Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO -controricorrente –
Nonché
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE in partecipazione
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo , in RomaINDIRIZZO -controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Bologna n.1229/2020 depositata il 12.5.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione ex art. 548 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Bologna, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accertamento che il proprio debitore COGNOME fosse creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima associazione per compensi lui dovuti quale Presidente del RAGIONE_SOCIALE Sindacale RAGIONE_SOCIALE medesima associazione.
La Banca allegava di essere creditrice verso il COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di €. 21.400 in forza del decreto ingiuntivo n. 494/2008 emesso dal Tribunale di Lodi, confermato, a seguito di opposizione, con sentenza del medesimo Tribunale di data 09.09.2011 alla quale era seguito in data 16.01.2012 – il pignoramento presso terzi oggetto del giudizio. Quale terza debitrice RAGIONE_SOCIALE aveva reso al GE dichiarazione negativa poiché il COGNOME svolgeva la funzione di Sindaco nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano.
La Banca aveva, pertanto, chiesto procedersi all’istruzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
2. ─ Il Tribunale dichiarava che la convenuta RAGIONE_SOCIALE era debitrice, nei confronti del convenuto NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
somma di € 19.329,50 e fissava in giorni sessanta il termine per la riassunzione del processo esecutivo.
La decisione era motivata previa ricostruzione dei fatti, posto che la somma in controversia corrispondeva ai compensi sindacali maturati dal AVV_NOTAIO COGNOME dopo la data di notifica dell’atto di pignoramento presso terzi e fino alla data di cessazione del suo incarico.
Ritenuto che un’RAGIONE_SOCIALE, pur essendo un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici, non poteva sostituirsi legittimamente ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela nel caso di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali solo il singolo è in possesso, non poteva conseguentemente aver diritto al pertinente compenso. Non risultava, inoltre, raggiunta la prova dell’avvenuta cessione del diritto al compenso per le prestazioni svolte dal COGNOME a favore dell’associazione.
3.─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame, dinanzi alla Corte di Bologna che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) nel giudizio di cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione come nel caso di specie, il creditore pignorante avendo la qualità di terzo è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a questi RAGIONE_SOCIALE cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, qualora eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento;
b) pertanto, alla Banca spettava l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mentre a quest’ultima l’onere di provare eventualmente di aver estinto la propria obbligazione prima
del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito supposta dal pignorante;
c) non è contestato che il dottCOGNOME sia stato nominato ed abbia svolto personalmente l’incarico di Presidente del RAGIONE_SOCIALE e che uno studio professionale associato non possa legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso;
d) ai sensi dell’art. 36 c.c., l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, eventualmente delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati , così come prevede l’art. 6 dell’associazione in questione. Ne deriva che, ove accertata tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici anche rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, poiché il fenomeno associativo tra professionisti può non essere necessariamente finalizzato in modo univoco alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi;
e) il principio di personalità RAGIONE_SOCIALE prestazione tipico del contratto d’opera intellettuale ex art. 2229 c.c. è compatibile con uno studio associato, pertanto la titolarità del credito per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati può essere attribuita allo studio, poiché il credito per l’onorario non rientra tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, ma è obbligatorio che la prestazione sia resa dal singolo associato.;
f) è stata prodotta in atti la comunicazione da parte del AVV_NOTAIO COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE di data 28.11.2011 a mezzo racc. a/r dell’avvenuta costituzione in data 11.11.2011 dell’RAGIONE_SOCIALE, cui facevano capo tutti i rapporti in essere per l’attività professionale svolta AVV_NOTAIO COGNOME e a nome RAGIONE_SOCIALE quale, pertanto, dovevano essere emesse note e fatture relative a tale attività che subentrava a ogni effetto di legge. Sono altresì allegate le successive fatture emesse dallo studio associato nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con imputazione agli emolumenti dovuti quale Presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Società stessa; ciò è avvenuto antecedentemente alla notifica da parte RAGIONE_SOCIALE Banca -avvenuta in data 16.01.2012 -alla associazione dell’atto di pignoramento presso terzi.
4. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi ed anche memoria.
5. ─ COGNOME NOME ha presentato controricorso, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso, ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
6. ─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di violazione di norme sul procedimento in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 547 e 548 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma RAGIONE_SOCIALE L. 228/2012 (art. 360, nn. 3 e 4, c.pc.) In via subordinata: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per avere la sentenza impugnata ritenuto non raggiunta,
da parte di RAGIONE_SOCIALE, la prova dell’esistenza del credito del DottCOGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale sindaco effettivo. La società aveva conferito l’incarico personalmente al AVV_NOTAIO COGNOME e non all’associazione professionale secondo l’art. 24 del proprio Statuto.
7 . ─ Con il secondo motivo: Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 36 c.c. e 2222, 2229, 2232 e 2397 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Sentenza violato il principio di personalità dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione intellettuale, ritenendo che il diritto al compenso spettante per lo svolgimento di predetta attività si potesse trasferire automaticamente allo RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE creazione di quest’ultimo, privando il professionista RAGIONE_SOCIALE titolarità del proprio credito.
-Con il terzo motivo: Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) per avere la Sentenza ritenuto opponibile a RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a.: (i) la raccomandata a.r. del 28.11.11 del Dott. COGNOME a RAGIONE_SOCIALE con la quale il primo ha comunicato alla seconda le modalità di intestazione e di pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei documenti contabili relativi ai compensi maturati dal Dott. COGNOME come sindaco effettivo; (ii) le fatture prodotte da RAGIONE_SOCIALE nel corso del primo grado di giudizio, omettendo ogni valutazione sull’eccezione di inopponibilità dei documenti, sollevata da RAGIONE_SOCIALE in giudizio, in quanto privi di data certa.
-Con il quarto motivo: Violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 36 c.c. e degli artt. 1362 c.c. e ss., (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la Sentenza violato l’applicazione delle regole di
interpretazione RAGIONE_SOCIALE Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE raccomandata a.r. del 28.11.11 del DottCOGNOME a RAGIONE_SOCIALE con la quale il primo ha comunicato alla seconda le modalità di intestazione e di pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei documenti contabili relativi ai compensi maturati dal Dott. COGNOME come sindaco effettivo.
9.1─ Il secondo e il quarto motivo devono essere valutati prioritariamente rispetto agli altri. Le questioni poste sono già state risolte tra le medesime parti, anche se con terzi esecutati diversi, da Cass., n. 756/2023 che ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE statuendo che:
« La società che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest’ultimo.
Di questo credito è consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione).
Tuttavia, il trasferimento RAGIONE_SOCIALE legittimazione all’esercizio od all’incasso non è opponibile al creditor creditoris.
Il creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l’incasso di quei crediti.
Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso.
La circostanza, poi, che NOME COGNOME avesse per statuto sociale assunto l’obbligo di versare i compensi all’RAGIONE_SOCIALE di cui era membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell’associazione, come tale inopponibile ai creditori del singolo associato, per l’ovvio divieto di stipulare contratti de iure tertii . Ed
infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di quest’ultimo ».
b) sullo Statuto RAGIONE_SOCIALE costituita RAGIONE_SOCIALE professionale ha statuito che l’interpretazione individuata dalla Corte di Appello non era corretta, poiché per effetto delle clausole statutarie i compensi dovuti a NOME COGNOME dalle società che l’avevano nominato sindaco non potevano essere imputati direttamente in capo all’associazione. Le clausole in questione definiscono un patto di esclusiva e non si occupano RAGIONE_SOCIALE titolarità del credito derivante dall’esecuzione personale RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale e definiscono con quali modalità e in quale misura gli utili devono essere ripartiti tra gli associati.
La medesima ordinanza definisce i seguenti principi di diritto, che questo RAGIONE_SOCIALE condivide ed intende applicare anche nel giudizio in esame:
« è solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.
Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi RAGIONE_SOCIALE propria attività professionale ».
Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo e quarto mezzo.
10. -P er quanto esposto, il secondo e il quarto motivo del ricorso vanno accolti, assorbiti il primo e il terzo. La sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice
indicato in dispositivo, il quale si atterrà a ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso assorbiti il primo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione