SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 3584 2025 – N. R.G. 00002283 2020 DEPOSITO MINUTA 09 06 2025 PUBBLICAZIONE 09 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta
dr.ssa NOME COGNOME presidente
dr.ssa NOME COGNOME consigliere rel.
dr. NOME COGNOME consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 2283 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all’udienza del giorno 06/06/2025, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata in calce all’atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME in Caserta, INDIRIZZO; P.
APPELLANTE
capogruppo del gruppo bancario -(c.f. e P.I. P.
) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, INDIRIZZO P.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5487/2020 pubblicata in data 25/03/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: <>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5487/2020 così statuiva: <> Par […
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<>
§ 4. – Con atto notificato il 14 maggio 2020 ha proposto appello formulando un unico, articolato motivo di gravame, di seguito illustrato, e rassegnava le seguenti conclusioni:<>
§ 4.1 – Si costituiva in data 9 ottobre 2020 per chiedere il rigetto dell’impugnazione per infondatezza. Proponeva appello incidentale. Rassegnava le seguenti conclusioni:<>
§ 4.2- L’udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2020 veniva differita all’11 dicembre 2020 e sostituita con il deposito di note scritte; la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all’udienza del 6 giugno 2025.
§ 4.3- Con decreto presidenziale del 7 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell’udienza per il deposito di note. Hanno depositato note entrambi i difensori. All’odierna udienza compariva il solo difensore di parte appellata, appellante incidentale che precisava le conclusioni come da verbale; la causa veniva discussa oralmente
e all’esito trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall’art.3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall’art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame dell’appello principale
L’appello principale contiene un solo motivo articolato in più punti.
§ 4.1 – Con il primo motivo titolato: <> censurava la sentenza di primo grado per contraddittorietà e carenza di motivazione, nella parte in cui, da un lato, il Tribunale aveva riconosciuto la titolarità e la disponibilità dell’assegno circolare in capo ad essa appellante nonché l’illegittimità del comportamento dell’appellata, a seguito dell’invalido PPT e, dall’altro, nulla aveva statuito circa la soccombenza della convenuta su tale punto. Parimenti, censurava la sentenza per aver ritenuto nulla e insanabile la procedura di pignoramento presso terzi nonché erronea la dichiarazione ex art. 574 c.p.c., senza tuttavia condannare la convenuta in primo grado e ritenendo infondate le richieste di essa appellante connesse a quelle sole ritenute fondate (a1 e a6). Censurava la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda subordinata di restituzione della somma di euro 11.556,62, ritenendola tardiva in quanto proposta in comparsa conclusionale ed osservava che, al contrario, tale domanda era proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto consequenziale alle difese della convenuta, che aveva dichiarato l’effettiva somma corrisposta ai soggetti pignoranti e e quella residua.
Quanto alle domande principali proposte in primo grado, l’appellante principale osservava che ulteriore errore andava individuato nella parte in cui il primo Giudice aveva accolto parzialmente la domanda sub a6 e rigettato le domande sub a2, a3, a4, e a5. Circa la domanda sub a2, ossia
quella di accertare e dichiarare che l’assegno circolare era valido ed efficace, censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che essa appellante non avesse fornito la dimostrazione in merito all’attuale validità ed efficacia dell’assegno in parola. Sosteneva, invece, che tale circostanza era pacifica e non contestata, che il titolo originale era ancora in possesso dell’appellata e che esso presentava tutti i requisiti di validità e di efficacia. Con riferimento alle domande sub a3 (accertare e dichiarare che mai ha intrattenuto rapporti di c/c con e sub a4 (accertare e dichiarare che mai ha gestito provviste economiche su c/c per contratto con , censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto sfornita di prova la circostanza secondo la quale essa appellante non aveva intrattenuto rapporti di conto corrente con la appellata, avendo l’appellante depositato in atti copia del contratto di c/c vigente dal 1999 tra la medesima e , chiedendo altresì di ammettersi prova testimoniale sul punto, richiesta rigettata dal primo Giudice. Rappresentava che la stessa appellata nella comparsa di costituzione e risposta aveva confermato che essa appellante era correntista della . Con riguardo alla domanda sub a5 (accertare e dichiarare il diritto al rimborso dell’assegno circolare n. 8000596881-04 in capo ad e, per l’effetto, condannare Contr Contr
a rimborsare la somma portata dal titolo), censurava la sentenza per avere il primo giudice ritenuto che la restituzione si sarebbe tradotta in un’ingiusta locupletazione in favore di essa appellante, essendo stata tale somma utilizzata a seguito degli ordini di assegnazione per soddisfare i creditori. Sosteneva, al contrario, che su essa non gravava l’onere di provare l’inesistenza del credito dei sigg.ri e nei suoi confronti, in quanto tale assunto non era oggetto di causa. Pertanto, il primo Giudice aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, vi sarebbe violazione di una norma di diritto, in quanto, a fronte di un pignoramento di un titolo di credito inefficace e affetto da
nullità insanabile, non poteva disporsi della provvista incorporata nel titolo di credito, in assenza della disponibilità materiale di tale titolo; inoltre censurava la motivazione sotto il profilo della contraddittorietà in quanto una volta affermato che il pignoramento era inefficace il tribunale avrebbe dovuto riconoscere che non avrebbe potuto disporre della somma pignorata.
Censurava la pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la domanda ex art. 1224 c.c. Sosteneva che tale parte della sentenza era viziata da errore di diritto, in quanto una volta accertato che il pignoramento era stato dichiarato inefficace e che un terzo aveva ammesso di aver disposto di una provvista pacificamente incorporata in un credito mai fuoriuscito dalla disponibilità del titolare, la prova richiesta dall’art. 1224 c.c. doveva ritenersi fornita. Sosteneva che erano dovuti sia gli interessi legali calcolati sull’intera somma a decorrere dalla dichiarazione di terzo, sia il risarcimento dei danni subiti, che non necessitavano di alcuna prova essendo in re ipsa .
Eccepiva, che la sentenza era errata nella parte in cui aveva rigettato la domanda ex art. 1173 c.c., ritenendo che essa appellante avrebbe dovuto provare i costi sostenuti, non sussistendo l’obiettiva impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno subito nel suo ammontare. Sosteneva che tale passaggio della sentenza non era sorretto da idonea motivazione, ma confondeva le domande proposte in primo grado da essa appellante. In particolare, rappresentava che tali richieste si fondavano, in primo luogo, sull’illegittimità del comportamento dell’appellata, che aveva compiuto una dichiarazione erronea e corrisposto illegittimamente le somme sottratte all’unico soggetto legittimato -essa .Strade – e non aveva posto rimedio a tali errori avendo omesso di impugnare il pignoramento con l’opposizione agli atti. In secondo luogo, affermava di aver indicato la maniera in cui dovevano essere commisurati i danni ex art. 1224 c.c. e, in aggiunta, di aver formulato una richiesta risarcitoria, con quantum da Par
determinarsi in via equitativa, per i nove giudizi che aveva dovuto intentare, non potendo stimarne i costi, essendo ancora pendenti, ed ha evidenziato che il primo Giudice, in ogni caso, avrebbe potuto calcolarli secondo le tabelle legali.
§ 5 – il motivo di gravame dell’appello incidentale
L’appello incidentale contiene un unico motivo, non titolato. Con esso censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità del PPT e, per l’effetto, l’illegittimità del comportamento di essa Contestava la motivazione sostenendo che, al contrario, il pignoramento presso terzi doveva considerarsi valido perché, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1997 c.c. dal momento che l’assegno circolare era stato definitivamente estinto, avendo essa appellante incidentale pagato l’importo dello stesso (euro 50.000,00) in forza delle due ordinanze di assegnazione somme emesse dal Tribunale di Lagonegro e, da ultimo e per il residuo, in forza della sentenza del tribunale di Nola n. 2849/2014. Chiedeva, quindi, l’annullamento dell’assegno circolare in questione, stante il pagamento da parte della ai creditori dell’appellante principale. Con ulteriore profilo, sosteneva che la clausola di non trasferibilità, apposta sull’assegno circolare in questione, comportava che essendo l’unico soggetto legittimato ad incassare l’assegno, questo veniva a rappresentare un mero titolo di legittimazione, avendo perso la natura di titolo di credito come chiarito dalla Suprema Corte: <> ( Cass. n. 7633/2003; n. 3785/2010).
§ 6 – Va per pregiudizialità affrontata la disamina dell’appello incidentale, che è fondato con conseguente rigetto dell’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, vanno rigettate le domande sub a.1) e sub a.6) di parte attrice accolte in primo grado.
§ 6.2 – Il Tribunale, aderendo ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 1882/1982 e n. 2917/1990, ha rilevato la nullità assoluta e non sanabile del pignoramento eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi sul presupposto che l’emissione di un assegno circolare e l’incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell’art. 1997 c.c., che il vincolo del pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento diretto del titolo. Da tanto, ha tratto la conseguenza che a fronte del pignoramento presso terzi promosso da e -nullo per le ragioni sopra espresse -abbia errato nel rilasciare la dichiarazione positiva relativa alla provvista dell’assegno circolare e ha accolto la domanda attorea proposta sub a1), riconoscendo che è la legittima proprietaria dell’assegno circolare oggetto di causa, e ha accolto parzialmente la domanda sub a6), avendo dichiarato l’illegittimità del comportamento di nell’esplicazione dell’erronea dichiarazione quale debitor debitoris.
Osserva la Corte che la fattispecie in esame è peculiare poiché l’assegno circolare viene richiesto da non in favore di un terzo – ed utilizzandosi così il titolo quale mezzo di pagamento – ma in favore di se stesso, con clausola di intrasferibilità e, quindi, come osservato
dall’appellante incidentale nel motivo in esame, detta clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall’art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (applicabile anche all’assegno circolare non trasferibile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 86 del r.d. cit.- così Cass. n. 19512/2005), trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare, che con riguardo alla cessione ordinaria, con l’unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso (così Cass. n. 3785/2010)
Nel caso di specie, non può dunque trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1997 cod. civ. – che prescrive che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo- poiché la ratio di tale norma mira a tutelare la parte affinché che non si trovi esposta a pagare due volte e, precisamente, una volta per effetto della dichiarazione positiva del debitor debitoris al creditore procedente con PPT e, una seconda volta, al portatore di quel titolo. L’art. 1997 c.c. regolamenta, invero, gli effetti di un titolo del quale non sia impedita la circolazione, ipotesi che palesemente non ricorre nel caso di specie, dal momento che trattasi di assegno circolare richiesto da con beneficiario se stesso ed il titolo è munito di clausola di non trasferibilità. Le somme di che la società ha trasferito sull’assegno circolare n. 8000596881-04 ‘non trasferibile’ rimangono dunque di proprietà di stessa e, solo ne può pretendere il pagamento. Bene ha fatto, dunque, a rendere la dichiarazione positiva ai creditori procedenti con PTT circa le somme del debitore di cui essa era in possesso al momento della dichiarazione -trattandosi di somme di giacenti presso esso , fattispecie in cui il titolo diviene possibile oggetto di pignoramento, così come ogni altra cosa del debitore posseduta dal terzo, ai sensi della
disciplina generale posta dall’art 543 cpc. Nel momento in cui
ha reso la dichiarazione l’assegno suddetto non era stato portato dall’incasso dall’unico soggetto legittimato a farlo – la stessa -e la banca, così come ha dichiarato, ne deteneva la provvista, che rimaneva nella disponibilità del debitore, il titolare del conto e quindi sempre di .
La Suprema Corte con la pronuncia n. 4653/2007 ha chiarito, invero, che la ratio dell’art 1997 cod. civ: << trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo – non risultando impedita la circolazione del titolo – si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretenderne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n. 213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che avevano dichiarato nullo il pignoramento di titoli in deposito ai sensi del detto d.lgs. perché eseguito con le forme dell'espropriazione presso terzi, anziché in quelle dell'espropriazione presso il debitore. A seguito della cassazione la Suprema Corte ha anche deciso nel merito, accogliendo l'opposizione e dichiarando la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato nullo il pignoramento).
Osserva il Collegio che banca non aveva alcun obbligo -come sostiene il giudice di prime cure (pag. 4/7 a <>); invero, la Suprema Corte con la pronuncia n. 12715/2019 ha richiamato il consolidato principio di segno opposto: <>, in fattispecie come quella in esame in cui il pignoramento presso terzi si è esplicato sulla provvista di trasferita in assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente ( ) medesimo.
L’appello incidentale va pertanto accolto ed in riforma dell’impugnata sentenza vanno rigettate le domande sub a1 e sub a6 accolte in primo grado e va rigettato l’appello principale volto all’accoglimento delle domande sub a2, a3 e a4 che presuppongono la nullità, qui esclusa, del pignoramento presso terzi.
§ 7. – La riforma della sentenza di primo grado comporta la rimodulazione delle spese di lite ed all’esito del doppio grado; esse seguono la soccombenza di vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità media) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, nel presente grado,
per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano gli importi medi dimidiati.
§ 8. – Il rigetto dell’appello principale comporta la declaratoria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell’obbligo dell’appellante di pagare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da nei confronti di nonché sull’appello incidentale da questa proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5487/2020 pubblicata in data 25/03/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
accoglie l’appello incidentale, rigetta quello principale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta le domande sub a1 e sub a6 di accolte in primo grado;
condanna l’appellante principale alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , DPR 115/2002 per porre a carico dell’appellante principale l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 06/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME