Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2084 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2084 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
Oggetto: Mancato affidamento incarico dirigente struttura complessa -deficit motivazione -risarcimento danno da perdita di chance
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso 3812-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME COGNOME PATTI, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 298/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 317/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dirigente medico, aveva partecipato ad una procedura selettiva indetta il 7/12/16 per l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Dermatologia presso l’Ospedale di Jesi, funzione già assegnatagli provvisoriamente dal 2015.
All’esito di tale procedura il Direttore dell’Area Vasta aveva conferito l’incarico al collega dr. NOME COGNOME (unico ulteriore concorrente), nonostante quest’ultimo avesse riportato punteggi inferiori ai suoi, all’esito sia del colloquio che della valutazione del curriculum , da parte della nominata Commissione di valutazione.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva, pertanto, proposto ricorso al Tribunale di Ancona deducendo che era stato disatteso il criterio del maggior punteggio, secondo il disposto dell’art. 157 bis lett. b) d.lgs. n. 502/92 e che l’Azienda era venuta meno all’obbligo di legge, consistente nel «motivare analiticamente la scelta» del candidato, laddove effettuata in divergenza dal punteggio attribuito dalla Commissione: incorrendo in un deficit di motivazione e (quindi) in una violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso evidenziando una carenza di motivazione del provvedimento che aveva sancito la scelta dell’altro concorrente, mancando completamente un qualsiasi accenno ai motivi di ‘dissenso’ con le valutazioni effettuate dalla Commissione, la quale con esito opposto aveva valutato, ai medesimi specifici fini, i curricula dei due candidati.
Quanto alle conseguenze della così accertata violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, il Tribunale aveva richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione
(sentenza n. 15764/11) secondo cui «il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi, … della violazione del canone di correttezza e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile … Da ciò consegue che l’eventuale inosservanza, nella valutazione del direttore generale, dei predetti doveri imposti dalla disciplina codicistica, mentre può giustificare una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita delle chances che sarebbero derivate dall’attribuzione dell’incarico), non può giustificare l’annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico ad altro aspirante».
Aveva, quindi, quantificato il danno da perdita retributiva nella metà della differenza tra la retribuzione globale ed effettiva (lorda, fissa ed eventualmente variabile) percepita dal dr. COGNOME durante l’incarico (quinquennale), e la retribuzione di fatto percepita dal ricorrente nello stesso periodo: percentuale che aumentava (con criterio equitativo e presuntivo, in mancanza di elementi, forniti dalle parti, che inducano ad una diversa liquidazione) fino al 70%, in considerazione del prospettabile e lamentato danno riferito ai possibili riflessi sulla futura carriera, e sul trattamento pensionistico.
La decisione era solo parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Ancona.
Escludeva la Corte territoriale la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del dr. COGNOME avendo la domanda ad oggetto solo una pretesa risarcitoria.
Condivideva la statuizione del primo giudice circa il fatto che la determina del 3 novembre 2017 non soddisfaceva i requisiti di motivazione legislativamente imposti, ciò in considerazione del diverso esito della valutazione dei curricula da parte della commissione appositamente nominata.
In ordine al quantum del risarcimento riteneva che, sussistendo due contendenti per l’incarico in questione, il danno risarcibile dovesse essere quantificato nella minor misura del 50%.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di sette motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7 bis , d.lgs. n. 502/92.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto carente la motivazione della scelta.
Sostiene che in base alla disposizione in esame non vi è alcun obbligo del Direttore (seconda fase della procedura) di eseguire, in proprio, una nuova – valutazione comparativa, ancorché limitata ai segmenti di esperienza professionale da questi presi in considerazione.
Evidenzia che la norma obbliga il Direttore solo ad esprimere una motivazione analitica (e non una comparazione).
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7 bis , del d.lgs. n. 502/92 e dell’art. 1418 cod. civ.
Sostiene che, ove ritenuta invalida la scelta del Direttore, essa non può essere conservata, ma deve essere dichiarata inefficace.
Con il terzo motivo l ‘ Azienda denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 1218, 1223, 1226 cod. civ.
Assume che non vi fosse alcuna prova della sussistenza di una chance risarcibile.
Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 1218, 1223, 1226 cod. civ.
Sostiene l’Azienda che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della perdita di chance , in quanto il secondo Giudice, ravvisando l’invalidità della scelta nella ‘insufficienza’ della motivazione, non ha poi apprezzato l’esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito.
Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 1218, 1223, 1226 cod. civ.
Critica la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del danno da perdita di chance deducendo che la Corte d’appello ha operato una indebita assimilazione tra la ‘prova’ della perdita di chance e la misura della ‘quantificazione’ del danno, sì da derivarne l’assenza di un criterio di quantificazione.
Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 1218, 1223, 1226 cod. civ. nonché omessa motivazione in ordine ai criteri liquidativi del danno.
Sostiene che la Corte d’appello ha utilizzato l’istituto della valutazione equitativa del danno, ma senza l’indicazione di un criterio per la quantificazione, imposto dalla natura stessa dell’istituto.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 cod. proc. civ. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Assume che il giudizio doveva essere esteso, sin dal primo grado, al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, soggetto scelto dal Direttore per la funzione apicale, e la Corte d’appello avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 354 cod.
proc. civ., disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo, con rinvio della causa al Giudice di primo grado
8. Il primo motivo è infondato.
Anche per il conferimento dell’incarico di struttura complessa una motivazione è necessaria, così come deve emergere che sia stata effettuata una valutazione comparativa.
Questa Corte ha già affermato (v. Cass. 15 gennaio 2024, n. 1488) che, in tema di dirigenza medica, in applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell’art. 15 -ter , comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell’incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l’adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri aAVV_NOTAIOati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta.
Nella premessa di tale decisione si è evidenziato che si intendeva dare continuità al più recente orientamento di legittimità – espresso da Cass. 8 luglio 2022, n. 21768 -che aveva determinato una revisione dei principi precedentemente enunciati in materia.
Si è, altresì, precisato che l’affermazione della necessità di una valutazione comparativa rendeva il sistema della dirigenza sanitaria uniforme a quello della dirigenza statale, in relazione al quale è stato chiarito che: ‘In tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (e degli stessi principi evocati dall’art. 97
Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte aAVV_NOTAIOate’ (v. Cass. 9 marzo 2021, n. 6485).
9. Il secondo motivo è inammissibile.
Sulla questione dell’impossibilità di annullamento dell’atto si è formato giudicato interno, come ha osservato la Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata (‘il primo giudice si è chiaramente espresso nel senso di accordare la sola tutela risarcitoria per equivalente alla parte originaria ricorrente, che sul punto non ha proposto appello incidentale’).
Nella specie, fermo il giudicato sulla insussistenza di un diritto all’incarico, era residuata solo una richiesta risarcitoria.
Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, da trattare insieme in quanto intrinsecamente connessi, sono fondati nei termini di seguito illustrati.
Occorre ricordare che questa Corte, nella già citata Cass. n. 6485/2021, ha precisato che, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la PRAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula , accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell’incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico. Qualora la motivazione assunta dalla PRAGIONE_SOCIALE. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della PRAGIONE_SOCIALE., l’apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in
relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro.
Il principio è stato ribadito da Cass. 23 settembre 2024, n. 25442 secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall’elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.
Orbene, nello specifico, la Corte territoriale non si è attenuta agli indicati principi perché ha applicato solo il criterio statistico desunto dal numero dei partecipanti (che la citata Cass. n. 25442/2024 ha ritenuto non sufficiente a giustificare il risarcimento) ed ha omesso l’accertamento richiesto da Cass. n. 6485/2021 che si impone, fermo restando che il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nelle sue scelte discrezionali, ai fini della valutazione della probabilità del partecipante immotivatamente pretermesso di essere prescelto.
11. Il settimo motivo è inammissibile.
Dalla trascrizione del ricorso di primo grado come puntualmente effettuata dal controricorrente si evince che il COGNOME aveva chiesto:
annullare e/o disapplicare o come meglio la determina Prot. n. 1562/AV2 del 3.11.2017 emessa del Direttore di RAGIONE_SOCIALE ing. NOME AVV_NOTAIO e per l’effetto dichiarare nullo/annullare/disapplicare o come meglio il contratto di conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di dermatologia dello stabilimento RAGIONE_SOCIALE Jesi stipulato con il AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il conferimento del suddetto incarico e per l’effetto condannare l’RAGIONE_SOCIALE al conferimento dello stesso, retrodatandone gli effetti al 3.11.17,
-in subordine accertare l’illegittimità della procedura idoneativa a causa dell’illegittima composizione della commissione di valutazione e per l’effetto annullare l’intera procedura e ordinare ad RAGIONE_SOCIALE di rinnovare la procedura per il conferimento dell’incarico;
in ogni caso accertare la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno da perdita di chance come ivi quantificato.
A fronte di tale richiesta, il Tribunale aveva affermato che, dall’impossibilità di annullare l’atto di conferimento dell’incarico, in caso di inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del DG ‘ deriva il rigetto delle domande principali (volta ad ottenere il conferimento dell’incarico o in subordine il rinvio della procedura) e quindi anche della eccezione di parte resistente relativa alla necessità di integrare il contraddittorio con il concorrente nominato’.
In sostanza, il Tribunale aveva ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio in ragione della infondatezza della domanda principale, non oggetto del giudizio di appello, e questo capo della decisione non aveva costituito oggetto di gravame da parte del COGNOME ovvero, per quanto di interesse, dell’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, su di esso si è formato il giudicato.
Non vi è, peraltro, alcun interesse processuale alla integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto che non sarà in ogni caso interessato dall’esito di questo giudizio.
Con il ricorso incidentale il COGNOME denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2043, 2697, 2727, 2729 cod. civ. nonché degli artt. 1218, 1223, 1226 cod. civ. ed ancora violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per illogicità della motivazione esposta in ordine ai criteri liquidativi del danno.
Critica la sentenza impugnata perché tutto il ragionamento svolto (in punto di confronto dei curricula e di difetto di motivazione) portava a ritenere che il prescelto non poteva che essere il COGNOME, come
confermato anche dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado.
13. Il motivo è fondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale.
La Corte territoriale ha errato nell’applicare il solo criterio statistico e nel ritenere che i due concorrenti avessero uguale probabilità di essere scelti, omettendo l’accertamento richiesto da Cass. n. 6485/2021 cit .
14. Da tanto consegue che vanno accolti il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione e vanno rigettati gli altri motivi del ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione e rigetta gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 5 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME