ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025
TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
In persona dei Magistrati
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
presidente rel.
AVV_NOTAIO.sa NOME COGNOME
giudice
AVV_NOTAIOsa NOME COGNOME
giudice
Nel procedimento ex art. 44 CCII promosso da
di
seguito anche ‘
‘, P.IV A
, NOME.F.
con sede legale in INDIRIZZO
INDIRIZZO
Ha pronunciato il seguente
P.
P.
DECRETO
1. Ai sensi dell’art. 47 CCII, ‘A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali’. Il criterio della ritualità della proposta è specificato in giur. nel senso che ‘laddove sia presentato, come nel caso di specie, un concordato in continuità aziendale, il tribunale è chiamato a verificare la ritualità della proposta, fermo restando che la domanda deve ritenersi comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Posto che alla domanda di concordato preventivo accedono le componenti essenziali della proposta, del piano e della relativa attestazione, che certifica la veridicità dei dati aziendali e l’effettiva concreta fattibilità della programmata operazione concordataria come delineata nel piano, nonché in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, il collegio ritiene – come già evidenziato con provvedimento collegiale del 22.5.2023 – che il vaglio di ritualità di cui al citato art. 47 CCII debba investire necessariamente i profili espressamente previsti dalla legge, tra cui anche la corretta formazione RAGIONE_SOCIALE classi (cfr. Cass. 9378/2018 con principi da ritenersi applicabili anche all’attuale disciplina), anche con riferimento al rispetto dell’ordine RAGIONE_SOCIALE cause legittime di prelazione e al riconoscimento per ciascun creditore di un’utilità economicamente rilevante, nonché il vaglio circa la completezza, la coerenza e la logicità RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dall’attestatore (cfr. Cass., ord. n. 5825/2018 nel senso di attività che rientra nella verifica di regolarità della procedura). In definitiva, le verifiche demandate al tribunale nell’ambito del vaglio di ritualità devono riguardare non soltanto la legittimazione alla domanda o la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta, così come la valutazione in ordine alla percorribilità della proposta e alla sua coerenza con il fine ultimo del risanamento dell’impresa, che non deve apparire tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Tale controllo sarà poi seguito dalle ulteriori verifiche da compiere nel corso della procedura e in sede di omologazione ai sensi dell’art. 112 CCII, anche alla luce degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale’ (Tribunale Siena, 30 giugno 2023 in Il caso.it ).
In estrema sintesi, il piano concordatario prevede la realizzazione dei seguenti attivi:
(i) Cessione ramo d’azienda: € 588.000
(ii) Affitto ramo d’azienda da 1.1.26 a 30.06.26: € 12.000
(iii) RAGIONE_SOCIALEatto vendita autovetture (residuo): € 1.000
(iv) RAGIONE_SOCIALEatto licenza d’uso marchio: € 31.236
(v) Crediti vs clienti: € 51.848
(vi) Cassa: € 67
Totale flussi attivi: € 684.151
A eccezione dei crediti verso clienti e della cassa, la totalità degli altri flussi proviene da affittuaria dell’azienda, che ha formulato ‘opzione’ ( recte offerta) d’acquisto. I tempi di realizzo sono indicati in tre anni 2026/2028 (vedi tabella).
TABLE
684.151
Secondo l’elaborazione della Società, l’attivo è imputabile per € 547.569 al valore di liquidazione, da distribuire obbligatoriamente secondo la regola della priorità assoluta (APR), e per € 136.561 al valore di ristrutturazione o ‘di continuità’, di cui l’art. 84 comma 6 CCII consente la distribuzione secondo la regola di priorità relativa (RPR).
La proposta concordataria prevede:
l’uso del valore di liquidazione per il pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE spese prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c. (dipendenti, professionisti, agenti, artigiani e cooperative) e il pagamento parziale (€ 230.558) del debito verso RAGIONE_SOCIALE
l’uso del valore di ristrutturazione per il pagamento a percentuale del debito verso incapiente (6%), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (5%), RAGIONE_SOCIALE Entrate per i gradi di privilegio XVIII e XIX (4%), chirografi suddivisi in classi (1%) e l’accantonamento a fondo oneri privilegiati (€ 69.532) e chirografari (€ 20.000); RAGIONE_SOCIALE
nessun pagamento per le classi soci c/finanziamento e amministratori c/emolumenti.
Per quanto riguarda il piano, i principali rilievi del commissario riguardano: (a) l’offerta di acquisto del ramo d’azienda da parte di attuale affittuaria; (b) la fattibilità del piano, avuto riguardo alla manifesta incapacità dell’azienda di generare nel triennio 2026/28 il flusso di cassa operativo, da destinare al pagamento dei creditori di .
3.1. I rilievi relativi all’offerta riguardano contenuto e garanzie.
TABLE
Come si legge nel parere preliminare del commissario, ‘l’offerta di dovrà: (i) essere irrevocabile e prevedere l’impegno, sempre irrevocabile, dell’offerente a partecipare alla procedura competitiva che sarà posta in essere dopo l’eventuale omologa del concordato preventivo (come indicato da nell’offerta); (ii) prevedere l’impegno ad
integrare/modificare il contratto di affitto d’azienda sottoscritto in data 10/10/2024 al fine di ricomprendere nello stesso il marchio aziendale oggetto di retrocessione giusta autorizzazione del Tribunale di Torino in data 25/09/2025. La corretta individuazione del perimetro aziendale risulta indispensabile al fine di poter procedere con la procedura competitiva e anche di consentire di integrare il contratto di affitto con eventuali ulteriori clausole funzionali alle esigenze della procedura; (iii) confermare il corrispettivo offerto per l’acquisto dell’azienda nell’importo di euro 600.000, con l’individuazione dei beni e dei valori attribuibili alle componenti del compendio aziendale, con particolare riferimento alle consistenze di magazzino. In particolare, l’offerta dovrà prevedere l’impegno ad acquistare e adeguatamente valorizzare il magazzino residuo prima della procedura competitiva in considerazione della circostanza che, ad oggi, risulta pendente un contratto di compravendita a consumo con l’affittuaria medesima; (iv) escludere la possibilità di esercizio del diritto d’opzione in quanto incompatibile con la procedura concorsuale in esame; (v) indicare le esatte tempistiche e le modalità di pagamento rateale del complesso aziendale, al netto dei canoni d’affitto pro-tempore corrisposti, in maniera funzionale alle esigenze di soddisfo del ceto creditorio di .
L’offerta formulata da prevede il rilascio di una garanzia ipotecaria da parte di socio e consigliere di amministrazione di , su un immobile di proprietà sito in Atene del valore di mercato di € 230.000/250.000, garanzia da perfezionare al momento dell’omologa del piano.
In disparte il valore di mercato, il Collegio condivide i rilievi del commissario: la garanzia è solo parziale, il valore cauzionale al netto di altri gravami anteriori è indefinito, tempi e costi di escussione non sembrano adeguatamente considerati.
3.2. I rilievi relativi al piano riguardano la sostenibilità del piano di acquisizione/realizzo RAGIONE_SOCIALE risorse concordatarie, da un lato, e dei pagamenti del fabbisogno concordatario, dall’altro.
Nonostante l’attestazione dichiari di ‘- considerare attendibili le fonti informative impiegate per la sua redazione; – valutare ragionevoli e coerenti le ipotesi contenute; – ritenere corrette sul piano teorico ed applicativo le metodologie utilizzate per effettuare i calcoli e le previsioni economico – finanziarie; – ritenere fattibile il Piano’, il Collegio condivide i rilievi del commissario:
il piano industriale non è stato sottoposto a stress test o sensitivity test , al fine di verificarne la tenuta a seguito di possibili variazioni nei dati principali di riferimento (i.e. diminuzione del fatturato o suo slittamento nel tempo, ecc.) e ciò si traduce in una carenza dell’attestazione sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione;
dai dati economici, patrimoniali e cash flow riportati nel piano industriale di non risulterebbe ‘possibile il pagamento dei creditori societari di con le modalità e nei termini indicati nella proposta concordataria’, poiché, ‘secondo quanto indicato nella proposta concordataria le risorse necessarie per pagare i creditori societari di nel corso del 2026, pari
ad euro 234.151 provengono esclusivamente dal contributo di (per euro 234.084)’, ma in base allo stesso piano considerato dall’attestatore ‘non è in grado generare i flussi di cassa necessari da trasferire a (cfr. il prospetto n. 3 di pag. 21 del parere del commissario, qui riprodotto, dove il cash flow operativo per l’anno 2026 risulta pari a soli 69 mila euro a fronte di un fabbisogno concordatario di 234 mila euro), di modo che appare verificato un caso di manifesta inidoneità del piano ‘alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore’;
TABLE
Figura 3: RAGIONE_SOCIALE
– inoltre, il piano industriale per il triennio 2026/2028 tralascia di considerare ‘gli effettivi ricavi ad oggi conseguiti dalla Società nel corso dell’esercizio 2025 tenuto conto che a fronte di una previsione annua di euro 780.000, al 30 giugno 2025 il fatturato della Società (neocostituita ad ottobre 2024) era pari a euro 5.441 come risulta dai prospetti prodotti. Peralto, il dato di fatturato 2025 è stato assunto quale base di stima, tra gli altri, per la determinazione dei ricavi previsionali riferiti al triennio concordatario’. Segue, di conseguenza, un’ulteriore grave incoerenza interna dell’attestazione.
TABLE
Figura 1: Conto economico = RAGIONE_SOCIALE
Per quanto riguarda la proposta, i principali rilievi del commissario riguardano: (a) determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia, per compenso del commissario giudiziale (criteri di liquidazione, conteggio degli accessori C.P. e IV A), del liquidatore (superfluo, avuto riguardo al
tipo di piano), perito estimatore (conteggio degli accessori C.P. e IV A); (b) spese di tenuta contabilità e gestione (indefinite e sovrastimate); (c) regolazione dei rapporti tra e
che ha versato il fondo spese di € 18.000,00 e ha assunto a proprio carico il pagamento dei compensi dei professionisti, advisor e legale, che assistono nella procedura di regolazione della crisi; (d) trattamento del fondo rischi chirografario che deve rispettare l’ordine RAGIONE_SOCIALE cause di prelazione.
Per quanto concerne la documentazione, si rileva che i bilanci 2023 e 2024 prodotti con la domanda ex art. 44 CCII non risultano approvati e/o depositati a Registro imprese e che la Società non ha ancora depositato la relazione scadente al 5.11.2025.
PQM
Visto l’art. 47 co. 4 CCII concede termine di gg. 15 dalla comunicazione del decreto per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
concede al Commissario termine successivo di gg. 7 per deposito di parere integrativo; rinvia avanti al AVV_NOTAIO all’udienza del 23.12.2025 ore 15.00 (aula 9). Si comunichi alla società, al commissario e al PM.
Torino, 27.11.2025
Il Presidente est. (AVV_NOTAIO)