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Penale per ritardo in appalto: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, stabilendo che la clausola contrattuale che prevede una penale per ritardo nella consegna dei lavori non è applicabile se l’opera non viene affatto completata. In tal caso, si applicano altri rimedi contrattuali, come la risoluzione. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del committente, che contestava l’interpretazione del contratto d’appalto.

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Penale per ritardo in appalto: la Cassazione chiarisce i limiti di applicabilità

L’interpretazione delle clausole contrattuali è spesso al centro di complesse controversie legali, specialmente nei contratti di appalto. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5498/2024, offre importanti chiarimenti sulla corretta applicazione della penale per ritardo, distinguendola nettamente dalle ipotesi di mancato completamento dell’opera. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione chiara e precisa dei contratti per evitare ambiguità e future contestazioni.

I Fatti di Causa: Un Complesso Residenziale Incompiuto

Una società committente aveva affidato a un’impresa appaltatrice la costruzione di un complesso residenziale e delle relative opere di urbanizzazione tramite due contratti di appalto. I lavori, tuttavia, non venivano completati entro i termini pattuiti. La società committente agiva quindi in giudizio chiedendo la condanna dell’appaltatrice al pagamento della penale prevista dall’art. 16 dei contratti per il ritardo, oltre al risarcimento dei danni subiti, corrispondenti alle penali che a sua volta aveva dovuto versare ai promissari acquirenti degli immobili.

La Decisione della Corte di Appello

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano respingevano le richieste della società committente. In particolare, la Corte di Appello sosteneva che la clausola sulla penale per ritardo (art. 16) fosse applicabile solo nel caso di ultimazione dei lavori oltre il termine concordato, ma non nell’ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di mancato completamento dell’opera. Per quest’ultima fattispecie, secondo i giudici di merito, era invece applicabile un’altra clausola (l’art. 15), che prevedeva la possibilità per il committente di chiedere la risoluzione del contratto e una diversa penale per l’inadempimento.
Inoltre, la Corte aggiungeva che le parti avevano concordato delle varianti ai lavori e che, di conseguenza, l’originario cronoprogramma doveva considerarsi superato. L’accettazione di una proroga dei termini era stata desunta dal silenzio del committente a seguito della ricezione di alcune email dall’appaltatore.

Le Motivazioni della Cassazione: la corretta interpretazione della penale per ritardo

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno chiarito un punto fondamentale: la doglianza del ricorrente si limitava a contrapporre la propria interpretazione del contratto a quella, motivata e non illogica, fornita dalla Corte di Appello. Quest’ultima aveva correttamente distinto il campo di applicazione delle due clausole penali.

Il presupposto per l’applicazione della penale prevista dall’art. 16 era la “completa realizzazione dell’opera”, sebbene tardiva. Poiché i lavori non erano stati completati, tale clausola non poteva trovare applicazione. Il committente non rimaneva privo di tutela, potendo avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 15 per l’inadempimento definitivo, ossia la risoluzione del contratto e la relativa penale.

La Cassazione ha inoltre ritenuto inammissibile anche la seconda doglianza, relativa all’omesso esame del fatto che le proroghe avrebbero dovuto essere pattuite per iscritto. La Corte ha osservato che la motivazione della Corte di Appello sul superamento del cronoprogramma a seguito delle varianti era un’argomentazione aggiuntiva (obiter dictum) e non la ratio decidendi principale. La vera ragione del rigetto risiedeva, come detto, nell’inapplicabilità della clausola sulla penale per ritardo al caso di mancato completamento.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contratti di Appalto

L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per la redazione e l’interpretazione dei contratti di appalto. È essenziale distinguere chiaramente le clausole che disciplinano il semplice ritardo nell’esecuzione da quelle che sanzionano l’inadempimento definitivo o il mancato completamento dell’opera. La penale per ritardo ha la funzione di risarcire forfettariamente il danno derivante dalla tardiva disponibilità del bene, ma presuppone che il bene venga, prima o poi, consegnato. Se l’opera rimane incompiuta, l’inadempimento è più grave e radicale, e attiva rimedi diversi e più incisivi, come la risoluzione contrattuale. Per le parti contrattuali, la lezione è chiara: la massima precisione nella stesura delle clausole è il miglior strumento per prevenire contenziosi e garantire una tutela efficace dei propri diritti.

Una clausola che prevede una penale per ritardo nella consegna dei lavori si applica anche se l’opera non viene mai completata?
No, la Corte ha stabilito che la penale per il ritardo nell’ultimazione presuppone che i lavori vengano, appunto, ultimati, seppur in ritardo. Per il mancato completamento, si applicano altri rimedi contrattuali, come la risoluzione e una penale per inadempimento, se prevista da un’altra clausola.

Se le parti concordano varianti ai lavori che causano ritardi, il cronoprogramma originale è sempre valido?
No. La Corte ha ritenuto che, a seguito di accordi per varianti, le parti avessero superato l’originario cronoprogramma. L’accettazione di una proroga può essere desunta anche dal silenzio del committente di fronte a comunicazioni dell’appaltatore che indicano nuovi termini.

È sempre necessaria la forma scritta per concordare una proroga dei termini di consegna in un contratto di appalto?
Non necessariamente. La Corte ha respinto la doglianza secondo cui la proroga doveva essere pattuita per iscritto, evidenziando che la clausola contrattuale in questione non specificava la forma scritta per l’accordo sulla misura del differimento dei termini, rendendo possibile un accordo manifestato anche tramite comportamenti concludenti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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