Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5362  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19162/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  BRESCIA  n.  445/2023 depositata il 15/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE stipulava con RAGIONE_SOCIALE (dal 2013  RAGIONE_SOCIALE)  contratto  di  locazione  finanziaria avente  ad  oggetto  un  immobile  in  Roma.  Il  4  gennaio  2017  la concedente,  per  inadempimento  nel  pagamento  dei  canoni,  si avvaleva,  tramite  la  mandataria  RAGIONE_SOCIALE  S.p.A.,  della  clausola risolutiva l’articolo 17 del contratto -, per cui l’immobile le veniva riconsegnato.
RAGIONE_SOCIALE, nel 2018, conveniva davanti al Tribunale di Brescia RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE  (poi RAGIONE_SOCIALE) per la restituzione, trattandosi di leasing traslativo cui sarebbe stato applicabile l’articolo  1526  c.c.,  della  somma  di  euro  215.454  quali  canoni pagati, salvo il diritto  di  controparte  al  compenso  per  l’uso. RAGIONE_SOCIALE si costituiva resistendo.
Il Tribunale rigettava con sentenza n. 1774/2020, ritenendo valida e  applicabile  la  clausola  n.  17  del  contratto,  per  cui,  in  caso  di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente avrebbe diritto  a  chiedere  il  residuo  credito,  cioè  i  canoni  scaduti non pagati fino alla data di risoluzione e i cannoni da scadere a tale data  nonché  il  valore  di  riscatto,  detratto  quanto  ottenuto  dalla ricollocazione sul mercato del bene.
RAGIONE_SOCIALE  in liquidazione proponeva  appello, cui RAGIONE_SOCIALE resisteva e che la Corte d’appello di Brescia rigettava con sentenza n. 445/2023.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui  si  è  difesa  con  controricorso  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  che  ha  pure depositato memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1526 c.c.
La  Corte  d’appello –  osserva  la  ricorrente  –  ha  ritenuto  non sussistenti i presupposti per la restituzione dei canoni pagati e non provata ‘la manifesta eccessività della penale’, aderendo acriticamente alla quantificazione dell’appellata, mentre RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di disporre consulenza tecnica d’ufficio.
Si invoca l’articolo 1526 c.c. come qui applicabile, rilevando che il giudice d’appello ha calcolato la debenza a favore del concedente pervenendo a determinare, anche in base a ‘perizia prodotta dalla concedente  in  leasing  non  specificamente  contestata’,  che  ‘non sussistano … i presupposti per la restituzione dei canoni versati … né per una riduzione ex art. 1384 c.c.’.
Ad  avviso della ricorrente la corte territoriale  erra  aderendo acriticamente ‘all’importo quantificato dall’appellata di <>, con contestuale richiamo al documento prodotto dall’appellata, che riportava i valori di locazione per il II semestre del 2018, periodo ben lontano da quello di durata della locazione’.
Si  invoca  giurisprudenza  (Cass.  26531/2021,  citata  dallo  stesso giudice d’appello) relativa al potere d’ufficio del giudice ex articolo 1384 c.c. sulla eventuale eccessività della penale, osservando che la  corte  territoriale  ‘ha  valutato  parzialmente  il  contenuto  della penale  contestata’,  affermando  a  pagina  11  della  sentenza:  ‘ciò implica  comunque  che  debba  tenersi  conto  del  valore  del  bene restituito  onde  esercitare,  anche  in  via  ufficiosa,  il  potere  ex  art.
1384  c.c. ove  il risarcimento così ottenuto dovesse  ritenersi manifestamente  eccessivo’,  non  riducendo  però  ‘in  relazione  ai canoni già corrisposti’.
 Con  il  secondo  motivo  si  denuncia,  ex  articolo  360,  primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1384 c.c.
Il giudice d’appello, richiamando giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. ord. 26531/2021 e Cass. ord. 28022/2021), ‘ritiene non provata la manifesta eccessività della penale … aderendo in maniera acritica alla quantificazione dell’appellata’ avverso la quale CBR, fin dal primo grado, aveva chiesto di effettuare consulenza tecnica d’ufficio ‘in relazione al valore locativo’. Si citano in ordine al potere d’ufficio ex articolo 1384 c.c. di valutare l’eventuale eccessività della penale Cass. ord. 26531/2021 (già richiamata) e Cass. ord. 34021/2019, affermando poi che la perizia di parte utilizzata dal giudice d’appello, contestata dalla difesa dell’attuale ricorrente, ‘mostra un criterio di valutazione non equo, in quanto estraneo al periodo oggetto di locazione’, cioè dal 14 aprile 2011 al 5 maggio 2017.
I due motivi meritano vaglio congiunto: riguardano, in sostanza, l’applicazione,  per  quantificare  il  valore  dell’immobile,  della  mera perizia  di  parte  –  pur  avendo  CBR  richiesto  la  consulenza  tecnica d’ufficio fin dal primo grado – senza motivare adeguatamente, così giungendo  a  negare  una  riduzione  ex  articolo  1384  c.c.  e  a rigettare in toto la domanda.
3.1 Effettivamente l’articolo 1384 c.c. non è certo da ritenersi, per così  dire,  ‘tolto  di  mezzo’  dalla  clausola  17  del  contratto;  e  la quantificazione può essere valutata anche senza consulenza tecnica d’ufficio (il giudice è peritus peritorum ); tuttavia, se la quantificazione  si  compie  mediante  una  perizia  di  parte  della concedente  –  cioè  della  parte  che  dovrebbe  versare  il  surplus all’altra  in  caso  di  riduzione  ex  articolo  1384  c.c. –  occorre,  per
l’ontologica non terzietà di detta valutazione, sostenersi con una specifica motivazione una tale scelta. Capovolgendo questo, ovvero affermando che la perizia di parte doveva essere specificamente contestata dall’avversario, il giudice d’appello calcola in base ad essa, come se la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non abbia alcuna incidenza nel caso in cui sussiste una perizia di parte prodotta dal concedente, perché, sempre secondo il giudice d’appello, chi chiede di disporre consulenza tecnica d’ufficio per ottenerla deve specificamente censurare la perizia avversa o comunque le ‘valutazioni della concedente’ (sentenza, pagina 13). 3.2 Al contrario, occorre, se si fonda la decisione su una perizia di parte stragiudiziale, che il giudice ‘fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione’ (così, tra gli arresti massimati, Cass. ord. 25593/2023, Cass. ord. 2193/2015, Cass. ord. 28649/2013 e Cass. ord. 26650/2011); ma ancor più importante è quella giurisprudenza di legittimità -pienamente condivisibile – che riconosce che la consulenza tecnica di parte, ‘costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico’, risulta essere ‘priva di autonomo valore probatorio’ (Cass. 259/2013) e costituisce una ‘mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale ‘non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione’ ex articolo 115 c.p.c. perché ‘non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice’) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte ‘costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore
probatorio’;  conformi  Cass.  ord.  9483/2021,  Cass.  20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998).
Alla fondatezza  nei  suindicati  termini  dei  motivi  consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Brescia, che  in  diversa  composizione  procederà  a  nuovo  esame,  facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio  di  cassazione ,  alla  Corte  d’ Appello  di  Brescia,  in  diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025