Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5342  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1724-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procure a margine della prima e della seconda pagina del controricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso il DECRETO n. 10302/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024.
RILEVATO CHE
1.1. Il  Tribunale di Venezia, con decreto del 20/11/2019, ha  parzialmente  accolto  l’opposizione  allo  stato  passivo  del
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (dichiarato il 13.10.2017) proposta dai signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti dipendenti, con la qualifica di dirigenti, della società poi fallita, per ottenere: i) l’ammissione, in prededuzione e col privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c., dei crediti da retribuzione e ratei di t.f.r. maturati per aver continuato a prestare la propria attività lavorativa anche dopo l’apertura della procedura concorsuale (crediti che il giudice delegato aveva escluso ritenendo il rapporto di lavoro sospeso in forza della previsione generale contenuta nell ‘ art. 72 l.fall.); ii) l’ammissione in prededuzione dei crediti da indennità sostitutiva del preavviso (ammessi dal G.D., ma con la sola collocazione privilegiata); iii) l’ammissione in via privilegiata d ei crediti da retribuzione incentivante previsti nei rispettivi contratti di lavoro (esclusi dal G.D. per la mancata fissazione degli obiettivi).
1.2. Il tribunale ha osservato che, benché l’esercizio provvisorio dell’azienda fosse stato autorizzato solo il 4/12/2017, il chiaro tenore della missiva con la quale il curatore, in data 6/12/2017, aveva comunicato agli opponenti la decisione di sospendere i relativi rapporti di lavoro ‘ con effetto immediato ‘ , aggiungendo che le retribuzioni maturate dal 13 ottobre sino al 4 dicembre sarebbero state loro corrisposte ‘ non appena verrà rilasciata la relativa autorizzazione da parte del Giudice Delegato ‘ , provava che l’organo di gestione della procedura aveva rinunciato ad avvalersi della sospensione ex art. 72 cit. a partire dalla dichiarazione di fallimento, senza, peraltro, che gli effetti di tale decisione potessero essere rimossi unilateralmente e retroattivamente dal contenuto del verbale di (mancato) accordo sindacale del 27/2/2019, in cui la lettera era stata qualificata ‘errore materiale’ .
1.3. D’altra parte, ha aggiunto il tribunale, l a documentazione prodotta in giudizio dagli opponenti (le buste paga per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 e le email significativamente da loro trasmesse al curatore, contenenti informazioni su attività gestionali e richieste di direttive), dimostrava l ‘ effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative dedotte in giudizio, che non poteva ‘ essere minimizzata e ricondotta ad una sorta di munus doveroso e gratuito ‘ … ‘ perché la disponibilità verso gli organi istituzionali non può considerarsi obbligatoria, a maggior ragione se così prolungata e proveniente da soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato ‘ .
1.4. Il  giudice  del  merito  ha  inoltre  osservato  che  il curatore aveva intimato il licenziamento in tronco ed ha pertanto ammesso allo stato passivo, in prededuzione e in via privilegiata, oltre ai crediti vantati dagli opponenti a titolo di retribuzioni e ratei di t.f.r., anche  quello  da  indennità  sostitutiva del preavviso.
1.5. Ha invece respinto la domanda degli opponenti di ammissione al passivo per le somme corrispondenti alle retribuzioni variabili previste dai rispettivi contratti di lavoro e condizionate al raggiungimento di determinati obiettivi, rilevando che nel caso, quale quello di specie, in cui la società datrice non abbia mai provveduto all ‘ assegnazione degli obiettivi, i dipendenti non hanno diritto alla relativa retribuzione ma solo al risarcimento del danno da perdita di chance ed escludendo che la domanda in esame potesse essere in tal senso ‘ riqualificata ‘ , anche in ragione della netta contrarietà all’opzione risarcitoria manifestata dagli opponenti nei loro scritti difensivi.
1.6. Ha infine rigettato anche la domanda proposta in via subordinata dai soli  COGNOME e  COGNOME,  di ‘ riconoscimento degli
importi  garantiti  dai  rispettivi  contatti  indipendentemente  dal raggiungimento  degli  obiettivi,  anche  qualora  assegnati ‘, in quanto inammissibile, non essendo dato comprendere se fosse stata  avanzata  col  ricorso  ex  art.  93  l.  fall.,  o  in  alternativa, infondata per le ‘ osservazioni già svolte ‘ .
1.7. Il RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 20/12/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.8. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso  notificato  il  23/1/2020,  col  quale  hanno  anche proposto ricorso incidentale per due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha, a sua volta, replicato con controricorso.
1.9. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 49 e 72 e 111 l.fall. per aver il tribunale ritenuto  che  il  rapporto  di  lavoro  degli  opponenti  non  fosse rimasto  sospeso,  ai  sensi  dell ‘ art. 72  l.fall.,    nel  periodo intercorso fra la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
2.2. Deduce in primo luogo che, con la missiva del 6/12/2017, il curatore aveva inteso legittimamente esercitare, a seguito dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, la facoltà prevista dall’art. 104, comma 8°, l.fall., di sospendere l’esecuzione dei contratti di lav oro in essere con i cinque dirigenti e che nessuna valenza ricognitiva poteva assumere la seconda parte della nota in parola, ove si precisava che i ratei di retribuzione maturati da ll’apertura del fallimento sino a tale data sa rebbero stati loro corrisposti ‘ non appena rilasciata la relativa autorizzazione dal G.D. ‘, posto che gli stessi
dirigenti  avevano  successivamente  sottoscritto  per  ricevuta, senza  sollevare  alcuna  obiezione,  la  nota  del  18/3/2018,  di intimazione del licenziamento, in cui il curatore aveva dichiarato che nessuna retribuzione era maturata nel periodo in questione poiché i rapporti di lavoro erano in regime di sospensione e che dell’ ‘errore materiale’ commesso dal curatore  si era dato atto anche nel verbale dell’incontro col sindacato tenutosi il 27/2/2018.
2.3. Assume  inoltre  che  gli  opponenti  non  avevano fornito alcuna prova di aver proseguito nello svolgimento della loro attività lavorativa nel periodo in questione, in quanto le email da loro depositate in giudizio dimostravano soltanto che, dopo il fallimento, essi si rivolgevano al curatore per l’adozione di qualunque decisione, sia dal punto di vista amministrativo, sia sotto il profilo organizzativo.
2.4. Sostiene,  sotto altro  profilo,  che    ‘ risultava ‘ in giudizio  che,  a  seguito  della  sentenza  dichiarativa, l’attività gestionale in senso proprio della fallita era stata sospesa, con conseguente sospensione di tutti gli incarichi dirigenziali apicali, non  corrispondenti  ad  alcuna  esigenza  e  funzione  nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
2.5. Rileva,  in  conclusione,  che  nella  specie  avrebbe dovuto  trovare  applicazione  l’art. 49  l.fall  ,  dato  che,  per    le funzioni  apicali  rivestite,  ciascuno    dagli  opponenti  doveva considerarsi amministratore di fatto della fallita, tenuto perciò ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla norma.
2.6. Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione.
2.7. Pur denunciando in rubrica esclusivamente la violazione  di  norme  di  legge,  nella  prima    parte  del  mezzo  il ricorrente ha finito col censurare unicamente la ricognizione dei fatti operata dal tribunale che, nel valutare gli elementi istruttori
acquisiti agli atti (la lettera del curatore del 6/12/2017; le e-mail a questi inviate dagli allora  opponenti) è giunto a conclusioni opposte a quelle che, a suo  avviso, avrebbero dovuto esserne tratte.
2.8. Spetta tuttavia in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l ‘ attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011), senza essere, per contro, tenuto ad un ‘ esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).
2.9. Costituisce, peraltro, principio giurisprudenziale consolidato che  l’apprezzamento  delle  risultanze  probatorie compiuto  dal  giudice  del  merito  è  sindacabile  in  sede  di legittimità  solo nei ristretti limiti oggi contemplati dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., per come  costantemente interpretato da questa Corte a partire da Cass. Sez. unite n.8053/2014.
2.10. Nella  specie,  invece,  il  ricorrente  non  ha  indicato quali  fossero i fatti decisivi  di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame e  che,  se  considerati  avrebbero  condotto  al  rigetto dell’opposizione, ma si è limitato a sostenere la correttezza della propria  diversa  interpretazione  dei  medesimi  mezzi  di  prova esaminati dal giudice a quo .
2.11. Nella sua seconda parte, in cui denuncia la violazione dell’art. 49 l. fall. il motivo è invece inammissibile perché fondato
su una questione (richiedente accertamenti in fatto, circa lo svolgimento di vere e proprie funzioni gestorie da parte di uno o più degli odierni controricorrenti) che risulta del tutto nuova, dato che il decreto impugnato non vi fa cenno e che il RAGIONE_SOCIALE non solo non ne ha denunciato l’omesso esame, ma neppure ha adempiuto all’onere , che gli incombeva in ragione del principio di specificità del ricorso, di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001).
2.12. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con cui il  RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 2118  c.c. e 111  l.fall. per aver il tribunale riconosciuto collocazione  in  prededuzione  al  credito  degli  opponenti  da indennità  sostitutiva  del  preavviso,  senza  considerare  che,  in caso di licenziamento intimato in regime di sospensione, detta indennità ha natura di debito concorsuale.
2.13. Con il primo motivo del ricorso incidentale i signori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME lamentano la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. , perché il tribunale, nell’escludere il loro diritto al pagamento del bonus legato al raggiungimento degli obiettivi, non ha pronunciato sulla domanda di ammissione del credito ‘ anche a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance ‘, da essi espressamente proposta sul rilievo che ‘ il singolo lavoratore ‘ aveva ‘ perso la chance di raggiungere gli obiettivi per la mancata assegnazione degli stessi unicamente imputabile all ‘ inadempimento del datore di lavoro ‘ .
2.14. Il  motivo,  contrariamente  a  quanto  eccepito  dal RAGIONE_SOCIALE,   è pienamente ammissibile, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c., avendo i ricorrenti allegato specificamente  al  ricorso  l’atto  di  opposizione,  ed  è  anche
fondato,  posto  che  dalla  lettura  di  tale  atto  emerge  che  la domanda era stata proposta, sicché il tribunale avrebbe dovuto pronunciare sulla stessa anziché affermare, del tutto erroneamente, che le difese degli (allora) opponenti  denotavano una netta contrarietà all ‘ opzione risarcitoria.
2.15. Il  secondo  motivo  del    ricorso  incidentale,  che lamenta il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento del bonus per una diversa causa petendi, svolta dai soli COGNOME e COGNOME, ma in via subordinata  al rigetto della prima, è assorbito.
All’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa,  per  un  nuovo  esame,  al  Tribunale  di  Venezia  che,  in differente  composizione,  provvederà  anche  sulle  spese  del presente giudizio di legittimità.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma  del  comma  1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale e accoglie il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Prima