Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6871 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
Oggetto: lodo arbitrale consorzio ex art. 31 t.u.e.l. – statuto – ripianamento perdite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8326/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Torino, INDIRIZZO
– RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
–RAGIONE_SOCIALE incidentale –
contro
Comune di Bosconero, Comune di Busano, Comune di Ciconio, Comune di Favria, Comune di Lusigliè, Comune di Oglianico, Comune di Ozegna, Comune di Pertusio, Comune di RAGIONE_SOCIALE, Comune di Rivarossa, Comune di Salassia e Comune di San Ponso, in persona dei rispettivi
Sindaci pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Torno, INDIRIZZO
-controricorrenti –
Comune di Feletto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in TornoINDIRIZZO
– controRAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dora Baltea Canavesana, RAGIONE_SOCIALE, Comune di Valperga RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Comune di COGNOME, Comune di Valchiusa, Comune di Traversella, Comune di Vidracco, Comune di Vistrorio, Comune di Baldissero RAGIONE_SOCIALE, Comune RAGIONE_SOCIALE Rueglio e Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrenti, ricorrenti in via incidentale –
Comune di Bairo
– intimato –
Comune di Baldissero RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso le sentenze AVV_NOTAIOa Corte di appello di Torino nn. 1367/2018 e 1910/2019, depositate, rispettivamente, il 23 luglio 2018 e il 29 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
il RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva AVV_NOTAIOa Corte di Appello di Torino, depositata il 23 luglio 2018, nonché quella definitiva AVV_NOTAIOa medesima Corte, depositata il 28 novembre 2019, dichiarative AVV_NOTAIOa nullità del lodo arbitrale, sottoscritto il 10 febbraio 2016, che aveva condannato gli enti locali partecipanti al RAGIONE_SOCIALE, con l’eccezione de l Comune di Bairo e del Comune di Baldissero RAGIONE_SOCIALE, a ripianare le perdite da questi subite e maturate negli anni 2009-2013, mentre aveva respinto le domande risarcitorie avanzate dal RAGIONE_SOCIALE medesimo;
nelle sentenze impugnate si dà atto che: con atto pubblico del 26 ottobre 2002 i RAGIONE_SOCIALE di Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Lusigliè, Oglianico, Ozegna, Rivarolo RAGIONE_SOCIALE, Rivarossa, Salassa, San Ponso, Valperga, Bairo, Baldissero e Pertusio e le RAGIONE_SOCIALE Montane RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Val Chiusella, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Dora Baltea Canavesana e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano deliberato di partecipare ad un unico ente consortile, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 31 t.u. enti locali denominato RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.S.RAGIONE_SOCIALE., al quale veniva affidata la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione; a far data dall’anno 2008 il bilancio del RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato una significativa perdita sfociata nel l’apertura AVV_NOTAIOa procedura di amministrazione straordinaria; il Commissario Giudiziale aveva promosso un giudizio arbitrale nei confronti degli enti partecipanti chiedendo di accertare il grave inadempimento di questi ultimi all’obbligo statutario di ripartire, in base alle quote di partecipazione, le perdite risultanti dal bilancio consuntivo e di condannare i predetti al risarcimento del danno subito dal RAGIONE_SOCIALE;
ha riferito che il RAGIONE_SOCIALE Arbitrale aveva accolto tale domanda in virtù del disposto del l’art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto -giudicato legittimo in quanto coerente con l’art. 194, primo comma, lett. b), t.u. enti locali -che poneva a carico degli enti l’obbligo di provvedere , in proporzione alle loro quote di partecipazione, al ripianamento di perdite risultanti dal bilancio consuntivo, ritenendo che non trovasse applicazione al caso in esame l’art. 6 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sia perché entrato in vigore in epoca successiva all ‘approvazione AVV_NOTAIOa richiamata disposizione statutaria, sia perché avente un ambito di operatività che non si estendeva ai consorzi quali quello in oggetto;
ha, quindi, accolto il gravame proposto dagli enti locali soccombenti nel giudizio arbitrale osservando che il predetto art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 trovava applicazione anche agli organismi strumentali degli enti locali, quale quello in esame, e vietava a questi ultimi di ripianare le perdite degli enti gestori di servizi pubblici, con disposizione che aveva natura di norma imperativa in quanto rientrante nell’ambito AVV_NOTAIO‘ordine pubblico economico e finanziario e che, benché riferita alle società, doveva estendersi in via analogica anche ai predetti organismi; – ha, quindi, ritenuto che un’eventuale responsabilità degli enti consorziati per le perdite riportate dal consorzio poteva astrattamente ipotizzarsi solo per quelle maturate dall’esercizio 2008 fino al 31 maggio 2010 (ossia, in epoca anteriore all’entrata in vigore del menzionato art. 6, comma 19) e limitatamente a quelle dipendenti da costi derivanti da attività riconducibili all’esercizio dei servizi pubblici , ha concluso nel senso che dalla documentazione prodotta in giudizio non era possibile accertare l’esistenza di tali costi;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
la RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel giudizio arbitrale in senso adesivo al RAGIONE_SOCIALE, spiega ricorso incidentale, affidato a cinque motivi, sostanzialmente sovrapponibili a quelli del RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria;
avverso tali ricorsi resistono con distinti controricorsi i RAGIONE_SOCIALE di Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Lusigliè, Oglianico, Ozegna, Pertusio, RAGIONE_SOCIALE, Rivarossa, Salassia e San Ponso;
al solo ricorso AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria resiste, con distinti controricorsi, sia il Comune di Feletto, sia la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dora Baltea Canavesana, la RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Valperga RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, il Comune di COGNOME, il Comune di Valchiusa, il Comune di Traversella, il Comune di Vidracco, il Comune di Vistrorio, il Comune di Baldissero RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Rueglio e il Comune di RAGIONE_SOCIALE, i quali ultimi propongono, altresì, ricorso incidentale affidato a un unico motivo;
gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
il RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, i RAGIONE_SOCIALE di Bosconero, di Busano, di Ciconio, di Favria, di Lusigliè, di Oglianico, di Ozegna, di Pertusio, di Rivarolo RAGIONE_SOCIALE, di Rivarossa, di Salassa e di San Ponso e il Comune di Feletto depositano memoria ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE principale e la RAGIONE_SOCIALE lamentano la violazione e falsa applicazione di norme, per aver la sentenza impugnata predicato la nullità sopravvenuta AVV_NOTAIO‘art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto del RAGIONE_SOCIALE per contrasto con l’art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010;
contestano, in particolare, l’affermazione AVV_NOTAIOa Corte di appello secondo cui tale disposizione normativa, dettata per le società pubbliche, dovesse essere interpretata analogicamente anche agli
organismi strumentali degli enti locali diversi dalle società;
il motivo è fondato;
va premesso che, secondo quanto accertato dalla Corte di appello e non oggetto di contestazione in questa sede, alcuni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE montane hanno istituito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 31 t.u. enti locali, allo scopo di dotarsi di un organismo cui affidare lo svolgimento di determinati servizi pubblici locali e altre attività economiche d’interesse per le collettività di riferimento ;
-tale figura organizzativa, anche identificata con l’espressione «consorzio-azienda», è espressamente prevista dal predetto art 31 t.u. enti locali, il quale stabilisce che gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del medesimo testo unico, in quanto compatibili;
siffatti consorzi costituiscono, dunque, forme associative dotate di personalità giuridica e si pongono quali strutture strumentali all’espletamento dei compit i propri di tutti i soggetti partecipanti;
non è del pari controverso quanto accertato dalla Corte territoriale in ordine al fatto che l’art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto prevedeva, al quarto comma, l’obbligo dei partecipanti al RAGIONE_SOCIALE di ripianare eventuali perdite risultanti al bilancio consuntivo, al netto AVV_NOTAIO‘utilizzo di fondi di riserva disponibili determinato all’assemblea, in proporzione AVV_NOTAIOe quote di partecipazione;
orbene, il giudice di appello ha ritenuto che l’art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010, nel vietare, in linea generale, alle amministrazioni pubbliche di compensare o ripianare le perdite AVV_NOTAIOe società partecipate non quotate trovava applicazione, in via analogica, anche con riferimento agli enti non aventi struttura societaria, quale il RAGIONE_SOCIALE e, costituendo una norma imperativa di ordine pubblico economico e finanziario, la sua inosservanza da parte degli arbitri determinava la nullità del lodo impugnato;
tale disposizione normativa stabilisce quanto segue: «Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza AVV_NOTAIOe società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, AVV_NOTAIOa legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore AVV_NOTAIOe società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta AVV_NOTAIOa amministrazione interessata, con decreto del AVV_NOTAIO adottato su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, di concerto con gli altri AVV_NOTAIO competenti e soggetto a registrazione AVV_NOTAIOa Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma»;
-l’esame AVV_NOTAIOa norma consente di evidenziare che il cd. divieto di assistenza finanziaria ivi introdotto fa espressamente riferimento alle società pubbliche;
a sostegno di tale conclusione depongono inequivoci elementi testuali, quali l’espresso e reiterato riferimento al moAVV_NOTAIOo societario e il richiamo all’art. 2447 c od. civ., che ha ragione d’essere solo se raccordato a enti societari;
-la limitazione AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 all’ambito AVV_NOTAIOe società è stata, peraltro, confermata dal d.lgs. 19
agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il cui art. 14, quinto comma, dispone che le amministrazioni non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito né rilasciare garanzie a favore AVV_NOTAIOe società partecipate;
-l’insuperabile dato testuale non consente, dunque, di estendere l’ambito di applicazione AVV_NOTAIOa norma anche ai consorzi in esame, poiché non riconducibili alla nozione di società pubblica;
il fatto che si tratti di soggetti non assimilabili agli enti societari si evince, altresì, dall ‘art. 35, ottavo comma, l . 28 dicembre 2001, n. 448, con cui, al fine di contenere i costi degli enti pubblici locali, è stabilito che le aziende speciali e i consorzi di cui all’art. 31, ottavo comma, t.u. enti locali devono essere trasformati in società di capitali ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 115 del medesimo testo unico: infatti, la necessità di una loro trasformazione in società di capitali rende palese la diversa natura giuridica loro riconosciuta da parte del legislatore;
-non rileva, ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione analogica AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010, che il RAGIONE_SOCIALE non sia stato sottoposto a detto processo di trasformazione, in quanto non è sufficiente a travalicare il dato normativo la circostanza che si sia concretizzata una violazione di legge, restando chiara la diversa natura giuridica dei due soggetti, l’uno consorzio e la altra società pubblica;
né, poi, è possibile pervenire -come, invece, ritenuto dalla Corte di appello -all’estensione AVV_NOTAIOa disposizione in esame ai consorzi di cui all’art. 31 t.u. enti locali attraverso il procedimento analogico, difettando il necessario presupposto AVV_NOTAIO‘assenza di una disciplina AVV_NOTAIOa situazione in esame;
si evidenzia, infine, che la giurisprudenza contabile richiamata nella Corte di appello a sostegno AVV_NOTAIOa tesi seguita si limita a sottolineare l’obiettivo perseguito dal legislatore con l’introduzione AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010, individuato nell’ evitare interventi
tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza AVV_NOTAIOa gestione nel medio e lungo periodo e, in tal modo, nel porre un freno alla prassi seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire perdite strutturali;
-tale giurisprudenza non sembra affermare l’applicazione, neanche in via analogica, di tale norma anche ai consorzi, evidenziando solo che le esigenze sottese all’approvazione AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010, così come da altre norme che si sono succedute nel tempo, escludono l’esistenza di un obbligo generale AVV_NOTAIO‘ente locale di ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dal consorzio, ma non escludono né l ‘applicazione AVV_NOTAIO‘art. 194 , primo comma, lett. b), t.u. enti locali, secondo cui i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da copertura di disavanzi di consorzi, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione, né la possibilità che il Comune deliberi l’accollo d ei debiti del consorzio nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali e nel rispetto degli ordinari canoni di razionalità economica;
-all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e di quello AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, con cui è fatto valere l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nel presupposto per l’applicazione AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 19, d.lgs. n. 78 del 2010 (registrazione, per tre esercizi consecutivi, di perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali);
con il terzo motivo dei due ricorsi si censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l’apertura AVV_NOTAIOa procedura concorsuale abbia reso inefficace l’art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto, in ragione del venir meno del potere di controllo degli enti consorziati, in quanto strettamente
dipendenti;
il motivo è inammissibile;
il giudice di appello, sul punto, pur riconoscendo la fondatezza del motivo di gravame proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Pertusio imperniato sul l’argomento che l’apertura AVV_NOTAIOa procedura concorsuale , determinando l’esautoramento (anche) AVV_NOTAIO‘assemblea, avrebbe reso inefficace l’art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto, ha rilevato che la sostanziale coincidenza temporale del decreto di sottoposizione del RAGIONE_SOCIALE ad amministrazione straordinaria e del l’entrata in vigore AVV_NOTAIO‘art. 6, comma 19, d.l. n. 70 del 2010 determinava l’assenza di concreta rilevanza di tale censura;
-deve, dunque, concludersi nel senso che la sentenza, lungi dall’accogliere il motivo di appello, lo ha ritenuto assorbito;
con il quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE principale e la RAGIONE_SOCIALE deducono la violazione e falsa applicazione di norme, per aver la Corte di appello interpretato l’art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto nel senso di ritenere che non imponesse agli enti consorziati la copertura di perdite diverse da quelle generate da costi sociali riguardanti i pubblici servizi e le attività agli stessi connesse;
il motivo è fondato;
la Corte di appello ha ritenuto di dover interpretare l’art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto del RAGIONE_SOCIALE nel senso che l’obbligo di ripianamento AVV_NOTAIOe perdite si riferisse alle sole perdite derivanti dall ‘esercizio di attività statutariamente previste riconducibili alla gestione di servizi pubblici, ritenendo che una siffatta interpretazione fosse imposta da esigenze di coerenza sia con l’art. 114 t.u. enti locali, che fa esclus ivo riferimento ai costi sociali, sia con le norme imperative in tema di finanza locale; – a tal ultimo riguardo, ha evidenziato che una siffatta interpretazione si imponeva anche in applicazione del criterio di cui all’art. 1367 cod. civ., in quanto la opposta tesi interpretativa, secondo cui l’obbligo di ripianamento previsto statutariamente avrebbe a oggetto tutte le
perdite risultanti dal bilancio, condurrebbe alla rilevazione AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa clausola;
orbene, si osserva che nell’interpretazione di una clausola statutaria, da condurre secondo i criteri ermeneutici dettati per i contratti (cfr. Cass. 4 settembre 2012, n. 14775), il primo strumento da utilizzare è il senso letterale AVV_NOTAIOe parole e AVV_NOTAIOe espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. (cfr. Cass. 11 novembre 2021, n. 33451);
-infatti, l’ art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione AVV_NOTAIOe parti senza limitarsi al senso letterale AVV_NOTAIOe parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera AVV_NOTAIOa convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito AVV_NOTAIOa convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. 26 aprile 2023, n. 10967; Cass. 22 agosto 2019, n. 21576);
in ogni caso, il principio AVV_NOTAIOa conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall’art. 1367 cod. civ., può trovare applicazione solo quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l’utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico) e, comunque, la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva AVV_NOTAIOa volontà AVV_NOTAIOe parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o AVV_NOTAIOa clausola (cfr. Cass. 23 luglio 2018, n. 19493; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28357);
-la Corte di appello, nell’ignorare il dato testuale AVV_NOTAIO‘art. 28 AVV_NOTAIOo Statuto in favore di criteri idonei a condurre a una interpretazione maggiormente coerente con previsioni ordinamentali, la cui violazione
avrebbe determinato la nullità AVV_NOTAIOa clausola, non ha fatto corretta applicazione dei riferiti principi;
-all’accoglimento del quarto motivo di ricorso segue l’assorbimento del quinto motivo del ricorso principale e di quello AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, con cui ci si duole AVV_NOTAIOa violazione e falsa applicazione di norme e del l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla ritenuta esclusione di alcune AVV_NOTAIOe attività svolte dal RAGIONE_SOCIALE dal suo oggetto sociale;
il ricorso incidentale degli enti locali va dichiarato inammissibile, in quanto, pur se qualificato come condizionato, non è giustificato dalla soccombenza, atteso che la parte è rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, per cui non può essere proposto al fine di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi avente carattere preliminare, ferma restando la facoltà AVV_NOTAIOa parte di riproporle dinanzi al giudice del rinvio (cfr. Cass. 25 ottobre 2023, n. 29662; Cass. 6 giugno 2023, n. 15893);
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento ai motivi accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso principale e di quello incidentale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile il terzo e assorbiti i restanti; dichiara inammissibile il ricorso incidentale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Dora Baltea Canavesana, AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, del Comune di Valperga RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE, del Comune di
COGNOME, del Comune di Valchiusa, del Comune di Traversella, del Comune di Vidracco, del Comune di Vistrorio, del Comune di Baldissero RAGIONE_SOCIALE, del Comune di Rueglio e del Comune di RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tali ultimi ricorrenti incidentali , AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024.