE PROCURATRICE DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
Nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME COGNOME
NOME
– intimati –
Avverso la sentenza n. 1938/2022 del TRIBUNALE DI NOLA, depositata il giorno 5 ottobre 2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOMEper delega dell’Avv. COGNOME
ALIPERTI) per parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Nell’agosto 2005 la RAGIONE_SOCIALE promosse innanzi il Tribunale di Nola in danno di NOME COGNOME pignoramento avente ad oggetto quota, pari ad un mezzo, del diritto di proprietà su un immobile sito in Marigliano, bene ricadente in comunione legale con NOME COGNOME, coniuge dell’esecutato.
Nella procedura così intentata dispiegarono intervento NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE ( lite pendente divenuta Agenzia delle Entrate Riscossione) nonché, quale procuratrice della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima affermandosi creditrice anche di NOME COGNOME, in forza di mutuo ipotecario non onorato.
Con provvedimento dell’ottobre 2011, il giudice dell’esecuzione ordinò al creditore procedente l’estensione del pignoramento nei confronti di NOME COGNOME
Espletato l’incombente, venduto e trasferito il cespite staggito, nel novembre 2017 venne predisposto dal professionista delegato progetto di distribuzione , recante, tra l’altro, assegnazione di parte del ricavato alla RAGIONE_SOCIALE quale creditrice della RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale progetto sollevarono uno actu opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo, breviter , la esosità degli interessi e la già avvenuta corresponsione di parte degli importi pretesi da RAGIONE_SOCIALE.
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Fissata udienza, con ordinanza del 16 maggio 2018, il giudice dell’esecuzione rigettò l’opposizione e approvò il piano di riparto.
Con nuovo ricorso, la sola NOME COGNOME si oppose a siffatto provvedimento, stavolta rivendicando il suo diritto all’assegnazione dell’importo pari alla metà del ricavato.
Qualificata l’iniziativa come contestazione in sede distributiva ex art. 512 cod. proc. civ., con ordinanza del 22 ottobre 2018 il giudice dell’esecuzione accolse l’opposizione, revocò l’approvazione del piano di riparto e demandò al professionista delegato la predisposizione di un nuovo piano di riparto.
Il nuovo progetto di distribuzione , con l’attribuzione a NOME COGNOME della metà del ricavato della vendita (al lordo delle spese di procedura), venne approvato all’udienza tenuta il 29 gennaio 2019.
RAGIONE_SOCIALE con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, assumendo, in estrema sintesi, che il pignoramento – benché per intervenuta estensione aveva colpito l’immobile per l’intero ed invocando l ‘assegnazione in suo favore delle somme ricavate di pertinenza di Stella Lo COGNOME, onde sodisfare il credito azionato in via di intervento nei suoi confronti.
All’esito della fase sommaria il giudice dell’esecuzione, considerata NOME COGNOME alla stregua di soggetto passivo dell’esecuzione, modificò il piano di riparto con attribuzione alla Italfondiario S.p.A. degli importi ricavati di spettanza della Lo Regio.
5 . Il giudizio di merito sull’opposizione, introdotto da NOME COGNOME e svolto con l’attiva partecipazione della RAGIONE_SOCIALE e della Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato definito dalla sentenza in epigrafe indicata con l’accoglimento della domanda dell’RAGIONE_SOCIALE e la definitiva approvazione del piano di distribuzione come da ultimo emendato dal giudice dell’esecuzione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
Non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art . 190 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., rileva la nullità della sentenza, siccome pubblicata in data 5 ottobre 2022, prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, avvenuta – stante l’assegnazione della causa a sentenza il giorno 30 giugno 2022 e considerata la sospensione feriale dei termini – il 19 ottobre 2022.
1.1. Il motivo è infondato.
Esso riposa sul presupposto della soggezione del termine in parola alla sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Si tratta, tuttavia, di un assunto non conforme a diritto.
Gli artt. 1 e 3 della menzionata legge n. 742 del 1969 sottraggono espressamente alla regola della sospensione feriale le « opposizioni alla esecuzione »: sintagma che – per fermo orientamento di nomofilachia è da intendersi riferito a tutte le controversie oppositive incidentali alla espropriazione forzata, tra cui le opposizioni agli atti esecutivi.
E l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (tra le innumerevoli, cfr. Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963;
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171).
Ne deriva che, nel caso di specie, i termini per il deposito degli scritti difensivi finali scadevano, rispettivamente, il 29 agosto (per le comparse conclusionali) ed il 19 settembre 2022 (per le memorie di replica), sicché la impugnata sentenza, emessa il 5 ottobre 2022, non è inficiata dalla denunciata nullità.
Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., parte ricorrente si duole della mancata declaratoria di inammissibilità della opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Rappresenta, al riguardo, che , in accoglimento dell’opposizione dell’odierna ricorrente, il giudice dell’esecuzione aveva, con ordinanza del 22 ottobre 2018, « approvato un nuovo piano di distribuzione » incaricando il professionista delegato « di depositare nuovo piano di riparto con attribuzione alla Lo Regio della metà del ricavato della vendita al lordo delle spese delle procedura » e fissando l’udienza del 29 gennaio 2019 per l’approvazione del progetto.
La mancata proposizione di opposizione agli atti avverso siffatta ordinanza rendeva – a dire della ricorrente – « tardiva ed inammissibile » l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. sollevata da RAGIONE_SOCIALE contro l’ordinanza del 29 gennaio 2019 di approvazione del piano di riparto.
2.1. Il motivo è inammissibile, in formulato in violazione delle prescrizioni di contenuto -forma dettate, per il ricorso per cassazione, dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ..
2.1. Onde dar conto della testé enunciata conclusione, è opportuno muovere dall’orientamento di nomofilachia , evocato dalla ricorrente a suffragio della propria tesi, formatosi in tema di oggetto, modalità di proposizione e definizione delle controversie distributive.
Il riferimento è a Cass. 29/01/2016, n. 1673 (in seguito ribadita da Cass. 05/05/2016, n. 8950 e da Cass. 29/03/2023, n. 8911) la quale,
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
nell’offrire la corretta esegesi del disposto dell’art. 512 cod. proc. civ., come novellato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, così ebbe ad esprimersi:
« L’ordinanza impugnabile ‘nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ’ è quella con la quale il giudice dell’esecuzione decide la controversia distributiva, vale a dire l’ordinanza con la quale il giudice si pronuncia su (ci ascuna del) le contestazioni circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione.
Può darsi che, decidendo queste contestazioni, il giudice le rigetti e confermi il progetto di distribuzione così come depositato in cancelleria ai sensi dell’art. 596 cod. proc. civ. In tale eventualità l’ ordinanza che decide la controversia distributiva coincide con l’ ordinanza che approva e dichiara esecutivo il progetto di distribuzione, ordinando l’ emissione dei mandati di pagamento.
Tuttavia, può darsi che, decidendo sulle contestazioni, il giudice le accolga, in tutto o in parte, ovvero ne accolga alcune e ne rigetti altre. In tale eventualità, il giudice dell ‘ esecuzione potrà:
contestualmente redigere il progetto di distribuzione che tenga conto di quanto deciso su tutte le contestazioni distributive ed approvarlo con la stessa ordinanza, sicché verrà a riproporsi la situazione processuale anzidetta;
oppure, procedere alla redazione (da parte dello stesso g.e. o di un suo delegato) di un nuovo progetto di distribuzione, che tenga conto dei criteri dettati con l’ordinanza con la quale il giudice dell’ esecuzione ha deciso le contestazioni distributive. In questa situazione processuale, se la parte intende contestare i criteri dettati dal giudice dell’esecuzione per redigere il nuovo progetto di distribuzione, dovrà opporre, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., appunto l’ordinanza con la quale, decidendo la controversia distributiva, i criteri sono stati dettati dal giudice dell’esecuzione. Residua soltanto
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
un’ipotesi in cui l’opposizione potrà essere rivolta avverso il nuovo progetto di distribuzione: quando l’opponente assuma che, nel redigere il nuovo progetto, siano rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per la sua predisposizione ».
Il medesimo arresto puntualizzò, tuttavia, che « le contestazioni al progetto di distribuzione depositato ai sensi dell’art. 596 cod. proc. civ. vanno avanzate all ‘ udienza fissata per la discussione del piano di riparto ai sensi dell’art. 598 cod. proc. civ. », con la conseguenza che « se non proposte a detta udienza, le contestazioni avverso il progetto di distribuzione restano precluse »: ciò perché le facoltà attribuite alle parti dall’art. 512 cod. proc. civ. « presuppongono che le contestazioni siano mosse prima che il progetto di distribuzione venga approvato ».
2.1.2. Fermi e ribaditi detti princìpi , l’atto di adizione di questa Corte non offre una sufficiente esposizione del fatto processuale.
Ed infatti, il ricorso omette di riportare, in maniera adeguata:
(i) le contestazioni svolte (anche) dall’odierna ricorrente avverso il progetto di distribuzione del novembre 2017;
(ii) il contenuto e le motivazioni dell’ordinanza del maggio 2018 di approvazione del piano di riparto;
(iii) le doglianze addotte (soltanto) dalla Lo Regio avverso quest’ultima ordinanza;
(iv) il dictum e la trama argomentativa dell’ordinanza del 22 ottobre 2018, in dettaglio le istruzioni asseritamente impartite al professionista delegato per la predisposizione di un nuovo progetto e le ragioni fondanti siffatte direttive.
Le evidenziate deficienze illustrative – tutte inerenti ad aspetti essenziali della vicenda, intorno e con riferimento ai quali si incentra la censura posta a base dell’impugnazione – restituiscono a questa Corte un quadro complessivo nebuloso ed oscuro del fatto processuale, in quanto non consentono di verificare:
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
) se la rivendicazione della spettanza della metà del ricavato fosse stata già avanzata dalla Lo Regio con le contestazioni mosse avverso il piano di riparto del novembre 2017 (che tale spettanza negava) e come sul punto il giudice avesse statuito con l’ordinanza del maggio 2018 ;
) se, oppure, siffatta doglianza fosse stata articolata per la prima volta successivamente all’approvazione (con l’ ordinanza emessa nel maggio 2018) del piano e, quindi, in maniera tardiva e inammissibile, determinando l’approvazione una preclusione a nuove contestazioni;
-) quale fosse l’effettivo contenuto precettivo della ordinanza del 22 ottobre 2018 e, in particolare, se essa rivolgesse al professionista delegato direttive puntuali, specifiche ed effettivamente cogenti in ordine alle modalità di ripartizione del ricavato imperativamente da seguirsi da parte dell’ausiliario nella redazione del nuovo piano.
Resta così precluso il vaglio di merito sul motivo in disamina.
2.1.3. Ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità del motivo è rappresentata dall’inosservanza del requisito (di cui all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.) della « specifica indicazione degli atti processuali » su cui esso si fonda.
Degli atti di parte e dei provvedimenti cui il ricorso opera relatio , parte impugnante non assolve l’onere, a suo carico gravante, della c.d. localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
Né tale trasgressione può essere surrogata dalla mera produzione, da parte ricorrente, nel fascicolo formato per il giudizio di cassazione, di alcuni degli atti richiamati (allegazione peraltro parziale: dagli atti a rituale disposizione del Collegio al momento della decisione manca il documento indicizzato come sub 5, ovvero l’ordinanza del 22 ottobre 2018), dacché in tal guisa si finirebbe per attribuire al giudice di legittimità un (del tutto improprio) compito di individuare, attraverso
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
la ricerca nell’àmbito degli atti di causa, gli argomenti integranti la violazione delle norme prospettate con il motivo de quo .
Il terzo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 599 cod. proc. civ. -violazione del principio del contraddittorio -art. 101 cod. proc. civ. ».
Sull’assunto che « alla signora COGNOME non è mai stato comunicato un atto che la qualificasse come debitrice esecutata. È stato notificato alla signora COGNOME solo l’atto di estensione del pignoramento sull’intero immobile (bene indiviso) in quanto comproprietaria e coniuge del debitore esecutato » parte ricorrente imputa al Tribunale nolano di avere « erroneamente ritenuto che alla COGNOME sia stato notificato sia l’atto di pignoramento che l’avviso ex art. 599 cod. proc. civ., quando dagli atti di causa risulta che alla stessa sia stato notificato soltanto l’avviso ex art. 599 cod. proc. civ. ».
Ascrive poi alla sentenza impugnata « l’errore di ritenere che vi sarebbe stata l’estensione del pignoramento anche alla signora COGNOME COGNOME» mentre a questa «è stato notificato soltanto l’avviso ex art. 599 cod. proc. civ. »: per cui conclude nel senso che « la signora COGNOME non rivestiva nella procedura la qualifica di debitore esecutato ».
3.1. Anche questo motivo è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ..
3.1.1. Giova premettere, sul punto, che nella espropriazione di un bene in comunione legale promossa dal creditore di un singolo coniuge -secondo lo statuto di disciplina fatto proprio dal diritto vivente, sulla scorta della ricostruzione sistematica dell ‘istituto offerta da Cass. 14/03/2013, n. 6575, reiteratamente ribadita (da ultimo da cass. 04/01/2023, n. 1950; Cass. 19/01/2023, n. 1647; Cass. 07/04/2023, n. 9536) – il coniuge non debitore si « configura come soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato ».
Si tratta tuttavia – è doveroso puntualizzarlo – di una assimilazione conseguente alla soggezione ad espropriazione, per l’intero, di un bene sul quale detto coniuge non debitore vanta una contitolarità solidale: ma resta fermo, attesa l’inesistenza di un credito azionato nei suoi confronti, che egli non assume le vesti, proprie e tipiche, di esecutato.
La descritta (senza dubbio peculiare) condizione del coniuge non debitore, oltre ad imporre l’applicazione nei suoi confronti dei precetti di cui agli artt. 498 e 567 cod. proc. civ. (al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul bene staggito), rende anche necessaria la notifica allo stesso dell’atto di pignoramento .
Quest’ultima, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum , a quelle de ll’avviso disciplinato dall ‘art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio al coniuge non debitore della avvenuta sottoposizione a pignoramento (per finalità satisfattive di crediti vantati esclusivamente verso l’altro coniuge) del bene (anche) di sua proprietà, con limitazione – derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza – al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio.
Come detto, tale disciplina si applica esclusivamente nell’ipotesi che il coniuge del debitore originario, con questi in regime di comunione legale, non sia a sua volta debitore del procedente.
Tanto però non esclude che il creditore, onerato della notificazione del pignoramento al coniuge non debitore, strutturi tale atto come una formale e sostanziale estensione del pignoramento rivolto al coniuge obbligato, cioè a dire richieda all’ufficiale giudiziario di formulare l’ingiunzione di astenersi dagli atti diretti a sottrare i beni alla garanzia del credito anche nei confronti del coniuge non debitore ed indirizzi anche a quest’ultimo gli inviti e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 cod. proc. civ..
Soltanto in quest’ultima ipotesi può affermarsi che il processo esecutivo -e ciò sia se il pignoramento si rivolga ab initio nei riguardi
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
dei due i coniugi (debitore e non debitore), sia se esso, originariamente intentato soltanto contro il coniuge debitore, sia formalmente esteso all’altro si svolge anche contro il coniuge non debitore e che questi ricopra (dall’inizio del procedimento o dal successivo momento della notifica dell’atto di estensione) la posizione di esecutato.
Unicamente nel caso da ultimo descritto, allora, contro tale coniuge e per debiti suoi personali si profila l egittimo l’intervento di uno o più creditori, con il derivante diritto di questi ultimi di soddisfare la loro pretesa concorrendo alla distribuzione dell’attivo patrimoniale sulla quota (pari alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del compendio pignorato) di spettanza del coniuge loro debitore.
Va in definitiva enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di espropriazione forzata su beni in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell’atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all’avviso ex art. 599 cod. proc. civ.) dell’avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l’ingiunzione ad as tenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 cod. proc. civ.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l’intervento nella procedura di creditori suoi personali e il concorso di questi nella distribuzione sulla quota del ricavato di spettanza di tale coniuge».
3.1.2. Dalle esposte premesse – e, in particolare, dal carattere decisivo del preciso contenuto delle espressioni contenute nell’atto notificato al coniuge originariamente non debitore – traspare evidente come lo scrutinio del motivo de quo richiedesse, in maniera necessaria ed indefettibile, l’esposizione, chiara ed analitica, del contenuto dell’atto notificato alla odierna ricorrente, onde verificare se esso avesse in concreto attribuito al coniuge non debitore la posizione di esecutato oppure avesse, a mo’ di mero avviso della pendenza del
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
procedimento, reso possibile l’ulteriore corso dell’espropriazione, in origine intrapresa unicamente nei confronti del coniuge in quel momento prospettato come obbligato.
Per contro, del contenuto di tale atto il ricorso – in violazione della specifica indicazione e dell’illustrazione imposte dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. – non offre alcuna, benché minima (tampoco adeguata) riproduzione o trascrizione, manifestando anzi una palmare contraddittorietà sotto il profilo della semplice allegazione (come riferito, in ricorso l’atto notificato alla ricorrente viene, con irresolubile equivocità, definito ora come atto di estensione del pignoramento ora come avviso ex art. 599 cod. proc. civ.).
Resta per tale ragione impedito il controllo di legittimità sul motivo.
A tanto – e sempre nel senso della inammissibilità -si aggiunga che l’intera argomentazione sviluppata dall’impugnante finisce con il concretare l’allegazione di un vizio revocatorio, laddove – asserendo la notifica del solo avviso ex art. 599 cod. proc. civ. – deduce in sostanza una svista percettiva commessa dal giudicante nella lettura degli atti di causa, contrapponendosi all’affermazione -claris verbis operata nella gravata sentenza dell’apposizione del vincolo sull’intero bene, quale effetto della notifica di « atto di pignoramento in estensione (e non solo di avviso ex art. 599 cod. proc. civ.) alla Lo Regio ».
Il ricorso , per l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità dei successivi, è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
r.g. n. 8846/2023 Cons. est. NOME COGNOME
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione