Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28617 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
OGGETTO: petizione di eredità
R.G. 31509/2019
C.C. 15-10-2024
sul ricorso n. 31509/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliate in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrenti
contro
NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrenti
nonché contro
NOME NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
GIUNTA AGOSTINO, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente avverso la sentenza non definitiva n. 727/2018 della Corte d’appello di Palermo depositata il 28-3-2018 e la sentenza definitiva n. 561/2019 della Corte di appello di Palermo depositata il 18-3-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15-
10-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha citato avanti il Tribunale di Palermo NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che il 21-10-2009 era deceduta NOME COGNOME, nata a Gangi il DATA_NASCITA, nubile, senza figli e senza lasciare ascendenti e fratelli o altri parenti prossimi né testamento, per cui l’ eredità si devolveva ex art. 572 cod. civ. ai parenti prossimi; l’attrice e il convenuto NOME COGNOME, in quanto primi cugini e perciò parenti di quarto grado erano gli unici eredi legittimi di NOME COGNOME, perché erano tutti nipoti ex filio di NOME COGNOME, nato a Gangi il DATA_NASCITA e di NOME COGNOME. Ha lamentato che le convenute NOME e NOME COGNOME, figlie di NOME COGNOME, defunto cugino di primo grado della de cuius per parte di madre, con dichiarazione del 17-3-2010 avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario e avevano fatto redigere l’inventario, così come aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario NOME COGNOME, a sua volta figlio di un cugino di primo grado della defunta. Quindi ha chiesto che unici chiamati all’eredità ed eredi di NOME COGNOME fossero dichiarati la stessa attrice e NOME COGNOME, quali parenti di quarto grado, per la quota della metà ciascuno e che le convenute fossero condannate al rilascio in favore dell’attrice
dei beni da loro appresi e alla corresponsione dei frutti civili dalla data di redazione dell’inventario.
Si sono costituite NOME e NOME COGNOME, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto l’attrice non aveva dato prova della sua qualità di erede. Si è costituito NOME COGNOME, aderendo alla domanda attorea e rivendicando per sé la metà dei beni dell’eredità di NOME COGNOME. Si è costituito NOME COGNOME, dichiarando poi in comparsa conclusionale di non opporsi alle domande attoree.
Con sentenza n. 1915/2013 depositata il 30-4-2013 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, qualificata come petizione di eredità, sulla base dell’assunto che non fosse stata fornita la prova che NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero cugini della defunta.
2.NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, figli ed eredi di NOME COGNOME deceduto nelle more del giudizio, hanno proposto separati appelli, poi riuniti.
2.1.Con sentenza non definitiva n. 727/2018 depositata il 28-32018 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato che gli appellanti erano eredi di NOME COGNOME, ha accertato la composizione dell’asse ereditario, ha condannato NOME e NOME a consegnare i beni agli appellanti, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione dei frutti civili.
La sentenza, premesso che non era contestata la qualità di parenti di quinto grado delle sorelle COGNOME ma soltanto la qualità di parenti di quarto grado di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ha dichiarato che dagli atti prodotti in primo grado -atti di nascita estratti dai registri dello stato civile del comune di nascita di tutti i soggetti interessati- risultava che: la de cuius era figlia di NOME COGNOME, nato nel DATA_NASCITA; l’attrice appellante era figlia di NOME COGNOME nato nel 1888; NOME COGNOME dante causa degli appellanti NOME e NOME COGNOME era figlio di NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA; NOME,
NOME COGNOME e NOME (nato nel DATA_NASCITA) NOME erano tutti figli di NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA e di NOME COGNOME. Ribadito che queste discendenze risultavano dagli atti di nascita, in quanto dagli atti dello stato civile risultavano esattamente i nominativi del padre e della madre di ognuno, ha dichiarato che le incongruenze segnalate in primo grado non erano sufficienti a smentire quanto desumibile dagli atti di nascita; in particolare, la circostanza che NOME COGNOME risultasse da una parte coniugato con NOME COGNOME e non con NOME COGNOME non confutava il dato che NOME, NOME e NOME COGNOME erano tutti figli di NOME COGNOME; non era significativa la discrepanza del nome della moglie di NOME COGNOME, NOME o NOME; le circostanze che NOME COGNOME e NOME COGNOME potessero essere persone diverse rispettivamente da NOME COGNOME figlio di NOME COGNOME e da NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA non erano state provate. Ha aggiunto che l ‘ufficiale dello stato civile del Comune di Gangi aveva attestato con dichiarazione del 2-2-2011 che NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA, NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA e NOME COGNOME nato nel DATA_NASCITA erano figli dello stesso padre e della stessa madre e la rilevanza della dichiarazione non era scalfita dalla precedente dichiarazione di data 5-1-2010, con la quale lo stesso ufficiale di stato civile aveva dichiarato che i soggetti erano presumibilmente figli dello stesso padre e della stessa madre. Di conse guenza ha concluso che l’azione di petizione dell’eredità d oveva essere accolta, che i beni ereditari da restituire erano quelli elencati nell’inventario, che ai sensi dell’art. 535 cod. civ. doveva essere accolta anche la domanda relativa ai frutti civili relativamente all’immobile caduto in successione, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e perciò dal 16-9-2010, dovendosi ritenere la buona fede delle eredi apparenti nel possesso dei beni ereditari.
2.2.Con sentenza definitiva n. 561/2019 depositata il 18-3-2019 la Corte d’appello di Palermo ha condannato NOME e NOME COGNOME al pagamento a favore degli appellanti dei frutti civili in ragione di Euro 550,00 al mese da settembre 2010, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando le spese di lite di entrambi i gradi e ponendo a carico delle appellate COGNOME le spese di c.t.u.
3.Avverso entrambe le sentenze, a seguito di riserva di ricorso contro la sentenza non definitiva ex art. 361 cod. proc. civ., NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con distinti controricorsi e con unico controricorso hanno resistito NOME e NOME COGNOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le parti con esclusione di NOME COGNOME hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, intitolato ‘ illegittimità della sentenza per violazione degli art. 533535 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.’ , le ricorrenti, dopo avere richiamato i principi relativi alla petizione di eredità, svolgono una serie di censure che non risultano neppure pertinenti con l’intitolazione del motivo , sono inammissibili sotto vari profili e per il resto manifestamente infondate.
1.1.In primo luogo le ricorrenti lamentano che la sentenza non definitiva abbia attribuito a pag.3 ad NOME COGNOME lo stato di contumace, mentre lo stesso risultava costituito regolarmente e poi la sentenza definitiva abbia condannato le sole sorelle COGNOME alla
restituzione dei frutti civili; evidenziano che anche NOME COGNOME aveva accettato l’eredità con il beneficio di inventario e quindi avrebbe dovuto essere a sua volta condannato alle restituzioni, in quanto le sentenze non avevano richiamato documenti supportanti il possesso esclusivo dei beni ereditari in capo alle sole COGNOME.
1.1.1.L’erronea affermazione a pag. 3 della sentenza non definitiva che NOME COGNOME fosse contumace nel giudizio di appello configura un mero errore materiale privo di conseguenze. Nell’intestazione della sentenza NOME COGNOME è esattamente indicato come costituit o con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e con elezione di domicilio presso l’AVV_NOTAIO; sull’erronea affermazione della sua contumacia contenuta nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa la sentenza non ha fondato alcuna statuizione.
Non è configurabile alcuna violazione di legge nella pronuncia di condanna alla restituzione dei frutti civili solo a carico delle sorelle COGNOME, in quanto l’art. 535 cod. civ. pone l’obbligo di restituzione dei frutti a carico del possessore dei beni ereditari; la Corte d’appello ha condannato le COGNOME in quanto avevano il possesso dell’immobile, avendo accertato nella sentenza definitiva che erano loro ad averne le chiavi. La circostanza che anche NOME COGNOME avesse a sua volta accettato l’eredità d i NOME COGNOME non comporta in sé che egli avesse anche il possesso dei beni ereditari e gli argomenti delle ricorrenti non sono utili a veicolare in termini ammissibili nel giudizio di legittimità il fatto di tale possesso in capo ad NOME COGNOME.
1.2.Di seguito le ricorrenti lamentano di essere state condannate alla restituzione dei frutti dalla data della domanda. Evidenziano che in primo grado la domanda era stata formulata per ottenere i frutti dal 752010, data di redazione dell’inventario e s olo in appello era stata formulata la domanda nuova e inammissibile volta a ottenere la corresponsione dei frutti dalla data della domanda giudiziale, con la
richiesta di c.t.u. Aggiungono che le spese di c.t.u. avrebbero dovuto essere poste a carico della parte che l’aveva richiesta e che la c.t.u. non avrebbe potuto essere disposta, perché meramente esplorativa, in mancanza di elementi sul valore dell’immobile e sul possesso esclusivo delle AVV_NOTAIO.
1.2.1.Le deduzioni sono inammissibili laddove confondono una serie di doglianze eterogenee, senza neppure evocare i motivi ex art. 360 cod. proc. civ. sui quali sarebbero fondate.
E’ pacifico che il giudicante avrebbe potuto accogliere anche parzialmente la domanda -con il riconoscimento dei frutti dalla data di notificazione dell’atto di citazione anziché dalla data precedente di redazione dell’inventario e di immissione nel possesso -; quindi non è configurabile questione di proposizione di domanda nuova e inammissibile con riferimento alla riduzione della richiesta eseguita dalle parti in appello.
Il riparto delle spese di c.t.u. è stato eseguito dalla Corte d’appello facendo applicazione del principio generale della soccombenza e quindi si sottrae a qualsiasi censura.
Neppure la doglianza sul carattere esplorativo della consulenza d’ufficio ha qualche fondamento, perché secondo quanto risulta dalla sentenza definitiva impugnata la consulenza d’ufficio è stata disposta per determinare il valore locativo dell’immobile e perciò per acquisire dati tecnici necessari alla decisione e non per accertare fatti esonerando la parte dall’onere della prova .
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 565 c.c. , 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4’ e con esso le ricorrenti rilevano che lo stato familiare che costituisce titolo alla vocazione legittima deve essere provato con gli atti dello stato civile dai quali si desuma il rapporto di parentela. Dichiarano che l’attrice, a supporto della sua domanda,
aveva depositato estratti dell’atto di nascita solo di alcune delle persone e non la copia degli atti dello stato civile e aveva assunto di non avere potuto rinvenire la documentazione integrale, in quanto gli uffici di stato civile erano stato istituiti solo nel 1930; quindi sostiene che esattamente il Tribunale aveva rigettato la domanda e lamenta altresì che la sentenza non definitiva, nel ricostruire l’albero genealogico, abbia riportato solo gli anni di nascita delle persone coinvolte e non la data completa, non abbia considerato che COGNOME NOME era persona diversa da COGNOME NOME, che risultava il matrimonio tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, che per COGNOME NOME risultava da una parte il matrimonio con COGNOME NOME e da ll’altra con COGNOME NOME, in date diverse, che l’ufficiale di stato civile aveva attestato che ‘presumibilmente’ NOME, NOME e NOME erano figli dello stesso padre NOME COGNOME.
2.1.Il motivo è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessaria mente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01).
Nelle fattispecie si è completamente al di fuori della deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta perché le censure, dietro lo schermo della violazione di legge, sono finalizzate esclusivamente a sollecitare una ricostruzione dei fatti diversa da
quella eseguita dalla Corte territoriale. Infatti, la sentenza non definitiva ha espressamente dichiarato che erano stati prodotti gli estratti degli atti di nascita di tutti i soggetti coinvolti e, sulla base del conten uto di tali estratti, è giunta alla conclusione che l’attrice NOME COGNOME e NOME COGNOME erano cugini e perciò parenti di quarto grado della de cuius NOME, in quanto erano figli di tre fratelli; in questo modo la sentenza ha fatto applicazione del principio secondo il quale il rapporto di parentela con il de cuius deve essere provato tramite gli atti dello stato civile ex artt. 565 e 452 cod. civ. Gli ulteriori argomenti delle ricorrenti, in quanto volti a contestare la lettura degli estratti degli atti di nascita eseguita dalla sentenza impugnata per giungere alla conclusione della prova del rapporto di parentela, non configurano violazione di legge e non possono neppure essere riqualificati quale motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.: nessuna delle deduzioni svolte dalle ricorrenti individua un fatto decisiv o del quale la sentenza impugnata abbia omesso l’esame, perché la sentenza non definitiva ha analiticamente preso in considerazione le deduzioni riproposte nel ricorso, in ordine alle discrepanze sui nomi e sulle date e in ordine all’esistenza di una dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile in termini di presunzione e le ha risolte, svolgendo l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità.
3.Ne consegue che il ricorso è interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerando la diversa attività svolta dai controricorrenti; inoltre, poiché i controricorrenti NOME, COGNOME e NOME COGNOME hanno la medesima posizione processuale e lo stesso difensore, il quale ha depositato atti distinti di contenuto del tutto equivalente per NOME COGNOME da una parte e COGNOME e NOME COGNOME dall’altra, in applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014 nel
teso attualmente in vigore, è riconosciuto compenso unico con il relativo aumento.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 8.800,00 complessivamente per compensi a favore dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e in 200,00 per esborsi e in Euro 4.300,00 per compensi a favore del controricorrente NOME COGNOME, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione