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Pignoramento assegno circolare: la decisione della Corte

Una società richiede un assegno circolare non trasferibile a proprio nome. I fondi vengono pignorati da creditori presso la banca emittente. La Corte d’AppAppello stabilisce la legittimità del pignoramento dell’assegno circolare, in quanto la clausola di non trasferibilità e l’intestazione al richiedente stesso ne escludono la natura di titolo di credito circolante, rendendo i fondi pignorabili presso terzi.

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Pubblicato il 12 giugno 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Pignoramento assegno circolare: quando i fondi sono a rischio?

La questione del pignoramento assegno circolare è complessa e tocca un punto cruciale del diritto bancario e processuale. Un assegno circolare non trasferibile, intestato a se stessi, può sembrare uno strumento sicuro. Tuttavia, una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma ha chiarito che i fondi sottostanti non sono affatto al riparo dalle azioni dei creditori. Analizziamo questa importante decisione per capire come e perché.

I Fatti di Causa: La Controversia sull’Assegno Circolare

Una società, per dimostrare la propria solvibilità in una procedura pre-fallimentare, chiede alla propria banca l’emissione di un assegno circolare di 50.000 euro. Le caratteristiche dell’assegno sono fondamentali: è intestato alla società stessa e reca la clausola “non trasferibile”.

Poco dopo, due creditori della società avviano un pignoramento presso terzi nei confronti dell’istituto di credito centrale che aveva materialmente emesso l’assegno, aggredendo proprio la provvista di 50.000 euro.

La banca, in qualità di terzo pignorato, rende una dichiarazione positiva, confermando di detenere le somme. Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione assegna tali fondi ai creditori. La società debitrice, ritenendo illegittima l’intera procedura, cita in giudizio la banca, sostenendo che il credito incorporato in un assegno può essere pignorato solo con un’azione diretta sul titolo fisico e non sulla provvista.

La Decisione di Primo Grado: Tra Nullità e Rigetto del Rimborso

Il Tribunale di primo grado accoglie parzialmente le ragioni della società. Dichiara l’illegittimità del comportamento della banca per aver reso una dichiarazione positiva in una procedura di pignoramento ritenuta nulla. Tuttavia, rigetta la richiesta di rimborso dei 50.000 euro, sostenendo che un’eventuale restituzione costituirebbe un’ingiusta locupletazione per la società, dato che i soldi sono serviti a pagare i suoi stessi debiti. Anche la richiesta di risarcimento danni viene respinta per mancanza di prove.

L’Appello e la Svolta: Il Principio sul Pignoramento Assegno Circolare

La vicenda approda in Corte d’Appello, con un appello principale della società e uno incidentale della banca. È proprio l’appello della banca a risultare decisivo, portando a un completo ribaltamento della sentenza.

La Corte d’Appello, riformando la decisione precedente, stabilisce che il pignoramento presso terzi sulla provvista dell’assegno era pienamente legittimo. Di conseguenza, tutte le domande della società vengono respinte.

Le Motivazioni della Corte d’Appello sul Pignoramento dell’Assegno Circolare

Il cuore della decisione risiede nell’analisi della natura giuridica di un assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente. Secondo i giudici, questo strumento perde la sua funzione tipica di titolo di credito destinato alla circolazione.

1. Da Titolo di Credito a Titolo di Legittimazione: La combinazione della clausola “non trasferibile” e dell’intestazione a se stessi trasforma l’assegno. Non è più uno strumento per pagare terzi, ma un semplice documento che legittima il solo intestatario (in questo caso, il debitore stesso) a incassare la somma. La sua funzione di circolazione è preclusa.

2. Inapplicabilità dell’Art. 1997 c.c.: La norma che impone il pignoramento diretto sul titolo (art. 1997 c.c.) è posta a tutela della circolazione e dei terzi possessori in buona fede. Poiché in questo caso non vi è circolazione, tale norma non trova applicazione. La ratio di protezione viene meno.

3. I Fondi Restano Pignorabili: Di conseguenza, le somme rimangono nella disponibilità giuridica del debitore, sebbene detenute materialmente dalla banca. Esse costituiscono, a tutti gli effetti, un credito del debitore verso la banca e, come tale, possono essere legittimamente aggredite con la procedura ordinaria di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.).

4. Correttezza dell’Operato della Banca: La Corte conclude che la banca ha agito correttamente. Essendo depositaria di somme appartenenti al debitore, non poteva che rendere una dichiarazione positiva e, successivamente, adempiere all’ordine di assegnazione del giudice.

Le Conclusioni

Questa sentenza offre un’importante lezione pratica. Chi crede di mettere al sicuro una somma di denaro richiedendo un assegno circolare non trasferibile a proprio nome, deve essere consapevole che tale strumento non crea uno schermo contro le pretese dei creditori. I fondi rimangono parte del patrimonio del debitore e sono pienamente esposti al pignoramento assegno circolare tramite l’azione esecutiva presso la banca emittente. Per le banche, la decisione conferma l’obbligo di collaborare nelle procedure esecutive, anche quando riguardano provviste di assegni circolari con queste specifiche caratteristiche.

I fondi destinati a un assegno circolare non trasferibile intestato a sé stessi possono essere pignorati da un creditore?
Sì. La Corte d’Appello ha stabilito che tali fondi sono pignorabili mediante la procedura di pignoramento presso terzi nei confronti della banca, poiché l’assegno in questione non è un titolo di credito destinato alla circolazione.

Perché in questo caso non si applica la regola del pignoramento diretto del titolo di credito (art. 1997 c.c.)?
La regola dell’art. 1997 c.c. serve a proteggere la circolazione dei titoli di credito. Un assegno non trasferibile intestato al richiedente non è destinato a circolare, ma funge solo da titolo di legittimazione per l’incasso. Pertanto, la sua ratio protettiva non si applica e i fondi possono essere pignorati presso la banca depositaria.

La banca che emette l’assegno commette un illecito se, a seguito di un pignoramento, dichiara di detenere i fondi e li paga al creditore?
No. Secondo questa sentenza, la banca agisce correttamente. Poiché i fondi sono considerati a tutti gli effetti un credito del debitore, la banca è tenuta a rispettare la procedura di pignoramento presso terzi, rendendo la dichiarazione positiva e versando le somme come ordinato dal giudice.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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