Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1334-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso rilasciata da RAGIONE_SOCIALE quale sua mandataria con rappresentanza in forza di procura del 5/2/2020;
– ricorrente –
contro
COGNOME e NOMECOGNOME rappresentati e difesi dell ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE NOME, in qualità di RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, COMUNE DI REGGIO CALABRIA, RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA del 12/10/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024
FATTI DI CAUSA
1.1. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato, in data 31/5/2022, il piano del consumatore proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME
1.2. La banca ha, tra l ‘ altro, dedotto la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell ‘ art. 12 bis , comma 1, e dell ‘ art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, per avere il Tribunale consentito una dilazione ultrannuale del pagamento del creditore munito di privilegio e, in ogni caso, per non aver consentito al suddetto creditore di esprimersi attraverso un voto.
1.3. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.4. Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato, per quanto ancora interessa, che: -negli accordi di ristrutturazione e nei piani del consumatore, è legittima la previsione di una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall ‘ omologazione previsto dall ‘ art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, a condizione che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, sia attribuita ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore; – la dilazione di pagamento, pertanto, se non determina un problema di fattibilità giuridica della proposta, impone al giudice di valutare, sulla base delle osservazioni eventualmente svolte dai creditori privilegiati, la maggiore
convenienza per i creditori del piano proposto rispetto alle possibili alternative di soddisfazione; ha ritenuto, quanto al caso in esame, che il piano del consumatore proposto dai debitori era, come già affermato dal primo giudice, senz ‘ altro conveniente.
1.5. Ha, infatti, osservato il Tribunale che: -‘ il creditore BNL ha già in corso una procedura esecutiva immobiliare che ha visto l ‘ espletarsi di n. 3 tentativi di vendita ‘; -‘ al prossimo tentativo di vendita l ‘offerta minima è di € 60.960,93 ‘ sicché, ‘p resumendo … l ‘ aggiudicazione al prossimo tentativo e al valore di tale offerta (secondo l ‘ id quod plerumque accidit) al netto delle spese in prededuzione (verosimilmente non inferiori ad € 7.000,00) ‘, si può prevedere ‘ un ricavo netto non superiore a circa € 53.000,00’, vale a dire una somma ‘ inferiore al valore inserito nel piano di € 58.229,30 ‘; -‘ peraltro anche in punto di tempistica il piano prevede un sacrificio apprezzabile del creditore giacché il creditore riceverebbe la somma di € 29.968,30 dal garante al momento dell ‘ omologa ed il restante importo in soli 5 anni ‘; -infine, ‘ il piano consente di evitare la fisiologica alea della vendita, insita in ogni procedura liquidatoria, sia in punto di esito che di tempo necessario al suo verificarsi ‘ .
1.6. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato il reclamo proposto dalla banca.
1.7. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.aRAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 30/12/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 2/11/2022.
1.8. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso notificato l’8/2/2023 , deducendo, tra l’altro, che ‘ la possibilità di manifestazione della volontà è stata concessa ed esercitata per ben due volte dalla
BNL ‘ , avendo la stessa ‘ depositato, in data 28.09.2021, le osservazioni al piano del consumatore … e, successivamente, in data 27.01.2022 …, le osservazioni all’integrazione alla proposta del piano ‘ .
1.9. Sono, invece, rimasti intimati NOME COGNOME in qualità di Gestore della Crisi, l ‘ Intesa Sanpaolo s.p.a., l ‘ Agenzia delle entrate-Riscossione, il Comune di Reggio Calabria, la RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE
1.10. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 4, e 12bis , comma 1, della l. n. 3/2012, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la previsione, nel piano del consumatore proposto dai debitori, il soddisfacimento del credito ipotecario vantato dalla banca con il pagamento, in cinque anni, della somma complessiva di €. 55.349,20, e cioè con una falcidia del 60% rispetto al dovuto.
2.2. L ‘ art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, applicabile al piano del consumatore in forza richiamo operato dall ‘ art. 12bis , statuisce, tuttavia, che il piano del consumatore può prevedere ‘ una moratoria fino ad un anno dall ‘ omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione ‘.
2.3. La norma, quindi, ha osservato la ricorrente, prescrivendo un rigido termine moratorio, non consente che i piani del consumatore possano prevedere una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti assistiti da una causa legittima di prelazione.
2.4. Si tratta, in definitiva, di un termine di natura sostanziale imposto dalla legge quale limite temporale massimo per il soddisfacimento dei creditori privilegiati ove questi ultimi, come ha fatto la banca ricorrente, si siano esplicitamente opposti all ‘ omologazione della proposta di piano del consumatore.
2.5. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 4, 7, comma 1 secondo periodo, e 12bis , comma 1, della l. n. 3/2012, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile in un piano del consumatore la dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario, senza, tuttavia, considerare che: – la moratoria, nella misura concessa dalla legge, incide sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione; – non è possibile, pertanto, predicare l ‘ eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto dell ‘ espresso consenso del singolo creditore interessato o comunque del riconoscimento in favore dello stesso del diritto di voto sulla proposta; – il Tribunale, per contro, non può surrogarsi al creditore privilegiato, valutando la convenienza economica della dilazione di soddisfacimento proposta; – solo al creditore, infatti, può essere demandata la valutazione sulla convenienza (cd. fattibilità economica) della proposta di piano del consumatore; il giudice, di converso, può solo svolgere un vaglio di fattibilità cd. giuridica (ovvero di conformità alle norme) che non si può esplicare in una sovrabbondante surroga della valutazione di fattibilità economica (ovvero del ritardo nell ‘ adempimento) rimessa al solo vaglio del ceto creditorio; -la dilazione ultrannuale dev’essere, dunque, subordinata al consenso del
creditore privilegiato ovvero, in conformità con la disciplina in materia di concordato preventivo, al riconoscimento allo stesso del diritto di voto o, quantomeno, del riconoscimento di una qualsiasi altra forma di espressione di volontà vincolante per l’ammissibilità del piano.
2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.7. Questa Corte, in effetti, ha già condivisibilmente avuto modo di affermare il principio per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure nei piani del consumatore, è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, de lla l. n. 3/2012 purch é́ , a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilit à̀ di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834 del 2019; conf., Cass. n. 17391 del 2020).
2.8. Se, in effetti, l’art. 8, comma 4, della l. n. 3 cit. prevede espressamente che la proposta di accordo (con continuazione dell ‘ attivit à̀ d ‘ impresa) e il piano del consumatore possono prevedere ‘ una moratoria fino ad un anno dall ‘ omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione ‘, ha, nondimeno, rilevato la Corte che: -‘ le speciali procedure da sovraindebitamento ‘, così come regolate dagli artt. 7 e s. della l. n. 3/2012 , ‘ hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dell ‘ ordinamento ‘, estendendo ‘ il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato
dall ‘ insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole (cfr. art. 6, primo comma) ‘; -‘ l’ ampliamento è stato realizzato attraverso l ‘ introduzione di una disciplina peculiare e differenziata, che per ò trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell ‘ accordo di cui si tratta ‘; -‘ la composizione della crisi difatti è una procedura che mira all ‘ omologazione giudiziale di una proposta di accordo ‘ (ovvero di un piano del consumatore) ‘ che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (art. 1 legge fall.), formula ai propri creditori ‘ , vale a dire di un accordo (o di un piano) dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola ‘ tutti i creditori anteriori ‘ (artt. 12, comma 3, e 12 ter , comma 2, l. n. 3 cit.); non è, dunque, ‘ seriamente contestabile l ‘ accostamento all ‘ istituto concordatario ‘, con la conseguente necessità di ‘ estendere all ‘ accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ‘, al pari del piano del consumatore, ‘ i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilit à ‘; – in particolare, ‘ in materia di concordato preventivo è stato gi à affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l ‘ adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori ottengono la disponibilit à delle somme a essi spettanti ‘; -‘ in questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto ex
art. 177, terzo comma, legge fall., e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonch é́ della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall ‘ art. 169 legge fall.) ‘; -‘i n sostanza, nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto ‘; -‘ questa conclusione è bene rammentare è stata tratta dalla riforma dell ‘ art. 160 legge fall. … nella espressa previsione per cui la proposta di concordato <> ‘ , ‘d onde la possibilit à di far riferimento proprio e anche all ‘ art. 177, terzo comma, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, <> ‘; -‘ i menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta negli artt. 7, primo comma, e 11, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 ‘; -‘è dunque errato affermare che, nella procedura di
accordo ex lege n. 3 del 2012 ‘, così come in quella del piano del consumatore, ‘ sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di l à della fattispecie di continuit à d ‘ impresa e al di l à del termine previsto dalla disposizione sopra citata ‘, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto sulla proposta del debitore, se si tratta di un accordo di ristrutturazione, e la possibilità di esprimersi sulla stessa, se si tratta di un piano del consumatore; – non rileva, infatti, che, nel piano del consumatore, non sia prevista la possibilit à del voto, trattandosi di un’ asimmetria che ‘ pu ò essere colmata … in via interpretativa, nell ‘ ambito delle regole che attengono a quel piano ‘, le quali , ‘ per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volont à cui associare la tutela del creditore ‘ (Cass. n. 17834 del 2019, in motiv.; conf., più di recente, Cass. n. 22797 del 2023, in motiv.; Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).
2.9. Il piano del consumatore, del resto, ha sì una base negoziale, che non lo pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali, emergendo, anzi, rilevanti tratti di vicinanza con la procedura di concordato preventivo (Cass. n. 27843 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023, in motiv.), come anche la Corte costituzionale ha evidenziato (cfr. Corte cost. n. 245/2019): – entrambe le procedure sono pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; – prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1°, l.fall. e art. 10, comma 2, lett. c, della l. n. 3 cit.); – impongono, sin dall’ammissione e fino all’omologazione, un parzial e spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 l.
fall. e art. 10, comma 3bis , l. n. 3 cit.), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, così come richiamato dall’art. 169, comma 1°, l.fall. e 9, comma 3 -quater , della l. n. 3 cit.); – infine, le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione (Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).
2.10. Tanto l ‘accordo proposto dal debitore non fallibile , quanto la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni a entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria: una convenienza che diviene ‘ regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione o qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione ‘.
2.11. Le due procedure, infine, pur nella loro autonomia di sistema, sono soprattutto caratterizzate da una identica ratio , e cioè limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione , tant’è che la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della l. 3 cit. limitatamente alle parole ‘ imposta sul valore aggiunto ‘, reputando applicabile anche alla procedura in esame la regola della falcidiabilità dei
crediti privilegiati, prevista dall’art. 160, comma 2 °, l.fall. in tema di concordato preventivo (Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).
2.12. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può, in definitiva, legittimamente prevedere (sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento: Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.) la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, a condizione, però, che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto al termine annuale) con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti in forza del rispettivo titolo e/o a ll’eventuale falcidia rispetto all’importo che in forza di tale titolo è agli stessi complessivamente dovuto, si attribuisca ai titolari di tali crediti, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti della indicata perdita (così come in fatto accertata dal giudice di merito): a) il diritto di votare (a favore o contro) la proposta di accordo di ristrutturazione (artt. 10, 11 e 12) ai fini della formazione della maggioranza prevista dall’art. 11, comma 2, nonché della contestazione della sua convenienza a i sensi dell’art. 12, comma 2; b) la facoltà di esprimersi (art. 12 bis , comma 4) in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore in ragione delle maggiori utilità conseguibili attraverso l’alternativa liquidatoria prevista dagli artt. 14 ter e s. l. n. 3 cit. (cfr. Cass. n. 22797 del 2023, in motiv., la quale, sul presupposto che ‘ nella nozione di «soddisfazione non integrale» dei creditori privilegiati deve essere … ricompresa anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica
rapportabile al ritardo (Cass. 17834/2019, 10112/2014) ‘, ha ritenuto che il tribunale aveva ‘ giustamente osservato che il creditore ipotecario avrebbe dovuto essere ammesso al voto non solo per la parte del credito ritualmente degradata a chirografo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 3 del 2012, ma anche in relazione alla ulteriore e sostanziale falcidia subita a causa della dilazione trentennale del pagamento della parte di credito privilegiato, con attribuzione degli interessi al tasso legale, in luogo di quello convenzionale ‘).
2.13. Nel caso in esame, il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che il piano del consumatore presentato dai debitori aveva legittimamente previsto la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dal l’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della l. n. 3 cit., e, per altro verso, che tale piano, per come formulato, era senz’altro più conveniente rispetto ad ‘ ogni procedura liquidatoria ‘, ‘ sia in punto di esito che di tempo necessario al suo verifi carsi’ , si è, dunque, attenuto ai principi esposti e, come tale, resiste alle censure formulate dalla ricorrente.
Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev’essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima