Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 23706 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto
da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio della quale in Napoli, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
PLC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Milano, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Oggetto:
Sovraindebitamento-
Accordo di ristrutturazione dei debitiQuestione di legittimazione del creditoreNecessità del consenso del creditore prelazionario.
AC 8/2/2024.
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla INDIRIZZO, si domicilia
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, sRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella qualità d’incaricata alla gestione, all’incasso e la recupero del credito, RAGIONE_SOCIALE Nola quale gestore della crisi da sovraindebitamento
-intimati-
per la cassazione del decreto del Tribunale di Nola, depositato in data 12 aprile 2022;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che NOME COGNOME, la quale aveva stipulato un mutuo fondiario con s.p.a. Banca Woolwich, propose, in pendenza di procedura esecutiva immobiliare sulla propria unica abitazione, un piano del consumatore . L’OCC ne attestò la veridicità, la sostenibilità e la fattibilità e il giudice fissò l’udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti, disponendo che i creditori prelazionari, in relazione ai quali era stata prevista la dilazione ultrannuale per il pagamento, manifestassero i propri intendimenti sulla convenienza della proposta. La sola plc RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di cessionaria di plc RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incorporante s.pRAGIONE_SOCIALEa. Banca Woolwich, creditrice ipotecaria, pur senza costituirsi nel procedimento, espresse parere contrario, in esito al quale la COGNOMEnte controdedusse evidenziando la convenienza del piano rispetto alla procedura esecutiva in corso, di esito incerto posto che era giunta alla terza asta, e comunque presentò una proposta migliorativa per quella creditrice.
Il giudice omologò il piano, ritenendolo maggiormente conveniente rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva, ed escluse la sussistenza di un divieto di dilazionamento ultrannuale dei crediti privilegiati, purché si fosse riconosciuto a quei creditori la possibilità di esprimersi in ordine alla proposta, com’era avvenuto nel caso in questione.
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo contro il decreto di omologazione lamentando la violazione dell’art. 8, comma 4, della l. n. 3/12, nonché l’infattibilità pratica del piano, che prevedeva rate mensili d’importo ritenuto insostenibile per la debitrice. Nel costituirsi in giudizio, NOME COGNOME, oltre a insistere sulla maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, nonché sul l’ammissibilità e la sostenibilit à di esso, eccepì la mancanza di prova della titolarità del credito da parte della reclamante, aggiungendo che il parere contrario era stato espresso non già costituendosi in giudizio, bensì mediante comunicazione via pec.
Per i profili ancora d’interesse, il Tribunale di Nola ha anzitutto rimarcato la tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale della reclamante, della quale, anzi, l’istante aveva espressamente riconosciuto la qualità di creditrice. A tanto ha aggiunto che nel corso del procedimento la dizione contenuta nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo ai ‘contratti di mutuo ipotecario’, era idone a a ricomprendere anche il credito vantato dalla reclamante, definito come contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.
Il tribunale ha quindi accolto il reclamo e ha dichiarato inammissibile il piano, rigettando la richiesta di omologazione, in considerazione del dissenso del creditore prelazionario, per il quale era contemplato un pagamento con dilazione ultrannuale; e, nel farlo, ha disatteso l’indirizzo espresso da questa Corte e seguito dal giudice, ritenendo, invece, in conformità ad altro orientamento, che,
qualora non sia prevista nel piano del consumatore la liquidazione del bene oggetto della prelazione, il debitore debba soddisfare entro un anno e per intero il creditore prelazionario, a meno di non ottenerne l’espresso consenso a una soluzione diversa.
Contro questo decreto NOME COGNOME COGNOME ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replicano con controricorsi PLC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ntrate, mentre gli altri creditori non rispondono. PLC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deposita altresì memoria.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire proposta in memoria dalla controricorrente PLC RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto sfornita di documentazione.
2.- Il primo motivo di ricorso , col quale NOME COGNOME lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 del t.u.b., in combinazione con l’art. 2697 c.c., anche con riferimento agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c., là dove il tribunale ha riconosciuto in capo alla reclamante la legittimazione sostanziale nonostante la mancanza di prova dell’intervenuta cessione sulla quale quella legittimazione era basata, è infondato.
Questa Corte (con sentenza n. 30814/23) ha stabilito che poiché il comma 6 dell’art. 10 della l. n. 3/12 disciplina uno specifico e autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto col quale il giudice, a norma del comma 1, fissa l’udienza e dispone la comunicazione ai creditori, è ragionevole concludere che se un creditore intenda prospettare doglianze circa la configurabilità del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi (al pari di ogni eventuale contestazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge suddetta), deve farlo ricorrendo a quel rimedio, che sarebbe altrimenti affatto inutile.
Analogo ragionamento va applicato nel caso in cui sia il debitore consumatore a dolersi del riconoscimento della qualità di creditore postulata dalla convocazione per l’udienza col decreto in questione.
2.1.- A tanto va aggiunto che la parte la quale agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, certamente ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito vantato in quell’operazione, e di fornire in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, purché, però, la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/20); e, nel caso in esame, che la ricorrente abbia inequivocabilmente riconosciuto la legittimazione della banca emerge dalla stessa prospettazione del ricorso, col quale si riferisce che a seguito del parere contrario espresso da RAGIONE_SOCIALE NOME ha addirittura proceduto a una proposta migliorativa proprio in relazione alla banca.
Il motivo è rigettato.
3.- Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, della l. n. 3/12, anche in combinazione con gli artt. 7, comma 1, e 12bis della l. n. 3/12, là dove il tribunale ha ritenuto che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca debba essere soddisfatto entro l’anno dall’omologazione, a meno che non vi sia il consenso del creditore a un trattamento differente, nel caso in esame mancante.
Il motivo è fondato.
Va difatti ribadito l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (si vedano Cass. n. 17834/19; n. 17391/20; n. 22291/20), che ha superato il precedente di segno diverso, rimasto ormai isolato (Cass. n. 5418/18, punto 11), secondo cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile
prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
3.1.- Coerentemente, si è aggiunto, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19).
4.- Non persuadono, difatti, le obiezioni mosse dal Tribunale di Nola a quest’indirizzo, basate sull’inapplicabilità al piano del consumatore dei principi elaborati in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, soltanto in relazione ai quali i creditori si possono tutelare esprimendo voto contrario alla proposta; laddove per il piano del consumatore, che non contempla alcun accordo con i creditori, questa possibilità non è prevista, e l’approvazione è riservata a l giudice a seguito di una mera discussione in presenza RAGIONE_SOCIALE parti.
4.1.- Il piano del consumatore ha sì una base negoziale, che non lo pone, tuttavia, al di fuori dell’area RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali . Anzi, rilevanti sono proprio i tratti di vicinanza con la procedura di
concordato preventivo, come anche la Corte costituzionale ha evidenziato (cfr. Corte cost. n. 245/19), in piena sintonia con l’indirizzo di questa Corte : entrambe le procedure sono pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco RAGIONE_SOCIALE iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del COGNOMEnte (ex art. 168, comma 1, l. fall. e art. 10, comma 2, lettera c, della l. n. 3/12 ); impongono, sin dall’ammissione e f ino all’omologazione, un parziale spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 l. fall. e art. 10, comma 3bis , l. n. 3/12), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, cosi come richiamato dall’art. 169, comma 1, l. fall. e 9, comma 3quater , della l. n. 3/12); infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione.
Sia l’accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni a entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione o qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione.
5.- Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio : limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della
liquidazione. E, per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della l. 3/12, limitatamente alle parole ‘imposta sul valore aggiunto’, reputando applicabile anche alla procedura in esame la regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dall’art. 160, comma 2, l. fall. in tema di concordato preventivo.
5.1.Quanto, poi, alla rilevanza della dilazione dei tempi conseguente all’opzione seguita, quel che conta è l’esigenza che la tutela RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie siano soddisfatte, nell’ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della ragionevole durata del procedimento: coerentemente la Corte costituzionale ha escluso la sussistenza di un limite della durata della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (Corte cost., n. 6/24, punto 9.2.).
6.- Le statuizioni del decreto impugnato sul punto sono quindi erronee e meritano la cassazione del decreto per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Nola in diversa composizione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Nola in diversa composizione.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024 .