Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29357-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME;
ricorrente principale -controricorrente incidentale e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e
R.G.N. 29357/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente al ricorso successivo avverso la sentenza n. 298/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 554/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
1. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nella misura dell’85% in luogo dell’82% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare nella misura dei 35/35 RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del RAGIONE_SOCIALE; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 243/2004 avesse previsto una cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE posizione previdenziale al momento dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d. ‘ super bonus ‘, con
conseguente rideterminazione delle somme dovute dal RAGIONE_SOCIALE attesa la sua natura integrativa.
Avverso tale sentenza ricorrevano con distinti ricorsi i lavoratori per quattro motivi, cui resisteva il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per un motivo.
Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso principale, con rinuncia accetta dal RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale, con notifica alle controparti RAGIONE_SOCIALE rinuncia.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.
Deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati ed il RAGIONE_SOCIALE per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.
NOME COGNOME