Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9820/2022 R.G. proposto da Fallimento RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende – ricorrente – contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 194/2022 del la Corte d’Appello di Catania, depositata il 1°.2.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, più brevemente, anche RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi anche RAGIONE_SOCIALE proponendo azione revocatoria di un accordo transattivo e del conseguente pagamento di € 255.343,14 intervenuti nell’ultimo semestre antecedente la data del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Siracusa accolse la domanda con sentenza che venne impugnata da RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’Appello di Catania, la quale, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda del fallimento, sul ritenuto presupposto che la data di riferimento per l’individuazione de l «periodo sospetto» rilevante ai fini del l’azione revocatoria fosse quella del decreto di ammissione della società al concordato preventivo e non quella della precedente domanda di ammissione.
Contro la sentenza della Corte territoriale il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 , comma 2, legge fall ., dell’art.
69 legge fall. applicabile ratione temporis e dell’art. 173 legge fall.».
La questione posta riguarda l’individuazione -nel regime previgente al l’introduzione del comma 2 dell’art. 69 -bis legge fall., qui applicabile ratione temporis -del periodo sospetto rilevante per l’esercizio dell’azione revocatoria nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: la Corte d’Appello , accogliendo la tesi della convenuta appellante, lo ha individuato nel semestre anteriore alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo; secondo il ricorrente, invece, la cui tesi era stata condivisa dal Tribunale di Siracusa, si dovrebbe avere riguardo, quale dies a quo , alla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Nel caso di specie, gli atti oggetto di azione revocatoria si collocano proprio nel lasso di tempo intercorso tra l’inizio del periodo sospetto calcolato secondo il criterio indicato dal fallimento (sei mesi prima della presentazione della domanda di ammissione al concordato) e l’inizio del p eriodo calcolato, invece, secondo il criterio adottato nella sentenza impugnata (sei mesi prima del decreto di ammissione al concordato).
1.1 Il motivo è fondato.
1.1.1. La Corte d’Appello ha motivato la decisione assunta con un mero rinvio alla giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n. 8970/2019 e n. 4482/2021 , quest’ultima peraltro pronunciata in un caso di successione tra amministrazione controllata e fallimento), come consentito dall’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Il ricorrente contesta però al giudice del merito di avere trascurato l’esistenza di altri precedenti di segno contrario (Cass. nn. 25728/2016; 18437/2010) e sostiene che esigenze di equità e di coerenza sistematica imporrebbero di estendere anche al regime previgente qui applicabile una norma analoga a quella successivamente introdotta dal l’art. 33, comma 1, lett. a -bis , del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, secondo la quale: «Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese» (art. 69 -bis , comma 2, legge fall.).
Ciò, peraltro, sostituendo alla «data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese» la data del deposito della domanda in Tribunale, posto che, prima della riforma del 2012, non era prevista la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, ma solo quella del decreto di ammissione (art. 161, comma 5, legge fall., modificato dall’art. 33, comma 1, lett. b, del citato d.l. n. 83 del 2012).
1.1.2. Per affrontare e risolvere correttamente la questione occorre partire dal presupposto che la retrodatazione alla data della domanda di ammissione al concordato preventivo della decorrenza del periodo sospetto, per come rilevante per l’esercizio delle azioni re cuperatorie fallimentari, non ha niente a che vedere con l’anticipazione al momento della domanda degli effetti del concordato, in deroga aggiuntiva alle anticipazioni già espressamente previste negli artt. 168 e 169 legge fall. (testo vigente ratione temporis ). Infatti, l’azione revocatoria sorge solo con la dichiarazione di fallimento (si
tratta degli «effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori») e non con l’ammissione a l concordato preventivo. Pertanto, l ‘esa tta individuazione del periodo sospetto rilevante ai fini della revocatoria è questione attinente alla definizione degli effetti del fallimento e non degli effetti del concordato preventivo. Il fatto che gli artt. 168 e 169 legge fall. non prevedano la retrodatazione del periodo sospetto tra gli «effetti della presentazione del ricorso» non può pertanto essere considerato di per sé un ostacolo alla interpretazione che individua nel momento del deposito della domanda di ammissione il dies a quo per il computo a ritroso del periodo sospetto.
1.1.3. Ciò che giustifica la retrodatazione del periodo sospetto è, invece, il fenomeno della consecuzione delle procedure, da tempo elaborato dalla giurisprudenza, ben prima che fosse formalizzato e reso esplicito dal legislatore, proprio con l’introduzione dell’art. 69 -bis , comma 2, legge fall. La consecuzione di procedure sussiste in tutti i casi in cui si verifica « la unicità del presupposto oggettivo » (Cass. n. 9996/2016), ovverosia de ll’insolvenza dell’imprenditore, trattata, prima con il ricorso a una procedura minore e, infine, con la dichiarazione di fallimento.
Il principio della consecuzione « intercetta l’interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie, con l’obiettivo di congelare il valore del patrimonio presente al momento anteriore onde poterlo assoggettare, poi, eventualmente, alla liquidazione concorsuale » (Cass. n. 6045/2016).
1.1.4. Ai fini che qui interessano, si tratta quindi di stabilire il momento in cui inizia la procedura di concordato preventivo, perché -in caso di successivo fallimento -il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni revocatorie deve essere spostato, dalla data di inizio della procedura fallimentare (secondo la regola generale degli artt. 64 e s. legge fall.), a quella di inizio della precedente procedura di concordato preventivo, legata al fallimento dal rapporto di consecuzione.
Tradizionalmente si era prestata poca attenzione al tema in esame, in ragione del fatto che, secondo l ‘originaria previsione normativa, il tempo che poteva trascorrere tra domanda e decreto di ammissione al concordato preventivo era ordinariamente molto breve. La situazione appare radicalmente mutata con l’introduzione nella legge fallimentare -sempre per opera del l’art. 33 del d.l. n. 83 del 2012 -del cd. concordato in bianco (art. 161, comma 6, legge fall.), che, da un lato, ha allungato in modo assai sensibile il tempo che può trascorrere tra domanda e decreto di ammissione al concordato e , dall’altro lato, ha reso evidente che anche la fase che precede il decreto d’ ammissione costituisce parte integrante della procedura di concordato (tant’è che può essere nominato un commissario giudiziale e che viene anticipato lo spossessamento attenuato dell’imprenditore , il quale deve adempiere a precisi obblighi informativi nei confronti del Tribunale: art. 161, commi 6, 7 e 8, legge fall.).
Ma come già rilevato, anche prima di quella riforma e sia pure in modo meno vistoso, il semplice deposito della domanda di concordato preventivo produceva determinati effetti (artt. 168 e 169 legge fall.), il che pare sufficiente per sostenere che
anche allora essa era l’atto di avvio dell’unico procedimento destinato a proseguire -in caso di iter favorevole -con il decreto di ammissione, l’approvazione dei creditori e l’omologazione del Tribunale.
1.1.5. La immediata efficacia parziale del deposito del ricorso distingue la domanda di ammissione al concordato preventivo dall’istanza di apertura del fallimento, la quale è, di per sé, priva di effetti (anche se presentata dallo stesso debitore; fatta salva la possibilità di richiedere ed eventualmente adottare misure cautelari) e dà vita a un procedimento autonomo, destinato a chiudersi con il decreto di rigetto o con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale apre una distinta procedura. Per questo non sarebbe possibile anticipare il periodo sospetto per le azioni recuperatorie a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di fallimento , diversamente da quanto ora previsto -con norma di carattere indubbiamente innovativo rispetto al sistema previgente -nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d. lgs. n. 14 del 2019) con rigua rdo all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale (art t. 163 e s. c.c.i.).
Se dunque l’inizio del procedimento di concordato preventivo va individuato nel momento del deposito del ricorso in Tribunale, il principio della consecuzione delle procedure impone di retrodatare alla data di quel deposito la decorrenza del periodo sospetto rilevante ai fini dell’esercizio delle azioni recuperatorie.
1.1.6. Tale soluzione è, del resto, l’unica c he consente di realizzare l’ auspicabile obiettivo di dare la più coerente rilevanza, ai fini che qui interessano, all’emersione della
situazione di insolvenza connessa alla presentazione della domanda di concordato preventivo anche nel caso in cui a quella domanda non segua il decreto di ammissione, per rinuncia del ricorrente o per l’inammissibilità riscontrata dal Tribunale . Infatti, se si accettasse la tesi che il procedimento di concordato preventivo ha inizio soltanto con il decreto di ammissione, in mancanza di quest’ultimo non sarebbe mai possibile ravvisare un rapporto di consecuzione di procedure con il successivo fallimento.
1.1.7. Infine, non può rappresentare un ostacolo alla interpretazione qui adottata la circostanza che la domanda di ammissione al concordato preventivo -prima della riforma del 2012 -non venisse resa pubblica con l’iscrizione al registro delle imprese. Infatti, la collocazione nel tempo del periodo sospetto in relazione al quale si è potenzialmente esposti alle azioni recuperatorie non è mai conoscibile a priori , dipendendo da un evento futuro e incerto, ovverosia la dichiarazione di fallimento o la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo cui consegua il fallimento. E, del resto, il profilo soggettivo dell’azione revocatoria consiste nella conoscenza -provata in concreto o presunta iuris tantum dalla legge, a seconda del tipo di azione -dello stato di insolvenza dell’imprenditore e non certo de l fatto che l’atto si collochi nel (in quello che risulterà essere il) periodo sospetto.
In conseguenza del l’accoglimento del primo motivo non occorre esaminare i rimanenti due motivi, che restano assorbiti.
2.1. Il secondo motivo («omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio») è volto infatti a evidenziare che lo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE sussisteva già al momento della
presentazione della domanda di ammissione al concordato, al fine di ulteriormente supportare la tesi -già condivisa accogliendo il primo motivo -che questa è la data rilevante per l’individuazione del periodo sospetto .
2.2. Il terzo motivo («Violazione ed erronea applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.») riguarda, a sua volta, la decisione sulle spese di lite, che rimane comunque travolta dalla cassazione della sentenza per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
3 . Ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c. viene affermato il seguente principio di diritto:
« Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo, antecedente all’entrata in vigore dell’art. 69 -bis, comma 2, legge fall. (introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, conv. con modifiche dalla legge n. 134 del 2012), segua la dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. legge fall., corrisponde alla data del deposito della citata domanda e non a quella dell’eventuale decreto di ammissione».
Accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio