ORDINANZA TRIBUNALE DI MONZA – N. R.G. 00002488 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella procedura promossa su ricorso ex art. 700 c.p.c. ed iscritta al numero suindicato promossa
DA
(c.f.:
) con sede in Bergamo, INDIRIZZO in persona dell’amministratore unico (c.f. , rappresentata, assistita e difesa, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bergamo, presso il cui Studio sito in Bergamo (BG), alla INDIRIZZO, presso cui ha eletto domicilio, giusta procura in atti P. C.F.
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(” ), con sede legale in Monza (INDIRIZZO), INDIRIZZO, C.F. e P. Iva n. , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori, giusta procura in atti RESISTENTE P.
A scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza tenutasi con le modalità della trattazione scritta in data 11.11.2025;
lette le note conclusive depositate dalle parti in data 10.11.2025;
OSSERVA
quanto di seguito.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 7 aprile 2025, ha adito questo Tribunale chiedendo l’emanazione di provvedimenti d’urgenza nei confronti di
di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
In particolare, la ricorrente ha chiesto:
l’immediata cessazione da parte della resistente di ogni attività di storno e sviamento di clientela in danno della ricorrente e l’interruzione o sospensione di ogni rapporto con i clienti che sono stati stornati;
la fornitura di un elenco completo di tutti i clienti della resistente ove vi sia coincidenza con i nominativi allegati al ricorso;
la fornitura di un esatto rendiconto di tutte le somme percepite dalla resistente a titolo di compenso ed i contratti in essere con i clienti;
l’interruzione di ogni collaborazione con soggetti che abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo con la ricorrente;
la pubblicazione del provvedimento inibitorio.
La resistente si è costituita con memoria difensiva, depositata in data 17 aprile 2025, eccependo l’inammissibilità delle domande cautelari e l’insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
All’udienza del 24 aprile 2025 parte ricorrente esponeva che, dalla documentazione prodotta dalla resistente, era emerso che su 488 fatture della resistente 295 erano riconducibili ad ex clienti della ricorrente, con almeno il 60% del fatturato della resistente derivante da clientela sviata.
La resistente contestava i numeri indicati da controparte e l’ammissibilità di alcuni documenti allegati alla memoria integrativa, rilevando, inoltre, che non era stata data prova del fumus boni iuris e soprattutto del periculum in mora.
Il AVV_NOTAIO, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione tra le medesime, concedeva un rinvio su richiesta congiunta per consentire alle stesse di addivenire ad un componimento bonario della controversia.
All’udienza del 29 maggio 2025, i legali delle parti davano atto di non essere addivenuti ad una soluzione conciliativa; parte ricorrente insisteva nel ricorso, evidenziando che nell’ultimo mese si erano verificati ulteriori ottanta recessi di clienti.
Il legale di parte resistente si opponeva all’ordine di esibizione e contestava la presenza sia del fumus sia del periculum in mora.
Il AVV_NOTAIO si riservava.
Con ordinanza dell’11 giugno 2025, questo AVV_NOTAIO, ritenuto necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria, ordinava ex art. 210 c.p.c. a parte resistente l’esibizione delle fatture dalla data di costituzione della società sino al mese di aprile 2025, concedeva termine per il deposito di note sul punto sino al 15 luglio 2025 e fissava udienza per il 22 luglio 2025.
All’udienza del 22 luglio 2025, il legale di parte ricorrente evidenziava che, dalla documentazione prodotta dalla resistente, emergeva una correlazione tra la perdita di clienti da parte di e l’acquisizione degli stessi da parte di
, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il legale della resistente contestava i numeri indicati da controparte e rilevava che non risultava dimostrata la circostanza che la ricorrente stesse per fallire, né era stato prodotto bilancio al 31 dicembre 2024.
Con successiva ordinanza del 4 agosto 2025, ritenuto indispensabile procedere ad ulteriore attività istruttoria, disponeva l’audizione quali persone informate sui fatti dei seguenti consulenti ex collaboratori: , ,
; nonché
,
Pers
,
sia in
qualità di ex collaboratori sia in qualità di legale rappresentante ( ), consiglieri ( e ) e socio ( della società resistente, fissando per l’incombente l’udienza del 9 settembre 2025.
All’udienza del 9 settembre 2025, il legale di parte resistente contestava la capacità testimoniale degli informatori ed eccepiva l’incapacità testimoniale degli stessi ai sensi dell’art. 246 c.p.c., chiedendo di essere autorizzato a depositare delle note sul punto e di allegare le diffide attuate nei confronti degli informatori, nonché il bilancio della società ricorrente per l’anno 2024.
Il legale di parte ricorrente evidenziava l’inapplicabilità dell’art. 246 c.p.c. al presente procedimento e insisteva per l’escussione degli informatori.
Il AVV_NOTAIO, ritenuto opportuno concedere termine per note sul punto, autorizzava parte resistente al deposito delle diffide e del bilancio della società ricorrente, autorizzava parte ricorrente ad allegare situazione contabile sino al 7 aprile 2025, e fissava udienza con le modalità della trattazione scritta per il 16 ottobre 2025.
All’udienza del 16 ottobre 2025 il AVV_NOTAIO si riservava.
Con successiva ordinanza datata 29 ottobre 2025, questo AVV_NOTAIO, rilevato che alla luce della produzione documentale acquisita all’esito dell’ordinanza del 4 agosto 2025 non appariva più necessario procedere all’audizione dei soggetti suindicati, fissava per la discussione l’udienza dell’11 novembre 2025.
All’udienza dell’11 novembre 2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il AVV_NOTAIO si riservava ai fini della definizione nel merito del procedimento cautelare.
IN FATTO.
Dalle allegazioni di parte ricorrente è stato documentato che:
è una società costituita nel 2020 che svolge attività di consulenza finanziaria indipendente, avvalendosi di collaboratori abilitati come consulenti finanziari autonomi con i quali sottoscrive contratti di collaborazione contenenti clausole di non concorrenza;
a partire da aprile 2024, 14 collaboratori hanno interrotto il rapporto con , di cui 8 risultano ora collaborare con ;
Nel medesimo periodo, 363 clienti di hanno disdetto il servizio di consulenza o non hanno rinnovato i contratti;
è stata costituita il 19 febbraio 2024 e tra i suoi soci e amministratori figurano ex collaboratori di
,
);
La ricorrente quantifica il danno subito in non meno di € 2.130.000,00.
La resistente ha contestato integralmente le allegazioni avversarie, eccependo l’inammissibilità delle domande cautelari per carenza del requisito della strumentalità e dell’anticipatorietà; la violazione dei diritti dei terzi; l’insussistenza del fumus boni iuris per mancanza di prova dello sviamento di clientela; la nullità dei patti di non concorrenza; l’insussistenza del periculum in mora per carenza dei requisiti dell’irreparabilità e dell’imminenza del danno.
IN DIRITTO
L’art. 700 c.p.c. prevede che “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
La norma richiede la sussistenza cumulativa di due requisiti: il fumus boni iuris, inteso come verosimiglianza del diritto azionato, e il periculum in mora, costituito dal rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile che non consenta una completa reintegrazione del diritto attraverso il giudizio di merito.
B) Sul fumus boni iuris
In tema di concorrenza sleale per storno di dipendenti e sviamento di clientela, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’illiceità dello storno sussiste quando l’attività distrattiva delle risorse di personale sia stata posta in essere con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell’autore l’intento di disgregare in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del concorrente, procurando un danno eccedente il normale pregiudizio derivante dalla perdita di dipendenti.
Nello specifico, come affermato da recente pronuncia della Suprema Corte “l’animus nocendi non costituisce elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., ma rileva quale criterio presuntivo per individuare, in relazione alle circostanze del caso concreto, l’obiettiva difformità della condotta dell’imprenditore dai principi della correttezza professionale”(cfr. Cass. Civ., Sez.I, ordinanza n. 14944 del 28 maggio 2024)
A tal fine rilevano elementi circostanziali quali le modalità del passaggio dei dipendenti, la quantità e qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma, le difficoltà di sostituzione e i metodi adottati per indurre il trasferimento.
Come precisato sul punto “affinché lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l’animus nocendi, cioè l’intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente”( cfr. Cass. Civile, Sez. I, sentenza n. 31203 del 29 dicembre 2017).
Nel caso di specie, dall’esame della documentazione prodotta emerge una significativa correlazione temporale e causale tra diversi elementi fattuali che, valutati nel loro complesso, potrebbero consentire di ritenere verosimile, in tale sede necessariamente sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris , ovvero:
correlazione temporale: la costituzione di (19 febbraio 2024) precede di soli due mesi l’inizio delle cessazioni dei rapporti di collaborazione con (aprile 2024), evidenziando una pianificazione strategica dell’operazione;
coinvolgimento di ex collaboratori in posizioni apicali: tra i soci e amministratori di figurano ex collaboratori di ( come socio, come Presidente del C.d.A., e come consiglieri), tutti vincolati da patti di non concorrenza;
perdita massiva e concentrata di clientela: la contemporanea disdetta di ben 363 clienti di in coincidenza con la cessazione dei rapporti di collaborazione degli otto consulenti ora operanti presso rappresenta un dato statisticamente significativo che, pur non costituendo prova diretta dello sviamento, configura un indizio grave, preciso e concordante della sussistenza di condotte anticoncorrenziali;
modalità operative: la documentazione versata in atti dalle parti, con particolare riferimento alle fatture depositate dalla resistente, evidenzia che una percentuale significativa dei clienti che hanno cessato il rapporto con è confluita presso , circostanza che, unitamente alla natura fiduciaria del rapporto di consulenza finanziaria, suggerisce l’utilizzo di informazioni privilegiate acquisite durante il precedente rapporto di collaborazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 2586 del 29 gennaio 2024), “costituisce concorrenza sleale l’acquisizione sistematica di clientela di altro concorrente realizzata mediante l’uso diretto o indiretto di mezzi non conformi alla correttezza professionale, quale l’utilizzo di notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta alle dipendenze di quest’ultimo, ove si tratti di notizie non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda e quando dal loro impiego consegua un vantaggio competitivo”.
La natura altamente personalizzata della consulenza finanziaria, fondata sull’ intuitus personae e sulla fiducia del cliente verso il consulente, rende particolarmente significativo il dato relativo al “seguito” della clientela in caso di trasferimento del consulente presso un concorrente, soprattutto quando tale trasferimento avvenga in forma organizzata e coinvolga soggetti in posizioni apicali dell’impresa concorrente.
Pertanto, pur con il grado di cognizione sommaria proprio del procedimento cautelare, può ritenersi la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alla configurabilità di condotte rilevanti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.
C) Sul periculum in mora
Diversamente deve concludersi con riguardo al secondo requisito.
Il periculum in mora richiede la dimostrazione di un pregiudizio caratterizzato dai requisiti dell’imminenza e dell’irreparabilità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sono tutelabili in via cautelare solo quei diritti per i quali la reintegrazione per equivalente, il risarcimento del danno e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti a garantire un adeguato ristoro.
Nel caso di specie, l’analisi della documentazione agli atti rivela l’insussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del periculum in mora:
1) Difetto del requisito dell’imminenza
La ricorrente ha depositato il ricorso cautelare in data 7 aprile 2025, a distanza di quasi un anno dalle prime cessazioni dei rapporti di collaborazione (aprile 2024) e dalle correlate disdette della clientela.
Tale significativo lasso temporale è incompatibile con il requisito dell’imminenza del pregiudizio, che presuppone invece che l’iter atto a condurre alla realizzazione dell’evento dannoso sia, se non proprio iniziato, quantomeno preparato in modo diretto e univoco, con un tempo intercorrente tra il sorgere del pericolo e la sua realizzazione oggettivamente molto breve.
2) Difetto del requisito dell’irreparabilità
Tale requisito nel caso di specie difetta.
Invero, d all’analisi del bilancio 2024 di emerge una situazione economica stabile se non addirittura in miglioramento rispetto all’esercizio precedente.
Si evidenzia che i ricavi sono passati da € 1.934.048 del 2023 a € 3.478.759 del 2024, registrando un incremento; l’utile di esercizio è aumentato da € 54.314,00 del 2023 ad € 151.768,00 del 2024, evidenziando una crescita significativa; il patrimonio netto è cresciuto da € 164.468 a € 331.237, raddoppiando rispetto all’esercizio precedente.
Questi dati oggettivi smentiscono, allo stato attuale ed in assenza del bilancio 2025 -in cui potrebbero consolidarsi i rischi paventati dalla ricorrente – il pericolo di “completo e definitivo collasso dell’attività” e dimostrano invece che l’impresa ha saputo reagire positivamente alla perdita di collaboratori e clientela, stabilizzando i propri risultati economici.
Come precisato dalla giurisprudenza, il pregiudizio di natura meramente economica non integra il requisito dell’irreparabilità richiesto per la concessione del provvedimento d’urgenza. La perdita di clientela, per quanto significativa, si configura come un danno di natura patrimoniale suscettibile di adeguata quantificazione e risarcimento in sede di giudizio di merito.
In considerazione di quanto sopra esposto, pur in presenza del fumus boni iuris che lascia intravedere la possibile fondatezza delle domande di merito, il ricorso cautelare deve essere rigettato per difetto del periculum in mora , requisito la cui valutazione attiene alle specifiche esigenze di tutela urgente e non pregiudica l’esame nel merito delle questioni sostanziali dedotte.
In tema di spese del procedimento cautelare, l’art. 669-octies c.p.c. stabilisce che quando il provvedimento cautelare è emesso prima dell’inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
Nel caso di specie, pur sussistendo il fumus boni iuris, il rigetto del ricorso cautelare è determinato essenzialmente dal difetto del periculum in mora, requisito la cui valutazione attiene alle specifiche esigenze di tutela urgente e non pregiudica l’esame nel merito delle questioni sostanziali dedotte.
In considerazione di tale circostanza e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, che hanno reso necessario un approfondito esame istruttorio e documentale, nonché del fatto che quanto emerso in ordine al requisito del fumus boni iuris evidenzia la serietà delle questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Visti gli artt.669 sexies e ss c.p.c. e 700 c.p.c.
il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da
nei confronti di
richiesta, eccezione e deduzione, così provvede:
rigetta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente;
compensa tra le parti le spese processuali della presente fase.
Si comunichi.
Monza, 14 novembre 2025
disattesa ogni ulteriore
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME