Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15092/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al LUNGOTEVERE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
GRUPPO NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 681/2022 depositata il 01/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/12/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di un incendio sviluppatosi, nel corso della notte tra il 4 e il 5/09/2014, nello stabilimento del Gruppo RAGIONE_SOCIALE che lavorava legnami, questa chiese all’assicuratrice Generali Italia S.p.aRAGIONE_SOCIALE , la corresponsione dell’indennizzo .
Attivata la perizia contrattuale, il collegio dei periti pervenne, a maggioranza, alla liquidazione di una somma inferiore a quella richiesta dalla società assicurata.
La RAGIONE_SOCIALE chiese al Tribunale di Milano di accertare il carattere vincolante della detta perizia contrattuale e, in caso di mancato riconoscimento da parte dell’assicurata del carattere vincolante della perizia contrattuale, l’accertamento dell’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE con conseguente esonero dal versamento dell’indennizzo nella misura richiesta.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio, resistette alla domanda e propose domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennizzo nella misura di oltre trentasette milioni di euro.
Il Tribunale di Milano, espletata consulenza tecnica di ufficio, emise ordinanza di condanna a carico della Generali Italia S.p.a., ai sensi degli artt. 185 bis e 186 ter c.p.c. per l’importo di € 7.240.220,00 (sette milioni duecento quarantamila e duecento venti Euro) oltre interessi, e dichiarò vincolante la stima effettuata dai periti, ponendo a carico della RAGIONE_SOCIALE le spese di consulenza tecnica di ufficio e quelle di lite.
La società assicurata propose impugnazione e la Corte d’appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 681 del 16/02/2022, ha dichiarato non vincolante tra le parti la perizia contrattuale in oggetto nella parte in cui applicava lo scoperto pari ad € 1.336.835,11 (un milione trecento trentaseimila
ottocento trentacinque Euro e undici centesimi), che nessuna sottoassicurazione deve essere applicata in base alla clausola 03.23 della polizza e ha condannato Generali Italia S.p.a. al pagamento della ulteriore somma corrispondente a detto scoperto, pari ad € 1.336.835,11 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, RAGIONE_SOCIALE
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 9/12/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni .
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza in atti è priva del glifo nella parte superiore, mentre risulta ritualmente firmata in via telematica dal presidente del collegio giudicante e dal giudice estensore, come da stampigliatura al lato di ogni pagina, nonché dal cancelliere, ma soprattutto non vi è contestazione tra le parti sull’identificazione di numero e data di pubblicazione, così non vi è luogo a ulteriori accertamenti ai fini della verifica della genuinità del provvedimento.
Il ricorso è procedibile, in quanto la copia della sentenza notificata è stata prodotta dalla stessa RAGIONE_SOCIALEp.a.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I) Art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., per violazione e (o) falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di perizia contrattuale con riferimento agli asseriti limiti del mandato rispetto alla questione della sottoassicurazione ex art. 1907 c.c.
Il motivo è incentrato sull’avere la Corte d’Appello ritenuto che costituirebbe ‘questione giuridica’, esclusa dal mandato ai periti
R.g. n. 15092 del 2022 Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle
(‘procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese spese di salvataggio, di demolizione e sgombero’), l’interpretazione della clausola 03.23 della polizza, ossia che la sottoassicurazione o scopertura fosse operante per la parte eccedente il 30% del capitale assicurato, con la conseguenza che in caso di danno ricompreso entro il capitale assicurato maggiorato del 30%, non sarebbe stato applicabile alcuno scoperto, laddove cioè deduce dall’ammontare complessivo del danno anche il preteso scoperto pari ad € 1.336.835,11 la perizia è dunque ‘viziata’ e non vincolante perché in eccesso di mandato, invero circoscritto alla sola stima del danno, restando l’assicurato legittimato a contestare in sede giudiziaria l’errata applicazione dello scoperto. L’error e di diritto è da individuare nell’ambito dei poteri che la Corte territoriale ritiene ricompresi o esclusi nella perizia contrattuale, in particolare nell’aver ritenuto una ‘questione giuridica’, asseritamente estranea al mandato conferito ai periti, una questione che, al contrario, i periti avevano il potere (e il dovere) di valutare trattandosi di applicare le clausole di polizza, compresa quella contenuta nell’art. 03.23 (Leeway Clause), direttamente rilevanti ai fini della stima del danno. Ferma l’appartenenza della perizia contrattuale al tipo del mandato, la giurisprudenza ha chiaramente delineato l’ambito della stessa (anche rispetto all’arbitrato c.d. libero o irrituale), individuando ‘il presupposto in iure consistente nella limitazione dell’indagine, demandata ai periti, alla mera determinazione quantitativa del danno della relativa attività esplorativa, senza alcun potere di risolvere le questioni eventualmente insorte sulla validità e operatività della garanzia assicurativa’.
II) Art. 360, comma primo, n. 4 art. c.p.c., omessa pronuncia sulla eccezione, formulata nella comparsa di costituzione in fase d’appello, di giudicato interno formatosi sull’accertamento sulla natura di perizia contrattuale, quale mandato collettivo con il quale
le parti hanno devoluto al collegio dei periti la formulazione di una stima dei danni che le stesse si sono impegnate ad accettare e fare propria, come diretta espressione della loro determinazione volitiva. Conseguente violazione del giudicato interno per aver la C orte d’appello di Milano ritenuto la perizia «non vincolante perché in eccesso di mandato, invero circoscritto alla sola stima del danno».
III) Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -motivazione apparente in ordine al ritenuto «scoperto applicabile», che la corte d’appello ha ricavato dalla mera, acritica riproduzione di un passaggio della consulenza tecnica di ufficio, senza tener conto dei rilievi critici che erano stati avanzati sul punto dal consulente tecnico di parte. La Corte del merito ha accertato lo «scoperto applicabile» limitandosi a richiamare la conclusione finale espressa sul punto dal consulente tecnico di ufficio, senza offrire alcuna disamina o motivazione a supporto dei dati richiamati e del proprio convincimento sul perché lo scoperto sarebbe nullo. In detto senso la motivazione è soltanto apparente, non essendo possibile, dalla motivazione della sentenza, desumere la ratio posta a base della decisione.
IV) Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto della discussione risultante dalla consulenza tecnica di ufficio, costituito dal totale ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 221.948.000.
Il primo motivo è infondato.
La Corte d’appell o ha proceduto , nell’ ambito dei poteri propri del giudice di merito, all’interpretazione del contratto di assicurazione e della polizza ed è pervenuta, con motivazione ampia, logica e coerente, ad affermare che, sulla base del testo contrattuale e in linea con quella che è la natura propria della perizia contrattuale, al collegio peritale competeva soltanto di procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, con esclusione di
qualsivoglia attività di interpretazione del testo contrattuale, in quanto attività di diritto, riservata alle parti e in caso di contrasto da devolvere al giudice del merito. La Corte territoriale ha, quindi, del tutto coerentemente escluso che rientrasse nei poteri del collegio peritale delibare l’applicabilità o meno della clausola dii sottoassicurazione (o Leeway Clause ) ed ha, in conseguenza, riconosciuta come non esclusa l’assicurazione con riferimento alla somma di € 1.336.835,11 .
In breve, la sentenza ha legittimamente, sulla base della polizza, ritenuto limitato il mandato al collegio peritale, competendo al collegio dei periti procedere alla determinazione dell’indennizzo spettante al RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo della quantificazione del danno: ed anzi questo era il compito specifico del collegio peritale , cosicché vi è stata un’erronea applicazione delle norme in tema di mandato e d un’erronea interpretazione dei limiti dello stesso da parte di detto collegio, non competendo ad esso procedere all’interpretazione della clausola contrattuale in tema di sottoassicurazione o di scoperto. Ne consegue che l’appello è stato correttamente accolto sul punto, con rideterminazione della somma dovuta da parte di Generali Italia S.p.a. all’assicurata (quarto motivo di appello, relativo alla determinazione dell’indennizzo senza detrazione della scopertura di oltre un milione e trecentomila Euro).
La sentenza di questa Corte richiamata dalla difesa della ricorrente (Cass. n. 1081 del 18/01/2011, non oggetto di massima ufficiale) è soltanto in parte coerente con la prospettazione difensiva della compagnia assicuratrice, poiché si limita a ribadire l’efficacia vincolante della perizia contrattuale con riferimento a lle risultanze fattuali, ma non anche avuto riguardo alla soluzione di questioni di diritto, che la stessa sentenza non ritiene possano essere lette nel senso della ricomprensione nel perimetro della perizia contrattuale.
Il primo motivo è, pertanto, rigettato.
Il secondo motivo coglie nel segno in punto di carenza di espresso esame circa la questione di omessa pronuncia sull’avvenuta formazione del giudicato in primo grado , ma la motivazione della Corte territoriale è agevolmente correggibile mediante integrazione, trattandosi di questione comunque infondata, giusta quanto ritenuto in ordine al primo motivo di ricorso per cassazione e non trattandosi di questione che involge accertamenti di fatto.
La motivazione del giudice d’appello invero può essere integrata sul punto, cosicché non si concretizza il vizio comportante nullità della sentenza, in applicazione della oramai sedimentata giurisprudenza, anche nomofilattica, di questa Corte (Cass. n. 2313 del 1/02/2010 e quindi Sez. U n. 2731 del 2/02/2017), secondo la quale la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, questa Corte, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Costituzione, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
Nella specie, alla luce di quanto affermato in relazione al primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la Corte d’appello, pur non avendo espressamente pronunciato sul l’ intervenuta formazione di
giudicato sull’efficacia vincolante della perizia contrattuale , ha, nondimeno, reso una motivazione sul punto, legittimamente -benché implicitamente -reputando ad essa devoluta la questione in virtù dell’ampiezza dei motivi di gravame, appunto relativa alla non spettanza al collegio peritale del compito di pronunciarsi sull’ applicabilità della sottoassicurazione ossia dello scoperto (Leeway Clause), disattendendo la prospettazione in punto di formazione di giudicato della compagnia assicuratrice.
Il secondo motivo è, quindi, anch’esso infondato ed è rigettato.
Il terzo e il quarto motivo, che pongono sostanzialmente identica questione, come ammesso dalla stessa difesa di RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE (che afferma che si tratta della questione riguardata sotto diversi punti di vista), sono inammissibili, non solo per mancata identificazione del momento e luogo processuale nei quali le censure alla consulenza tecnica di ufficio vennero effettivamente poste e coltivate nel primo grado del giudizio e comunque ritualmente riproposte in sede di impugnazione di merito, ma pure in quanto i detti motivi di ricorso non investono un singolo fatto, in senso naturalistico o fenomenico, ma prospettano entrambi la contestazione integrale di una parte della consulenza tecnica di ufficio per non avere il consulente del giudice tenuto conto delle osservazioni del consulente di parte. In tal modo, però, essi esulano dal perimetro di censura ritenuto ammissibile da questa Corte (Cass. n. 7716 del 21/03/2024 Rv. 670591 – 01), laddove afferma che l ‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.
Il ricorso, in conclusione, infondati i primi due motivi ed inammissibili i due ultimi, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate , sulla base dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l ‘ obbligo di versare, al competente Ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Sez. Un., n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198-01), ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di